Individuazione dell’ufficio competente a svolgere determinate attività ed i controlli di cui al regime speciale in materia di imposta sul valore aggiunto (denominato “Mini One Stop Shop”) in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 74-quinquies, 74-sexies e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42
Individuazione dell’ufficio competente a svolgere determinate attività ed i controlli di cui al regime speciale in materia di imposta sul valore aggiunto (denominato “Mini One Stop Shop”) in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 74-quinquies, 74-sexies e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42 - pdf
Testo normativo
Provvedimento n.prot.118987 26/07/2016
Individuazione dell’ufficio competente a svolgere determinate attività ed i controlli di cui
al regime speciale in materia di imposta sul valore aggiunto (denominato “Mini One Stop
Shop”) in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 74-quinquies, 74-sexies e 74-
septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, come
modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
DISPONE:
1. Individuazione dell’ufficio competente a svolgere le attività di cui al regime speciale
IVA MOSS per i soggetti passivi non residenti nell’Unione Europea, che effettuano
prestazioni di servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione o elettronici a
committenti non soggetti passivi d’imposta, identificati in Italia ai sensi dell’art. 74-
quinquies:
Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42, il Centro Operativo di
Pescara è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività connesse ai regimi
speciali IVA Mini One Stop Shop (MOSS) di seguito elencate:
a) la lavorazione delle richieste di identificazione e di registrazione;
b) il trattamento delle dichiarazioni IVA trimestrali presentate dai soggetti passivi
non residenti nel territorio dello Stato;
c) l’emissione dei provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dal
“Regime non UE” ;
d) i controlli automatizzati di cui all’art. 54-ter, commi 1, 2 e 3, del D.P.R. n.
633/1972;
e) la liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo
54-quater del D.P.R. n. 633/1972, relativamente alle prestazioni rese verso
committenti nazionali non soggetti passivi;
f) il monitoraggio dei rimborsi, ai sensi dell’articolo 38-bis3, comma 1 del D.P.R. n.
633/1972;
g) il monitoraggio dei rimborsi, ai sensi dell’articolo 38-ter, comma 1-bis, del
D.P.R. n. 633/1972;
h) le attività di accertamento dell’imposta dovuta ai sensi dell’art. 54 quinquies del
D.P.R. n. 633/1972 relativamente, cioè, alle prestazioni rese verso committenti
nazionali non soggetti passivi ;
i) la gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello
svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.
I Centri di Assistenza multicanale sono competenti allo svolgimento della generale
attività di assistenza.
2. Individuazione dell’ufficio competente a svolgere le attività di cui al regime speciale
IVA MOSS per i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che
effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici
a committenti non soggetti passivi d’imposta, identificati in Italia ai sensi dell’art. 74-
sexies:
Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42, il Centro Operativo di
Pescara è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività connesse ai regimi
speciali IVA Mini One Stop Shop (MOSS) di seguito elencate:
a) la lavorazione delle richieste di identificazione e di registrazione ai sensi dell’art.
74-sexies del D.P.R. 633/72;
b) l’emissione dei provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dal
“Regime UE”;
c) i controlli automatizzati di cui all’art. 54-ter, commi 1, 2 e 3, del D.P.R. n.
633/1972;
d) il monitoraggio dei rimborsi, ai sensi dell’articolo 38-bis3, comma 1 del D.P.R. n.
633/1972;
e) la lavorazione dei rimborsi, ai sensi dell’articolo 38-bis3, comma 3 del D.P.R. n.
633/1972;
f) la gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello
svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.
I Centri di Assistenza multicanale sono competenti allo svolgimento della generale
attività di assistenza.
