Legge Registro e Successioni

Legge 260/1976

Interpretazione autentica dell'articolo 8 della tariffa, allegato A, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, in materia di imposta di registro sulle sentenze di divorzio e di separazione personale.

Pubblicato: 18/05/1976 In vigore dal: 10/05/1976 Documento ufficiale

Quale imposta di registro si applica alle sentenze di divorzio e separazione personale secondo la Legge 260/1976?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 260/1976 fornisce un'interpretazione autentica riguardante il trattamento fiscale delle sentenze di divorzio, scioglimento del matrimonio e separazione personale. La norma stabilisce che tutte queste sentenze, indipendentemente dal fatto che contengano condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, sono soggette all'imposta di registro in misura fissa. Questo vale anche per le sentenze che successivamente modificano le condanne o le attribuzioni originarie. La disposizione chiarisce che l'imposta applicabile è quella prevista dall'articolo 8, lettera e), della tariffa allegata al DPR 634/1972, eliminando così ogni dubbio interpretativo sulla tassazione di questi provvedimenti giudiziali. Per i professionisti che assistono le parti in cause di famiglia, questa legge rappresenta un riferimento essenziale per determinare correttamente gli oneri fiscali connessi alla registrazione delle sentenze presso l'Agenzia delle Entrate. La misura fissa dell'imposta rende il calcolo semplice e uniforme, indipendentemente dall'importo degli assegni o dei beni trasferiti.

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Riferimento normativo

LEGGE 10 maggio 1976, n. 260

Testo normativo

LEGGE n. 260/1976 # LEGGE 10 maggio 1976, n. 260 ## Interpretazione autentica dell'articolo 8 della tariffa, allegato A, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, in materia di imposta di registro sulle sentenze di divorzio e di separazione personale. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico Le sentenze di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle di separazione personale, ancorchè portanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, nonchè quelle che modificano tali condanne o attribuzioni, si intendono sottoposte alla imposta di registro, prevista in misura fissa dall'articolo 8, lettera e), della tariffa, allegato A, parte I, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 maggio 1976 LEONE MORO - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

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La Legge 260/1976 è il riferimento normativo per l'imposta di registro sulle sentenze di divorzio e separazione personale, disciplinando l'applicazione della tariffa fissa prevista dal DPR 634/1972. Avvocati, commercialisti e notai la consultano per determinare correttamente gli obblighi tributari in materia di diritto di famiglia, registrazione di sentenze e trasferimenti patrimoniali conseguenti a provvedimenti giudiziali.

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