Decisione (UE) 2025/62 della Commissione, del 23 ottobre 2024, relativa ai regimi di aiuti SA.56908 (2023/C) (ex 2020/N) – Proroga e modifica del regime a favore del biogas destinato ad essere utilizzato come carburante in Svezia e SA.56125 (2023/C) (ex 2020/N) – Proroga e modifica del regime SA.49893 (2018/N) – Esenzione fiscale per biogas e biopropano non alimentari destinati alla produzione di calore attuati dalla Svezia notificata con il numero C(2024) 7313
Decisione (UE) 2025/62 della Commissione, del 23 ottobre 2024, relativa ai regimi di aiuti SA.56908 (2023/C) (ex 2020/N) – Proroga e modifica del regime a favore del biogas destinato ad essere utilizzato come carburante in Svezia e SA.56125 (2023/C) (ex 2020/N) – Proroga e modifica del regime SA.49893 (2018/N) – Esenzione fiscale per biogas e biopropano non alimentari destinati alla produzione di calore attuati dalla Svezia [notificata con il numero C(2024) 7313]
EN: Commission Decision (EU) 2025/62 of 23 October 2024 on the aid schemes SA.56908 (2023/C) (ex 2020/N) – Prolongation and modification of biogas scheme for motor fuel in Sweden and SA.56125 (2023/C) (ex 2020/N) – Prolongation and modification of scheme SA.49893 (2018/N) – Tax exemption for non-food-based biogas and bio-propane in heat generation implemented by Sweden (notified under document C(2024) 7313)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/62
17.1.2025
DECISIONE (UE) 2025/62 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2024
relativa ai regimi di aiuti SA.56908 (2023/C) (ex 2020/N) – Proroga e modifica del regime a favore del biogas destinato ad essere utilizzato come carburante in Svezia e SA.56125 (2023/C) (ex 2020/N) – Proroga e modifica del regime SA.49893 (2018/N) – Esenzione fiscale per biogas e biopropano non alimentari destinati alla produzione di calore attuati dalla Svezia
[notificata con il numero C(2024) 7313]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni, conformemente alle suddette disposizioni
(
1
)
e viste le osservazioni trasmesse,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
(1)
A seguito di contatti di notifica preventiva, il 1
o
aprile 2020 la Svezia ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), la proroga e la modifica di un regime di esenzione fiscale a favore del biogas destinato ad essere utilizzato come carburante per motori (il «regime dei carburanti per motori»), nonché la proroga e la modifica di un regime di esenzione fiscale per i combustibili rinnovabili destinati alla produzione di calore («regime dei combustibili per riscaldamento») (collettivamente, i «regimi»).
(2)
Il regime dei carburanti per motori è stato approvato per la prima volta dalla Commissione nel 2003
(
2
)
. Successivamente è stato ripetutamente prorogato e approvato dalla Commissione come aiuto compatibile. L'ultima decisione di approvazione della proroga nel caso SA.43302 (2015/N)
(
3
)
si basava sulla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (
Environmental protection and Energy Aid Guidelines
- EEAG)
(
4
)
, ed era valida fino al 31 dicembre 2020
(
5
)
.
(3)
Il regime dei combustibili per riscaldamento è stato approvato per la prima volta dalla Commissione nel 2007
(
6
)
. Successivamente è stato ripetutamente prorogato e approvato dalla Commissione come aiuto compatibile. L'ultima decisione di approvazione della proroga nel caso SA.49893 (2018/N)
(
7
)
si basava sulla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia ed era valida fino al 31 dicembre 2020
(
8
)
.
(4)
Il 18 ottobre 2019 e il 19 giugno 2020 la Commissione ha ricevuto osservazioni da Landwärme GmbH («Landwärme»), un produttore tedesco di biometano, in merito alla potenziale sovracompensazione dei produttori danesi di biogas derivante dal cumulo del sostegno danese ai produttori di biogas
(
9
)
e dell'esenzione fiscale svedese per il biogas.
(5)
Il 29 giugno 2020 la Commissione ha adottato le decisioni C(2020) 4487 final e C(2020) 4489 final, approvando la modifica e la proroga fino al 31 dicembre 2030 del regime dei carburanti per motori (SA.56908 (2020/N)) e del regime dei combustibili per riscaldamento (SA.56125 (2020/N)) («le decisioni del 2020»)
(
10
)
(
11
)
.
(6)
Il 13 ottobre 2020 Landwärme ha presentato alla Commissione un ricorso contro il Regno di Svezia, sostenendo che il cumulo degli aiuti concessi in Svezia in applicazione dei regimi e di altri aiuti concessi da altri Stati membri ai produttori di biogas, comportava una sovracompensazione.
(7)
Il 21 dicembre 2022, a seguito del ricorso di annullamento di Landwärme, il Tribunale ha annullato le decisioni del 2020 per motivi procedurali senza pronunciarsi nel merito
(
12
)
.
(8)
Il Tribunale ha preso atto del fatto che Landwärme aveva presentato alla Commissione, il 18 ottobre 2019 e il 19 giugno 2020, informazioni riguardanti principalmente i regimi di aiuto a sostegno della produzione di biogas in Danimarca. Landwärme aveva fornito in particolare uno studio che mostrava diverse forme di sostegno al biogas, aiuti alla sua produzione nonché incentivi per aumentare la domanda, quali sgravi fiscali. Landwärme faceva notare che questi diversi regimi di sostegno potevano coesistere simultaneamente in diversi Stati membri e che tale cumulo degli aiuti concessi da diversi Stati membri poteva dare luogo a una sovracompensazione a vantaggio dei produttori di biogas in altri Stati membri quando questi vendevano biogas in Svezia. Landwärme aveva fatto esplicito riferimento all'aiuto concesso dalla Danimarca e dalla Svezia
(
13
)
.
(9)
Il Tribunale ha riconosciuto che i beneficiari del regime svedese sono gli acquirenti di biogas in Svezia. Gli sgravi fiscali non incidono sui costi di produzione del biogas, ma avvantaggiano altresì, ancorché indirettamente, i produttori di biogas che esportano in Svezia, in quanto, grazie alle esenzioni fiscali, questi possono vendere biogas ad un prezzo finale che può fare concorrenza a quello del gas naturale
(
14
)
.
(10)
Nella sua valutazione e sulla base delle informazioni fornite da Landwärme, la Commissione avrebbe dovuto tenere conto del cumulo controverso alla luce dell'entità crescente delle importazioni di biogas provenienti in Svezia da taluni Stati membri
(
15
)
. Il Tribunale ha dichiarato che, nelle decisioni annullate, la Commissione aveva tuttavia valutato il cumulo di regimi diversi solo a livello nazionale. Il Tribunale ha ritenuto che il carattere incompleto della valutazione della Commissione per quanto riguarda il cumulo controverso, e quindi la questione dell'assenza di sovracompensazione, costituisce un indizio dell'esistenza di serie difficoltà. Il Tribunale ha ritenuto che la questione dell'assenza della sovracompensazione fosse connessa a quella della proporzionalità dell'aiuto
(
16
)
.
(11)
Il Tribunale ha ritenuto che il biogas i cui maggiori costi di produzione rispetto al gas naturale sono stati coperti non è comparabile a quello i cui maggiori costi di produzione non sono stati ancora coperti
(
17
)
. L'esistenza di una sovracompensazione potrebbe inoltre costituire un criterio obiettivo per una differenziazione fiscale tra il biogas che ha beneficiato di aiuti alla produzione e il biogas che non ne ha beneficiato
(
18
)
. Il Tribunale ha concluso che né il principio di non discriminazione né l'articolo 110 TFUE osterebbero a tenere conto del cumulo controverso nella valutazione della sovracompensazione, suggerendo che la sua omissione nell'analisi riveli l'esistenza di serie difficoltà
(
19
)
.
(12)
Il Tribunale ha concluso che l'analisi della compatibilità del regime con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, alla luce del principio di non discriminazione e dell'articolo 110 TFUE, presentava serie difficoltà legate alla sovracompensazione che potrebbe derivare dal cumulo controverso. Il Tribunale ha concluso che la Commissione avrebbe dovuto esaminare tali difficoltà nell'ambito del procedimento di indagine formale, in sede di valutazione della sovracompensazione, anziché adottare le decisioni impugnate al termine del procedimento di esame preliminare
(
20
)
.
(13)
Con lettera del 30 gennaio 2024, la Commissione ha informato la Svezia della decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione ai regimi in oggetto.
(14)
La decisione della Commissione di avviare un procedimento («la decisione di avvio») è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
21
)
. La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sull'aiuto.
(15)
Il 5 marzo 2024 la Svezia ha inviato le sue osservazioni in merito alla decisione di avvio. La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito da parte di sei interessati. Tali osservazioni sono state trasmesse alla Svezia la quale ha avuto la possibilità di commentarle; le osservazioni della Svezia sono pervenute con lettera del 6 maggio 2024.
(16)
Ulteriori informazioni sono state trasmesse dalla Svezia il 31 maggio 2024, il 2 e l'11 ottobre 2024.
(17)
La Svezia ha convenuto in via eccezionale di rinunciare ai diritti conferiti ai sensi dell'articolo 342 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 3 del regolamento n. 1/1958
(
22
)
, e di acconsentire all'adozione e alla notifica in inglese della presente decisione.
2.
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI REGIMI
2.1.
Base giuridica, forma dell'aiuto e obiettivo
2.1.1.
Base giuridica e forma dell'aiuto
(18)
La base giuridica dei regimi è la legge svedese (1994:1776) in materia di accise sull'energia. L'accisa svedese si compone di due parti: un'imposta sull'energia e un'imposta sulle emissioni di biossido di carbonio (CO
2
).
(19)
L'aiuto, quale approvato dalla Commissione nelle decisioni SA.43302 e SA.49893, è stato concesso sotto forma di esenzione totale dalle imposte sull'energia e sulla CO
2
a favore del
(a)
biogas alimentare e non alimentare destinato ad essere utilizzato come carburante per motori, e del
(b)
biogas alimentare e non alimentare e di altri biocarburanti destinati ad essere utilizzati per il riscaldamento (collettivamente le «esenzioni fiscali»).
2.1.2.
Modifiche ai regimi notificate e approvate nelle decisioni SA.43302 e SA.49893
(20)
La Svezia ha notificato i) la proroga dei regimi fino al 31 dicembre 2030 (solo per quanto riguarda il biogas per il regime dei combustibili per riscaldamento), ii) l'esclusione del biogas alimentare; e iii) l'inclusione del biopropano non alimentare, oltre al biogas non alimentare. La Svezia ha modificato la legislazione vigente per introdurre tali modifiche. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1
o
gennaio 2021.
(21)
Per «biogas» si intende il combustibile gassoso prodotto dalle biomasse. Nella maggior parte dei casi il biogas è il metano prodotto dalle biomasse e il biopropano è il propano o butano prodotto dalle biomasse. Ciò significa che, se non fosse esente da imposta, il biogas sarebbe assoggettato all'aliquota del metano fossile, ossia del gas naturale, mentre il biopropano sarebbe assoggettato all'aliquota del propano fossile, normalmente denominato GPL (gas di petrolio liquefatto).
(22)
Il regime dei combustibili per riscaldamento modificato comprende solo biogas e biopropano non alimentari e non è più disponibile per altri biocarburanti. La precedente esenzione fiscale per i bioliquidi imponibili, quali il metanolo non sintetico, i grassi e gli oli animali e vegetali, è stata abolita dalla normativa svedese a partire dal 1
o
gennaio 2021.
(23)
La Svezia ha affermato che l'ambito di applicazione dei regimi modificati comprende tutte le tecnologie per la produzione di gas da biomassa sostenibile che sono attualmente in concorrenza.
(24)
La Svezia ha inoltre confermato che seguirà regolarmente gli sviluppi del mercato e, se necessario, controllerà le norme in materia di ammissibilità per garantire che eventuali limitazioni sull'ammissibilità possano ancora essere giustificate quando si sviluppano nuove tecnologie o nuovi approcci o si rendono disponibili più dati.
(25)
Per poter beneficiare delle esenzioni fiscali, il biogas e il biopropano devono rispettare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti nella legge svedese (2010:598) sui criteri di sostenibilità per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa. Tale legge attua la direttiva sulle energie rinnovabili («RED I»)
(
23
)
, modificata dalla direttiva sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni
(
24
)
ed è stata aggiornata il 1
o
luglio 2021 per includere le modifiche apportate alla direttiva riveduta sulle energie rinnovabili («RED II»)
(
25
)
. Solo il biogas e il biopropano non alimentari conformi ai criteri applicabili possono beneficiare delle esenzioni fiscali. Il biogas e biopropano non sostenibili (nonché il biogas e il biopropano alimentari
(
26
)
sono assoggettati rispettivamente all'aliquota del gas naturale e del GPL.