3. Individuazione dell’ufficio competente a svolgere le attività di cui al regime speciale
IVA MOSS per i soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi di
telecomunicazione, di tele radiodiffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi
d’imposta, identificati in altri stati membri ai sensi dell’art. 74-septies:
Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42, il Centro Operativo di
Pescara è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività connesse ai regimi
speciali IVA Mini One Stop Shop (MOSS) di seguito elencate:
a) la liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo
54-quater del D.P.R. n. 633/1972, relativamente alle prestazioni rese verso
committenti nazionali non soggetti passivi ;
b) la lavorazione dei rimborsi, ai sensi dell’articolo 38-bis3, comma 2 del D.P.R. n.
633/1972 ;
c) la lavorazione dei rimborsi, ai sensi dell’articolo 74-septies, comma 2 del D.P.R.
n. 633/1972;
d) le attività di accertamento dell’imposta dovuta ai sensi dell’art. 54 quinquies del
D.P.R. n. 633/1972 relativamente, cioè, alle prestazioni rese verso committenti
non soggetti passivi nazionali;
e) la gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello
svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.
I Centri di Assistenza multicanale sono competenti allo svolgimento della generale
attività di assistenza.
4. Modalità operative per la registrazione ai regimi speciali “Mini One Stop Shop” di
cui agli articoli 74-quinquies e 74-sexies del D.P.R. 633/1972.
4.1. I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non stabiliti né
identificati in alcuno Stato membro dell’Unione, che scelgono di avvalersi del regime
speciale di cui all’art. 74-quinquies del D.P.R. 633/1972 identificandosi in Italia,
richiedono la registrazione compilando un modulo on-line disponibile sul sito
dell’Agenzia delle entrate, nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese.
L’Agenzia - per il tramite del Centro Operativo di Pescara - effettuate le necessarie
verifiche, comunica al richiedente, via mail, il numero di identificazione IVA attribuito, il
codice identificativo per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia, la password di
primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere
alle funzionalità, esposte in lingua inglese, al fine di completare il processo di
registrazione . A tal fine, i predetti soggetti presentano, per via telematica, all’Agenzia
delle Entrate, apposita richiesta per l’identificazione in Italia trasmettendo i dati contenuti
nello schema di cui all’allegato A.
4.2. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano
stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o
residenti fuori dall’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel
territorio dello Stato che scelgono di avvalersi del regime speciale di cui all’ articolo 74-
sexies del D.P.R. 633/1972, utilizzano le funzionalità ad essi rese disponibili, tramite i
servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, previo inserimento delle proprie credenziali
personali. La registrazione viene effettuata on-line, inserendo i dati richiesti secondo le
istruzioni fornite. A tal fine, i predetti soggetti esercitano l’opzione trasmettendo per via
telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nello schema di cui all’allegato B.
4.3. La variazione dei dati presentati ai sensi dei punti 4.1 e 4.2, l’intenzione di non
fornire più i servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione o elettronici, nonché la
perdita dei requisiti richiesti dal predetto regime, sono comunicate all’Agenzia delle
entrate per via telematica, ai sensi dell’articolo 74-quinquies, commi 4 e 8, del D.P.R. n.
633 del 1972, utilizzando le funzionalità disponibili sul sito di cui ai punti 4.1 e 4.2.
4.4. L’Agenzia comunica ai predetti soggetti l’esclusione d’ufficio dal Regime Moss ai
sensi degli articoli 74-quinquies, comma 5 e 54-ter comma 4 del D.P.R. 633/1972
utilizzando lo schema di cui all’allegato C.
5. Modalità operative per la trasmissione della dichiarazione trimestrale IVA
riepilogativa delle operazioni effettuate, ai sensi dell’articolo 74-quinquies, comma 6 ,
del D.P.R. n. 633 del 1972.
5.1. I soggetti di cui al punto 4.1, al fine di assolvere l’adempimento previsto dall’articolo
74-quinquies, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, anche in mancanza di operazioni,
presentano per via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il giorno 20 del mese
successivo al trimestre solare di riferimento, una dichiarazione trimestrale compilata sulla
base dello schema di cui all’allegato D, utilizzando le specifiche funzionalità rese
disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate(www.agenziaentrate.gov.it), secondo le
istruzioni ivi fornite, in apposita sezione.
