Legge

Legge 630/1996

Finanziamento dei disavanzi delle aziende unita' sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996.

Pubblicato: 16/12/1996 In vigore dal: 13/12/1996 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1996, n. 630

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 630/1996 # DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1996, n. 630 ## Finanziamento dei disavanzi delle aziende unita' sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994, al fine di evitare gravi ripercussioni sulla gestione e sull'operatività delle aziende stesse, nonchè di fare fronte alla maggiore spesa farmaceutica determinatasi nel corrente anno rispetto al tetto di spesa stabilito dalla normativa vigente; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Per il parziale finanziamento dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 31 dicembre 1994, il Ministro del tesoro e autorizzato a contrarre mutui, fino all'importo di lire 5.000 miliardi, con onere a totale carico dello Stato. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro disavanzi ai sensi dell' articolo 34, commi 3 e 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 . 2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, anche di nuova istituzione, per il successivo versamento alle regioni secondo le modalità indicate nel presente articolo. 3. Alle regioni che hanno completato le operazioni di ricognizione dei debiti e dei crediti al 31 dicembre 1994, certificati ai sensi del comma 6, e che abbiano inviato entro la data di entrata in vigore del presente decreto tutti gli atti ricognitivi approvati dai direttori generali e verificati dai collegi dei revisori, il Ministero del tesoro provvede ad erogare una quota in misura percentuale massima del 50 per cento del proprio disavanzo complessivo. 4. Alle regioni che, alla stessa data di cui al comma 3, hanno inviato i dati relativi a tutti gli atti ricognitivi approvati dai direttori generali, ma solo parzialmente verificati dai collegi dei revisori, il Ministero del tesoro provvede ad erogare una quota in misura percentuale massima del 30 per cento dei soli disavanzi verificati dai predetti collegi dei revisori. 5. Alle regioni che completano le operazioni di ricognizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del tesoro provvede ad erogare una quota correlata alle risorse finanziarie rimaste disponibili e, comunque, in misura percentuale non superiore al 20 per cento. 6. Ai fini dell'erogazione delle somme spettanti ai sensi del presente articolo, ciascuna regione e tenuta a trasmettere al Ministero del tesoro apposita certificazione del presidente della giunta regionale, di cui all'allegato 1, che attesti: a) l'ammontare delle disponibilità liquide delle gestioni sanitarie risultanti alla data della ricognizione, riferite agli esercizi finanziari fino al 31 dicembre 1994; b) l'ammontare dei crediti, relativi agli esercizi fino al 31 dicembre 1994, risultanti alla data della ricognizione; c) l'ammontare dei debiti, relativi agli esercizi fino al 31 dicembre 1994, risultanti alla data della ricognizione, ivi compresi gli interessi passivi e le spese legali maturate anche successivamente fino alla predetta data della ricognizione; d) l'ammontare dei mutui, previsti dalla previgente normativa, gia autorizzati e non ancora contratti; e) l'ammontare dei mutui, previsti dalla previgente normativa, ancora da contrarre, distinti per quote a carico dello Stato ed a carico della regione; f) che i mutui contratti a ripiano dei disavanzi pregressi non siano stati utilizzati per il pagamento dei debiti di pertinenza dell'esercizio finanziario 1995 e successivi; g) la completa utilizzazione da parte del Friuli-Venezia Giulia, della Sicilia e della Sardegna delle quote dei finanziamenti delle spese sanitaria posta a loro carico. 7. Nelle more dell'erogazione delle somme rivenienti dai mutui di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere anticipazioni in misura pari al 40 per cento delle somme effettivamente spettanti ai sensi dei commi 3, 4 e 5. 8. Le somme rivenenti dai mutui di cui al presente, articolo, in attesa dell'erogazione alle regioni, possono essere impiegate con le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro. 9. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1997, N. 21 )) . ((10. Alla copertura dell'onere a carico dello Stato, valutato in lire 700 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede per gli anni 1997, 1998 e 1999 mediante utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità)) 11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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