Regolamento delegato (UE) 2020/1564 della Commissione del 6 agosto 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/985 per quanto riguarda le disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19
Quali sono le modifiche introdotte dal Regolamento UE 2020/1564 alle disposizioni transitorie per i motori dei veicoli agricoli e forestali in seguito alla crisi COVID-19?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato (UE) 2020/1564 modifica il Regolamento (UE) 2018/985 per prorogare i periodi di transizione relativi ai limiti di emissione dei motori installati su veicoli agricoli e forestali. La norma si applica ai costruttori di veicoli agricoli e forestali che devono adeguarsi alle nuove normative ambientali sulla fase V delle emissioni. In pratica, il regolamento concede una proroga di 12 mesi aggiuntivi rispetto ai periodi di transizione già previsti, sia per i piccoli costruttori (con produzione annua inferiore a 100 unità) che per tutte le sottocategorie di motori con data di applicazione obbligatoria al 1° gennaio 2019. Questa proroga è stata introdotta per compensare i ritardi e le difficoltà organizzative causati dalla pandemia di COVID-19, permettendo ai costruttori di completare la transizione verso i nuovi standard emissivi senza penalizzazioni, pur mantenendo gli obiettivi ambientali complessivi.
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Riferimento normativo
Regolamento delegato (UE) 2020/1564 della Commissione del 6 agosto 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/985 per quanto riguarda le disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1564 of 6 August 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2018/985 as regards its transitional provisions in order to address the impact of the COVID-19 crisis
Testo normativo
28.10.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 358/1
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1564 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 2020
che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/985 per quanto riguarda le disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali
(
1
)
, in particolare l’articolo 19, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 167/2013, i motori installati sui veicoli agricoli e forestali seguono i limiti di emissione di inquinanti della fase V e le disposizioni transitorie di cui al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
.
(2)
In conseguenza della perturbazione causata dalla pandemia di COVID-19, il regolamento (UE) 2020/1040 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
ha prorogato di 12 mesi il periodo di transizione previsto dal regolamento (UE) 2016/1628 per determinate sottocategorie di motori.
(3)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione
(
4
)
che stabilisce prescrizioni relative ai limiti di emissione e alle procedure di omologazione UE per i veicoli agricoli e forestali e per i loro motori.
(4)
Considerato inoltre che la proroga delle disposizioni transitorie non avrà alcun impatto ambientale, dal momento che i motori di transizione interessati sono già stati prodotti, e data la difficoltà di prevedere con esattezza la durata dei ritardi dovuti alle perturbazioni causate dalla COVID-19, i periodi in questione dovrebbero essere prorogati di 12 mesi come previsto dal regolamento (UE) 2020/1040.
(5)
Alla luce del fatto che il periodo di transizione previsto all’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2018/985 per determinati motori scadrà il 31 dicembre 2020 e che i costruttori avevano tempo fino al 30 giugno 2020 per produrre veicoli agricoli e forestali muniti di motori di transizione di tali sottocategorie, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
e dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1
o
luglio 2020. Tale disposizione è giustificata dalla natura imprevedibile e improvvisa della pandemia di COVID‐19, come pure dall’esigenza di garantire la certezza del diritto e la parità di trattamento dei costruttori indipendentemente dal fatto che abbiano prodotto veicoli agricoli e forestali prima o dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2018/985, il paragrafo 5 è così modificato:
(1)
al terzo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Per i motori delle sottocategorie della categoria NRE per i quali la data obbligatoria di applicazione di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/1628 con riferimento all’immissione sul mercato è il 1
o
gennaio 2020, gli Stati membri autorizzano una proroga di ulteriori 12 mesi, rispetto al periodo di 24 mesi e al periodo di 18 mesi di cui al primo e secondo comma, per i costruttori di veicoli aventi una produzione annua totale di veicoli agricoli e forestali motorizzati inferiore alle 100 unità.»;
(2)
è aggiunto il quarto comma seguente:
«Per i motori di tutte le sottocategorie per i quali la data obbligatoria di applicazione di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/1628 con riferimento all’immissione sul mercato è il 1
o
gennaio 2019, il periodo di 24 mesi e il periodo di 18 mesi di cui al primo e secondo comma sono prorogati di 12 mesi.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 1
o
luglio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (
GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2020/1040 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 (
GU L 231 del 17.7.2020, pag. 1
).
(
4
)
Regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione, del 12 febbraio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali e dei loro motori e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione (
GU L 182 del 18.7.2018, pag. 1
).
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Il Regolamento UE 2020/1564 è il riferimento normativo per chi opera nel settore dei veicoli agricoli e forestali e deve rispettare i limiti di emissione della fase V e le disposizioni transitorie previste dal Regolamento (UE) 2016/1628. Costruttori, importatori e consulenti tecnici lo consultano per comprendere le proroghe dei periodi di conformità, l'omologazione UE dei motori, i termini di immissione sul mercato e le agevolazioni per i piccoli produttori.
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