Modificazioni del modello di dichiarazione e delle relative istruzioni di “Unico Persone Fisiche 2015”, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2015, successivamente modificate con provvedimento del 13 aprile 2015. Modificazioni delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Unico Persone Fisiche 2015”, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2015
Modificazioni del modello di dichiarazione e delle relative istruzioni di “Unico Persone Fisiche 2015”, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2015, successivamente modificate con provvedimento del 13 aprile 2015. Modificazioni delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Unico Persone Fisiche 2015”, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2015 - pdf
Testo normativo
Prot.2015/66564
Modificazioni del modello di dichiarazione e delle relative istruzioni di “Unico
Persone Fisiche 2015”, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate del 30 gennaio 2015, successivamente modificate con provvedimento
del 13 aprile 2015.
Modificazioni delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
contenuti nel modello di dichiarazione “Unico Persone Fisiche 2015”, approvate
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2015.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone:
1. Modificazioni del modello di dichiarazione e delle relative istruzioni di
“Unico 2015-PF”, approvate il 30 gennaio 2015, successivamente modificate con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 aprile 2015
1.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio
2015, pubblicato in pari data, concernente l’approvazione del modello di dichiarazione
“Unico Persone Fisiche 2015”, successivamente modificato con provvedimento del
13 aprile 2015, sono apportate le seguenti modifiche:
o Primo fascicolo - Istruzioni:
a) alla pagina 115, nella tabella delle “Addizionali regionali all’Irpef 2014” la riga
relativa alla Regione Abruzzo è sostituita dalla seguente:
ABRUZZO 01 1,73% per qualunque reddito
2
o Terzo fascicolo - Istruzioni:
a) alla pagina 52, nelle istruzioni alla compilazione del rigo RU9, dopo il secondo
punto elenco è aggiunto il seguente “- credito d’imposta per l’acquisto di mezzi
antincendio e ambulanze di cui all’art. 20 del decreto-legge n. 269/2003 (codice
credito “28”), cedibile ai sensi dell’articolo 1260 c.c.”;
b) alla pagina 54, al paragrafo “Mezzi antincendio e autoambulanze – Codice
credito 28”, ultimo capoverso, dopo la parola “RU8” è aggiunta la parola “,
RU9”;
c) alla pagina 68:
dopo il quinto punto elenco, e prima delle parole “In particolare, nei righi da
RU501 a RU505,”, è aggiunto il seguente punto elenco “- dai cessionari del
credito d’imposta per l’acquisto di mezzi antincendio e ambulanze di cui
all’art. 20 del decreto-legge n. 269/2003 (codice credito “28”), cedibile ai
sensi dell’articolo 1260 c.c.”;
al paragrafo “SEZIONE VI-B – Crediti d’imposta trasferiti”, al primo
capoverso, dopo le parole “decreto-legge n. 83 del 2014” sono aggiunte le
parole “e del credito d’imposta per l’acquisto di mezzi antincendio e
ambulanze di cui all’art. 20 del decreto-legge n. 269/2003 (codice credito
“28”), cedibile ai sensi dell’articolo 1260 c.c.”.
2. Modificazioni delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei
dati contenuti nel modello di dichiarazione “Unico Persone Fisiche 2015”, approvate
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2015
2.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo
2015, pubblicato in pari data, concernente l’approvazione delle specifiche tecniche per
la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Unico
2015-PF”, sono apportate le seguenti modifiche.
o Primo fascicolo:
a) alla pagina 21, il quarto punto elenco è così modificato:
3
“Nel quadro RP, sezione I “Oneri detraibili” righi da RP1 a RP14 possono
risultare compilati solo i seguenti campi:
o Rigo RP7 e righi da RP8 a RP14 con il codice “11”, “25”, “26” e “27””.
b) alla pagina 42, nel sesto e nel nono rigo, i riferimenti agli utilizzi 9, 10 e 15
sono soppressi;
c) alla pagina 165, nella tabella delle “Addizionali regionali all’Irpef 2014” le
righe relative alle Regioni Abruzzo e Calabria sono sostituite dalla seguenti:
ABRUZZO 01 1,73% per qualunque reddito
CALABRIA 04 1,73% per qualunque reddito
d) alla pagina 196, nel campo 77 del record B, il codice del formato “NU” è
sostituito con il codice “CB”;
e) alla pagina 243, il “SI” presente nella colonna “Mono Modulo”, in
corrispondenza dei righi RP032001, RP032002 e RP03200, è soppresso. Nella
stessa pagina, nella colonna “Mono Modulo”, in corrispondenza del rigo
RP032004, è inserito “SI”;
o Secondo fascicolo:
a) alla pagina 261, il controllo bloccante “La colonna 1 deve essere uguale a
RM024008”, dei righi da RX016001 a RX016004, è integrato nel seguente
modo. “La colonna 1 deve essere uguale a RM024008 ad esclusione del caso in
cui il rigo RM024003 sia uguale a 3”;
b) alla pagina 275, in corrispondenza del campo RM013002, dedicato ai proventi
delle obbligazioni non assoggettabili all'imposta sostitutiva di cui al D. Lgs.
