Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2015 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale
Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2015 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale
Testo normativo
Prot. 2015/4791
Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e
per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni,
nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione
semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare
nell’anno 2015 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
1. Approvazione dei modelli relativi ai redditi 2014.
1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli:
a) 730/2015, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito
delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgano dell’assistenza fiscale,
devono presentare nell’anno 2015, per i redditi prodotti nell’anno 2014;
b) 730-1, concernente le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille
dell’IRPEF;
c) 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, che
contengono la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del
contribuente;
d) 730-3, relativo al prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata;
e) 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la
ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta;
f) bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1 (Allegato 1).
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1.2. I predetti modelli 730-4 e 730-4 integrativo devono essere prodotti in duplice
copia e possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché questo contenga
tutte le informazioni previste dal modello stesso. Qualora i medesimi modelli siano costituiti
da più pagine, la sezione terza deve essere compilata soltanto nell’ultima pagina. Per la
comunicazione dei dati effettuata mediante supporti informatici devono essere osservate le
specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento. I supporti
informatici devono essere presentati al sostituto d’imposta unitamente al modello 730-4 o
730-4 integrativo, riportando nella sezione seconda i soli dati relativi al numero d’ordine, al
codice fiscale e al cognome e nome dei contribuenti ai quali è stata prestata l’assistenza
fiscale e compilando la sezione terza solo nell’ultima pagina utilizzata.
1.3. Con il provvedimento di cui al punto 1.2 saranno definite le specifiche tecniche
relative alla trasmissione telematica da parte dei CAF e dei professionisti abilitati
all’Agenzia delle Entrate del modello 730-4 e del modello 730-4 integrativo previste dal
decreto ministeriale 7 maggio 2007, n. 63, e dall’articolo 16, comma 1, lettera a), e comma
4-bis del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
2. Consegna delle dichiarazioni modello 730.
2.1. I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2015 devono
trasmettere all’Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente ovvero tramite un
soggetto incaricato della trasmissione telematica, i dati contenuti nelle dichiarazioni
modello 730/2015 osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo
provvedimento. In caso di consegna delle predette dichiarazioni ad un soggetto incaricato
della trasmissione telematica i sostituti d’imposta devono utilizzare la bolla di consegna di
cui all’Allegato 1 al presente provvedimento, nella quale devono essere riportati i codici
fiscali dei soggetti ai quali è stata prestata l’assistenza fiscale.
2.2 I CAF ed i professionisti abilitati devono trasmettere in via telematica
all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2015, nei modelli
730-4 e nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF
osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. I
dati relativi al modello 730-4 destinati all’INPS e ai sostituti gestiti dal Ministero
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dell’economia e delle finanze, indicati con i relativi codici fiscali nel sito internet
https://noipa.mef.gov.it, devono essere trasmessi, dal soggetto che presta l’assistenza
fiscale, utilizzando i rispettivi canali telematici messi a disposizione.
2.3. I soggetti che prestano l’assistenza fiscale devono comunque essere in grado di
fornire, anche in copia, le dichiarazioni modello 730 da essi elaborate entro trenta giorni
dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tale obbligo
sussiste fino alla scadenza dei termini previsti dall’articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
3. Consegna delle buste contenenti le schede per la scelta della destinazione
dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, modello 730-1, da parte dei sostituti
d’imposta.
3.1. I sostituti d’imposta devono consegnare ad un ufficio postale o ad un soggetto
incaricato della trasmissione telematica le schede per le scelte della destinazione dell’otto,
del cinque e del due per mille dell’IRPEF, modelli 730-1, contenute nell’apposita busta di
cui all’Allegato 2 del presente provvedimento, debitamente sigillata e contrassegnata sui
lembi di chiusura dal contribuente, ovvero in una normale busta di corrispondenza,
debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, avente le
caratteristiche indicate nel successivo punto 8.5.
3.2. In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un soggetto incaricato della
trasmissione telematica, i sostituti d’imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui
all’Allegato 1 del presente provvedimento, nella quale devono essere riportati i codici fiscali
dei soggetti che hanno effettuato la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due
per mille dell’IRPEF.
3.3. I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono rilasciare al sostituto
d’imposta copia della bolla di consegna di cui all’Allegato 1 del presente provvedimento,
contenente l’impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730 e 730-
1.
3.4. In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un ufficio postale, i sostituti
d’imposta devono compilare la bolla di consegna di cui all’Allegato 1 del presente
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provvedimento, senza indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato le scelte
della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, raggruppando le
buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato
progressivamente, deve essere apposta la dicitura “Modello 730-1” e devono essere indicati
il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto
d’imposta.
3.5 Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dall’articolo 12, comma 2-bis,
del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, Poste Italiane S.p.A. sulla base del rapporto
convenzionale con l’Agenzia delle Entrate, e i soggetti incaricati di cui all’articolo 3,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, trasmettono
tempestivamente all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede ricevute dai
contribuenti. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del
1998, inviano i dati entro il 31 luglio 2015 per le schede ricevute fino al termine di
presentazione del Modello 730 2015.