(26)
La Svezia non applica alcun sistema di quote, obbligo di miscelazione o qualsiasi altro sistema con effetti analoghi per il biogas e il biopropano destinati ad essere utilizzati come carburante per motori o per il riscaldamento e ha indicato che non intende applicare alcuna misura di questo tipo nel corso della durata dei regimi.
(27)
Le autorità svedesi hanno inoltre confermato che, in caso di miscelazione di biogas e biopropano con altri tipi di gas/carburante, le esenzioni fiscali sono applicabili solo alla frazione rinnovabile di tali miscele.
2.1.3.
Obiettivo
(28)
L'obiettivo primario dei regimi è la tutela dell'ambiente mediante un maggiore utilizzo di biogas e biopropano non alimentari sostenibili come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento. La Svezia spiega che, poiché l'uso di combustibili fossili genera livelli più elevati di emissioni di gas a effetto serra, la sostituzione del gas naturale con il biogas e del GPL con il biopropano avrà l'effetto di ridurre tali emissioni. Sebbene la Svezia abbia superato l'obiettivo nazionale per le energie rinnovabili per il 2020, le autorità svedesi hanno spiegato che un'ulteriore riduzione di tali emissioni sarebbe fondamentale per conseguire l'obiettivo dell'UE per il 2030 in materia di energie rinnovabili nonché l'obiettivo nazionale di ridurre entro il 2030 le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto interno di almeno il 70 % rispetto ai livelli del 2010. Inoltre i regimi dovrebbero contribuire agli sforzi compiuti dalla Svezia e dall'UE nel loro complesso per l'attuazione dell'accordo di Parigi.
(29)
Per quanto riguarda il regime dei carburanti per motori, le autorità svedesi hanno aggiunto che il settore dei trasporti rappresenta circa un terzo delle emissioni totali di CO
2
in Svezia. Le autorità svedesi hanno spiegato che un maggiore utilizzo di biogas e l'introduzione del biopropano come carburante per motori sarebbero fondamentali per conseguire gli obiettivi climatici a lungo termine della Svezia (ad esempio, la Svezia mira ad azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra nell'atmosfera entro il 2045 e successivamente a conseguire emissioni negative) e per realizzare l'ambizione di un parco veicoli senza combustibili fossili. Un modo per ridurre l'uso dei combustibili fossili in Svezia è aumentare la sostituzione dei combustibili fossili con gas rinnovabili quali il biogas e il biopropano, il che costituisce l'obiettivo del regime.
(30)
Sulla base delle statistiche dell'energia e delle previsioni dell'agenzia svedese per l'energia, al momento della notifica le autorità svedesi hanno dimostrato che l'utilizzo del biogas è leggermente aumentato dal 2013, ma rimane ancora basso, ossia meno del 2 % dell'energia totale utilizzata nel settore dei trasporti, e non si prevede che aumenterà considerevolmente nei prossimi anni. Le autorità svedesi hanno spiegato che il costo di produzione del biogas è troppo elevato perché questi combustibili possano competere con i loro equivalenti fossili. Sebbene alcuni investimenti nella produzione di biogas siano già stati effettuati, è necessaria una domanda significativa di biogas per mantenere e consentire gli investimenti nei veicoli e nelle infrastrutture necessari.
2.2.
Beneficiari e contribuenti
(31)
I beneficiari diretti nell'ambito dei due regimi sono i seguenti.
(32)
Nell'ambito del regime dei carburanti per motori, i beneficiari diretti delle esenzioni fiscali sono le imprese tenute al pagamento delle imposte sull'energia e sulla CO
2
sul gas nonché alla presentazione di una dichiarazione dei redditi (i «contribuenti»). Trattasi dei fornitori di combustibili e degli importatori di biogas (e biopropano). Tra questi possono figurare anche i produttori di biogas (e biopropano) ove siano fornitori di combustibili o consumatori finali. In definitiva l'imposta è dovuta nel momento in cui il carburante per motori lascia l'ultimo deposito di carburante prima di essere venduto ai consumatori finali. I contribuenti sono esentati dalle imposte sull'energia e sulla CO
2
sul gas e sono poi tenuti a trasferire il beneficio dell'esenzione fiscale quando vendono biogas (o biopropano) ai consumatori finali (ad esempio, a un'impresa di trasporto o a un privato che immette carburante in un veicolo presso una stazione di rifornimento).
(33)
Nell'ambito del regime dei combustibili per riscaldamento, i beneficiari diretti delle esenzioni fiscali sono gli utenti finali (ad esempio, le imprese attive nei settori del riscaldamento, del teleriscaldamento o dell'industria manifatturiera). In tal caso, l'utente finale può detrarre l'imposta nella propria dichiarazione fiscale (se è un contribuente delle imposte sull'energia e sulla CO
2
), ma è anche pratica comune che l'utente finale acquisti il gas al lordo dell'imposta e ne chieda il rimborso.
(34)
Entrambi i regimi mirano a ridurre il prezzo finale del biogas e del biopropano per i consumatori finali. I regimi riducono altresì i costi di consumo per i produttori che producono biogas (e biopropano) per uso proprio.
(35)
Mentre i beneficiari diretti dei regimi sono le imprese che chiedono le esenzioni fiscali all'amministrazione tributaria (direttamente nel caso dei contribuenti o a titolo di rimborso nel caso degli utenti finali nell'ambito del regime dei combustibili per riscaldamento), i beneficiari indiretti dei regimi sono i produttori di biogas e biopropano sostenibili. Essi beneficiano indirettamente dei regimi grazie all'aumento della domanda dei loro prodotti (biogas sostenibile o biopropano) da parte dei consumatori finali.
(36)
I regimi sono aperti sia al biogas e al biopropano prodotti in Svezia sia al biogas e al biopropano importati.
(37)
Le autorità svedesi hanno spiegato che il mercato svedese non è un mercato omogeneo con caratteristiche identiche. Sulla costa occidentale svedese è presente una rete del gas collegata alla Danimarca e quindi ad altri paesi europei. Tuttavia tale rete europea copre solo una minima parte della superficie totale del territorio svedese. In altre parti della Svezia, ad esempio a Stoccolma, sono presenti reti locali. Tuttavia nella maggior parte delle regioni non è presente alcuna rete del gas. In tali zone il gas è distribuito dai camion alle stazioni di fornitura. Le autorità svedesi hanno inoltre spiegato che la maggior parte dei produttori in Svezia è costituita da piccoli produttori che producono biogas per il proprio consumo (ad esempio gli agricoltori che utilizzano effluenti provenienti dalla loro azienda agricola) o per uno o due clienti (ad esempio un'impresa locale che utilizza rifiuti urbani e produce biogas per il teleriscaldamento o un'impresa locale di autobus). Tali «mercati locali» sono influenzati in misura trascurabile dall'importazione di biogas, gas naturale o dalla produzione di biogas altrove in Svezia.
(38)
Per beneficiare delle esenzioni fiscali, il beneficiario diretto (il contribuente nel regime dei carburanti per motori o l'utente finale nel regime dei combustibili per riscaldamento) deve fornire una decisione dell'agenzia svedese per l'energia che dimostri che il biogas e il biopropano che beneficerebbero dell'esenzione fiscale sono sostenibili e non alimentari. La Svezia ha istituito un sistema di controllo in base al quale i beneficiari diretti ricevono una decisione dall'agenzia svedese per l'energia che conferma il soddisfacimento dei criteri di sostenibilità e che il biogas o il biopropano provengono da fonti non alimentari.
(39)
L'amministrazione tributaria svedese gestisce il pagamento dell'imposta da parte dei contribuenti e garantisce, verificando a posteriori la dichiarazione fiscale mensile e effettuando verifiche periodiche, che i contribuenti ottemperino alle disposizioni di legge relative alle aliquote d'imposta applicabili, alle esenzioni e alle altre condizioni previste dalla legge svedese in materia di accise sull'energia. Nel caso di una richiesta di rimborso, l'amministrazione tributaria svedese attua misure di controllo e di verifica analoghe.
(40)
Le autorità svedesi hanno confermato che l'aiuto è concesso automaticamente in base a criteri oggettivi e non discriminatori, è aperto a qualsiasi impresa che soddisfi i criteri di ammissibilità e che l'amministrazione tributaria svedese non gode di alcun margine per l'adozione di misure discrezionali.
(41)
Per quanto riguarda la condizione di cui al punto (131), lettera d), della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia, la Svezia ha confermato che non sarà concesso alcun aiuto dopo il completo ammortamento degli impianti conformemente alle consuete norme contabili.
2.3.
Livello di aiuto e monitoraggio della sovracompensazione
(42)
Le esenzioni fiscali sono concesse per compensare la differenza, rispettivamente, tra i costi più elevati del biogas e del biopropano non alimentari sostenibili e i costi del gas naturale e del GPL.
(43)
I regimi sono soggetti a un monitoraggio periodico da parte delle autorità svedesi. La Svezia si è impegnata a presentare relazioni di monitoraggio annuali alla Commissione e a modulare i livelli di aiuto, se necessario, per evitare sovracompensazioni in futuro.
2.3.1.
Regime dei carburanti per motori
(44)
Le relazioni di monitoraggio si basano su informazioni dettagliate raccolte dall'agenzia svedese per l'energia presso i contribuenti, per quanto riguarda sia il biogas di produzione nazionale che di importazione. L'agenzia svedese per l'energia raccoglie i dati facendo leva su un obbligo di comunicazione a carico dei contribuenti che beneficiano del regime, ossia i fornitori di carburante, gli importatori e i produttori (nella misura in cui questi ultimi sono contribuenti). Le informazioni richieste comprendono dati sui volumi e sui costi di produzione, importazione o acquisto diretto di biogas. I produttori forniscono dati sui loro costi di produzione e altri soggetti dichiaranti forniscono dati sul prezzo di acquisto del biogas. Per gli importatori, tale prezzo corrisponde al prezzo di acquisto effettivo, comprensivo di dogana e spedizione.
(45)
Il costo del biogas è determinato calcolando una media ponderata per il volume tra i costi dichiarati di produzione, importazione e acquisto. Il costo del biogas è poi confrontato con il costo del suo equivalente fossile
(
27
)
(al lordo delle imposte), adeguato per tenere conto del contenuto energetico
(
28
)
.
(46)
Le autorità svedesi hanno spiegato che altri possibili regimi di aiuto che riducono i costi di produzione o i prezzi di importazione e di acquisto sarebbero riflessi nel calcolo. Se il contribuente è un produttore, l'aiuto concesso a livello di produzione sarà incluso nei costi dichiarati (ad esempio nei costi di capitale). Se il contribuente è un fornitore o un importatore di carburante, è probabile che l'aiuto concesso a livello di produzione sia riflesso nei prezzi di acquisto o di importazione comunicati.
(47)
La Svezia ha presentato i risultati delle relazioni di monitoraggio per il biogas utilizzato come carburante per motori per gli anni 2018 e 2019
(
29
)
sulla base della metodologia descritta ai considerando da 44 a 46. La tabella 1 mostra che il costo del biogas al netto delle imposte è notevolmente superiore al costo del gas naturale al lordo delle imposte.
Tabella 1
Costo del biogas sostenibile in Svezia per gli anni 2018 e 2019
Biogas 2019
Biogas 2018
SEK/m
3
EUR
(
30
)
/m
3
SEK/m
3
EUR
(
31
)
/m
3
A) Materie prime
(
32
)
7,10
0,66
4,96
0,46
B) Costo del lavoro
1,02
0,09
0,61
0,06
C) Costi di capitale
1,35
0,12
0,77
0,07
D) Costi di trasformazione e altri costi
(
33
)
2,69
0,25
2,95
0,27
E) Spese di trasporto
1,25
0,12
0,73
0,07
F) Vendite di sottoprodotti
(
34
)
-
-
-
-
G) Costo totale (al netto delle imposte) (A + B + C + D + E - F)
13,42
1,24
10,02
0,93
H) Prezzo adeguato per tener conto del contenuto energetico
(
35
)
15,28
1,41
11,42
1,06
I) Prezzo di riferimento del gas naturale (al lordo delle imposte)
(
36
)
6,73
0,62
7,30
0,68
J) Differenza tra il prezzo di riferimento del gas naturale e il prezzo del biogas (H - I)
+8,55
+0,79
+4,12
+0,38
Fonte:
autorità svedesi. I dati si basano sulle relazioni di monitoraggio per il 2019 e per il 2018 elaborate dall'agenzia svedese per l'energia.
(48)
Le autorità svedesi prevedono che in futuro il costo del biogas sostenibile al netto delle imposte rimarrà superiore al costo del gas naturale al lordo delle imposte.
(49)
La Svezia ha spiegato che il tasso di rendimento del biogas nel 2019 era pari a circa il 10 %. Tale tasso dovrebbe rimanere stabile per l'intera durata del regime.
(50)
Le autorità svedesi hanno fornito una stima dei costi solo per il biogas, dato che il biopropano utilizzato come carburante per motori non esisteva ancora in Svezia al momento della notifica iniziale in data 1
o
aprile 2020.
