Definizione delle modalità di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139
Quali sono le modalità di accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale secondo il provvedimento AdE 2/2006?
Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 dicembre 2024 disciplina come chiunque può consultare telematicamente le banche dati ipotecaria e catastale attraverso l'area riservata dell'Agenzia. L'accesso è consentito a tutti previa autenticazione con SPID, carta d'identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS) o credenziali Entratel/Fisconline/Sister, e richiede l'accettazione delle condizioni generali di utilizzo pubblicate sul sito dell'Agenzia. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le consultazioni catastali telematiche sono completamente gratuite, mentre per le consultazioni ipotecarie rimangono dovuti i tributi secondo la tabella allegata al decreto legislativo 347/1990. Il provvedimento prevede anche modalità alternative di accesso: le pubbliche amministrazioni e i soggetti delegati possono fruire dei dati mediante SMIDT (Servizi Massivi di Interscambio Dati), i Comuni attraverso il Portale per i Comuni, e progressivamente attraverso la PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati). Per esigenze istituzionali specifiche, è possibile stipulare apposite convenzioni con l'Agenzia, incluse quelle per gli sportelli catastali decentrati autogestiti presso gli Enti, da sottoscriversi entro il 30 giugno 2025.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Definizione delle modalità di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139
Testo normativo
Prot. 460187/2024
Definizione delle modalità di consultazione telematica delle banche dati
ipotecaria e catastale, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81, come sostituito dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo
18 settembre 2024, n. 139
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
1. Oggetto
1.1 Il presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1,
comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito
dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139,
definisce le modalità di consultazione telematica delle banche dati
ipotecaria e catastale.
2. Definizioni
2.1 Ai fini del presente provvedimento, si intende per:
a) “servizi di consultazione telematica”: i servizi telematici di ispezione
ipotecaria e di consultazione puntuale degli atti catastali nonché, per gli
aventi diritto, degli elaborati catastali;
b) “elaborati catastali”: planimetrie delle unità immobiliari urbane, elaborati
planimetrici degli immobili e documenti tecnici d'ausilio alla
predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico;
c) “elaborati planimetrici”: documenti tecnici allegati alla dichiarazione di
nuova costruzione o di variazione di unità immobiliari urbane che ne
schematizzano la distribuzione planimetrica nell’edificio;
d) “area riservata”: l’area del sito internet dell’Agenzia delle entrate,
accessibile previa autenticazione digitale con le credenziali SPID o con
carta di identità elettronica (CIE) o con la carta nazionale dei servizi (CNS),
o, nei casi previsti, tramite le credenziali Entratel, Fisconline e Sister
rilasciate dall’Agenzia delle entrate;
e) “credenziali”: gli strumenti (codici e procedure) per l’autenticazione
digitale necessaria ad accedere alla propria area riservata;
f) “SIT”: Sistema Integrato del Territorio, ossia il sistema informatico di
supporto allo svolgimento delle funzioni di competenza dell’Agenzia delle
entrate relative al catasto e ai servizi geotopocartografici, nonché in materia
di anagrafe immobiliare integrata;
g) “SID”: Sistema di Interscambio flussi Dati dell’Agenzia delle entrate di cui
al punto 4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del
25 marzo 2013, protocollo numero 37561;
h) “SMIDT”: Servizi Massivi di Interscambio Dati – Territorio che rendono
disponibili, per il tramite del Sistema di Interscambio flussi Dati
dell’Agenzia delle entrate, i dati catastali presenti nel Sistema Integrato del
Territorio ai sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82;
i) “Portale per i Comuni”: canale telematico per lo scambio di dati catastali
tra l’Agenzia delle entrate e gli Enti;
2
j) “PDND”: Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all’articolo 50-ter del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per l’interoperabilità dei sistemi
informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori
di servizi pubblici;
k) “utenti”: i soggetti che accedono ai servizi di consultazione telematica con
le modalità previste dal presente provvedimento, ovvero i soggetti che
fruiscono dei dati e degli elaborati catastali mediante SMIDT, Portale per i
Comuni e PDND;
l) “Enti”: Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane e isolane;
m) “sportelli catastali decentrati autogestiti”: postazioni messe a disposizione
dagli Enti, abilitate ad erogare servizi di consultazione telematica;
n) “condizioni generali di utilizzo dei servizi”: clausole, predisposte
dall’Agenzia delle entrate, che disciplinano la consultazione telematica;
o) “tributi”: tasse per la consultazione telematica previste dalla “Tabella delle
tasse per i servizi ipotecari e catastali” allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall’art. 5, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.
