Regolamento UE In vigore Procedimenti

Regolamento UE 1564/2020

Regolamento delegato (UE) 2020/1564 della Commissione del 6 agosto 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/985 per quanto riguarda le disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19

Pubblicato: 06/08/2020 In vigore dal: 06/08/2020 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche introdotte dal Regolamento UE 2020/1564 alle disposizioni transitorie per i motori dei veicoli agricoli e forestali in seguito alla crisi COVID-19?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato (UE) 2020/1564 modifica il Regolamento (UE) 2018/985 per prorogare i periodi di transizione relativi ai limiti di emissione dei motori installati su veicoli agricoli e forestali. La norma si applica ai costruttori di veicoli agricoli e forestali che devono adeguarsi alle nuove normative ambientali sulla fase V delle emissioni. In pratica, il regolamento concede una proroga di 12 mesi aggiuntivi rispetto ai periodi di transizione già previsti, sia per i piccoli costruttori (con produzione annua inferiore a 100 unità) che per tutte le sottocategorie di motori con data di applicazione obbligatoria al 1° gennaio 2019. Questa proroga è stata introdotta per compensare i ritardi e le difficoltà organizzative causati dalla pandemia di COVID-19, permettendo ai costruttori di completare la transizione verso i nuovi standard emissivi senza penalizzazioni, pur mantenendo gli obiettivi ambientali complessivi.

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Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2020/1564 della Commissione del 6 agosto 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/985 per quanto riguarda le disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1564 of 6 August 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2018/985 as regards its transitional provisions in order to address the impact of the COVID-19 crisis

Testo normativo

28.10.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 358/1 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1564 DELLA COMMISSIONE del 6 agosto 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/985 per quanto riguarda le disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali ( 1 ) , in particolare l’articolo 19, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 167/2013, i motori installati sui veicoli agricoli e forestali seguono i limiti di emissione di inquinanti della fase V e le disposizioni transitorie di cui al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) . (2) In conseguenza della perturbazione causata dalla pandemia di COVID-19, il regolamento (UE) 2020/1040 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) ha prorogato di 12 mesi il periodo di transizione previsto dal regolamento (UE) 2016/1628 per determinate sottocategorie di motori. (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione ( 4 ) che stabilisce prescrizioni relative ai limiti di emissione e alle procedure di omologazione UE per i veicoli agricoli e forestali e per i loro motori. (4) Considerato inoltre che la proroga delle disposizioni transitorie non avrà alcun impatto ambientale, dal momento che i motori di transizione interessati sono già stati prodotti, e data la difficoltà di prevedere con esattezza la durata dei ritardi dovuti alle perturbazioni causate dalla COVID-19, i periodi in questione dovrebbero essere prorogati di 12 mesi come previsto dal regolamento (UE) 2020/1040. (5) Alla luce del fatto che il periodo di transizione previsto all’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2018/985 per determinati motori scadrà il 31 dicembre 2020 e che i costruttori avevano tempo fino al 30 giugno 2020 per produrre veicoli agricoli e forestali muniti di motori di transizione di tali sottocategorie, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1 o luglio 2020. Tale disposizione è giustificata dalla natura imprevedibile e improvvisa della pandemia di COVID‐19, come pure dall’esigenza di garantire la certezza del diritto e la parità di trattamento dei costruttori indipendentemente dal fatto che abbiano prodotto veicoli agricoli e forestali prima o dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2018/985, il paragrafo 5 è così modificato: (1) al terzo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Per i motori delle sottocategorie della categoria NRE per i quali la data obbligatoria di applicazione di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/1628 con riferimento all’immissione sul mercato è il 1 o gennaio 2020, gli Stati membri autorizzano una proroga di ulteriori 12 mesi, rispetto al periodo di 24 mesi e al periodo di 18 mesi di cui al primo e secondo comma, per i costruttori di veicoli aventi una produzione annua totale di veicoli agricoli e forestali motorizzati inferiore alle 100 unità.»; (2) è aggiunto il quarto comma seguente: «Per i motori di tutte le sottocategorie per i quali la data obbligatoria di applicazione di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/1628 con riferimento all’immissione sul mercato è il 1 o gennaio 2019, il periodo di 24 mesi e il periodo di 18 mesi di cui al primo e secondo comma sono prorogati di 12 mesi.». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2020. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE ( GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53 ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2020/1040 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 ( GU L 231 del 17.7.2020, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione, del 12 febbraio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali e dei loro motori e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione ( GU L 182 del 18.7.2018, pag. 1 ).

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