Norme integrative e modificative alla legge 11 luglio 1952, n. 911, sullo sblocco dei titoli bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e sulla devoluzione all'Erario di taluni di essi.
Quali sono le disposizioni della Legge 706/1955 in merito alle sanzioni per il mancato versamento di titoli bancari e postali secondo la legge 911/1952?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 706/1955 modifica e integra la precedente legge 911/1952, che disciplinava lo sblocco dei titoli bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito. La norma si applica agli istituti di credito, alle aziende bancarie e agli uffici postali che non avevano rispettato gli obblighi di versamento o denuncia previsti dalla legge 911/1952. La disposizione principale prevede un'amnistia: gli intermediari che non avevano effettuato il versamento o presentato la denunzia non incorrono nelle sanzioni previste, a condizione che adempiano entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Contemporaneamente, viene concesso ai titolari di depositi bancari e postali, ai possessori di cassette di sicurezza e ai detentori di titoli di credito un termine di novanta giorni per presentare la denuncia richiesta. I titoli di credito denunciati entro questo termine non perdono efficacia, evitando così l'inefficacia sancita dalla legge precedente.
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Riferimento normativo
LEGGE 4 agosto 1955, n. 706
Testo normativo
LEGGE n. 706/1955
# LEGGE 4 agosto 1955, n. 706
## Norme integrative e modificative alla legge 11 luglio 1952, n. 911,
sullo sblocco dei titoli bancari e postali, delle cassette di
sicurezza e dei titoli di credito e sulla devoluzione all'Erario di
taluni di essi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Gli istituti, le aziende di credito e gli uffici postali che non abbiano effettuato il versamento o presentato la denunzia, ai sensi dell' art. 4 della legge 11 luglio 1952, n. 911 , non sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 11 della stessa legge, purchè effettuino il versamento o presentino la denuncia entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il suddetto termine di novanta giorni i titolari di depositi bancari e postali e di cassette di sicurezza ed i possessori di titoli di credito, indicati nell' art. 1 della legge 11 luglio 1952, n. 911 , potranno presentare la denuncia richiesta dallo stesso articolo. I titoli di credito, denunciati nel termine stabilito dal precedente comma, non incorrono nell'inefficacia sancita dall'art. 3 della legge sopraindicata.
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La Legge 706/1955 riguarda lo sblocco di titoli bancari, postali e titoli di credito, nonché la gestione delle cassette di sicurezza e la devoluzione all'Erario. Commercialisti e professionisti del settore bancario consultano questa norma per comprendere gli obblighi di denuncia, le sanzioni amministrative e i termini di regolarizzazione per intermediari finanziari e depositanti. È rilevante per questioni di compliance normativa, versamenti presso l'Erario e regolarizzazione di posizioni pregresse.
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