3. Consultazione telematica
3.1 L’accesso ai servizi di consultazione telematica è consentito a chiunque, in
conformità alla normativa vigente, secondo le modalità previste nel
presente provvedimento e nel rispetto delle condizioni generali di utilizzo
dei servizi.
3.2 Le condizioni generali di utilizzo dei servizi sono pubblicate sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate. La loro previa accettazione è condizione
necessaria per la fruizione dei servizi di consultazione telematica.
3.3 I servizi di consultazione telematica sono erogati all’interno dell’area
riservata.
3.4 Resta fermo quanto previsto dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia
delle entrate, emanati rispettivamente in data 4 marzo 2014 e 2 agosto 2016
in tema di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale
relativamente a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta
3
titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di
godimento.
3.5 Eventuali aggiornamenti relativi alle modalità di accesso ai servizi di
consultazione telematica saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate.
4. Consultazione telematica sulla base di apposite convenzioni
4.1 La consultazione telematica, ove correlata a specifiche esigenze
istituzionali anche con riferimento alle modalità di erogazione dei servizi o
di pagamento dei tributi, può avvenire anche previa stipula di apposita
convenzione con l’Agenzia delle entrate.
5. Consultazione telematica presso gli sportelli catastali decentrati
autogestiti
5.1 La consultazione telematica degli atti catastali può essere effettuata anche
presso gli sportelli catastali decentrati autogestiti, previa stipula di specifica
convenzione tra l’Agenzia delle entrate ed i relativi Enti, in base allo
schema allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte
integrante.
5.2 Al fine di agevolare la fruizione dei servizi telematici, con successivo
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate potranno essere
definite modalità di accesso alla consultazione telematica, presso postazioni
messe a disposizione dagli Enti o da altri soggetti, che non richiedono la
stipula di specifica convenzione.
6. Modalità di fruizione telematica dei dati ipotecari e catastali mediante
canali di interscambio e di interoperabilità
6.1 Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i soggetti di cui all’articolo 2, comma
2, lettere b) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per lo
svolgimento, diretto o per il tramite dei soggetti delegati, dei propri compiti
istituzionali, possono accedere, nei limiti delle relative competenze
territoriali, ai dati catastali presenti nel SIT anche mediante SMIDT,
aderendo alle specifiche condizioni di servizio disponibili nel sito internet
dell’Agenzia delle entrate.
6.2 Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare i dati acquisiti all'interno
dei propri sistemi informativi, per lo svolgimento, anche in forma associata,
4
di compiti istituzionali, nonché integrarli, sotto la propria responsabilità,
all'interno di servizi attinenti ai medesimi compiti.
6.3 L’utilizzo delle informazioni da parte di incaricati dello svolgimento di
attività e servizi per conto delle pubbliche amministrazioni o dei soggetti di
cui al punto 6.1 deleganti è effettuata sotto la responsabilità di questi ultimi,
che assumono ogni conseguente responsabilità in ordine all’integrità e alla
correttezza delle medesime informazioni. I dati acquisiti non possono essere
ceduti a terzi.
6.4 Gli Enti continuano ad avvalersi dei servizi erogati tramite il Portale per i
Comuni, realizzato ai sensi del Decreto del Direttore dell’Agenzia del
territorio del 6 dicembre 2006.