(51)
Per quanto riguarda il biopropano, la Svezia stima che i costi del biopropano destinato ad essere utilizzato come carburante per motori siano notevolmente superiori a quelli del GPL. Le autorità svedesi si sono impegnate, con la crescita del mercato del biopropano, ad includere un calcolo nella relazione di monitoraggio annuale effettuato secondo un metodo analogo a quello utilizzato per il biogas. L'agenzia svedese per l'energia monitorerà i costi del biopropano, confronterà tali costi con i costi del GPL e modulerà il livello di aiuto, se necessario, per evitare sovracompensazioni. Se riterrà che l'esenzione fiscale vada al di là di quanto necessario per coprire la differenza tra i costi del biopropano e del GPL, la Svezia modulerà il livello di aiuto anziché concedere un'esenzione fiscale totale.
2.3.2.
Regime dei combustibili per riscaldamento
(52)
Il costo del biogas utilizzato nelle relazioni di monitoraggio sul regime dei combustibili per riscaldamento è desunto dalla relazione di monitoraggio dell'agenzia svedese per l'energia sul biogas destinato ad essere utilizzato come carburante per motori. Poiché il biogas consumato negli impianti di riscaldamento o di cogenerazione (produzione combinata di calore ed energia elettrica) non deve necessariamente essere puro, il costo degli interventi di ammodernamento è tuttavia detratto. Al calcolo si aggiungono anche i costi delle quote di emissione.
(53)
La Svezia ha presentato i risultati delle relazioni di monitoraggio per il biogas utilizzato come combustibile per riscaldamento per gli anni 2018 e 2019.
Tabella 2.
Calcolo dei costi del biogas utilizzato per il riscaldamento negli impianti di riscaldamento secondo le relazioni di monitoraggio per il 2019 e il 2018
Biogas 2019
Biogas 2018
SEK/MWh
EUR
(
37
)
/MWh
SEK/MWh
EUR
(
37
)
/MWh
A) Prezzo del prodotto
1 106
102,4
729
67,5
B) Tassa sull'energia
-
-
-
-
C) Tassa sul carbonio
-
-
-
-
D) Costi per le quote di emissione (EU ETS)
(
38
)
67
(
38
)
6,2
59
(
38
)
5,5
E) Totale netto (A+B+C+D)
1 173
108,6
788
72,9
F) Prezzo di riferimento del gas naturale
(
39
)
703
65,1
761
70,4
G) Differenza tra il prezzo di riferimento del gas naturale e i costi di produzione del biogas (E-F)
+ 470
+43,5
+17
+1,6
(Fonte – Autorità svedesi)
Tabella 3.
Calcolo dei costi del biogas utilizzato per il riscaldamento negli impianti di cogenerazione secondo le relazioni di monitoraggio per il 2019 e il 2018
Biogas 2019
Biogas 2018
SEK/MWh
EUR
(
40
)
/MWh
SEK/MWh
EUR
(
40
)
/MWh
A) Prezzo del prodotto
1 106
102,4
729
67,5
B) Tassa sull'energia
-
-
-
-
C) Tassa sul carbonio
-
-
-
-
D) Costi per le quote di emissione (EU ETS
2
)
67
(
41
)
6,2
59
(
41
)
5,5
E) Totale netto (A+B+C+D)
1 173
108,6
788
72,9
F) Prezzo di riferimento del gas naturale
(
42
)
560
51,8
521
48,2
G) Differenza tra il prezzo di riferimento del gas naturale e i costi di produzione del biogas (F-E)
+ 613
+ 56,7
+ 267
+ 24,7
(Fonte – Autorità svedesi)
(54)
Le tabelle 2 e 3 mostrano che la differenza tra i costi totali normalizzati dell'energia per il biogas e il prezzo di mercato del gas naturale è positiva, tenuto conto dell'esenzione fiscale, sia per il biogas utilizzato per il riscaldamento negli impianti di riscaldamento che per il biogas utilizzato negli impianti di cogenerazione. Nonostante le esenzioni fiscali, il biogas utilizzato per il riscaldamento è più costoso del gas naturale.
(55)
Per quanto riguarda la tassa sulla CO
2
, le autorità svedesi hanno spiegato che il 1
o
agosto 2019 la tassa sul carbonio per il gas naturale è stata aumentata dall'11 % del livello generale al 91 % negli impianti di cogenerazione che rientrano nell'EU ETS. A partire dal 1
o
gennaio 2023 nessun impianto di riscaldamento che rientra nell'EU ETS è assoggettato alla tassa sulla CO
2
. L'imposta inferiore sull'energia è stata aumentata dal 30 % al 100 %. I livelli di tassazione e quindi il prezzo del gas naturale utilizzato per il riscaldamento negli impianti di cogenerazione sono quindi gli stessi degli impianti di riscaldamento. La modifica fiscale non ha portato a una sovracompensazione (come indicato nella tabella 3 che precede).
(56)
Le autorità svedesi prevedono che in futuro il costo del biogas sostenibile utilizzato per il riscaldamento al netto delle imposte rimarrà superiore al costo del gas naturale al lordo delle imposte.
(57)
Analogamente al regime dei carburanti per motori (cfr. considerando 50), a causa della scarsa presenza di biopropano nel mercato svedese
(
43
)
, le autorità nazionali non dispongono di dati sufficienti sui suoi costi. Tuttavia le autorità svedesi stimano, sulla base delle informazioni fornite da due produttori svedesi di biopropano, che il costo del biopropano è quasi il doppio di quello del propano fossile. Le autorità svedesi si sono impegnate a includere il biopropano nelle relazioni di monitoraggio annuali a partire dall'entrata in vigore del regime, a confrontare i suoi costi di produzione con quelli del propano fossile e a modulare l'aiuto, se necessario, per evitare sovracompensazioni.
2.4.
Bilancio e durata
(58)
La Svezia ha chiesto una proroga di 10 anni dei regimi, dal 1
o
gennaio 2021 al 31 dicembre 2030.
(59)
In seguito all'annullamento delle decisioni del 2020, il 7 marzo 2023 l'amministrazione tributaria svedese ha dichiarato di non poter più concedere l'esenzione fiscale per il biogas o il biopropano
(
44
)
.
(60)
Le esenzioni fiscali sono finanziate dal bilancio dello Stato sotto forma di mancato gettito fiscale.
(61)
Le autorità svedesi hanno stimato il bilancio per l'intera durata del regime dei carburanti per motori a circa 5,15 miliardi di SEK (477 milioni di EUR
(
45
)
), con un bilancio annuale di circa 0,47 miliardi di SEK (43 milioni di EUR). Per il regime dei combustibili per riscaldamento, le autorità svedesi hanno stimato il bilancio totale del regime tra il 1
o
gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030 a circa 5,94 miliardi di SEK (550 milioni di EUR).
2.5.
Cumulo
(62)
Le esenzioni fiscali possono generalmente essere cumulate con gli aiuti, in particolare gli aiuti alla produzione sostenibile di biogas e biopropano.
(63)
In Svezia gli aiuti agli investimenti che promuovono biogas e biopropano sostenibili possono essere concessi da varie autorità svedesi nell'ambito di regimi di aiuti di Stato a favore della ricerca e dell'innovazione o a fini ambientali ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria
(
46
)
.
(64)
Inoltre possono essere concessi aiuti al funzionamento per la promozione di biogas e biopropano sostenibili a norma del regolamento generale di esenzione per categoria.
(65)
Le autorità svedesi hanno spiegato che gli importi degli aiuti concessi ai produttori di biogas e biopropano sono inclusi nel monitoraggio e quindi sono presi in considerazione ai fini della valutazione della sovracompensazione.
(66)
Nello specifico le autorità svedesi hanno spiegato che nell'ambito del monitoraggio della sovracompensazione si tiene conto di qualsiasi aiuto concesso a un produttore, in Svezia o in un altro Stato membro; ciò avviene direttamente, quando il soggetto dichiarante è un produttore, o indirettamente, quando il soggetto dichiarante è un fornitore o importatore di combustibili (cfr. considerando 46).
(67)
La Svezia ha confermato di soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 30 RED II e che si sta adoperando per introdurre in Svezia la banca dati dell'Unione di cui alla RED II e ulteriormente sviluppata dalla RED III. La Svezia ha spiegato che, poiché tale sistema non era disponibile né quando la Svezia ha elaborato e notificato i regimi né quando la Commissione ha effettuato la presente valutazione, finora non è stato possibile tenere conto delle informazioni sul sostegno già ricevuto sulla base della documentazione relativa al sistema di equilibrio di massa. In ogni caso la Svezia ha spiegato che, quando la banca dati dell'Unione sarà pienamente operativa e le informazioni ivi contenute saranno esaustive, non sarà necessario modificare la struttura dei regimi. Ciò perché il sostegno concesso ai produttori di biogas e biopropano all'estero è già preso in considerazione indirettamente attraverso l'effetto del sostegno sui prezzi all'importazione nell'ambito del monitoraggio ed è quindi considerato ai fini della valutazione della sovracompensazione (cfr. considerando 65 e 66).
2.6.
Trasparenza e altre disposizioni
(68)
Le autorità svedesi si sono impegnate a rispettare le disposizioni in materia di trasparenza di cui alla sezione 3.2.7 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia e alla sezione 3.2.1.4 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia del 2022 (
Climate, Environmental protection and Energy Aid Guidelines
- CEEAG)
(
47
)
e a pubblicare tutte le informazioni richieste su un sito web
(
48
)
.
(69)
Le autorità svedesi hanno spiegato che, per poter beneficiare delle esenzioni fiscali previste dai regimi, il beneficiario dell'aiuto non può essere un'impresa nei cui confronti pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, né può essere un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione
(
49
)
.
2.7.
Descrizione delle ragioni che hanno condotto all'avvio della procedura
(70)
La Commissione ha adottato la decisione di avvio il 30 gennaio 2024.
(71)
Come spiegato nella sezione 3.3.1 della decisione di avvio, la Commissione ha valutato la compatibilità dei regimi con il mercato interno, dal 1
o
gennaio 2021 al 26 gennaio 2022, sulla base delle condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.3 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia e, dal 27 gennaio 2022, sulla base delle condizioni di cui alle sezioni 3 e 4.1 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia.
(72)
Alla luce delle conclusioni del Tribunale (cfr. considerando da 7 a 12) secondo cui la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi sulla compatibilità di taluni aspetti del regime con il mercato interno e alla luce delle informazioni fornite da Landwärme alla Commissione (cfr. sezione 2.7 della decisione di avvio), la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale.
(73)
Come osservato dal Tribunale e sulla base delle informazioni che le erano state comunicate al momento dell'adozione delle decisioni annullate, la Commissione ha sottolineato che le importazioni da altri paesi, in particolare dalla Danimarca, sembravano essere aumentate negli anni precedenti la notifica della proroga dei regimi. Alla luce di quanto precede, la Commissione si è chiesta quali fossero i fattori che hanno determinato la crescita delle importazioni di biogas in Svezia e se questa potesse essere spiegata dalle misure svedesi e da quelle di altri Stati membri, in particolare la Danimarca. La Commissione ha chiesto chiarimenti sull'impatto che la combinazione degli aiuti concessi in Svezia nell'ambito dei suddetti regimi e degli aiuti concessi da altri Stati membri ai produttori di biogas ha avuto sull'aumento delle importazioni in Svezia di biogas prodotto in altri Stati membri, in particolare in Danimarca.
(74)
La Commissione ha sollevato inoltre dubbi sulla proporzionalità dei regimi, in considerazione di un eventuale cumulo degli aiuti concessi nell'ambito dei regimi in questione con quelli concessi ai produttori di biogas dalla Danimarca. La Commissione ha cercato di chiarire se il cumulo contestato riguardasse gli stessi costi ammissibili e, in caso affermativo, se ciò potesse dar luogo a una sovracompensazione a favore dei produttori che ricevono aiuti alla produzione in Danimarca quando vendono biogas in Svezia. La Commissione ha chiesto inoltre alle parti interessate se disponessero di prove concrete che, a loro avviso, potessero suggerire una sovracompensazione da parte dei regimi svedesi ai produttori nei casi in cui gli aiuti alla produzione siano concessi da un altro Stato membro.
3.
OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE
(75)
In totale sei terzi hanno presentato osservazioni sulla decisione di avvio: Landwärme, l'agenzia danese per l'energia, l'associazione svedese per il gas, la federazione europea delle energie rinnovabili (
European Renewable Energies Federation
- EREF), Eurogas (un'associazione del gas) e GreenGasAdvisors (una società di consulenza tedesca).
(76)
Nella sua osservazione Landwärme ha confermato che la decisione di avvio riflette fedelmente le sue osservazioni nella causa e nella denuncia della Corte del 13 ottobre 2020
(
50
)
e ha pertanto fatto riferimento integralmente alle sue precedenti argomentazioni, limitandosi a fornire informazioni supplementari.
