Approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2015-Pf", con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2015, per il periodo d'imposta 2014, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2014 e della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica
Approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2015-Pf", con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2015, per il periodo d'imposta 2014, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2014 e della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica
Testo normativo
Prot. 2015/13218
Approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2015–PF”, con le relative
istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2015, per il periodo
d’imposta 2014, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto.
Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2014 e della
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di
normalità economica da utilizzare per il periodo d’imposta 2014, nonché della
scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del
due per mille dell’IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di
presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera c),
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone:
1. Approvazione del modello di dichiarazione unificata delle persone
fisiche e dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
dei parametri nonché della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli indicatori di normalità economica.
1.1. E’ approvato il modello “Unico 2015–PF”, da presentare nell’anno 2015
da parte delle persone fisiche, con le relative istruzioni, annesso al presente
provvedimento.
1.2. Sono approvati gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione dei parametri per il periodo d’imposta 2014, unitamente alle
relative istruzioni. Tali modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione
“Unico 2015–PF”, devono essere presentati dagli esercenti attività d’impresa o attività
professionali per i quali non siano stati approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché
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approvati, operino le condizioni di inapplicabilità individuate nei provvedimenti di
approvazione degli studi stessi.
1.3. È approvata l’annessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’individuazione degli indicatori di normalità economica per il periodo d’imposta
2014, unitamente alle relative istruzioni, previsti dall’articolo 1, comma 19, primo
periodo, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. Tale comunicazione, che costituisce
parte integrante della dichiarazione “Unico 2015–PF”, deve essere effettuata dagli
esercenti attività d’impresa o attività professionali per i quali non si rendono
applicabili gli studi di settore.
1.4. Il modello di cui al punto 1.1 è costituito da:
a) - “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed i
quadri RA, RB, RC, CR, RP, RN, RV, CS, RX;
- “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture
contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RW, concernente il
monitoraggio per gli investimenti all’estero e il calcolo delle relative imposte; il
quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali; il quadro
AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini; la guida alla
compilazione del modello “Unico 2015–PF” per i soggetti non residenti;
- “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture
contabili, contenente i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE ed,
infine, il quadro TR concernente il trasferimento all’estero della residenza;
b) il modello IVA BASE/2015 e i quadri costituenti il modello IVA/2015, con
esclusione del frontespizio e del quadro VX, approvati con provvedimento 15
gennaio 2015 e pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
c) i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei
parametri per il periodo d’imposta 2014 di cui al punto 1.2;
d) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore, che sono approvati con appositi
provvedimenti. Con i medesimi provvedimenti sono individuati altresì gli elementi
contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore, oggetto
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dell’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;
e) la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’individuazione degli indicatori di
normalità economica per il periodo d’imposta 2014, di cui al punto 1.3.
1.5. È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della
destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, da parte dei soggetti
esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 1,
quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
1.6. Eventuali aggiornamenti delle istruzioni relative ai modelli approvati con il
presente provvedimento saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet
dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
2. Modalità di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati delle
dichiarazioni e delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille
dell’IRPEF.
2.1. Nei modelli di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di
euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50
centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.
2.2. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli
intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei modelli di cui al punto 1
secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
2.3. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica,
di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la
dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il
presente provvedimento.
2.4. La scheda di cui al punto 1.5 è presentata direttamente in via telematica
dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La scheda di
cui al punto 1.5 può inoltre essere consegnata ad un ufficio di Poste Italiane S.p.A. o
ad uno dei soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
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della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. In caso di
presentazione cartacea, per garantire la tutela della riservatezza e di espressione delle
scelte preferenziali, la scheda debitamente compilata deve essere inserita in una
normale busta di corrispondenza, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di
chiusura dal contribuente, sulla quale deve essere apposta la dicitura “Scelte per la
destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF”, “anno 2014”,
nonché il codice fiscale, il cognome e il nome del contribuente. Il soggetto che riceve
la busta deve rilasciare al contribuente, anche se non richiesta, un’apposita ricevuta.
2.5 Il soggetto che riceve la busta contenente la scheda di cui al punto 1.5
verifica la corrispondenza dei dati anagrafici e del codice fiscale del soggetto che
presenta la busta con quelli indicati su di essa, pena l’irricevibilità della busta stessa.
La busta può essere presentata anche mediante un delegato; in tal caso alla delega
devono essere allegate una copia del documento di riconoscimento e una copia del
codice fiscale del delegante, anche per consentire la suddetta verifica di
corrispondenza da parte del soggetto che riceve la busta.
2.6 Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dall’articolo 12, comma
2-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, Poste Italiane S.p.A., sulla base del
rapporto convenzionale con l’Agenzia delle Entrate, e i soggetti incaricati di cui
all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998
trasmettono tempestivamente all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede
ricevute dai contribuenti di cui al punto 1.5. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3,
comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998, inviano i dati entro i seguenti termini:
- entro il 31 luglio 2015, per le schede ricevute entro il 30 giugno 2015;
- entro il 31 ottobre 2015, per le schede ricevute dal 1° luglio 2015 fino al
termine di presentazione telematica del modello Unico Persone Fisiche 2015.