6.5 I Comuni continuano a fruire del servizio telematico previsto dal
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio del 16 giugno 2008
per la fornitura delle informazioni relative alla titolarità di diritti reali su
beni immobili, utili alla partecipazione all'attività di accertamento fiscale di
cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
6.6 Resta ferma la fruizione telematica dei dati ipotecari e catastali altresì
attraverso i servizi resi progressivamente disponibili, in conformità alla
normativa vigente, mediante la PDND.
7. Modalità di pagamento
7.1 Il pagamento dei tributi, ove dovuti, avviene utilizzando la piattaforma di
cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
7.2 Il pagamento, per gli Ordini e Collegi professionali nonché per i soggetti
che accedono mediante credenziali Sister, è altresì possibile mediante
l’utilizzo di somme preventivamente versate su conto corrente unico
nazionale, ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del
Territorio del 2 marzo 2007.
8. Gestione sistemi informativi
8.1 L’Agenzia delle entrate ha l’esclusiva competenza di definire o modificare
i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei
dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate in relazione alle
esigenze istituzionali, a quelle strutturali ed alle innovazioni tecniche
relative al proprio sistema informativo.
5
8.2 Nessuna responsabilità deriva all’Agenzia delle entrate per danni di
qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le modifiche suddette, né per
eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.
9. Utilizzo dei dati acquisiti
9.1 Gli utenti trattano i dati messi a disposizione ai sensi del presente
provvedimento sotto la propria responsabilità, quali titolari autonomi del
trattamento, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, accettando le
condizioni generali dei servizi dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto di
quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, anche,
“Regolamento”) e del Codice in materia di protezione dei dati personali di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, anche,
“Codice”).
10. Trattamento dei dati personali
10.1 Il trattamento dei dati personali degli utenti è necessario per l’esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi
dell’articolo 6, par. 1, lett. e), del Regolamento. La base giuridica del
trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del
Regolamento e 2-ter del Codice – è individuata nella normativa di
riferimento indicata in calce al presente provvedimento e, in particolare,
nell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, come
sostituito dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 18 settembre
2024, n. 139, il quale stabilisce che con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate siano definite le modalità per l’accesso ai servizi
di consultazione telematica ipotecaria e catastale.
10.2 I dati personali sono trattati dall’Agenzia delle entrate in qualità di titolare
autonomo, per le finalità di gestione e monitoraggio dell’accesso ai servizi
di consultazione telematica.
10.3 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da
parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate.
10.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett.
f), del Regolamento), i dati personali sono trattati in maniera da garantire
un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.
10.5 L’Agenzia delle entrate si avvale di Sogei S.p.A., in qualità di partner
tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema informativo
6
dell’Anagrafe tributaria, designata come Responsabile del trattamento ai
sensi dell’articolo 28 del Regolamento.
10.6 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5,
par. 1, lett. e), del Regolamento), l’Agenzia delle entrate conserva i dati
personali oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento
delle proprie attività istituzionali.
10.7 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative
richieste dall’art. 32 del Regolamento necessarie a garantire la sicurezza del
trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di
legge e al Regolamento.
10.8 Sul trattamento dei dati personali relativo al servizio rappresentato è
eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi
dell’articolo 35, comma 4, del Regolamento.
11. Sicurezza
11.1 I sistemi utilizzati per consentire la consultazione telematica, nonché la
fruizione dei dati garantiscono un adeguato livello di sicurezza per la
protezione dei dati.
11.2 La sicurezza nella messa a disposizione dei dati acceduti attraverso i servizi
dell’Agenzia è garantita dall’utilizzo di canali cifrati e di certificati digitali
in accordo agli standard internazionali e, ove previsto nei casi di
trasmissione dei file di dati, anche mediante crittografia e firma dei file.