(77)
Le osservazioni presentate da terzi sono sintetizzate di seguito nelle categorie seguenti: i) osservazioni sui fattori che hanno determinato la crescita delle importazioni di biogas (cfr. sezione 3.1), ii) osservazioni sulla presunta sovracompensazione (cfr. sezione 3.2) e iii) osservazioni su altri temi (cfr. sezione 3.3).
3.1.
Fattori che hanno determinato la crescita delle importazioni di biogas
(78)
Per quanto riguarda i fattori che hanno determinato la crescita delle importazioni di biogas, l'associazione svedese per il gas ha sostenuto che, poiché il biogas è tassato allo stesso modo in Svezia indipendentemente dalla sua origine, l'esenzione fiscale non incide di per sé sull'origine del biogas consumato, sebbene gli aiuti concessi in Danimarca possano aver inciso sull'aumento delle importazioni di biogas da questo paese. La stessa associazione ha sostenuto che vi sono anche altri fattori che potrebbero aver avuto un impatto sulla crescita delle importazioni di biogas, ad esempio l'aumento della tassa sulla CO
2
e sull'energia sui combustibili fossili per alcuni settori non rientranti nell'EU ETS, avvenuto nel 2015, 2016, 2018, 2021 e 2022, che ha determinato un aumento generale della domanda di biogas in Svezia.
(79)
Nelle sue osservazioni sulla decisione di avvio, Landwärme ha fornito dati aggiornati sull'andamento delle importazioni svedesi di biometano per dimostrare l'effetto distorsivo dei regimi svedesi. Landwärme ha spiegato che, mentre il biometano totale utilizzato in Svezia è aumentato del 145 % dal 2015, la produzione è aumentata solo del 17 % nello stesso periodo (2015-2021), il che a suo parere dimostra che la crescita dell'uso del biometano è quindi quasi esclusivamente dovuta alle importazioni. Landwärme ha inoltre affermato che tra il 2016 e il 2020 le esportazioni di biometano danese in Svezia sono aumentate da 200 GWh a 1 400 GWh e che nel 2020 tali importazioni corrispondevano a quasi il 75 % delle importazioni totali svedesi. Infine Landwärme ha osservato che nel 2021 e nel 2022 sono stati importati dalla Danimarca rispettivamente 2 291 GWh e 1 938 GWh, il che corrisponde al 95 % nel 2021 e al 99 % nel 2022 di tutte le importazioni di biometano in Svezia
(
51
)
.
(80)
Landwärme ha sostenuto che i produttori di biometano che hanno cumulato due sovvenzioni hanno potuto utilizzare tale sovracompensazione per offrire garanzie di origine in Svezia a prezzi più favorevoli rispetto ai produttori non destinatari di aiuti alla produzione o tenuti a rimborsare l'aiuto in caso di esportazione, estromettendo così dal mercato i produttori di biometano svedesi e quelli di altri Stati membri. Landwärme ha inoltre sostenuto che, sebbene le importazioni di biometano oggetto di doppia sovvenzione siano aumentate costantemente, la produzione di biometano svedese è rimasta invariata e poteva essere garantita solo da ulteriori sovvenzioni e che i produttori di altri Stati membri che non hanno ricevuto sovvenzioni sono stati completamente esclusi dal mercato svedese.
(81)
L'EREF ha dichiarato in generale che i produttori che non hanno ricevuto sovvenzioni sono stati costretti a uscire dai mercati a causa dello svantaggio competitivo generato dagli scambi transfrontalieri incontrollati di biometano sovvenzionato.
3.2.
Presunta sovracompensazione
(82)
L'agenzia danese per l'energia ha confermato che il pertinente regime danese per il biogas è quello menzionato al considerando 89, lettera b), della decisione di avvio, ossia il regime a sostegno dell'ammodernamento del biogas affinché possa essere immesso nella rete del gas. L'agenzia danese per l'energia ha indicato che tale regime è stato approvato dalla Commissione nel 2013
(
52
)
e che ha accettato nuove domande fino al 2019
(
53
)
. L'agenzia danese per l'energia ha confermato la correttezza della descrizione del regime danese per il biogas e dell'analisi dell'esistenza di una sovracompensazione effettuata dalla Danimarca nella sezione 2.9 della decisione di avvio. Ha spiegato che, nell'ambito del regime danese per il biogas, i beneficiari: i) ricevono un premio uniforme in aggiunta al prezzo di mercato del gas naturale; ii) hanno il diritto di ricevere e vendere garanzie di origine e che tutte queste entrate (derivanti dalla vendita di gas, ossia il prezzo del gas naturale, dalla vendita delle garanzie di origine e dal premio) sono incluse nel bilancio annuale dei produttori danesi di biogas. La valutazione annuale della sovracompensazione si basa sulle informazioni contenute nei bilanci dei beneficiari con riguardo al regime nel suo complesso
(
54
)
. L'agenzia danese per l'energia ha affermato che questo metodo tiene conto degli effetti dei regimi svedesi, in quanto l'aumento della domanda di biogas si rifletterà in un aumento del reddito riportato nei bilanci annuali dei beneficiari. L'agenzia danese per l'energia ha affermato che la valutazione annuale della sovracompensazione da essa applicata è rigorosa in quanto si basa su informazioni accessibili al pubblico controllate da contabili. Ha inoltre spiegato che la Danimarca effettua la valutazione a posteriori su un periodo continuo di tre anni. Se il precedente triennio dimostra che i beneficiari sono stati sovracompensati, il premio sarà adeguato al ribasso. L'agenzia danese per l'energia ha indicato che la valutazione effettuata in relazione agli anni 2018-2020 e 2019-2021 non ha evidenziato alcuna sovracompensazione. Ha aggiunto che la valutazione ha indicato una sovracompensazione per la prima volta nel 2023 per il periodo 2020-2022. Tale sovracompensazione era dovuta principalmente all'impennata dei prezzi del gas verificatasi in questo periodo. Di conseguenza la Danimarca ha ridotto il premio nei tre anni successivi per correggere tale sovracompensazione.
(83)
L'associazione svedese per il gas ha spiegato che da molti anni la Svezia dispone di un meccanismo di controllo annuale per individuare eventuali sovracompensazioni in Svezia e che finora non si è verificata alcuna sovracompensazione per il biogas. La stessa associazione ha indicato che le relazioni di monitoraggio riflettono i costi di produzione del biogas in Svezia, compresi eventuali aiuti concessi ai produttori. Ha inoltre spiegato che, per il biogas importato, le relazioni si basano sui prezzi all'importazione, in quanto la Svezia non può monitorare i costi di produzione o gli aiuti concessi in altri paesi e che gli aiuti concessi in altri paesi sono in ogni caso presi in considerazione in quanto finiscono per incidere sul prezzo del biogas esportato in Svezia.
(84)
Inoltre l'associazione svedese per il gas ha osservato che, se la combinazione dei regimi e dell'aiuto alla produzione danese comportasse una sovracompensazione per i produttori danesi, ciò figurerebbe nel meccanismo di controllo danese, in quanto quest'ultimo tiene conto di tutti i costi e di tutte le entrate, compresi i proventi delle vendite di gas e delle garanzie di origine, nonché l'aiuto danese.
(85)
Nelle sue osservazioni Landwärme ha criticato sotto due profili il metodo di calcolo applicato dalla Commissione per determinare il livello massimo di aiuto ammissibile in sede di valutazione dei regimi di sostegno per il biometano, compresi i regimi svedesi. Secondo Landwärme tale metodo consente una sovracompensazione poiché non considera 1) le entrate generate dalla vendita delle garanzie di origine e 2) gli aiuti concessi in altri Stati membri. Per quanto riguarda il primo punto, Landwärme ha spiegato che le entrate generate dalla vendita delle garanzie di origine costituiscono profitti per i produttori di biometano. Poiché consentono ai produttori di biometano di compensare (parzialmente) i costi di produzione del biometano, tali profitti devono essere presi in considerazione nel determinare il livello massimo di aiuto ammissibile, altrimenti i regimi fiscali possono determinare una sovracompensazione. Per quanto riguarda il secondo punto, Landwärme ha sostenuto che il metodo di calcolo applicato dalla Commissione tiene conto unicamente delle circostanze nazionali e trascura gli scambi transfrontalieri. Il biometano esportato in altri Stati membri può però aver già beneficiato di aiuti nel paese di origine. In tali circostanze, i costi aggiuntivi associati alla produzione di biometano sono già stati oggetto di compensazione parziale o totale. La concessione di un aiuto supplementare negli Stati membri importatori può quindi determinare una sovracompensazione.
(86)
Landwärme ha fornito un calcolo per dimostrare che il cumulo dell'aiuto danese, dell'esenzione fiscale svedese e delle garanzie di origine determina una sovracompensazione dei produttori danesi. Landwärme ha confrontato i costi di produzione del biometano, pari a 67,5 EUR/MWh secondo le proprie conoscenze di mercato, con i ricavi costituiti dal valore fisico del gas (13,27 EUR/MWh) e ha suggerito che la differenza già supera l'aiuto alla produzione danese (54,23 EUR/MWh contro 55,27 EUR/MWh). Landwärme ha poi aggiunto l'aiuto svedese (29,56 EUR/MWh) e le entrate provenienti dalle garanzie di origine (non quantificate). Su tale base Landwärme ha sostenuto che la sovracompensazione corrisponde all'aiuto svedese maggiorato del prezzo delle garanzie di origine (nonché di una piccola parte dell'aiuto danese)
(
55
)
.
(87)
Per garantire l'assenza di sovracompensazione, Landwärme ha infine raccomandato alla Svezia di escludere dal regime il biometano importato oggetto di sovvenzione nel paese di origine.
(88)
Secondo GreenGasAdvisors, la Danimarca ha ritenuto che il sostegno fornito ai produttori nazionali tramite la combinazione del sostegno all'immissione e la vendita delle garanzie di origine, sia sufficiente; pertanto qualsiasi sostegno supplementare che vada al di là della vendita delle garanzie di origine al di fuori della Danimarca sovracompenserebbe i costi di produzione, compensando doppiamente il metano fisico.
(89)
L'EREF ed Eurogas hanno formulato osservazioni generali sul fatto che il cumulo di più regimi di aiuti di paesi diversi può portare a sovracompensazioni e distorsioni sul mercato dell'UE e che la Commissione dovrebbe, nella sua prassi decisionale, monitorare la compatibilità degli aiuti con particolare riguardo agli aspetti transfrontalieri e all'interazione tra diversi regimi di aiuto. L'EREF ha espresso rammarico per il fatto che la disciplina CEEAG non escluda l'esportazione di gas verde sovvenzionato nel mercato dell'UE.
3.3.
Altre osservazioni di terzi
3.3.1.
Contabilizzazione degli obiettivi in materia di fonti energetiche rinnovabili
(90)
Alcuni portatori di interessi hanno sostenuto una potenziale violazione della direttiva RED II per quanto riguarda i metodi di contabilizzazione degli obiettivi in materia di fonti energetiche rinnovabili che possono essere applicati da Stati membri diversi e il potenziale doppio conteggio della stessa unità di energia nell'ambito degli obiettivi in materia di fonti energetiche rinnovabili con riguardo al commercio transfrontaliero di biometano sovvenzionato.
3.3.2.
Fattibilità dell'applicazione di aliquote fiscali diverse
(91)
L'associazione svedese per il gas ha reagito alla possibile indicazione del Tribunale secondo cui la Svezia avrebbe dovuto o avrebbe potuto applicare livelli di tassazione diversi a seconda degli aiuti ricevuti nei diversi paesi di origine
(
56
)
.
(92)
L'associazione svedese per il gas ha sostenuto che la direttiva sulla tassazione dell'energia
(
57
)
consente livelli di tassazione diversi in base al contenuto di biomassa, ma non in base all'origine o ai livelli di aiuto alla produzione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 110 TFUE, gli Stati membri non possono applicare ai prodotti importati imposizioni interne, di qualsivoglia natura, in aggiunta a quelle applicate ai prodotti nazionali similari. Per rendere praticabile la possibilità, concessa dalla direttiva sulla tassazione dell'energia, di differenziare i livelli di tassazione in base al contenuto di biomassa, gli Stati membri devono pertanto poter applicare lo stesso livello di sgravio fiscale ai prodotti importati e di produzione nazionale, anche se i costi di produzione e i livelli di aiuto alla produzione variano da un paese all'altro, come avviene di norma. L'associazione svedese per il gas ha concluso che è ragionevole utilizzare un metodo praticabile per individuare e correggere eventuali sovracompensazioni in tale situazione, tenendo conto degli aiuti alla produzione nazionale nonché degli aiuti concessi ai produttori in altri paesi. L'associazione svedese per il gas ha sostenuto che tale metodo è utilizzato in Svezia, come descritto in precedenza.
3.3.3.
