Legge

Legge 295/1993

Aumento di seicento unita' nel ruolo organico del personale della magistratura.

Pubblicato: 12/08/1993 In vigore dal: 09/08/1993 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 9 agosto 1993, n. 295

Testo normativo

LEGGE n. 295/1993 # LEGGE 9 agosto 1993, n. 295 ## Aumento di seicento unita' nel ruolo organico del personale della magistratura. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il ruolo organico del personale di magistratura è aumentato complessivamente di seicento unità, da assumere in data non anteriore al 1° gennaio 1995. 2. La tabella B annessa al decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8 , è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge. 3. Con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate le piante organiche degli uffici giudiziari, nei limiti dell'aumento di cui al comma 1. 4. All'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti: "Il limite di età di cui al primo comma per la partecipazione al concorso è elevato di cinque anni in favore di candidati che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di procuratore legale entro il quarantesimo anno di età. L'elevamento di cui al secondo comma non si cumula con quelli previsti da altre disposizioni vigenti". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il D.L. n. 367/1991 reca: "Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata". - Il testo dell' art. 124 del R.D. n. 12/1941 (Ordinamento giudiziario) è il seguente: "Art. 124. - Al concorso per uditore giudiziario sono ammessi i laureati in giurisprudenza che, alla data del bando di concorso, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'art. 8 del presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti. Il limite di età di cui al primo comma per la partecipazione al concorso è elevato di cinque anni in favore di candidati che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di procuratore legale entro il quarantesimo anno di età. L'elevamento di cui al secondo comma non si cumula con quelli previsti da altre disposizioni vigenti. Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse. Non sono ammessi al concorso coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro di grazia e giustizia, di moralità e condotta incensurabili e appartenenti a famiglia di estimazione morale induscussa".

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