Ripresa degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle disposizioni emanate in seguito dell’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa nell’isola di Lampedusa - Articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34
Ripresa degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle disposizioni emanate in seguito dell’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa nell’isola di Lampedusa - Articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34 - pdf
Testo normativo
Prot. 2015/110425
Ripresa degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle
disposizioni emanate in seguito dell’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi
del Nord Africa nell’isola di Lampedusa - Articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
DISPONE
1. Ambito soggettivo di efficacia
1.1.Il presente provvedimento si applica nei confronti:
a) delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta;
b) dei soggetti diversi dalle persone fisiche, compresi i sostituti d’imposta,
individuati dall’articolo 3, commi 3 e 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3947 del 16 giugno 2011, aventi alla data del 12 febbraio 2011 il domicilio
fiscale o la sede operativa nel comune di Lampedusa e di Linosa, che hanno usufruito della
sospensione dei termini degli adempimenti tributari previsti dai provvedimenti indicati nella
normativa di riferimento nel periodo compreso tra il 16 giugno 2011 e il 15 dicembre 2015.
2. Modalità di effettuazione degli adempimenti
2.1. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e da quelli indicati nel punto
successivo, per i quali i termini di effettuazione sono scaduti nel periodo di sospensione,
sono eseguiti con le modalità ordinariamente previste per i singoli adempimenti entro la
data del 31 dicembre 2015.
2.2. I soggetti che avrebbero dovuto presentare le dichiarazioni fiscali nei termini compresi
nel periodo di sospensione, assolvono tali adempimenti entro la data del 31dicembre 2015.
2.3. Le dichiarazioni fiscali non presentate per effetto della sospensione sono trasmesse in
via telematica, direttamente o tramite i soggetti indicati nell’articolo 3, commi 2-bis e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, utilizzando i modelli relativi
al periodo d’imposta cui si riferiscono, approvati con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate. I predetti modelli sono resi disponibili gratuitamente
dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico, e possono essere utilizzati e stampati
prelevandoli dal sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Nella
casella “Eventi eccezionali” deve essere indicato il codice “ 9” per le dichiarazioni relative
all’anno d’imposta 2010 e il codice “3” per le dichiarazioni relative agli anni d’imposta dal
2011 al 2014.
Motivazioni
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011, è stato
dichiarato, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31
dicembre 2011, lo stato di emergenza nel territorio nazionale in relazione alle eccezionali
afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.
L’articolo 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3947 del 16
giugno 2011 ha stabilito, tra l’altro, la sospensione, fino al 16 dicembre 2011, dei termini
relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari per far fronte alle problematiche
conseguenti della crisi dell’economia turistica delle isole di Lampedusa e di Linosa, che si è
determinata nel 2011 a seguito dell’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del
Nord Africa, a favore delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta (comma
3), nonché nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, compresi i sostituti
d’imposta (comma 4), aventi alla data del 12 febbraio 2011 il domicilio fiscale o la sede
operativa nel comune di Lampedusa e di Linosa.
Il suddetto termine del 16 dicembre 2011 è stato successivamente fissato:
- al 30 giugno 2012 dall’articolo 23, comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- al 1° dicembre 2012, dall’articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- al 31 dicembre 2013 dall’articolo 1, comma 612, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- al 31 dicembre 2014 dall’articolo 10, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- al 15 dicembre 2015 dall’articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.
Il comma 1 dell’articolo 1-bis del citato decreto-legge n. 4 del 2015 ha previsto che
gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, sono effettuati con le modalità e con i
termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il presente provvedimento è diretto a definire le modalità ed i termini di ripresa
degli adempimenti con riferimento ai contribuenti domiciliati o con sede operativa nel
comune di Lampedusa e di Linosa.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1,
71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2011 n. 3947;
Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111;
Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135;
Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2015, n. 11
Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2015, n. 34.
La pubblicazione del presente provvedimento verrà effettuata sul sito internet dell’Agenzia
delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 25 agosto 2015
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Rossella Orlandi
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