Qual è il termine entro il quale potevano essere immesse in circolazione le motoagricole secondo la Legge 290/1999?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 290/1999 prorogava il termine per l'immissione in circolazione delle motoagricole al 30 settembre 1999. Questa norma si applicava alle macchine agricole e alle macchine operatrici già omologate secondo le disposizioni precedenti. La proroga riguardava specificamente le motoagricole che potevano continuare a circolare senza necessità di adeguamenti alle nuove normative tecniche, purché entro il termine stabilito. La disposizione era rilevante per i costruttori e i distributori di macchine agricole che dovevano adeguarsi ai nuovi standard di omologazione previsti dal decreto legislativo 285/1992, consentendo loro un periodo transitorio per smaltire le giacenze di motoagricole già prodotte secondo le specifiche precedenti.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 17 agosto 1999, n. 290
Testo normativo
LEGGE n. 290/1999
# LEGGE 17 agosto 1999, n. 290
## Proroga di termini nel settore agricolo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Immissione in circolazione delle motoagricole 1. Il termine di cui al comma 8 dell'articolo 235 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , da ultimo prorogato dall' articolo 8 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611 , è ulteriormente prorogato al 30 settembre 1999. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Si trascrive l' art. 8 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611 (Interventi nel settore dei trasporti): "Art. 8 (Disposizioni in materia di circolazione stradale). - 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , come modificato dal decreto legislativo 10 dicembre 1993, n. 360 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 61 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1: a) alla lettera a) le parole: ''2,50 m'' sono sostituite dalle seguenti: "2,55 m"; b) alla lettera c) le parole: ''7,50 m'' a ''due o più assi,'' sono sostituite con le parole: ''12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati,'' ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.''. 2) al comma 2 l'ultimo periodo dalle parole: ''gli autotrenì' a ''regolamentò' è sostuito dal seguente: ''gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazionè': b) all'art. 234 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 le parole: ''di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti normè' sono sostituite dalle seguenti: ''del 31 dicembre 1996''; c) all'art. 235 il comma 8 è sostituito dal seguente: '' 8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV, titolo III (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici), sia in merito alle caratteristiche che alla costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Le omologazioni già rilasciate entro la data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti nel presente articolo conservano, ai fini della immissione in circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, la validità fino alla scadenza temporale; per le omologazioni prive di scadenza temporale questa è fissata al compimento del quinto anno dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti attuativi. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in circolazione senza necessità dei successivi adeguamenti, con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre il 31 marzo 1997. Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all'art. 104, comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, sa applicano le disposizioni previgenti.''".
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 290/1999 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 290/1999 disciplina la proroga dei termini per l'immissione in circolazione di motoagricole e macchine operatrici, modificando le disposizioni del decreto legislativo 285/1992 in materia di circolazione stradale e omologazione. Aziende agricole e costruttori di macchine agricole consultano questa normativa per comprendere i termini di validità delle omologazioni, la targatura e la revisione delle macchine operatrici, nonché le deroghe transitorie rispetto ai nuovi standard tecnici e costruttivi.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.