Osservazioni supplementari di Landwärme con riguardo al cumulo delle misure svedesi
(93)
Nelle sue osservazioni sulla decisione di avvio, Landwärme ha inoltre sollevato dubbi in merito al rischio di sovracompensazione che potrebbe derivare dall'aiuto svedese alla produzione concesso ai produttori svedesi di biometano. Secondo Landwärme, tale aiuto non è mai stato notificato alla Commissione nonostante la sua incidenza significativa sulla valutazione del regime fiscale. Landwärme ha osservato che la Svezia dovrebbe tenere conto di questo aiuto alla produzione nel determinare il livello di aiuto del regime fiscale. In caso contrario, il cumulo di entrambi gli aiuti potrebbe determinare una sovracompensazione. In secondo luogo, la Svezia dovrebbe garantire che la garanzia di origine per il biometano per il quale i produttori di biometano hanno ricevuto un aiuto alla produzione non possa essere esportata a meno che la sovvenzione non sia interamente rimborsata dal produttore di biometano alla Svezia. In caso contrario, i produttori svedesi di biometano potranno cumulare le sovvenzioni ricorrendo all'esportazione della propria garanzia di origine. Infine la Svezia dovrebbe garantire che la concessione di una sovvenzione sia indicata nella garanzia di origine per evitare elusioni ed escludere la possibilità di una doppia sovvenzione in un altro paese in caso di esportazione della garanzia di origine.
4.
OSSERVAZIONI DELLA SVEZIA
(94)
La presente sezione riepiloga le osservazioni ricevute dalla Svezia il 5 marzo 2024 in merito alla decisione di avvio e quelle ricevute il 6 maggio 2024 in merito alle osservazioni di terzi.
4.1.
Fattori che hanno determinato la crescita delle importazioni di biogas
(95)
La Svezia ha affermato che sebbene non disponga di dati empirici sull'impatto delle esenzioni fiscali sui volumi di biogas importato, ritiene che non vi sia alcuna correlazione tra gli stessi. Poiché il biogas è assoggettato ad imposta in egual misura indipendentemente dall'origine, l'esenzione fiscale non incide di per sé sull'origine del biogas.
(96)
La Svezia ha riconosciuto che le sovvenzioni in Danimarca possono aver avuto un impatto sulle importazioni nel mercato svedese. Tuttavia ha osservato che altri fattori potrebbero aver determinato l'aumento delle importazioni dalla Danimarca, in quanto il mercato del gas è internazionale e complesso.
(97)
In risposta alle osservazioni di Landwärme, la Svezia ha spiegato che le differenze di prezzo tra, ad esempio, il biogas svedese, quello danese e quello tedesco non sono generate, rafforzate o neutralizzate da un'esenzione fiscale sul consumo di biogas laddove tutto il biogas è trattato allo stesso modo. L'esenzione fiscale può (ed è destinata a) incidere sul prezzo finale di mercato del biogas rispetto al gas naturale. L'esenzione fiscale inciderà sui quantitativi di biogas e di gas naturale consumati in Svezia a favore del biogas. Tuttavia l'esenzione fiscale non sarà mai un fattore determinante delle quantità relative di biogas consumato rispetto ai diversi paesi di origine fintanto che l'esenzione fiscale sarà uguale per tutto il biogas. Finché i produttori di biogas di uno Stato membro riceveranno più aiuti alla produzione rispetto ai produttori di un altro Stato membro, il costo di produzione del biogas nel primo Stato membro sarà sempre inferiore, dato che gli altri costi di produzione sono simili. Inoltre i costi di produzione tra due Stati membri o due produttori possono sempre differire, indipendentemente dall'aiuto ricevuto. La Svezia conclude che un'esenzione fiscale uguale non distorce né aggrava le eventuali distorsioni esistenti tra gli operatori del biogas.
4.2.
Presunta sovracompensazione
(98)
La Svezia ha affermato che esistono meccanismi di controllo per monitorare eventuali sovracompensazioni in Svezia. Le relazioni di monitoraggio per il 2018 e il 2019 mostrano che non vi è stata alcuna sovracompensazione e si prevede che la stessa non dovrebbe sorgere in futuro. Le relazioni di monitoraggio riflettono i costi di produzione del biogas in Svezia. Per quanto riguarda il biogas importato, i calcoli si basano sui prezzi all'importazione, che riflettono gli importi degli aiuti concessi a un produttore in un altro Stato membro e le garanzie di origine. La Svezia ha spiegato di non poter prendere in considerazione i costi di produzione del biogas importato: né la Svezia né gli importatori potevano conoscere i costi di produzione o gli aiuti concessi ai produttori in altri paesi.
(99)
La Svezia ha inoltre riconosciuto che la Danimarca dispone di un meccanismo di controllo che include tutte le entrate nell'analisi del deficit di finanziamento, comprese quelle provenienti dalle garanzie di origine. La Svezia ha spiegato che quando i produttori danesi vendono biogas in Svezia, i prezzi all'esportazione si riflettono nei ricavi nello stesso modo in cui i prezzi all'importazione si riflettono come costi per gli acquirenti svedesi. I meccanismi danese e svedese si completano a vicenda a tale riguardo e monitorano eventuali sovracompensazioni in ciascun mercato.
(100)
Per quanto riguarda le osservazioni specifiche di Landwärme, la Svezia ha chiarito che:
(a)
le entrate provenienti dalle garanzie di origine sono incluse nell'analisi danese dell'esistenza di una sovracompensazione;
(b)
l'analisi danese dell'esistenza di una sovracompensazione tiene conto di tutte le entrate, ossia anche di quelle derivanti dalla vendita del gas all'estero. Le garanzie di origine danesi e gli aiuti alla produzione sono presi in considerazione non solo nell'analisi danese, ma anche in quella svedese, attraverso i prezzi all'importazione;
(c)
con riferimento alla quantificazione fornita da Landwärme (cfr. considerando 86), i costi di produzione indicati sono sottostimati sulla base delle informazioni contenute nelle relazioni di monitoraggio svedesi e non riflettono il costo effettivo del biogas per un importatore svedese (determinato dalle condizioni della domanda del mercato).
(101)
Per quanto riguarda la raccomandazione di Landwärme secondo cui la Svezia dovrebbe escludere dal regime il biometano importato che è stato sovvenzionato nel proprio paese di origine, la Svezia ha sostenuto che le norme in materia di aiuti di Stato non vietano il cumulo degli aiuti e che tale suggerimento non valuta se il cumulo degli aiuti determini effettivamente una sovracompensazione.
4.3.
Altre osservazioni
4.3.1.
Contabilizzazione degli obiettivi in materia di fonti energetiche rinnovabili
(102)
La Svezia ha chiarito che non si verifica alcun doppio conteggio della stessa unità di energia nell'ambito degli obiettivi in materia di fonti energetiche rinnovabili connessi al commercio transfrontaliero di biometano sovvenzionato in Svezia.
4.3.2.
Fattibilità dell'applicazione di aliquote fiscali diverse
(103)
La Svezia ha fornito un riscontro alla possibile indicazione del Tribunale secondo cui avrebbe dovuto o potuto applicare livelli di tassazione diversi a seconda degli aiuti ricevuti nei diversi paesi di origine
(
58
)
.
(104)
La Svezia ha sostenuto che l'applicazione di aliquote fiscali diverse in base all'origine del gas non è possibile o ragionevole per diversi motivi. Le accise sono imposte indirette connesse ai prodotti e non possono essere fissate individualmente; piuttosto dovrebbero essere uguali per tutti gli utenti degli stessi prodotti per gli stessi scopi. Inoltre la logica alla base delle accise armonizzate a livello dell'UE non dovrebbe essere quella di livellare le differenze dei costi di produzione tra prodotti provenienti da Stati membri diversi. Oltre a ciò gli sgravi fiscali sono complementari agli aiuti alla produzione, in quanto perseguono finalità diverse ossia, rispettivamente, aumentare la domanda e la produzione di biogas.
(105)
La Svezia ha inoltre indicato che, in linea di principio, ai sensi della direttiva sulla tassazione dell'energia, i prodotti energetici con gli stessi codici NC (che non considerano il paese di origine) dovrebbero essere assoggettati allo stesso livello di imposizione. La Svezia ha altresì osservato che non esiste una preferenza armonizzata a livello dell'UE su come fornire supporto al biogas: ritenendo che l'aiuto alla produzione in uno Stato membro renda impossibile un'esenzione fiscale in un altro, la Commissione sceglierebbe uno strumento di sostegno preferito per tutti gli Stati membri, vale a dire l'aiuto alla produzione.
(106)
In conclusione, la Svezia ha affermato che sarebbe più appropriato ed efficiente esigere che l'aiuto alla produzione non sia concesso ai prodotti esportati piuttosto che richiedere l'applicazione di aliquote di accisa distinte in base all'origine del biogas.
4.3.3.
Osservazioni supplementari di Landwärme con riguardo al cumulo delle misure svedesi
(107)
A tale riguardo la Svezia ha chiarito che i regimi di aiuto cui fa riferimento Landwärme sono attuati in conformità del regolamento generale di esenzione per categoria (cfr. ad esempio i casi SA.111255 e SA.112758). La Svezia ha confermato che, in linea con le prescrizioni del regolamento generale di esenzione per categoria, qualsiasi altro aiuto, come l'esenzione fiscale, è preso in considerazione in sede di determinazione della proporzionalità dell'aiuto alla produzione in Svezia, il che significa che il presunto problema del cumulo è già oggetto di analisi. Infine la Svezia ha chiarito che per il momento non sono rilasciate garanzie di origine ai produttori svedesi di biogas.
5.
VALUTAZIONE DEI REGIMI
5.1.
Esistenza degli aiuti
(108)
Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
(109)
Per valutare se sia presente un aiuto di Stato, la Commissione deve appurare se per la misura in esame sono soddisfatti i criteri cumulativi di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE (trasferimento di risorse statali e imputabilità allo Stato, vantaggio selettivo, potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi all'interno dell'Unione).
(110)
La Commissione ha già concluso in via preliminare nella decisione di avvio (cfr. considerando da 99 a 105 della decisione di avvio) che i regimi costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
5.1.1.
Imputabilità e risorse statali
(111)
Le esenzioni fiscali sono statuite nella legge svedese (1994:1776) sulle accise (cfr. considerando 18) e riducono il gettito fiscale dello Stato. Sono pertanto imputabili allo Stato e finanziate mediante risorse statali.
5.1.2.
Vantaggio selettivo e beneficiari
(112)
I beneficiari diretti dei regimi sono i contribuenti nell'ambito del regime dei carburanti per motori e gli utenti finali nell'ambito del regime dei combustibili per riscaldamento (cfr. considerando 32 e 33). Trattasi di coloro che non pagano l'imposta che normalmente sarebbe versata all'amministrazione tributaria o di coloro che chiedono all'amministrazione fiscale il rimborso dell'imposta versata sul biogas e sul biopropano sostenibili non alimentari.
(113)
Tuttavia i regimi favoriscono indirettamente anche i produttori di biogas e biopropano sostenibili non alimentari tramite l'aumento della domanda dei loro prodotti (cfr. considerando 35).
(114)
Il vantaggio è selettivo in quanto riguarda solo biogas e biopropano sostenibili non alimentari, che fungono da sostituti del gas naturale e del GPL.
5.1.3.
Effetto sugli scambi e sulla concorrenza
(115)
Poiché il biogas e il biopropano per il trasporto e il riscaldamento sono oggetto di scambi tra gli Stati membri e fungono da sostituti dei combustibili fossili, è probabile che le esenzioni fiscali incidano sugli scambi tra gli Stati membri e possano falsare la concorrenza.
(116)
In particolare la parte sudoccidentale della Svezia è collegata alla rete europea del gas attraverso la Danimarca. La Svezia commercializza gas e biogas con i paesi vicini, in particolare con la Danimarca. A Stoccolma esiste anche una rete regionale del gas alimentata con biogas immesso localmente e con GNL/bio-GNL trasportato. La Commissione osserva tuttavia che, per il resto, il mercato svedese del biogas è in larga misura non collegato alla rete e caratterizzato da diverse reti locali e regionali o impianti di biogas e stazioni di rifornimento autonomi (cfr. considerando 37).
5.1.4.
Conclusioni sulla presenza di aiuto di Stato
(117)
Sulla base di quanto precede (cfr. considerando da 111 a 116) e come stabilito in precedenti decisioni
(
59
)
, la Commissione conclude che i regimi costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
5.2.
Legittimità dell'aiuto
(118)
Sebbene i regimi siano stati notificati dalle autorità svedesi prima di essere attuati, le decisioni del 2020 che autorizzano i regimi sono state annullate dal Tribunale. I regimi devono pertanto essere considerati illegittimi
(
60
)
.
5.3.
Compatibilità dell'aiuto
5.3.1.
Base giuridica per la valutazione
(119)
A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE la Commissione può dichiarare compatibili «
gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse
». Di conseguenza gli aiuti compatibili ai sensi di tale disposizione del trattato devono contribuire allo sviluppo di talune attività (o regioni) economiche
(
61
)
. Inoltre l'aiuto non dovrebbe falsare la concorrenza in misura contraria al comune interesse.