239/96 - imposta sostitutiva dovuta, il “controllo di rispondenza” è così
implementato: “Deve essere uguale ad uno dei seguenti valori: RM013001 X
0,125 ovvero RM013001 X 0,20 ovvero RM013001 X 0,26”;
c) alla pagina 284, il controllo relativo al campo RT092005 è sostituito con il
seguente: “Il campo deve essere uguale a RT003001 - RT024002 * 1,3 -
4
RT121005 + se positivo (RT122003 - RT004003 - RT024003 * 1,3 -
RT121006)”;
d) alla pagina 293, in corrispondenza del campo RW001011, relativo all’IVAFE,
nel “controllo di rispondenza” l’aliquota dello 0,15 per cento è sostituita con
l’aliquota dello 0,20 per cento.
o Terzo fascicolo:
a) Alla pagina 187, dopo le parole “Reddito-Imponibile-Con-ZFU” il segno “=” è
sostituito dalle parole “è compreso tra i seguenti valori:”, dopo la formula
“RS301001 - Oneri-deducibili”, è aggiunto il seguente testo: “e RS301001 -
Oneri-deducibili + RN001002”; dopo le parole “Calcolo imposta lorda su
reddito complessivo senza ZFU” è aggiunto il seguente testo: “A= Reddito-
Imponibile-Con-ZFU - (RS301001 - Oneri-deducibili)”, nella successiva
formula, dopo il testo “RS301001 - RS284004 - (RN002001 + RN003001)
(ricondurre a zero se negativo)” è aggiunta la dicitura “+ A”;
b) alla pagina 354, nei controlli relativi al campo RS037009, la somma
“RS006006 + RS007006” è sostituita con la seguente: “RS006007 +
RS007007”;
c) alla pagina 366, nei controlli previsti in corrispondenza dei campi TR006005 e
TR006006, la frase “Dato obbligatorio se presente il campo TR006007” è
soppressa;
d) alla pagina 369, nei controlli previsti in corrispondenza del campo RU007005,
la formula “RU002001+ RU003001 + RU005003” è sostituita con la formula
“RU002001+ RU003001 + RU005003 – RU007004”.
o Tabella delle addizionali comunali:
a) Alla pagina 381, nel rigo corrispondente al Comune di Chiesina Uzzanese, nella
colonna “Esenzione” l’importo indicato è sostituito con “7500”;
b) Alla pagina 472, nel rigo corrispondente al Comune di Sommo, nella colonna
“Esenzione” l’importo indicato è sostituito con “9000”;
5
3. Aggiornamenti e correzioni delle specifiche tecniche
3.1. Eventuali aggiornamenti delle istruzioni e ulteriori correzioni alle
specifiche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle
Entrate.
Motivazioni
Con provvedimento del 30 gennaio 2015 è stato pubblicato il modello di
dichiarazione “Unico Persone Fisiche 2015”, con le relative istruzioni,
successivamente modificato con provvedimento del 13 aprile 2015, pubblicato in pari
data.
Con provvedimento del 23 marzo 2015 è stato pubblicato il provvedimento di
approvazione delle specifiche tecniche del modello di dichiarazione “Unico Persone
Fisiche 2015”.
Con il presente provvedimento vengono approvate alcune modifiche al modello
di dichiarazione “Unico Persone Fisiche 2015”, alle specifiche tecniche per la
trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli “Unico Persone Fisiche 2015”,
per dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 55 del 10 marzo 2015
emanata successivamente alla pubblicazione del modello.
In particolare, la modifica alla tabella delle addizionali regionali presente nelle
istruzioni di Unico PF fascicolo 1 si è resa necessaria in quanto la sentenza della Corte
Costituzionale n. 55 del 10 marzo 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 dell’8
aprile 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui alla
legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32, con cui, limitatamente al periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, erano state stabilite, in base a scaglioni di
reddito, diverse aliquote da applicare per il calcolo dell’addizionale regionale all’Irpef.
A seguito della pronuncia, l’aliquota per il calcolo dell’addizionale regionale
all’Irpef per il 2014 è stata rideterminata all’1,73%.
Contestualmente, sono state effettuati ulteriori aggiornamenti alle istruzioni ed
alle specifiche tecniche di Unico Persone Fisiche 2015.
6
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, recante: “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi”;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di
approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante
“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema
di gestione delle dichiarazioni”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul
valore aggiunto”;
Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto
1998, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei
contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione
telematica dei pagamenti”, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto 29 marzo
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
Decreto 18 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23
febbraio 1999, decreto 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del
26 luglio 2000, decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del
4 gennaio 2001 e decreto 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del
26 aprile 2001: “Individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica
delle dichiarazioni, comprese quelle delle amministrazioni dello Stato”;
7
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2015
recante: “Approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2015–PF”, con le relative
istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2015, per il periodo
d’imposta 2014, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto.
Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2014 e della
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità
economica da utilizzare per il periodo d’imposta 2014, nonché della scheda da
utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille
dell’IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della
dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 23 marzo 2015 recante:
“Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
contenuti nel modello di dichiarazione “Unico 2015-PF”, nei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri e nella
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità
economica nonché dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque
e del due per mille dell’IRPEF”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 14 maggio 2015
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Provvedimento AdE 344303/2015 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.