5.2. I soggetti di cui al punto 4.2, al fine di assolvere l’adempimento previsto dall’articolo
74-quinquies, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 presentano, con le modalità e nei
termini di cui al punto 5.1, una dichiarazione compilata sulla base dello schema di
dichiarazione di cui all’allegato E, utilizzando le modalità operative di cui al punto 5.1.
6. Contenzioso
Per le controversie riguardanti gli atti emessi dal Centro Operativo di Pescara a seguito
delle attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 è competente la Commissione Tributaria
Provinciale di Pescara.
7. Disposizioni finali.
Il presente provvedimento sostituisce dal 1 ottobre 2016 i provvedimenti direttoriali prot.
n. 122854/2014 e prot. n. 56191/2015.
Motivazioni
In base al Regolamento UE n. 967 del 9 ottobre 2012 i soggetti che erogano servizi di
telecomunicazione, di tele radiodiffusione ed elettronici a committenti che non sono
soggetti passivi di imposta residenti nell’UE possono assolvere gli obblighi IVA secondo
quanto previsto da uno dei regimi speciali IVA Mini One Stop Shop (MOSS). A seconda
della residenza del soggetto, tali regimi sono denominati “Regime UE” e “Regime non
UE”. L’adesione a detti regimi è facoltativa.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate protocollo n. 122854 del
30 settembre 2014 sono state definite le modalità operative per la registrazione al regime
speciale MOSS. Tale atto individuava nel Centro Operativo di Venezia l’ufficio
competente per le relative verifiche.
Le disposizioni europee sono state recepite dal decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42,
che integra alcune disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell’IVA (D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633) e nel d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni.
L’articolo 7 del suddetto decreto legislativo ha previsto che sia il Direttore dell’Agenzia
delle entrate ad individuare gli uffici competenti a svolgere le attività previste dal MOSS.
A seguito di tale decreto legislativo, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate n. 56191 del 23 aprile 2015 ha individuato il Centro Operativo di Venezia quale
ufficio competente per le attività di assistenza e liquidazione relative ai rapporti con i
soggetti di cui agli articoli 74-quinquies, 74-sexies e 74-septies del D.P.R. n. 633 del 1972
derivanti dall’applicazione del regime speciale in esame.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate protocollo n. 135772 del 23
ottobre 2015 si è proceduto a una revisione dell’articolazione interna delle strutture
dell’Agenzia. Tra gli interventi apportati c’è il potenziamento del settore Internazionale
della Direzione Centrale Accertamento, che acquisisce dalla Direzione Centrale Gestione
Tributi le competenze relative alla gestione del MOSS.
Tenuto conto del nuovo assetto organizzativo delle competenze relative alla gestione del
regime MOSS, si rende necessario riassegnare le attività già attribuite al COV (Centro
Operativo di Venezia) con i provvedimenti protocollo n.122854 del 30 settembre 2014 e n.
56191 del 23 aprile 2015, che vengono sostituiti dal presente provvedimento direttoriale.
Con il presente atto viene individuato come ufficio competente il Centro Operativo di
Pescara per tutte le attività inerenti il regime MOSS.
Di conseguenza, in base alle disposizioni che disciplinano il contenzioso tributario (articoli
4 e 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546), per le controversie relative agli atti
emessi dal Centro Operativo di Pescara ai sensi del presente atto nei confronti dei soggetti
che aderiscono al regime è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Disposizioni sui Centri operativi
Art. 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge
30 luglio 2010, n. 122
Artt. 4 e 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificati dall’art. 28
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, in materia di contenzioso tributario
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 10)
Atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 220441 del 7 dicembre 2001 (punto 2,
che istituisce i Centri Operativi di Pescara e Venezia)
Atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 16271 del 28 gennaio 2011, che stabilisce
l’organizzazione interna del Centro Operativo di Pescara.