(120)
Come menzionato nel considerando 71, la Commissione ha valutato la compatibilità dei regimi con il mercato interno, dal 1
o
gennaio 2021 al 26 gennaio 2022, sulla base delle condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.3 della disciplina EEAG e, dal 27 gennaio 2022, sulla base delle condizioni di cui alle sezioni 3 e 4.1 della disciplina CEEAG.
5.3.2.
Valutazione ai sensi della disciplina EEAG
5.3.2.1. Condizione positiva: l'aiuto deve agevolare lo sviluppo di un'attività economica
5.3.2.1.1. Sviluppo di un'attività economica
(121)
Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, per poter essere considerata compatibile con il mercato interno, la misura deve contribuire allo sviluppo di talune attività (o regioni) economiche
(
62
)
.
(122)
La Commissione osserva che i regimi sostengono, attraverso esenzioni fiscali, il consumo di biogas e biopropano sostenibili destinati ad essere utilizzati come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento e quindi indirettamente anche la produzione di biogas e biopropano sostenibili (cfr. considerando 35). L'attività economica sostenuta dai regimi è pertanto la produzione di biogas e biopropano sostenibili.
(123)
L'obiettivo dei regimi è contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui al considerando 28.
(124)
La Commissione conclude pertanto che i regimi agevolano lo sviluppo di attività economiche, come previsto dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.
5.3.2.1.2. Effetto di incentivazione
(125)
Una misura di aiuto ha un effetto di incentivazione se incentiva il beneficiario a modificare il proprio comportamento verso lo sviluppo di una determinata attività economica perseguita dalla misura di aiuto e se il cambiamento di comportamento non si verificherebbe in assenza di tale aiuto
(
63
)
. Ciò si verifica, in particolare, quando i costi dell'energia rinnovabile superano il prezzo di mercato della forma di energia in questione e l'aiuto può contribuire a ridurre tali sovraccosti ambientali.
(126)
Come indicato nelle tabelle 1, 2 e 3, per i contribuenti il costo unitario del biogas destinato ad essere utilizzato come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento è superiore al prezzo di mercato unitario del gas naturale. La Svezia spiega che ciò vale anche per il biopropano. Come indicato ai considerando 51 e 57, la Svezia si è impegnata a includere il biopropano nelle relazioni di monitoraggio annuali, a confrontare il suo costo con il prezzo del propano fossile e a modulare il livello di aiuto, se necessario, al fine di evitare sovracompensazioni. La Svezia adeguerà inoltre le sue relazioni di monitoraggio annuali per tenere conto delle esenzioni dall'ETS per la quota di biogas utilizzata negli impianti di riscaldamento e cogenerazione conformemente agli obblighi di monitoraggio e comunicazione allorché adottati a norma della direttiva 2003/87/CE.
(127)
Poiché promuoveranno l'uso di biogas e biopropano sostenibili, le esenzioni fiscali incentiveranno anche la produzione di questi tipi di combustibili rinnovabili. La Commissione ritiene pertanto che l'aiuto avrà un effetto di incentivazione ai sensi del punto (49) della disciplina EEAG.
5.3.2.1.3. Assenza di violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione
(128)
Un aiuto di Stato non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno se l'attività sovvenzionata, la misura di aiuto o le condizioni cui è subordinata comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione
(
64
)
.
(129)
Come indicato al considerando 25, la Svezia garantirà che tutti gli aiuti nell'ambito dei regimi siano concessi solo al biogas e al biopropano che soddisfano i criteri di sostenibilità e di emissione di gas a effetto serra dell'UE applicabili, come stabilito nella RED I e nella RED II.
(130)
Conformemente al punto (113) della disciplina EEAG, la Svezia ha inoltre confermato che nell'ambito dei regimi non saranno concessi aiuti ai biocarburanti prodotti da colture alimentari (cfr. considerando 20).
(131)
Poiché i regimi riguardano esenzioni dalle accise per i prodotti energetici, la Commissione ne ha valutato anche la conformità alla direttiva sulla tassazione dell'energia.
(132)
L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva sulla tassazione dell'energia permette agli Stati membri di applicare esenzioni o riduzioni dell'aliquota di imposta ai biocarburanti. L'articolo 16, paragrafo 2, limita l'esenzione o la riduzione di tassazione alla frazione di prodotto effettivamente derivante dalla biomassa, come avviene nel caso dei regimi (considerando 27), in quanto l'esenzione fiscale si applica solo alla frazione di biogas e biopropano.
(133)
Inoltre i regimi sono conformi anche all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva sulla tassazione dell'energia, a norma del quale le esenzioni o riduzioni di tassazione applicate dagli Stati membri sono modulate in funzione dell'evoluzione dei prezzi delle materie prime, affinché dette riduzioni non conducano ad una sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione dei prodotti. La Commissione osserva che la Svezia monitora annualmente i prezzi dei prodotti in questione e, se necessario, modula i livelli di aiuto per evitare il rischio di sovracompensazione in futuro (cfr. considerando 43).
(134)
Come indicato al considerando 36, l'esenzione dall'accisa è applicabile indipendentemente dall'origine del biogas o del biopropano ed è pertanto in linea con le norme in materia di libera circolazione. Il regime fiscale applicabile alle accise sull'energia importata da altri Stati membri deve essere istituito nel rispetto della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE
(
65
)
.
(135)
Per quanto riguarda l'osservazione di terzi sulla metodologia di contabilizzazione degli obiettivi in materia di fonti energetiche rinnovabili (cfr. considerando 90), la Commissione ritiene che tali questioni metodologiche non incidano sull'oggetto della misura di aiuto, vale a dire la promozione del biogas o del biopropano in quanto tale, né riguardino le modalità di una misura di aiuto così indissolubilmente legate all'oggetto dell'aiuto che è impossibile valutarle separatamente. Pertanto la Commissione non valuta questo punto nel contesto della presente decisione in materia di aiuti di Stato.
(136)
La Commissione conclude quindi che i regimi non violano le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione.
5.3.2.2. Condizione negativa: la misura di aiuto non deve alterare indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse
5.3.2.2.1. Il mercato interessato dall'aiuto
(137)
Il mercato interessato dall'aiuto è il mercato del biogas e del biopropano sostenibili in Svezia e nell'UE.
5.3.2.2.2. Effetti positivi della misura di aiuto
(138)
Come indicato nella sezione 5.3.2.1.1, la misura contribuisce allo sviluppo di talune attività economiche, vale a dire la produzione di biogas e biopropano sostenibili. La promozione dello sviluppo delle energie rinnovabili è uno degli obiettivi della politica dell'Unione nel settore dell'energia.
5.3.2.2.3. Gli effetti negativi della misura di aiuto sul mercato interno: la misura di aiuto riduce al minimo le distorsioni della concorrenza e degli scambi
5.3.2.2.3.1. Necessità dell'intervento statale
(139)
A norma della sottosezione 3.2.2 della disciplina EEAG, lo Stato membro deve dimostrare la necessità dell'intervento statale e, in particolare, che l'aiuto è necessario per porre rimedio a un fallimento del mercato che rimarrebbe altrimenti irrisolto. Nel caso della produzione di energia rinnovabile, la Commissione presume la presenza di un fallimento di mercato residuale che può essere contrastato grazie agli aiuti a favore delle energie rinnovabili, per i motivi di cui al punto (115) della disciplina EEAG.
(140)
In assenza dell'intervento dello Stato, il biogas e il biopropano sarebbero assoggettati alle stesse aliquote fiscali dei loro equivalenti fossili, rispettivamente il gas naturale e il GPL. Come illustrato nelle tabelle da 1 a 3, in assenza dell'intervento dello Stato il biogas e il biopropano destinati ad essere utilizzati come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento sarebbero più costosi dei loro equivalenti fossili. La Commissione ritiene pertanto che non sarebbero venduti nella misura necessaria a contribuire agli obiettivi ambientali che costituiscono l'obiettivo dei regimi. Su tale base la Commissione conclude che l'aiuto è necessario.
(141)
Inoltre come indicato al considerando 26, la Svezia ha confermato che il biogas e il biopropano sovvenzionati nell'ambito dei regimi non sarebbero soggetti a un sistema di quote, a obblighi di miscelazione o ad altri sistemi con effetti analoghi. Il punto (114) della disciplina EEAG è pertanto rispettato.
5.3.2.2.3.2. Adeguatezza
(142)
Conformemente al punto (40) della disciplina EEAG, la misura proposta deve costituire uno strumento adeguato per conseguire l'obiettivo in questione. A norma del punto (116) della medesima disciplina, la Commissione parte dal presupposto che, se tutte le altre condizioni di compatibilità sono rispettate, gli aiuti concessi dagli Stati membri per conseguire i loro obiettivi in materia di cambiamenti climatici e sostenibilità sono adeguati e che l'effetto distorsivo dell'aiuto fornito è limitato.
(143)
La Commissione osserva che le esenzioni fiscali promuovono il consumo di biogas e biopropano sostenibili e quindi ne favoriscono la produzione. L'obiettivo dei regimi è contribuire al conseguimento degli obiettivi nazionali e dell'UE di cui al considerando 28.
(144)
La Commissione ritiene che, se tutte le altre condizioni di compatibilità sono rispettate, gli aiuti concessi sotto forma di sgravio fiscale costituiscono in linea di principio uno strumento adeguato per incentivare il consumo di energia rinnovabile.
5.3.2.2.3.3. Proporzionalità (compreso il cumulo)
5.3.2.2.3.3.1. Proporzionalità
(145)
Ai sensi del punto (131) della disciplina EEAG, gli aiuti al funzionamento destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili diversa dall'energia elettrica devono soddisfare le condizioni cumulative seguenti:
(a)
l'importo dell'aiuto per unità di energia non supera la differenza tra i costi totali normalizzati della produzione di energia dalla particolare tecnologia in questione e il prezzo di mercato del tipo di energia interessato (compensazione non eccessiva);
(b)
i costi totali normalizzati della produzione di energia possono includere un normale rendimento sul capitale. Nel calcolo dei costi normalizzati della produzione di energia gli aiuti all'investimento sono detratti dall'intero importo dell'investimento;
(c)
i costi di produzione sono aggiornati regolarmente, almeno a cadenza annuale;
(d)
al fine di evitare che gli aiuti al funzionamento basati sui costi normalizzati della produzione di energia siano superiori all'ammortamento dell'investimento, gli aiuti sono concessi solo fino al completo ammortamento degli impianti conformemente alle consuete norme contabili.
(146)
Con riguardo alla condizione di cui al punto (131), lettera c), della disciplina EEAG, la Commissione osserva che i regimi sono soggetti a un monitoraggio periodico da parte delle autorità svedesi. La Svezia ha confermato che continuerà a monitorare il mercato dei carburanti per motori e dei combustibili per riscaldamento e che le relazioni di monitoraggio saranno elaborate e trasmesse periodicamente alla Commissione. Tali relazioni comprenderanno calcoli aggiornati dei costi del biogas (e calcoli per il biopropano in caso di sviluppo di tale mercato). La Svezia si è inoltre impegnata a modulare i livelli di aiuto qualora i costi dovessero evolvere in misura tale da far sorgere un rischio di sovracompensazione. La Commissione ritiene pertanto che la condizione di cui al punto (131), lettera c), della disciplina EEAG sia soddisfatta.
(147)
Come indicato al considerando 41, la Svezia ha confermato che non sarà concesso alcun aiuto dopo il completo ammortamento degli impianti conformemente alle consuete norme contabili. La Commissione ritiene pertanto che la condizione di cui al punto (131), lettera d), della disciplina EEAG sia soddisfatta.
(148)
Con riguardo alla condizione di cui al punto (131), lettera a), della disciplina EEAG, la Svezia ha spiegato che le sue relazioni di monitoraggio per il 2018 e il 2019 mostrano che non vi è stata alcuna sovracompensazione per il biogas e prevede che la stessa non dovrebbe sorgere in futuro. I risultati delle relazioni di monitoraggio predisposte dall'agenzia svedese per l'energia di cui alle tabelle 1, 2 e 3 indicano che esiste ancora una differenza di prezzo tra il gas naturale e il biogas a svantaggio del biogas, indipendentemente dall'esenzione fiscale concessa.
(149)
Per quanto riguarda il punto (131), lettera b), della disciplina EEAG, le autorità svedesi hanno osservato che il tasso di rendimento del biogas nel 2019 era pari a circa il 10 %, il che è stato considerato un tasso di rendimento ragionevole per l'industria. La Svezia si è impegnata a monitorare annualmente il rendimento sul capitale investito e, se necessario, a modulare il livello di aiuto.
(150)
La Commissione conclude pertanto che la prescrizione di cui al punto (131) della disciplina EEAG è soddisfatta.
