Legge Procedimenti

Legge 423/1995

Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte.

Pubblicato: 16/10/1995 In vigore dal: 11/10/1995 Documento ufficiale

Quali sono le conseguenze per un professionista (commercialista, avvocato, notaio) che commette un illecito penale causando l'omesso versamento delle imposte del cliente?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 423/1995 disciplina il trasferimento delle sanzioni pecuniarie dal contribuente al professionista responsabile di condotte illecite penalmente rilevanti. Quando un dottore commercialista, ragioniere, consulente del lavoro, avvocato, notaio o altro professionista commette un reato nell'esercizio del suo mandato che causa l'omesso, ritardato o insufficiente versamento di imposte, il contribuente può chiedere la sospensione delle sanzioni presentando denuncia all'autorità giudiziaria. Se il processo penale si conclude con condanna definitiva del professionista, le sanzioni vengono annullate per il contribuente e applicate al professionista stesso. Nel caso di assoluzione o rigetto dell'azione civile, le sanzioni tornano a carico del contribuente. La norma prevede anche che, in caso di difficoltà economiche comprovate, il contribuente può ottenere la sospensione della riscossione per due anni e successivamente una dilazione in dieci rate, previa garanzia.

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Riferimento normativo

LEGGE 11 ottobre 1995, n. 423

Testo normativo

LEGGE n. 423/1995 # LEGGE 11 ottobre 1995, n. 423 ## Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (( 1. La riscossione delle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi d'imposta in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento è sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d'imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, in dipendenza del loro mandato professionale. 2. La sospensione è disposta dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente o del sostituto d'imposta, che provvede su istanza degli stessi, da presentare unitamente alla copia della denuncia del fatto illecito all'autorità giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria e sempre che il contribuente dimostri di aver provvisto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente. 3. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'ufficio di cui al comma 2 annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede ad irrogarle a carico del professionista ai sensi dell' articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 . 4. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di non luogo a procedere ai sensi dell' articolo 425 del codice di procedura penale per motivi di natura processuale o per intervenuta estinzione del reato ovvero con un provvedimento definitivo di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del medesimo codice, la sospensione delle sanzioni non perde efficacia se il contribuente dimostra di aver promosso azione civile entro tre mesi dal deposito del provvedimento, fornendone prova all'ufficio di cui al comma 2. In tale ipotesi, se il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di condanna, l'ufficio annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede all'irrogazione a carico del professionista ai sensi dell' articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 . 5. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di assoluzione ovvero, nei casi di cui al comma 4, il contribuente non promuove l'azione civile nei confronti del professionista o, laddove promossa, il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di rigetto, l'ufficio revoca la sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente. 6. I termini di prescrizione e di decadenza previsti per la irrogazione delle sanzioni e per la loro riscossione sono sospesi fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento che conclude il giudizio penale a carico del professionista o il giudizio civile promosso nei suoi confronti ai sensi del comma 4. La parte che vi ha interesse ne dà notizia all'ufficio di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla suddetta data. 7. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i quali sussistono comprovate difficoltà di ordine economico, l'ufficio competente per territorio può disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonchè, alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all' articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e di durata corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli interessi indicati dall' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni.)) ------------ AGGIORNAMENTO (1) La L. 27 dicembre 1997, n. 449 , ha disposto (con l'art. 25, comma 2) che "I riferimenti al responsabile della direzione regionale delle entrate contenuti nell'articolo 1, commi da l a 7, della legge 11 ottobre 1995, n. 423 , si intendono effettuati all'ufficio unico delle entrate o al centro di servizio e, sino alla loro attivazione, alla sezione staccata della direzione regionale delle entrate competente per territorio."

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La Legge 423/1995 è fondamentale per comprendere la responsabilità penale dei professionisti in materia di versamenti tributari, sanzioni amministrative e illeciti penalmente rilevanti. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere le implicazioni sulla responsabilità civile e penale, i termini di prescrizione sospesi, e le procedure di denuncia presso l'Agenzia delle Entrate per proteggere i propri clienti da sanzioni ingiuste derivanti da condotte illecite di terzi.

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