11.3 La sicurezza dell’utilizzo dei servizi disponibili nell’area riservata è
garantita mediante l’adozione di meccanismi di identificazione standard e
di protocolli di comunicazione aggiornati alle più recenti versioni. Data la
specificità dei dati e la loro rilevanza, sono assicurati adeguati livelli di
sicurezza del sistema informativo, ponendo in essere procedure e strumenti
di sicurezza fisica e logica a protezione del patrimonio informativo.
11.4 La consultazione sicura dei servizi disponibili nell’area riservata è garantita
da misure che prevedono un sistema di identificazione, autenticazione e
autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione.
11.5 L’Agenzia delle entrate procede al tracciamento degli accessi effettuati sui
propri sistemi da parte di ciascun utente, con indicazione dei tempi e della
tipologia di operazioni svolte, predisponendo appositi strumenti di
monitoraggio e analisi periodica degli accessi.
11.6 L’accesso ai servizi di consultazione telematica potrebbe essere limitato o
sospeso nel caso vengano rilevate attività anomale degli utenti che possono
compromettere, limitare o disturbare il corretto funzionamento del servizio.
Qualora vengano rilevate tali attività o una elevata frequenza di
interrogazione della base dati, eccedente i limiti imposti dalle condizioni
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generali dei servizi, l’Agenzia potrà sospendere la consultazione fino a 30
giorni.
12. Disposizioni transitorie per le consultazioni telematiche presso gli
sportelli catastali decentrati autogestiti
12.1 A decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, i servizi
di consultazione telematica già erogati su base convenzionale presso gli
sportelli catastali decentrati autogestiti, in assenza di espressa volontà
contraria dell’Ente, continuano ad essere erogati senza soluzione di
continuità e, in ogni caso, ad essere regolati dagli accordi già sottoscritti, in
quanto compatibili, fino alla stipula di una nuova convenzione di cui al
punto 5.1, da sottoscriversi entro il 30 giugno 2025, ovvero fino
all’attivazione di una diversa modalità di accesso di cui al punto 5.2.
12.2 In ragione della gratuità delle consultazioni catastali telematiche introdotta
a decorrere dal 1° gennaio 2025 dal decreto legislativo 18 settembre 2024,
n. 139, l’Agenzia delle entrate, all’esito del completamento delle verifiche
contabili, procederà allo svincolo delle polizze fideiussorie e dei depositi
cauzionali in essere.
13. Disposizioni finali e transitorie
13.1 A decorrere dal 1° gennaio 2025 non sono dovuti gli importi per l’accesso
alle banche dati ipotecaria e catastale di cui al provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate prot. n. 160950 del 17 dicembre 2014.
13.2 Il presente provvedimento sostituisce i decreti del Direttore dell’Agenzia
del territorio emanati in data 4 maggio 2007 e 18 dicembre 2007,
concernenti rispettivamente l’accesso al sistema telematico per la
consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e l’accesso allo stesso
servizio da parte di comuni, comunità montane ed aggregazioni di comuni.
Al fine di garantire la fruizione dei servizi telematici, nelle more dei
necessari adeguamenti informatici o degli aggiornamenti delle condizioni
generali di utilizzo dei servizi, gli accordi previsti dai medesimi decreti
continuano ad applicarsi fino alla data resa nota con apposito comunicato
pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
13.3 Il presente provvedimento sostituisce i Decreti del Direttore dell’Agenzia
del territorio emanati rispettivamente in data 6 settembre 2005 e 13
novembre 2007, nonché il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate prot. 24383 del 26 gennaio 2021, limitatamente ai punti 5, 6, 7 e 8.
8
14. Decorrenza
14.1 Le disposizioni di cui al presente provvedimento decorrono dal 1° gennaio
2025.
Motivazioni
Il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, nel dettare disposizioni per la
razionalizzazione dei tributi indiretti diversi dall’IVA, all’articolo 7 ha sostituito,
tra l’altro, l’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
stabilendo che la consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentita a
chiunque secondo modalità definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate.