5.3.2.2.3.3.2. Cumulo
(151)
Ai sensi della sezione 3.2.5.2 della disciplina EEAG, gli aiuti possono essere accordati anche nell'ambito di più regimi di aiuto o cumulati con aiuti ad hoc, a condizione che l'importo totale degli aiuti di Stato a favore di un'attività o di un progetto non superi i limiti dei massimali di aiuto stabiliti nella disciplina.
(152)
La Commissione osserva che non è escluso che un produttore possa ricevere aiuti alla produzione e che la sua produzione possa essere esentata dalle imposte sull'energia e sulla CO
2
in Svezia, nella misura in cui soddisfa le condizioni di ammissibilità di cui alla sezione 2.2.
(153)
La Commissione osserva che tale sostegno è concesso in fasi diverse della catena di approvvigionamento e ha beneficiari diretti diversi. Gli aiuti alla produzione intervengono nella prima fase (produzione) mentre i regimi di esenzione fiscale svedesi intervengono nell'ultima fase (consumo). L'obiettivo del sostegno alla produzione è incoraggiare gli investimenti nella produzione di biogas, permettendo ai produttori di ottenere entrate più elevate o più stabili rispetto a quelle normalmente offerte dal mercato. L'obiettivo di un regime di consumo è ridurre il prezzo del biogas per i consumatori finali affinché optino per l'acquisto di biogas anziché di gas naturale.
(154)
Come ritenuto dal Tribunale
(
66
)
, le esenzioni fiscali in Svezia non incidono sui costi di produzione. Potrebbero comportare un aumento della domanda che a sua volta potrebbe determinare un aumento delle entrate per il produttore. Allo stesso tempo, come anche sottolineato dal Tribunale
(
67
)
, il biogas oggetto di una sovvenzione alla produzione consentirebbe al produttore di vendere biogas a un prezzo che può fare concorrenza al gas naturale.
5.3.2.2.3.3.2.1. Cumulo con aiuti alla produzione a livello nazionale
(155)
Come illustrato nella sezione 2.5, le autorità svedesi hanno spiegato che il cumulo delle esenzioni fiscali e delle misure che concedono aiuti agli investimenti o al funzionamento a favore dei produttori di biogas/biopropano è possibile. Hanno inoltre spiegato che gli importi degli aiuti eventualmente concessi ai produttori di biogas/biopropano in Svezia saranno inclusi nei costi dichiarati e saranno quindi presi in considerazione ai fini del monitoraggio della compensazione da parte dell'agenzia svedese per l'energia.
(156)
Per quanto riguarda le osservazioni di Landwärme sul cumulo con i regimi svedesi di aiuto alla produzione (cfr. considerando 93) e alla luce delle risposte fornite dalla Svezia (cfr. considerando 107), la Commissione non individua alcuna questione pertinente relativa al cumulo dei regimi fiscali e di altri regimi svedesi di aiuto alla produzione. La Commissione osserva che, da un lato, il potenziale aiuto alla produzione è preso in considerazione nell'analisi dell'esistenza di una sovracompensazione effettuata nel contesto dei regimi fiscali (cfr. considerando 65 e 66) e, dall'altro, la Svezia verifica il rispetto delle prescrizioni in materia di cumulo del regolamento generale di esenzione per categoria al momento della concessione di aiuti alla produzione ai sensi di tale regolamento (cfr. considerando 107).
(157)
Su tale base la Commissione conclude che i regimi, in caso di cumulo con tale aiuto alla produzione a livello nazionale, sono conformi alla sezione 3.2.5.2 della disciplina EEAG
(
68
)
.
5.3.2.2.3.3.2.2. Cumulo con aiuti alla produzione in taluni Stati membri
(158)
Come spiegato nella decisione di avvio, la Commissione aveva ricevuto informazioni da Landwärme da cui risultava che la quantità di biogas proveniente dalla Danimarca era aumentata costantemente in Svezia tra il 2015 e il 2019.
(159)
A seguito della decisione di avvio, le osservazioni ricevute da terzi nonché dalla Svezia indicano che in Svezia si è assistito a un aumento delle importazioni di biogas dalla Danimarca negli anni precedenti la notifica della proroga dei regimi e successivamente all'adozione delle decisioni del 2020.
(160)
Landwärme ha fornito ulteriori dati al riguardo (cfr. considerando 79). Landwärme ha sostenuto che i produttori di biometano che hanno cumulato due sovvenzioni sono stati sovracompensati e hanno utilizzato tale sovracompensazione per estromettere dal mercato svedese i produttori di biometano svedesi e quelli di altri Stati membri (cfr. considerando 80).
(161)
L'associazione svedese per il gas e la Svezia ritengono che, sebbene le sovvenzioni in Danimarca possano aver avuto un impatto sulle importazioni nel mercato svedese, vi siano altri fattori che possono aver avuto un impatto (cfr. considerando 78 e 96).
(162)
Su tale base la Commissione ritiene che non si possa escludere che l'aiuto concesso in Danimarca possa aver avuto un impatto sull'aumento delle importazioni di biogas dalla Danimarca in Svezia. Tuttavia la Commissione ritiene altresì che le prove fornite non consentano di dedurre da tale andamento l'esistenza di un nesso causale con la sovracompensazione. Tale andamento potrebbe essere stato semplicemente l'effetto di un maggior numero di impianti di produzione di biogas in Danimarca, il che costituisce l'obiettivo dell'aiuto alla produzione in Danimarca, e quindi di un aumento dell'offerta.
(163)
La Commissione comprende inoltre che il ragionamento di Landwärme si basa sulle garanzie di origine (che consentono di risalire all'origine del prodotto). Il commercio transfrontaliero di biometano avviene di norma sulla base di certificati. Una volta immesso nella rete del gas, il biogas è indistinguibile dal gas naturale. Le garanzie di origine emesse ai fini della RED II hanno l'unica funzione di dimostrare a un cliente finale che una determinata quota o quantità di energia è stata prodotta da fonti rinnovabili. Le garanzie di origine sono negoziabili. Le garanzie di origine hanno un valore di mercato di cui dovrebbe essere tenuto conto nei regimi di sostegno pertinenti
(
69
)
.
(164)
Pertanto la questione pertinente non è se le garanzie di origine siano oggetto di negoziazione, bensì se esse (nonché altre fonti di reddito) siano incluse nell'analisi o nelle analisi dell'esistenza di una sovracompensazione.
(165)
La Commissione osserva che sia la Svezia che la Danimarca effettuano analisi dell'esistenza di una sovracompensazione. La Commissione avvierà la sua valutazione partendo dall'analisi danese dell'esistenza di una sovracompensazione.
(166)
Come confermato dalle autorità danesi (cfr. considerando 82), per il regime di aiuti SA.35485
(
70
)
, la Danimarca effettua una valutazione annuale della sovracompensazione. Il calcolo si basa sui bilanci annuali dei beneficiari e tiene conto di tutti i costi e di tutte le entrate, compresi, tra l'altro, i proventi delle vendite di gas e delle garanzie di origine, nonché l'aiuto danese. La Danimarca effettua la valutazione su un periodo continuo di tre anni. Se il precedente triennio dimostra che i beneficiari del regime di sostegno danese per il biometano sono stati sovracompensati, il livello di aiuto è rivisto e modulato dalle autorità nazionali. Ciò è accaduto a seguito della valutazione del 2023, come spiegato dalla Danimarca. Le autorità danesi hanno aggiunto che questo metodo tiene conto degli effetti dei regimi svedesi, in quanto l'aumento della domanda di biogas si rifletterà in un aumento del reddito riportato nei bilanci annuali.
(167)
La Commissione ritiene che l'analisi effettuata dalla Danimarca sia ben elaborata per garantire l'assenza di sovracompensazione nel regime danese (e per adottare le opportune misure correttive in caso di sovracompensazione). Nel periodo 2020-2022 la Commissione ha monitorato essa stessa il regime di aiuti SA.35485, soffermandosi sull'analisi effettuata dalla Danimarca circa l'esistenza di una sovracompensazione. La Commissione può pertanto confermare le argomentazioni danesi.
(168)
La Commissione osserva che l'analisi danese dell'esistenza di una sovracompensazione tiene conto di tutte le entrate, compresi i potenziali proventi della vendita delle garanzie di origine nonché qualsiasi possibile impatto degli aiuti concessi in altri Stati membri sulle entrate dei produttori danesi. Nella decisione di avvio la Commissione aveva già sottolineato che il calcolo danese tiene conto di tutte le entrate, in particolare i proventi delle vendite di gas e delle garanzie di origine (cfr. il considerando 95 della decisione di avvio), contrariamente a quanto affermato da Landwärme. In risposta alla decisione di avvio, né Landwärme né altre parti interessate hanno fornito prove del fatto che ciò fosse materialmente errato.
(169)
Per quanto concerne i regimi fiscali svedesi in questione, l'associazione svedese per il gas e la Svezia hanno spiegato che le relazioni di monitoraggio riflettono i costi di produzione del biogas in Svezia, compresi eventuali aiuti concessi ai produttori. Per quanto riguarda il biogas importato, i calcoli si basano sui prezzi all'importazione, che riflettono gli importi degli aiuti concessi a un produttore in un altro Stato membro nonché il prezzo delle garanzie di origine. La Svezia ha spiegato di non poter prendere in considerazione i costi di produzione del biogas importato: né la Svezia né gli importatori potevano conoscere i costi di produzione o gli aiuti concessi ai produttori in altri paesi (cfr. considerando 83 e 98).
(170)
La Commissione osserva che l'analisi svedese si basa sul prezzo cui deve far fronte il fornitore di carburante, perché è qui che si applica l'imposta. Il criterio svedese è strutturato in modo tale che il prezzo medio del biogas rimanga comunque superiore al prezzo medio del gas naturale sul mercato svedese, pur applicando l'esenzione fiscale. Quando il biogas è importato, il suo prezzo sul mercato svedese corrisponde al prezzo all'importazione (ad esempio il prezzo pagato al produttore danese (incluso nell'analisi danese) e i costi sostenuti dall'importatore (ad esempio i costi di trasporto)).
(171)
Landwärme ritiene che il metodo di calcolo utilizzato dalla Commissione nella valutazione della compatibilità dei regimi di aiuto per il biometano, compresi i regimi svedesi, consenta una sovracompensazione in quanto non tiene conto dei proventi della vendita delle garanzie di origine e degli aiuti concessi in altri Stati membri (cfr. considerando 85).
(172)
L'EREF, Eurogas e GreenGasAdvisors hanno inoltre espresso preoccupazioni generali in merito al rischio di sovracompensazione derivante dal potenziale cumulo degli aiuti concessi da più regimi in caso di scambi transfrontalieri (cfr. considerando 88 e 89).
(173)
La Commissione ritiene che nel caso di specie il rischio di sovracompensazione sia adeguatamente affrontato tramite la combinazione delle analisi svedese e danese dell'esistenza di una sovracompensazione. I meccanismi danese e svedese si completano a vicenda e consentono di garantire che non vi sia alcuna sovracompensazione in sede di valutazione della compatibilità della misura svedese.
(174)
In particolare, l'analisi danese affronta già in modo adeguato la sovracompensazione dei produttori danesi di biometano tramite l'esame dei proventi delle garanzie di origine e degli eventuali proventi degli scambi transfrontalieri. Per quanto riguarda la Svezia, l'analisi tiene adeguatamente conto degli scambi transfrontalieri e dei potenziali aiuti alla produzione ricevuti in altri Stati membri, in quanto non si basa esclusivamente sulla produzione interna, ma comprende anche il biogas importato. Inoltre tiene conto dell'aiuto concesso in altri paesi, in quanto questo inciderà sul prezzo del biogas importato in Svezia (di cui si tiene conto nell'analisi svedese).
(175)
Per quanto riguarda il calcolo fornito da Landwärme allo scopo di dimostrare la sovracompensazione dei produttori danesi (cfr. considerando 86), la Commissione osserva che il calcolo si basa su ipotesi nonché su un'errata comprensione dell'analisi danese dell'esistenza di una sovracompensazione. Landwärme ha ritenuto che l'aiuto alla produzione danese corrispondesse alla differenza tra il costo di produzione del biogas e il prezzo del gas naturale, cui ha poi aggiunto la riduzione d'imposta svedese (supponendo che l'intero sconto fosse trasferito ai produttori danesi) nonché il prezzo delle garanzie di origine. Al contrario, l'analisi effettuata dalla Danimarca si basa sui dati finanziari effettivi dei produttori danesi comprensivi di
tutti
i ricavi e costi, come già descritto al considerando 95 della decisione di avvio. Ciò implica che le potenziali entrate supplementari ottenute dai produttori danesi in virtù dell'agevolazione fiscale svedese
(
71
)
e della vendita delle garanzie di origine sono incluse nell'analisi dell'esistenza di una sovracompensazione e sono pertanto detratte dall'aiuto alla produzione danese. La Commissione non può pertanto concludere di aver ricevuto la prova di una sovracompensazione derivante dai regimi svedesi concessi ai produttori laddove l'aiuto alla produzione sia concesso da un altro Stato membro (cfr. considerando 231 della decisione di avvio). Nello specifico, il calcolo presentato da Landwärme non inficia le conclusioni di cui sopra secondo cui la sovracompensazione in Danimarca è adeguatamente affrontata.
