Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni, a favore delle microimprese localizzate nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nei territori dell’Emilia colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012
Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni, a favore delle microimprese localizzate nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nei territori dell’Emilia colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 - pdf
Testo normativo
Prot. 2016/62572
Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni, a favore delle microimprese localizzate
nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nei territori
dell’Emilia colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
1. Modalità di fruizione delle agevolazioni
1.1 Le agevolazioni di cui all’articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, a favore delle
microimprese localizzate nella zona franca urbana comprendente i territori
dell’Emilia colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014 e i comuni colpiti dal sisma del
20 e 29 maggio 2012, sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con
le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il
modello di pagamento F24.
1.2 Ai fini di cui al punto 1.1, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i
servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto
dell’operazione di versamento. Con separata risoluzione è istituito il codice da
indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del
modello stesso.
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1.3 Il Ministero dello sviluppo economico trasmette telematicamente all’Agenzia delle
entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario e l’importo dell’agevolazione
concessa, nonché le eventuali variazioni.
1.4 In caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse e dell’importo dell’agevolazione
concessa, il modello F24 è presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate a
partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle
variazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico all’Agenzia delle entrate.
1.5 Per ciascun modello F24 ricevuto l’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati
comunicati ai sensi del punto 1.3, effettua controlli automatizzati. Nel caso in cui
l’importo dell’agevolazione utilizzata risulti superiore all’ammontare del beneficio
residuo, ovvero nel caso in cui l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi
alle agevolazioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al
soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul
sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Motivazioni
L’articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, ha istituito, ai sensi della legge 27
dicembre 2006, n. 296, una zona franca urbana (ZFU) comprendente i territori dell’Emilia
colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014 e i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
In particolare, alle microimprese che svolgono la propria attività nella zona franca, i
commi 5 e 6 del citato articolo 12 riconoscono l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP e
dall’IMU, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.
78/2015 e per quello successivo.
In proposito, è stata prevista l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, recante le condizioni, i
limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi
dell’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (ZFU ricadenti nel c.d. Obiettivo
Convergenza).
Il citato decreto del 10 aprile 2013 stabilisce, tra l’altro, che le agevolazioni sono fruibili
mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi tramite modello F24, da presentare
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esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate,
secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
Pertanto, con il presente provvedimento sono definite le modalità di fruizione delle
agevolazioni in argomento, anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nei limiti dell’importo
complessivamente concesso dal Ministero dello sviluppo economico.
A tal fine, il presente provvedimento stabilisce che l’Agenzia delle entrate verifica, per
ciascun modello F24 ricevuto, che l’importo dell’agevolazione utilizzato non risulti superiore
all’ammontare del beneficio complessivamente concesso all’impresa, al netto dell’agevolazione
fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l’agevolazione utilizzata risulti
superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti in esso contenuti
si considerano non effettuati.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)” e, in particolare, l’articolo 1, commi da 340 a 341-ter, relativi alle
agevolazioni in favore delle Zone Franche Urbane;
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” che,
all’articolo 37, disciplina il “Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle
Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza”;
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Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
161 dell’11 luglio 2013 e successive modificazioni, che, in attuazione di quanto previsto
all'articolo 37, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012, stabilisce le condizioni, i limiti, le
modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di
micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo
“Convergenza”;
Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per
garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di
rifiuti e di emissioni industriali” e, in particolare, l’articolo 12, relativo alla istituzione della
zona franca urbana comprendente i territori dell’Emilia colpiti dall’alluvione del 17 gennaio
2014 e i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni” e, in
particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il sistema dei versamenti unitari con
compensazione.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 29 Aprile 2016
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Rossella Orlandi
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