Il presente provvedimento stabilisce che i servizi di consultazione telematica sono
erogati all’interno dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate, previa
accettazione delle condizioni generali di utilizzo dei servizi definite dalla
medesima Agenzia e rese pubbliche sul sito istituzionale.
In coerenza con il dettato normativo che ha previsto la possibilità di accesso alla
consultazione telematica anche su base convenzionale, il provvedimento prevede
la possibilità di stipulare apposite convenzioni volte a soddisfare specifiche
esigenze informative per fini istituzionali.
Inoltre, stante anche la gratuità delle consultazioni catastali telematiche introdotta
dal citato decreto legislativo n. 139 del 2024, il provvedimento definisce il nuovo
schema convenzionale per l’erogazione del servizio di consultazione telematica
presso gli sportelli catastali decentrati autogestiti e, al fine di garantire la continuità
del servizio, reca specifiche disposizioni per la disciplina del periodo transitorio.
Viene altresì previsto lo svincolo delle polizze fideiussorie e dei depositi
cauzionali prestati a garanzia degli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate
antecedentemente al 1° gennaio 2025.
Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate potranno
essere definite modalità di consultazione telematica, presso postazioni messe a
disposizione da altri enti o soggetti, che prescindono dalla base convenzionale.
Inoltre, il provvedimento reca disposizioni relative alle ulteriori modalità di
fruizione dei dati ipotecari e catastali mediante canali di interscambio e di
interoperabilità. In tal senso, per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e per i soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
è previsto che possano continuare ad avvalersi dei Servizi Massivi Interscambio
Dati - Territorio (SMIDT). Per gli Enti è prevista, altresì, la possibilità di
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continuare ad avvalersi dei servizi del Portale per i Comuni, mentre i Comuni
potranno continuare a fruire del servizio telematico di fornitura delle informazioni
relative alla titolarità di diritti reali su beni immobili.
Al fine di adeguare l’erogazione dei servizi a forme più moderne ed evolute, il
provvedimento richiama altresì la possibilità di utilizzare, in conformità alla
normativa vigente, la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui
all’articolo 50-ter del Codice dell’amministrazione digitale.
Il provvedimento disciplina, poi, le modalità di pagamento dei tributi, ove dovuti,
per le consultazioni ipotecarie e dispone l’azzeramento degli oneri finora
corrisposti, per l’accesso alle banche dati, a titolo di contributo per le spese
sostenute per l’implementazione e la gestione dei sistemi informatici.
Infine, vengono dettate specifiche disposizioni transitorie per evitare soluzioni di
continuità nella fruizione del servizio telematico e viene disposto l’effetto
sostitutivo delle disposizioni indicate nel presente provvedimento.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1).
b) Normativa di riferimento
Legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del Codice civile e
norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di
elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari.
Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che ha approvato il testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, come modificato dal
decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.
Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, recante
“Regolamento concernente la concessione dell'utenza del servizio d'informatica
per l'accesso alla base informativa del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e
del catasto geometrico” (in particolare, art. 11 che prevede che il Ministro delle
finanze, con proprio decreto, può stipulare speciali convenzioni con notai, ordini,
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consigli, collegi professionali, enti pubblici erogatori di servizi e similari categorie
di utenti).
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente le
modalità di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di
protezione dei dati personali.
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione
digitale”.
Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante “Misure di contrasto all'evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”.
Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge
11 marzo 2006, n. 81, recante “Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura,
dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa”.
Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”
(in particolare, art. 37, comma 54, che ha previsto che la circolazione e la fruizione
della base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio deve essere assicurata
entro il 31 dicembre 2006).
Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.
Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, che all’articolo 23-quater ha disposto l’incorporazione
dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° dicembre
2012.
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR).
Legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per
la revisione del sistema tributario e, in particolare, l’articolo 10, recante i principi
e criteri direttivi per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell'imposta sulle
successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi
dall’IVA.
