Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176
Quali sono i codici tributo istituiti per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante secondo la Risoluzione AdE 176/2022?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 9/E del 29 gennaio 2024 istituisce tre codici tributo specifici per permettere ai soggetti che hanno ricevuto un contributo a fondo perduto (previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 176/2022) di restituirlo spontaneamente quando riconosciuto in tutto o in parte non spettante. I codici sono: 8158 per la restituzione del capitale, 8159 per gli interessi e 8160 per le sanzioni. Questa normativa riguarda i beneficiari di contributi per interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge 34/2020 che intendono regolarizzare l'indebita percezione. La restituzione avviene tramite il modello F24 ELIDE (F24 Versamenti con elementi identificativi), indicando il codice fiscale del contribuente, il tipo "R", il codice tributo appropriato e l'anno di riferimento in cui è stato riconosciuto il contributo. Le sanzioni possono essere ridotte secondo le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, incentivando così la regolarizzazione spontanea.
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Riferimento normativo
Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 9/E
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
Roma, 29 gennaio 2024
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello
“F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto
non spettante di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre
2022, n. 176
L’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con
modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha previsto l’erogazione di un contributo a
fondo perduto a favore dei soggetti che eseguono gli interventi di cui all’articolo 119,
comma 8-bis, primo e terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che si trovano nelle condizioni
reddituali di cui ai commi 8-bis e 8-bis.1 del medesimo articolo 119.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2023 sono stati
definiti i criteri e le modalità di erogazione del contributo in argomento.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 332648 del 22
settembre 2023 è stato definito il contenuto informativo nonché le modalità e i termini di
presentazione delle istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.
In particolare, nel richiamato provvedimento, è stabilito che:
− le somme dovute a titolo di restituzione del contributo, se riconosciuto in tutto o in
parte non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista;
− il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante può
regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo e i
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relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative
sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 17 dicembre 1997, n. 472.
Tanto premesso, per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo
perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento
dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi
identificativi” (F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:
• “8158” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati –
Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022”;
• “8159” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati –
Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022”;
• “8160” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati –
Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono
esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”,
secondo le seguenti modalità.
Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati:
➢ nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati
anagrafici del soggetto tenuto al versamento.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
➢ nel campo “tipo”, la lettera “R”;
➢ nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
➢ nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente
risoluzione;
➢ nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il
contributo, nel formato “AAAA”.
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➢ nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo
perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in
base al codice tributo indicato.
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La Risoluzione AdE 176/2022 è essenziale per chi gestisce contributi a fondo perduto e deve affrontare situazioni di indebita percezione, in particolare per quanto riguarda la restituzione spontanea, gli interessi moratori e le sanzioni amministrative. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per compilare correttamente il modello F24 ELIDE, applicare le riduzioni sanzionatorie e gestire la regolarizzazione dei contributi non spettanti secondo le modalità previste dal decreto legislativo 241/1997.
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