Legge Contabilita

Legge 5436/1888

Che autorizza il Governo del Re a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1888-89 in conformita' all'annesso stato di previsione (088U5436)

Pubblicato: 15/06/1888 In vigore dal: 10/06/1888 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 10 giugno 1888, n. 5436

Testo normativo

LEGGE n. 5436/1888 # LEGGE 10 giugno 1888, n. 5436 ## Che autorizza il Governo del Re a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1888-89 in conformita' all'annesso stato di previsione (088U5436) Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 ))

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 5436/1888 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 51/2015
Indicazione, nelle fatture elettroniche del codice identificativo dei prodotti …
Decreto Legislativo 72/2026
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezi…
Regolamento UE 0338/2026
Regolamento (UE) 2026/338 della Commissione, del 13 febbraio 2026, che modifica…
Legge 199/2025
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluri…
Decreto Ministeriale 195/2025
Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di formazio…
Regolamento UE 1803/2023
Rettifica del regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione, del 13 agosto 2023,…

Altre normative del 1888

Che dichiara di pubblica utilita' la espropriazione di stabili a favore della fabbriceria… Legge 3195 Che erige in ente morale la pia associazione «patronato di soccorso per gli operai colpit… Legge 3194 Sulla pubblica sicurezza. (088U8010) Legge 5888 Che autorizza la Societa' delle Strade ferrate italiane a creare una terza serie (C) di 5… Legge 5748 Che riconosce come comitato centrale il comitato delle signore istituitosi in Roma a favo… Legge 3193