Legge 4203/1868
Per la quale le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 281 della Legge 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'Ordinamento giudiziario, e negli articoli 1 e 4 del Regio Decreto 14 stesso mese ed anno, n. 2636, relativa al numero dei funzionarii giudiziari, continueranno ad avere effetto fino a tutto il 31 dicembre 1868. (068U4203)
Riferimento normativo
LEGGE 2 febbraio 1868, n. 4203
Testo normativo
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