Legge Agevolazioni

Legge 93/2008

Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

Pubblicato: 28/05/2008 In vigore dal: 27/05/2008 Documento ufficiale

Qual era l'oggetto del Decreto-Legge 93/2008 e quali sono le modifiche normative successive che lo hanno interessato?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 93/2008, emanato il 27 maggio 2008, era una misura urgente di carattere finanziario volta a salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie italiane attraverso disposizioni che incrementavano la capacità economica dei nuclei familiari e prevedevano anche misure di ristrutturazione dei mutui bancari. L'articolo 1 del decreto conteneva originariamente disposizioni fiscali relative all'imposta sui comuni, con una riduzione d'imposta pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dal 2008, i cui importi dovevano essere rimborsati ai singoli comuni. Tuttavia, il decreto-legge è stato successivamente modificato dal D.L. 201/2011 (convertito in legge 214/2011), che ha abrogato quasi completamente l'articolo 1, mantenendo in vigore solo il comma 4 per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Ulteriori modifiche sono intervenute nel 2017 e nel 2018, estendendo l'abrogazione anche ai comuni del Friuli Venezia Giulia, riducendo progressivamente l'ambito di applicazione della norma originaria.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 27 maggio 2008, n. 93

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 93/2008 # DECRETO-LEGGE 27 maggio 2008, n. 93 ## Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti di carattere finanziario che incrementano il potere di acquisto delle famiglie, anche mediante l'adozione di misure volte alla ristrutturazione dei mutui bancari, nonchè di rilancio e sviluppo economico; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214 (9) ((10)) ------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 , come modificato dall' art. 4, comma 5, lettera m) del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 13, comma 14, lettera a)) che è abrogato l'art. 1 del presente decreto-legge "ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano", di seguito riportato: "4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992 , introdotto dall' articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 . A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191 . Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione". ------------ AGGIORNAMENTO (10) Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 , come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 , ha disposto (con l'art. 13, comma 14, lettera a)) che è abrogato l'articolo 1 del presente decreto-legge, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2018, la suddetta abrogazione opera anche nei confronti dei comuni compresi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

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Il D.L. 93/2008 riguarda misure di sostegno al potere d'acquisto delle famiglie e disposizioni urgenti di carattere finanziario. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere le modifiche apportate dall'art. 13 del D.L. 201/2011 in materia di abrogazione normativa, nonché le eccezioni territoriali per regioni a statuto speciale, province autonome e il Friuli Venezia Giulia. La normativa è rilevante per la gestione dei rimborsi ai comuni e per comprendere l'evoluzione della legislazione d'urgenza in materia tributaria.

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