Legge Agevolazioni

Legge 30/2022

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. (22G00040)

Pubblicato: 22/04/2022 In vigore dal: 01/04/2022 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e i limiti per commercializzare piccole produzioni agroalimentari locali secondo la Legge 30/2022?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 30/2022 disciplina la valorizzazione delle piccole produzioni locali (PPL), permettendo agli imprenditori agricoli e ittici di produrre e vendere direttamente al consumatore finale alimenti in quantità limitate, derivanti esclusivamente dalla propria produzione aziendale. La normativa si applica a prodotti agricoli primari o trasformati di origine animale o vegetale, destinati al consumo immediato e alla vendita diretta nella provincia di produzione e nelle province contermini, con obbligo di specifica indicazione in etichetta.

La legge stabilisce quattro principi fondamentali: il principio della salubrità (rispetto delle norme igienico-sanitarie), della localizzazione (commercializzazione in ambito locale), della limitatezza (quantità ridotte in termini assoluti) e della specificità (solo tipologie di prodotti individuate da decreto). Riguarda imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro delle imprese, che possono esercitare questa attività in deroga alla vendita diretta ordinaria disciplinata dal D.Lgs. 228/2001.

Per i prodotti di origine animale, la normativa prevede eccezioni per carni di pollame, lagomorfi e selvaggina selvatica (secondo il Regolamento CE 853/2004), mentre per gli altri prodotti carnei gli animali devono essere macellati in macelli registrati o riconosciuti ubicati nella provincia di produzione o nelle province contermini. La legge rimanda a un decreto successivo per l'individuazione delle tipologie di prodotti ammessi e dei quantitativi massimi consentiti.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

LEGGE 1 aprile 2022, n. 30

Testo normativo

LEGGE n. 30/2022 # LEGGE 1 aprile 2022, n. 30 ## Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. (22G00040) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalità e principi 1. Fatta salva la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , la presente legge è volta a valorizzare e promuovere la produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, nel rispetto dei seguenti principi: a) principio della salubrità: la sicurezza igienico-sanitaria dell'alimento prodotto, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di controlli da parte delle aziende sanitarie locali; b) principio della localizzazione: la possibilità di commercializzare, in ambito locale, i prodotti che derivano esclusivamente dalla propria produzione primaria; c) principio della limitatezza: la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente ridotte quantità di alimenti in termini assoluti; d) principio della specificità: la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente le tipologie di prodotti individuate dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 11. 2. Ai fini della presente legge con la dizione « PPL - piccole produzioni locali », di seguito denominate « PPL », si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini. 3. Ferme restando le deroghe previste dall' articolo 1, paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 , per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi e di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica, i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello registrato o riconosciuto che abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o delle province contermini. NOTE Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUUE). Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, supplemento ordinario: «Art. 4 (Esercizio dell'attività di vendita). - 1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all' art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. 1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i medesimi soggetti di cui al comma 1 possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purchè direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli. 2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto o destinate alla produzione primaria nell'ambito dell'azienda agricola, nonchè per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività. 3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico. 4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell' art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 . 4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione. 5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa. 6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998 . 8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998 . 8-bis. In conformità a quanto previsto dall' articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonchè il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario. 8-ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.». - Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile2004 , recante Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 139. Il testo del regolamento è stato sostituito con rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 25 giugno 2004, n. L 226.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 30/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Legge 30/2022 è il riferimento normativo per piccole produzioni locali (PPL), vendita diretta agricola e commercializzazione di prodotti agroalimentari a km zero. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per verificare i requisiti di tracciabilità, etichettatura, limiti di fatturato e conformità igienico-sanitaria, nonché per distinguere questa disciplina dalla vendita diretta ordinaria del D.Lgs. 228/2001 e dalle norme sulla trasformazione aziendale.

Normative correlate

Risoluzione AdE 147/2015
Estensione del periodo agevolabile per i soggetti che applicano il regime speci…
Risoluzione AdE 38/2026
Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del cre…
Circolare 207/2024
Articolo 1, commi da 57 a 63, della legge 30 dicembre 2024, n.207 (legge di bil…
Legge 49/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n.…
Legge 42/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei m…
Legge 34/2026
Legge annuale sulle piccole e medie imprese. (26G00050)

Altre normative del 2022

Modifica della denominazione nell’Archivio Comuni e Stati Esteri del Comune di Casorzo in… Risoluzione AdE 196 Modalità di attuazione dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, concernenti la… Provvedimento AdE 130 Proroga dei termini per l’utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata … Provvedimento AdE 4081293 Regolarizzazione delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 com… Provvedimento AdE 197 Crediti d'imposta a favore di imprese energivore e gasivore – Incidenza dei ricavi deriva… Interpello AdE 4