Disposizioni in materia di IVA e regimi speciali MOSS
Direttiva 2008/8/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008
Regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio del 9 ottobre 2012
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni
Decreto legislativo 31 marzo 2015, n.42
Decreto Ministero Economia e Finanze 20 aprile 2015 di cui all’articolo 3, del d.l.gs 42
del 2015 in materia di riscossione e ripartizione dell’imposta sul valore aggiunto agli
Stati membri di consumo
Atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 122854 del 30 settembre 2014
Atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 56191 del 23 aprile 2015
Atto del Direttore dell’Agenzia n. 135772 del 23 ottobre 2015
Atto del Direttore dell’Agenzia n. 146815 del 16 novembre 2015
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma
361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
Roma, 26 luglio 2016
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Rossella Orlandi
Allegato A
Schema di dati per la richiesta di identificazione ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto, ai sensi dell’articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
I dati contenuti nello schema disponibile in lingua inglese nel sito Internet dell’Agenzia
delle entrate di cui al punto 1.1 concernente la richiesta di registrazione ai fini
dell’identificazione in Italia dei soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione
europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell’Unione, sono i seguenti:
1) per le persone fisiche: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e se esistente la
ditta;
2) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione, ovvero la ragione sociale;
3) il Paese in cui ha sede l’attività del soggetto passivo;
4) l’indirizzo completo dove si esercita l’attività;
4) gli indirizzi elettronici: indirizzi di posta elettronica (e-mail) e siti web;
5) il codice identificativo fiscale eventualmente attribuito dallo Stato di residenza o
domicilio;
6) la dichiarazione di non essere già identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
all’interno dell’Unione europea;
7) le informazioni bancarie: intestatario, numeri OBAN o IBAN e BIC;
8) la data di inizio dell’applicazione del regime se anteriore alla data di registrazione;
9) il nominativo del referente: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e numero di
telefono del soggetto a cui l’Agenzia delle entrate può rivolgersi per richiedere informazioni
o inviare eventuali comunicazioni.
Allegato B
Schema di dati per l’esercizio dell’opzione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ai
sensi dell’articolo 74-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633
I dati contenuti nello schema disponibile nel sito Internet dell’Agenzia delle entrate di cui al
punto 1.1 concernente l’esercizio dell’opzione da parte dei soggetti passivi domiciliati nel
territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero,
identificati in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione
europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sono i
seguenti:
1) il numero di partita IVA;
2) gli indirizzi elettronici: indirizzi di posta elettronica (e-mail) e siti web;
3) il Paese in cui ha sede l’attività del soggetto passivo se al di fuori dell’Unione europea;
4) i numeri individuali d’identificazione IVA o, se non disponibili, numeri di registrazione
fiscale attribuiti dagli Stati membri, diversi da quello di identificazione, in cui il soggetto
passivo ha una o più stabili organizzazioni;
5) gli indirizzi postali completi e ragioni sociali delle stabili organizzazioni in uno o più
Stati membri diversi da quello di identificazione;
6) i numeri d’identificazione IVA come soggetto passivo non stabilito attribuiti dagli Stati
membri;
7) le informazioni bancarie: intestatario, numeri IBAN e BIC;
8) la data di inizio dell’applicazione del regime se anteriore alla data di registrazione;
9) il nominativo del referente: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e numero di
telefono del soggetto a cui l’Agenzia delle entrate può rivolgersi per richiedere
informazioni o inviare eventuali comunicazioni;
10) l’indicazione che precisa se il soggetto passivo rientra in un gruppo IVA.
