Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessio
DECRETO-LEGGE n. 69/1989
# DECRETO-LEGGE 2 marzo 1989, n. 69
## Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle
persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi,
determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per
la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate
categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di
minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle
elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle
concessioni governative.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e di versamento di acconto delle imposte sui redditi, per la determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, in materia di termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, per la sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, per ampliare gli imponibili e contenere le elusioni, nonchè in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 marzo 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito previste nel comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono sostituite dalle seguenti: a) fino a 6 milioni di lire, 10 per cento; b) oltre 6 fino a 12 milioni di lire, 22 per cento; c) oltre 12 fino a 30 milioni di lire, 26 per cento; d) oltre 30 fino a 60 milioni di lire, 33 per cento; e) oltre 60 fino a 150 milioni di lire, 40 per cento; f) oltre 150 fino a 300 milioni di lire, 45 per cento; g) oltre 300 milioni di lire, 50 per cento. (( 1-bis. Ai fini dell'imposta locale sui redditi, i limiti della deduzione prevista nel comma 1 dell'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono elevati rispettivamente da 6 a 7 milioni di lire e da 12 a 14 milioni di lire con effetto dall'anno 1989 ))
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