Legge Registro e Successioni

Legge 706/1955

Norme integrative e modificative alla legge 11 luglio 1952, n. 911, sullo sblocco dei titoli bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e sulla devoluzione all'Erario di taluni di essi.

Pubblicato: 19/08/1955 In vigore dal: 04/08/1955 Documento ufficiale

Quali sono le disposizioni della Legge 706/1955 in merito alle sanzioni per il mancato versamento di titoli bancari e postali secondo la legge 911/1952?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 706/1955 modifica e integra la precedente legge 911/1952, che disciplinava lo sblocco dei titoli bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito. La norma si applica agli istituti di credito, alle aziende bancarie e agli uffici postali che non avevano rispettato gli obblighi di versamento o denuncia previsti dalla legge 911/1952. La disposizione principale prevede un'amnistia: gli intermediari che non avevano effettuato il versamento o presentato la denunzia non incorrono nelle sanzioni previste, a condizione che adempiano entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Contemporaneamente, viene concesso ai titolari di depositi bancari e postali, ai possessori di cassette di sicurezza e ai detentori di titoli di credito un termine di novanta giorni per presentare la denuncia richiesta. I titoli di credito denunciati entro questo termine non perdono efficacia, evitando così l'inefficacia sancita dalla legge precedente.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

LEGGE 4 agosto 1955, n. 706

Testo normativo

LEGGE n. 706/1955 # LEGGE 4 agosto 1955, n. 706 ## Norme integrative e modificative alla legge 11 luglio 1952, n. 911, sullo sblocco dei titoli bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e sulla devoluzione all'Erario di taluni di essi. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Gli istituti, le aziende di credito e gli uffici postali che non abbiano effettuato il versamento o presentato la denunzia, ai sensi dell' art. 4 della legge 11 luglio 1952, n. 911 , non sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 11 della stessa legge, purchè effettuino il versamento o presentino la denuncia entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il suddetto termine di novanta giorni i titolari di depositi bancari e postali e di cassette di sicurezza ed i possessori di titoli di credito, indicati nell' art. 1 della legge 11 luglio 1952, n. 911 , potranno presentare la denuncia richiesta dallo stesso articolo. I titoli di credito, denunciati nel termine stabilito dal precedente comma, non incorrono nell'inefficacia sancita dall'art. 3 della legge sopraindicata.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 706/1955 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Legge 706/1955 riguarda lo sblocco di titoli bancari, postali e titoli di credito, nonché la gestione delle cassette di sicurezza e la devoluzione all'Erario. Commercialisti e professionisti del settore bancario consultano questa norma per comprendere gli obblighi di denuncia, le sanzioni amministrative e i termini di regolarizzazione per intermediari finanziari e depositanti. È rilevante per questioni di compliance normativa, versamenti presso l'Erario e regolarizzazione di posizioni pregresse.

Normative correlate

Interpello AdE 346/2014
Inapplicabilità dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni di cu…
Circolare 139/2024
Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139; legge 4 luglio 2024, n. 104; dec…
Provvedimento AdE 296155/2017
Disciplina delle modalità di rimborso delle imposte già versate a titolo di imp…
Risoluzione AdE 6581869/2014
Consulenza giuridica - Dichiarazione di successione presentata oltre il termine…
Circolare 346/2014
Imposta sulle successioni e donazioni - Articoli 8, comma 4, e 57, comma 1, del…
Interpello AdE 5409668/2014
Dichiarazione di successione: modalità di indicazione di soggetti stranieri, ch…
Provvedimento AdE S.N./2023
Aggiornamento del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture …
Decreto Ministeriale 128/2022
Regolamento recante la disciplina dei criteri per l'acquisizione, anche mediant…

Altre normative del 1955

Esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e la Francia effettuato in Roma il 18 genna… Decreto del Presidente della Repubblica 1557 Istituzione in Stresa di una Scuola avente finalita' ed ordinamento speciali con denomina… Decreto del Presidente della Repubblica 1554 Istituzione in Abano Terme di una Scuola avente finalita' ed ordinamento speciali con den… Decreto del Presidente della Repubblica 1555 Istituzione in Firenze di una Scuola avente finalita' ed ordinamento speciali con denomin… Decreto del Presidente della Repubblica 1556 Erezione in ente morale dell'Associazione corale Luigi Gazzotti, con sede in Modena. Decreto del Presidente della Repubblica 1553 Autorizzazione all'Associazione Nazionale Tra Mutilati ed Invalidi del Lavoro (A.N.M.I.L.… Decreto del Presidente della Repubblica 1551 Riconoscimento della personalita' giuridica alla Cassa di previdenza per gli agenti delle… Decreto del Presidente della Repubblica 1552 Fissazione al 31 dicembre 1954 del tramite di applicabilita' della legge 23 marzo 1952, n… Decreto del Presidente della Repubblica 1550

Altri Legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante … 116/2026 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante… 113/2026 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante… 112/2026 Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano naziona… 107/2026 Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficac… 108/2026 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo… 106/2026
Vedi tutti i Legge →