3.6 I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del
1998 e Poste Italiane S.p.A., al momento dell’apertura della busta contenente la scheda con
le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, verificano la
corrispondenza tra i dati indicati su di essa (codice fiscale, cognome e nome del
contribuente) e quelli riportati sulla scheda in essa contenuta.
3.7. Per l’anno d’imposta 2014 è consentita al Ministero dell’Economia e delle
Finanze (personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro) la
trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate delle scelte per la destinazione
dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, contenute nei modelli 730-1, acquisite
secondo i criteri stabiliti e con le modalità indicate nelle specifiche tecniche che saranno
approvate con successivo provvedimento.
4. Obblighi di riservatezza
4.1 I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del
1998, e Poste Italiane S.p.A. osservano le disposizioni per la tutela della riservatezza delle
scelte preferenziali espresse nella scheda relativa alle scelte per la destinazione dell’otto, del
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cinque e del due per mille dell’Irpef, secondo quanto stabilito dall’articolo 11 del decreto
ministeriale 31 luglio 1998 così come richiamato ed integrato nell’Allegato 3 che forma
parte integrante al presente provvedimento.
4.2 Con particolare riferimento ai controlli previsti dal citato articolo 11, l’Agenzia
delle Entrate effettua anche verifiche sulla rispondenza tra la preferenza espressa attraverso
la scheda di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille e le informazioni
trasmesse ai sensi del punto 3 del presente provvedimento.
4.3 In considerazione della particolare delicatezza dei dati riferiti alle scelte effettuate
nel Modello 730-1, è fatto divieto assoluto ai soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma
3, del citato decreto n. 322 del 1998, e Poste Italiane S.p.A. di comunicare e diffondere tali
informazioni e di utilizzarle, singolarmente o con modalità massive, per finalità diverse da
quelle del servizio di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
5 Esercizio delle scelte nel Modello 730-1
5.1 L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef è
facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 e delle
successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
5.2 L’effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef è
facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art.1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014,
n.190.
5.3 L’effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei
partiti politici è facoltativa e può essere effettuata ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 28
dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13.
L’elenco dei partiti politici per i quali è possibile effettuare la scelta per la destinazione del
due per mille è trasmesso all’Agenzia delle Entrate dalla “Commissione di garanzia degli
statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici”.
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6. Dichiarazione dei redditi precompilata
6.1. La dichiarazione dei redditi precompilata di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è redatta utilizzando i modelli di cui al punto 1.1 del
presente provvedimento.
7. Modalità di indicazione degli importi e caratteristiche tecniche per la stampa dei
modelli.
7.1. Nei modelli di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di euro
con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di
euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite.
7.2. Per la stampa dei predetti modelli deve essere utilizzato il colore nero e per i
fondini il colore arancio (pantone 158U).
7.3. È autorizzata la stampa su un unico foglio di due modelli 730-1, concernenti le
scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, da utilizzare
nell’ipotesi di dichiarazione congiunta.
7.4. I modelli di cui al punto 1 devono presentare i seguenti requisiti:
a) stampa realizzata con i colori previsti nel punto 7.2 ovvero stampa monocromatica
realizzata utilizzando il colore nero;
b) conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente
provvedimento anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei
dati richiesti.
7.5. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle
bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
a) larghezza, minima cm. 19,5 - massima cm. 21,5;
b) altezza, minima cm. 29,2 - massima cm. 31,5.
7.6. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi
occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
a) larghezza, minima cm 35 - massima cm 42;
b) altezza, minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
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7.7. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei punti precedenti devono
essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente
provvedimento.
7.8. I modelli di cui al punto 1 devono essere stampati su carta di peso 80 gr./mq. con
opacità compresa tra 86 ed 88 per cento.
8. Autorizzazione alla stampa e reperibilità dei modelli.
8.1. È autorizzata la riproduzione dei modelli di cui al punto 1, nel rispetto delle
caratteristiche indicate nel punto 7, mediante l’utilizzo di stampanti che garantiscano la
chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.
8.2. Sul frontespizio dei modelli di cui ai punti precedenti devono essere indicati i
dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la
riproduzione dei modelli stessi e gli estremi del presente provvedimento.
8.3. I modelli di cui al punto 1 sono distribuiti gratuitamente dall’Agenzia delle
Entrate in forma cartacea presso i Comuni o possono comunque essere prelevati in formato
elettronico dai siti internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it.
8.4. È altresì autorizzato l’utilizzo dei predetti modelli prelevati da altri siti internet a
condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche indicate nel punto 7 e rechino
l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente
provvedimento.
8.5. Per la consegna della scheda per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque
e del due per mille dell’IRPEF, Modello 730-1, può essere utilizzata, in alternativa alla
busta di cui al punto 3.1, anche una normale busta di corrispondenza, sulla quale devono
essere apposte le indicazioni: “Scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per
mille dell’IRPEF”, il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Nel caso in cui la
dichiarazione sia presentata in forma congiunta i due Modelli 730-1 devono essere inseriti
in due distinte buste, sulle quali devono essere riportate le suddette indicazioni riferite,
rispettivamente, al dichiarante e al coniuge.