2.6 I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322
del 1998 e Poste Italiane S.p.A., al momento dell’apertura della busta contenente la
scheda con le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille
dell’Irpef, verificano la corrispondenza tra i dati indicati su di essa (codice fiscale,
cognome e nome del contribuente) e quelli riportati sulla scheda in essa contenuta.
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2.7 I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998 e Poste Italiane S.p.A. trasmettono in via telematica
all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del
cinque e del due per mille dell’Irpef osservando le specifiche tecniche approvate con
separato provvedimento.
3. Obblighi di riservatezza
3.1 I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322
del 1998, e Poste Italiane S.p.A. osservano le disposizioni per la tutela della
riservatezza delle scelte preferenziali espresse nella scheda relativa alle scelte per la
destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, secondo quanto
stabilito dall’articolo 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1998 così come richiamato
ed integrato nell’Allegato 2 che forma parte integrante al presente provvedimento.
3.2 Con particolare riferimento ai controlli previsti dal citato articolo 11,
l’Agenzia delle Entrate effettua anche verifiche sulla rispondenza tra la preferenza
espressa attraverso la scheda di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille e
le informazioni trasmesse ai sensi del punto 2 del presente provvedimento.
3.3 In considerazione della particolare delicatezza dei dati riferiti alle scelte
effettuate, è fatto divieto assoluto ai soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3,
del citato decreto n. 322 del 1998, e Poste Italiane S.p.A. di comunicare e diffondere
tali informazioni e di utilizzarle, singolarmente o con modalità massive, per finalità
diverse da quelle del servizio di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
4. Reperibilità dei modelli e della busta e autorizzazione alla stampa.
4.1. I modelli di dichiarazione “Unico 2015–PF” sono resi disponibili
gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere
utilizzati e stampati prelevandoli dai siti internet www.agenziaentrate.gov.it e
www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche
indicate nel successivo punto 3.3. Il “Fascicolo 1”, il “Fascicolo 2” e la busta di cui al
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successivo punto 4.4, da utilizzare per la presentazione tramite gli uffici postali nei soli
casi in cui tale modalità è consentita, sono altresì resi disponibili gratuitamente
dall’Agenzia delle Entrate presso gli uffici comunali.
4.2. I medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri siti internet a
condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel successivo punto 4.3 e
rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del
presente provvedimento.
4.3. Per la stampa dei predetti modelli, devono essere rispettate le
caratteristiche tecniche contenute:
- nell’Allegato 1 al presente provvedimento, per i modelli di cui ai punti 1.2,
1.3, 1.4 lettera a) e per la scheda di cui al punto 1.5;
- nei relativi provvedimenti di approvazione, per gli altri quadri e modelli
indicati nel punto 1.
4.4. Per la consegna dei modelli di dichiarazione agli uffici postali deve essere
utilizzata la busta di cui all’Allegato B al provvedimento 13 marzo 2008, pubblicato
sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della stampa della medesima busta devono
essere osservate le caratteristiche tecniche contenute nell’Allegato A al predetto
provvedimento di approvazione.
Motivazioni
Il presente provvedimento, emanato in base all’articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, approva il modello di
dichiarazione “Unico 2015–PF”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno
2015 da parte delle persone fisiche.
Sono, altresì, approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione dei parametri per il periodo d’imposta 2014 e la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell’individuazione degli indicatori per il periodo d’imposta 2014,
di cui all’articolo 1, comma 19, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
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finanziaria 2007), nonché la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione
dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, da parte dei soggetti esonerati
dall’obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto
comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.
Riguardo alle modalità di compilazione, nel modello “Unico 2015– PF” gli
importi devono essere indicati con arrotondamento all’unità di euro per eccesso se la
frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione
è inferiore a detto limite, secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla
disciplina comunitaria e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità dei
predetti modelli, resi disponibili gratuitamente in formato elettronico sui siti internet
dell’Amministrazione finanziaria, nonché viene autorizzata la stampa, anche per la
compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche
e grafiche.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, concernente “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, concernente “Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi”;
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Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di
approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni;
Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni per l’introduzione
dell’EURO nell’ordinamento nazionale;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante
“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema
di gestione delle dichiarazioni”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul
valore aggiunto”;
Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni,
concernente “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei
contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione
telematica dei pagamenti”;
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 19), concernente “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.
Legge 23 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014);
Decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014 n.13 recante norme riguardanti l’abolizione del finanziamento
pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e
disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore;
Decreto-legge 28 marzo 2014, n.47, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 2014, n.80 recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato
delle costruzioni e per Expo 2015;
Decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n.89 recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale;
D.P.C.M. 28 maggio 2014 recante abolizione del finanziamento pubblico
diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della
contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, ai sensi
dell’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013 n. 149, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13;
Decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2014, n,106 recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;
Decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n.116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il
rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea;
9
Decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n.164, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività
produttive;
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di
semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata;
Legge 23 dicembre 2014, n.190, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015);
Decreto-legge 31 dicembre 2014, n.192, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative;
Provvedimento di approvazione della Certificazione Unica 2015, con le relative
istruzioni, nonché di definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di
natura finanziaria;
Provvedimento 15 gennaio 2015 di approvazione dei modelli di dichiarazione
IVA/2015 concernenti l’anno 2014, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno
2015;
Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di
esenzione IMU.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 30 gennaio 2015
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Rossella Orlandi
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