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Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante “Disposizioni per la
razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e
donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA”.
Decreto del Ministro delle finanze 31 luglio 1998, come modificato dal decreto
ministeriale 29 marzo 2000, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica
delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a
registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”.
Decreto del Direttore dell’Agenzia del territorio 6 settembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2005, n. 210, recante “Approvazione della
convenzione speciale per la disciplina delle modalità operative di sportello
catastale decentrato, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 luglio 1991, n. 305”.
Decreto del Direttore dell’Agenzia del territorio 6 dicembre 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2006, n. 288, recante “Determinazione delle
procedure attuative, delle tipologie e dei termini per la trasmissione telematica ai
comuni delle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione e relative modalità
di interscambio, applicabili fino all'attivazione del modello unico digitale per
l'edilizia, ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80”.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 22 dicembre 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2007, n. 1, recante approvazione di
nuove specifiche tecniche e attivazione del servizio di trasmissione telematica del
modello unico informatico catastale, relativo agli atti di aggiornamento
geometrico, di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli
5 e 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 (Pregeo).
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 2 marzo 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2007, concernente il pagamento di
servizi telematici erogati dall’Agenzia del territorio tramite utilizzo di somme
versate su conto corrente unico a livello nazionale.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 4 maggio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2007, n. 107, concernente l’accesso al sistema
telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati
ipotecaria e catastale.
Decreto del Direttore dell’Agenzia del territorio 13 novembre 2007 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2007, n. 243, recante “Definizione delle
regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da
parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni, ai sensi dell'articolo 59,
comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.
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Decreto del Direttore dell’Agenzia del territorio 18 dicembre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2007, n. 296, recante “Accesso al servizio di
consultazione telematica della banca dati catastale ed ipotecaria da parte di
comuni, comunità montane ed aggregazioni di comuni in funzione del processo di
decentramento delle funzioni catastali ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998”.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 16 giugno 2008,
pubblicato sul sito internet dell'Agenzia, recante “Modalità di fruizione da parte
dei Comuni delle informazioni inerenti la banca dati ipotecaria utili alla
partecipazione all'attività di accertamento fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-
legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248”.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 25 marzo 2013, prot. n.
37561/2013, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia, recante disposizioni di
attuazione dell’articolo 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
“Modalità per la comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti
finanziari”.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 4 marzo 2014, prot. n.
31224/2014, concernente l’attivazione del servizio di consultazione telematica
delle banche dati ipotecaria e catastale relativo a beni immobili dei quali il soggetto
richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti
reali di godimento.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 17 dicembre 2014, prot. n.
160950/2014, concernente l’aggiornamento degli importi previsti dal Decreto del
Direttore dell’Agenzia del territorio 4 maggio 2007 (“Accesso al sistema
telematico dell’Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati
ipotecaria e catastale”).
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 2 agosto 2016, prot. n.
125592/2016, concernente l’estensione del servizio di consultazione telematica
delle banche dati ipotecaria e catastale relativo a beni immobili dei quali il soggetto
richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti
reali di godimento.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 26 gennaio 2021, prot. n.
24383/2021, recante disposizioni relative alle modalità di consultazione delle
banche dati catastali.
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La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 30 dicembre 2024
Il Direttore dell’Agenzia delle entrate
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
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Il provvedimento disciplina l'accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale, fondamentale per notai, professionisti immobiliari e pubbliche amministrazioni che necessitano di consultare dati catastali e ipotecari. Commercialisti e consulenti tributari lo consultano per verifiche su proprietà immobiliari, diritti reali e titolarità di beni ai fini dell'accertamento fiscale e della gestione del patrimonio clienti. La gratuità delle consultazioni catastali dal 2025 rappresenta una semplificazione rilevante per l'interoperabilità tra amministrazioni e per l'accesso ai dati attraverso SMIDT, Portale per i Comuni e PDND.
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