Allegato C
Regime IVA mini One Stop Shop
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE
( ai sensi degli articoli 74-quinquies, comma 5, e 54-ter ,comma 4, del D.P.R. 633/1972 )
Per il contribuente: indicare il nominativo del soggetto
Partiva IVA: indicare il numero di partita IVA
È stata eseguita l' esclusione d’ufficio
Motivazione: indicare una delle motivazioni per cui bisogna procedere all’esclusione
d’ufficio
Data esclusione: indicare la data di efficacia dell’esclusione
Data decisione: indicare la data della lavorazione
Protocollo numero: indicare il numero di protocollo della pratica
Ufficio: indicare l’Ufficio competente
Il contribuente che sceglie di impugnare il presente provvedimento di esclusione ha sessanta
giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso. Il conteggio dei giorni è sospeso
dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.
Commissione tributaria competente: Commissione Tributaria Provinciale di Pescara
Luogo e Data Il Direttore
Allegato D
Schema di dati per la dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni
effettuate dai soggetti passivi identificati ai sensi dell’articolo 74-quinquies del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
I dati contenuti nello schema disponibile in lingua inglese nel sito Internet dell’Agenzia
delle entrate di cui al punto 5.1. concernente la dichiarazione IVA trimestrale sono i
seguenti:
1) il numero di identificazione attribuito al soggetto domiciliato o residente fuori
dell’Unione europea;
2) l’anno solare e il trimestre di riferimento;
3) la data di inizio e fine del periodo nel caso in cui il soggetto passivo presenti più di una
dichiarazione IVA per lo stesso trimestre;
4) il codice Paese dello Stato membro di domicilio o residenza dei committenti;
5) l’ammontare, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi di
telecomunicazione, di tele radiodiffusione o elettronici effettuate nel periodo di riferimento,
distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti,
suddiviso per aliquote;
6) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o residenza dei
committenti;
7) l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a
ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti;
8) l’importo totale dell’imposta dovuta.
Allegato E
Schema di dati per la dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni
effettuate dai soggetti passivi identificati ai sensi dell’articolo 74-sexies del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 i dati contenuti nello
schema disponibile nel sito Internet dell’Agenzia delle entrate di cui al punto 5.2
concernente la dichiarazione trimestrale sono i seguenti:
1) il numero di partita IVA;
2) l’anno solare e il trimestre di riferimento;
3) la data di inizio e fine del periodo nel caso in cui il soggetto passivo presenti più di una
dichiarazione IVA per lo stesso trimestre;
per le prestazioni effettuate a partire dalla sede dell’attività economica o dalla stabile
organizzazione nel territorio dello Stato e per ogni Stato membro di residenza o domicilio
dei committenti in cui l’IVA è dovuta:
4) il codice Paese dello Stato membro di domicilio o residenza dei committenti;
5) l’ammontare, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi di
telecomunicazione, di tele radiodiffusione o elettronici effettuate nel periodo di riferimento,
suddiviso per aliquote;
6) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o residenza dei
committenti;
7) l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a
ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti;
8) l’importo totale dell’imposta dovuta;
per le prestazioni effettuate da stabili organizzazioni in altri Stati membri dell’Unione
europea, oltre ai dati di cui ai punti 4, 6, 7 e 8:
9) l’ammontare, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi di
telecomunicazione, di tele radiodiffusione o elettronici effettuate nel periodo di riferimento,
distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti, diverso
da quello in cui la stabile organizzazione è localizzata, suddiviso per aliquote;
10) il numero individuale d’identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale della
stabile organizzazione, incluso il codice Paese del soggetto passivo;
per le prestazioni effettuate a partire dalla sede dell’attività economica o dalla stabile
organizzazione nel territorio dello Stato e per quelle effettuate da stabili organizzazioni in
altri Stati membri dell’Unione europea:
11) l’importo totale dell’imposta dovuta per le prestazioni di servizi di telecomunicazione,
di tele radiodiffusione o elettronici effettuate dalla sede dell’attività economica o dalla
stabile organizzazione nel territorio dello Stato e da tutte le stabili organizzazioni in tutti
gli altri Stati membri.
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