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Motivazioni
Il presente provvedimento è emanato in base all’articolo 1, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, concernente
le modalità e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, il
quale prevede, tra l’altro, che i modelli di dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche dei contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale
sono approvati entro il 15 gennaio dell’anno in cui devono essere utilizzati.
Con il presente provvedimento vengono, pertanto, approvati il modello 730/2015
concernente la predetta dichiarazione semplificata dei soggetti che si avvalgono
dell’assistenza fiscale, il Modello 730-1 concernente le scelte per la destinazione dell’otto,
del cinque e del due per mille dell’IRPEF, il Modello 730-2 per il sostituto d'imposta ed il
Modello 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, concernenti la ricevuta
dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente, il Modello 730-3,
concernente il prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata, i Modelli
730-4 e 730-4 integrativo relativi alla comunicazione, alla bolla di consegna e alla ricevuta
del risultato contabile al sostituto d’imposta.
Il presente provvedimento approva, altresì, la bolla da utilizzare per la consegna dei
Modelli 730 ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica nonché per la consegna
del Modello 730-1 ad un ufficio postale o ad un soggetto incaricato della trasmissione
telematica.
Il presente provvedimento stabilisce, altresì, che la dichiarazione dei redditi
precompilata, messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate nei confronti dei contribuenti
dipendenti e pensionati, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.
175, viene predisposta utilizzando i Modelli 730.
Con il presente provvedimento vengono, inoltre, disciplinate la modalità di
indicazione degli importi e la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e viene
autorizzata la stampa, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.
Gli importi devono essere espressi con arrotondamento all’unità di euro (secondo le
regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal decreto legislativo
n. 213 del 1998), per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, o
per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite.
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Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66;
art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni
recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio
del personale dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, concernente disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di approvazione
del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore
aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come
modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della
disciplina dei Centri di assistenza fiscale;
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, recante, tra
l’altro l’istituzione di una addizionale regionale all’IRPEF;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte
sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto
(artt. 1 e 3, comma 3);
Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto
1998, concernente “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei
contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione
telematica dei pagamenti”, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto 29 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni,
concernente l’istituzione di una addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche;
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Decreto 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, recante norme per
l’assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai
sostituti d’imposta e dai professionisti;
Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma della disciplina
fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999,
n. 133;
Legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione
dei dati personali;
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
Legge 8 febbraio 2007, n. 9 relativa agli interventi per la riduzione del disagio
abitativo per particolari categorie sociali;
Decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo
sviluppo e l’equità sociale;
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
Legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante norme di attuazione del Protocollo del 23
luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita
sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale;
Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;
Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 126 recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle
famiglie;
Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
Tributaria;
Decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2008, n. 199, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di
particolari categorie sociali;
Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale;
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Legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009);
Decreto-legge, 10 febbraio 2009, n. 5 recante misure urgenti a sostegno dei settori
industriali in crisi;
Decreto del Presidente del Consiglio del 27 febbraio 2009 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2009, recante disposizioni per le riduzioni d’imposta previste
dall’art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Decreto-legge, 23 novembre 2009, n. 168 recante disposizioni urgenti in materia di
acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni;
Legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);
Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2010, n. 25, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
Decreto-legge, 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n.122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica;
Legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011);
Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2011, n. 10, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie;
Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011 n.106, recante prime disposizioni urgenti per l’economia - semestre Europeo;
Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale;
Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n.111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
Decreto-legge 23 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n.148, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo;
Legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012);
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011, recante
disposizioni per il differimento del versamento di acconti d’imposta;
Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici;
Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 febbraio 2012, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
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Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012 , n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività;
Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;
Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese;
Legge 28 giugno 2012, n. 92, recante disposizioni in materia di riforma del mercato
del lavoro in una prospettiva di crescita;
Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario;
Legge 6 luglio 2012, n. 96, recante disposizioni in materia di riduzione dei contributi
pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la
trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un
testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per
l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali;
Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel
maggio 2012;
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);
Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione
energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla
Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale;
Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia;
Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU,
di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché
di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici;
Decreto-legge 30 novembre 2013, n.133, recante disposizioni urgenti concernenti
l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia;
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014);
Decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014 n.13 recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la
trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della
contribuzione indiretta in loro favore;
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Decreto-legge 28 marzo 2014, n.47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n.80 recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle
costruzioni e per Expo 2015;
Decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n.89 recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale;
D.P.C.M. 28 maggio 2014 recante abolizione del finanziamento pubblico diretto,
disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione
volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, ai sensi dell'articolo 12, comma 3,
del decreto-legge 28 dicembre 2013 n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014 n. 13;
Decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2014, n,106 recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo
sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;
Decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n.116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l’efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo
delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;
Decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n.164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione
delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di
semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata;
Legge 23 dicembre 2014, n.190, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015);
Decreto-legge 31 dicembre 2014, n.192, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative;
Provvedimento di approvazione della Certificazione Unica 2015, con le relative
istruzioni, nonché di definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura
finanziaria.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1,
comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 15 gennaio 2015
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Rossella Orlandi
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