(176)
Nelle loro osservazioni, alcuni terzi, tra cui Landwärme, hanno proposto che la Svezia escludesse dai regimi il biometano importato che è stato sovvenzionato nel proprio paese di origine (cfr. considerando 87). In risposta a tale suggerimento, la Svezia ha affermato che le norme in materia di aiuti di Stato non vietano il cumulo degli aiuti e che tale suggerimento non valuta se il cumulo degli aiuti determini effettivamente una sovracompensazione (cfr. considerando 101). Inoltre la Svezia ha osservato che non esiste una preferenza armonizzata a livello dell'UE su come fornire supporto al biogas: ritenendo che l'aiuto alla produzione in uno Stato membro renda impossibile un'esenzione fiscale in un altro, la Commissione sceglierebbe uno strumento di sostegno preferito per tutti gli Stati membri, vale a dire l'aiuto alla produzione (cfr. considerando 105). In linea con il punto 56 della disciplina CEEAG, la Commissione osserva che gli aiuti possono essere cumulati in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che l'importo totale dell'aiuto a favore di un progetto o di un'attività non determini una sovracompensazione. La Commissione fa inoltre riferimento al punto 93 della disciplina CEEAG, in cui si afferma che, data la portata e l'urgenza della sfida della decarbonizzazione, è possibile ricorrere a una serie di strumenti, comprese le sovvenzioni dirette. Nel caso in esame, la Commissione ritiene che detto suggerimento di Landwärme sia un modo proposto per affrontare la questione della sovracompensazione. La Commissione dovrebbe pertanto valutare questo aspetto come un punto pertinente solo se trovasse le prove di una sovracompensazione. Lo stesso vale per la possibilità di applicare o meno livelli di tassazione diversi (cfr. considerando 91 e 92 e da 103 a 106).
5.3.2.2.3.3.2.3. Conclusione sul cumulo
(177)
Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che i regimi sono conformi alla sezione 3.2.5.2 della disciplina EEAG.
5.3.2.2.3.3.3. Conclusione sulla proporzionalità (compreso il cumulo)
(178)
Alla luce delle conclusioni di cui ai considerando 157 e 177, la Commissione conclude che i regimi sono proporzionati.
5.3.2.2.4. Confronto tra gli effetti positivi e negativi dell'aiuto sul mercato interno
(179)
Gli effetti negativi della misura sulla concorrenza e sugli scambi devono essere sufficientemente limitati affinché il risultato complessivo della misura sia positivo. La Corte di giustizia ha chiarito che, per valutare se una misura alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, la Commissione deve ponderare l'effetto positivo dell'aiuto previsto per lo sviluppo delle attività che esso mira a sostenere e gli effetti negativi che tale aiuto può avere sul mercato interno
(
72
)
.
(180)
Quanto al lato positivo della bilancia, la Commissione osserva che la misura sostiene il consumo di biogas e biopropano sostenibili, facilitando in tal modo lo sviluppo di una produzione di biogas e biopropano sostenibili. Inoltre l'aiuto dovrebbe produrre effetti indiretti positivi in termini di benefici ambientali.
(181)
A tale riguardo la Commissione osserva che la promozione dello sviluppo delle energie rinnovabili è uno degli obiettivi della politica dell'Unione nel settore dell'energia a norma dell'articolo 194 TFUE. Inoltre il punto (30) della disciplina EEAG riconosce che è possibile aumentare il livello di protezione ambientale attraverso il passaggio a un'economia a basse emissioni di CO
2
con una quota significativa di energia variabile da fonti rinnovabili.
(182)
Come spiegato al considerando 30, il costo di produzione del biogas è troppo elevato perché questi combustibili possano competere con i loro equivalenti fossili in assenza di aiuti.
(183)
Quanto al lato negativo della bilancia, la Commissione osserva che i regimi conferiscono un vantaggio indiretto ai produttori di biogas e biopropano sostenibili, ad esclusione di altri produttori di combustibili.
(184)
Il punto (116) della disciplina EEAG stabilisce il presupposto che, se tutte le altre condizioni di compatibilità sono rispettate, l'effetto distorsivo dell'aiuto a favore dell'energia da fonti rinnovabili è limitato.
(185)
Su tale base la Commissione conclude che non vi sono effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.
5.3.2.3. Trasparenza
(186)
A norma della sezione 3.2.7 della disciplina EEAG, gli Stati membri sono tenuti a pubblicare determinate informazioni relative ai beneficiari dell'aiuto. La Svezia continuerà a rispettare tali disposizioni e a pubblicare le informazioni pertinenti su un sito web (cfr. considerando 68).
5.3.2.4. Imprese in difficoltà o oggetto di un ordine di recupero pendente
(187)
Come indicato al considerando 69, le autorità svedesi continueranno a garantire che non siano concessi aiuti alle imprese in difficoltà o a quelle nei cui confronti pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, conformemente ai punti (16) e (17) della disciplina EEAG.
5.3.2.5. Conclusioni sulla compatibilità dei regimi
(188)
La Commissione conclude che l'aiuto agevola lo sviluppo di un'attività economica e non altera le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La Commissione ritiene pertanto che l'aiuto sia compatibile con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e delle pertinenti disposizioni della disciplina EEAG.
5.3.3.
Valutazione ai sensi della disciplina CEEAG
(189)
In seguito all'adozione della disciplina CEEAG, la Commissione ha valutato la compatibilità dei regimi sulla base della disciplina CEEAG per il periodo decorrente dal 27 gennaio 2022. Le attività sovvenzionate rientrano nella categoria degli aiuti per la riduzione e l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, anche attraverso il sostegno a favore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica (cfr. punto 16, lettera a), della disciplina CEEAG).
(190)
La Commissione ha valutato i regimi alla luce delle disposizioni generali in materia di compatibilità di cui alla sezione 3 della disciplina CEEAG, nonché dei criteri di compatibilità specifici per gli aiuti per la riduzione e l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra anche tramite il sostegno a favore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica di cui alla sezione 4.1 della disciplina CEEAG.
5.3.3.1. Condizione positiva: l'aiuto deve agevolare lo sviluppo di un'attività economica
5.3.3.1.1. Individuazione dell'attività economica che risulta agevolata dalla misura, dei suoi effetti positivi per la società nel suo complesso e, se del caso, della sua rilevanza per politiche specifiche dell'Unione
(191)
In linea con i punti da 23 a 25 della disciplina CEEAG, gli Stati membri devono individuare le attività economiche che saranno agevolate dall'aiuto e descrivere se e in che modo l'aiuto contribuirà al conseguimento delle politiche e degli obiettivi dell'Unione.
(192)
La Commissione osserva che i regimi sostengono, attraverso esenzioni fiscali, il consumo di biogas e biopropano destinati ad essere utilizzati come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento e quindi indirettamente anche la produzione di biogas e biopropano, contribuendo pertanto allo sviluppo di tale attività economica (cfr. considerando 35). Come spiegato al considerando 28, la Svezia ritiene che, promuovendo l'uso di combustibili rinnovabili sostenibili, i regimi contribuiscano al conseguimento degli obiettivi nazionali e dell'UE sopra menzionati.
(193)
Conformemente al punto 80 della disciplina CEEAG, la Svezia ha confermato che i combustibili sovvenzionati saranno conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla RED II e ai relativi atti delegati o di esecuzione (cfr. considerando 25).
(194)
La Commissione ritiene pertanto che i regimi siano conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 3.1 e al punto 80 della disciplina CEEAG.
5.3.3.1.2. Effetto di incentivazione
(195)
Si ritiene che un aiuto agevoli un'attività economica soltanto quando comporta un effetto di incentivazione. Un effetto di incentivazione si verifica quando l'aiuto incoraggia il beneficiario a cambiare comportamento verso lo sviluppo di un'attività economica perseguita dall'aiuto e se il cambiamento di comportamento non si verificherebbe in assenza di tale aiuto
(
73
)
.
(196)
Al fine di dimostrare la presenza di un effetto di incentivazione, il punto 28 della disciplina CEEAG richiede di individuare lo scenario di fatto e il probabile scenario controfattuale in assenza di aiuti. Inoltre il punto 28 della disciplina CEEAG prevede che l'effetto di incentivazione sia dimostrato mediante la quantificazione di cui alla sezione 3.2.1.3 della disciplina CEEAG. La sezione 3.2.1.3 della disciplina CEEAG fa riferimento ai costi supplementari netti («deficit di finanziamento») necessari per raggiungere l'obiettivo della misura di aiuto, rispetto a uno scenario controfattuale in cui non sono concessi aiuti. Il punto 54 della disciplina CEEAG spiega che, in talune circostanze, potrebbe essere difficile individuare tutti i benefici e i costi per il beneficiario e dunque quantificare il valore attuale netto dello scenario di fatto e dello scenario controfattuale. In tali casi si potranno applicare approcci alternativi, come quelli delineati al capo 4 con riferimento a specifici tipi di aiuto. A tale riguardo il punto 110 della disciplina CEEAG stabilisce che qualora eventuali sgravi da tasse o prelievi parafiscali riducano i costi operativi ricorrenti, l'importo dell'aiuto non deve superare la differenza tra i costi del progetto o dell'attività rispettosa dell'ambiente e quelli dello scenario controfattuale meno rispettoso dell'ambiente.
(197)
Nei regimi in questione, la Commissione osserva che lo scenario di fatto è il consumo di biogas o biopropano sostenibili mentre lo scenario controfattuale è il consumo del combustibile fossile equivalente.
(198)
In tale contesto la Commissione ritiene che, in linea con il punto 110 della disciplina CEEAG, la pertinente quantificazione applicabile per i regimi consista nella differenza tra i costi dell'attività rispettosa dell'ambiente e quelli dello scenario controfattuale meno rispettoso dell'ambiente, ossia i costi del biogas (o del biopropano) e i costi del combustibile fossile equivalente.
(199)
Come dimostrato nelle tabelle 1, 2 e 3, i costi del biogas sostenibile destinato ad essere utilizzato come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento sono superiori ai costi del gas naturale. L'aiuto contribuisce a ridurre tali costi supplementari. La Commissione ritiene pertanto che le esenzioni fiscali incoraggeranno l'uso di biogas (e biopropano
(
74
)
) sostenibili e conseguentemente incentiveranno indirettamente anche la produzione di questi tipi di combustibili rinnovabili.
(200)
Su tale base la Commissione ritiene che le prescrizioni di cui ai punti da 26 a 28 della disciplina CEEAG siano soddisfatte.
(201)
Il punto 29 della disciplina CEEAG stabilisce che di norma gli aiuti sono privi di effetto di incentivazione se, nel momento della presentazione della domanda di aiuto, l'avvio dei lavori legati al progetto ha già avuto luogo. Tuttavia il punto 31 della disciplina CEEAG spiega che, in taluni casi eccezionali, l'aiuto può comportare un effetto di incentivazione anche per progetti che sono stati avviati prima della presentazione della domanda di aiuto. In particolare si ritiene che un aiuto abbia un effetto di incentivazione se l'aiuto è concesso automaticamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e senza ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello Stato membro e se la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l'attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.
(202)
Come indicato al considerando 40, l'aiuto è concesso automaticamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e senza ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello Stato membro. Inoltre i regimi subentrano a regimi fiscali esistenti, cosicché l'attività era già coperta dai regimi precedenti. Sono pertanto soddisfatte le prescrizioni di cui al punto 31 della disciplina CEEAG.
(203)
La Commissione conclude dunque che l'aiuto previsto dai regimi comporta un effetto di incentivazione.
5.3.3.1.3. Nessuna violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione
(204)
Un aiuto di Stato non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno se l'attività sovvenzionata, la misura di aiuto o le condizioni cui è subordinata comportano una violazione del pertinente diritto dell'Unione
(
75
)
.
(205)
Nel caso di specie, la Commissione ha valutato in particolare se i regimi siano in contrasto con la pertinente legislazione dell'Unione nel settore dell'energia. La Commissione osserva che gli aiuti nell'ambito dei regimi a sostegno dei prodotti pertinenti saranno concessi nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti nella RED II (cfr. considerando 25).
(206)
Poiché la misura riguarda riduzioni delle accise ed esenzioni per i prodotti energetici, la Commissione deve valutarne anche la conformità alla direttiva sulla tassazione dell'energia.
(207)
L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva sulla tassazione dell'energia permette agli Stati membri di applicare esenzioni o riduzioni dell'aliquota di imposta ai biocarburanti. L'articolo 16, paragrafo 2, limita l'esenzione o la riduzione di tassazione alla frazione di prodotto effettivamente derivante dalla biomassa, come avviene nel caso del regime (cfr. considerando 27).
(208)
Inoltre la misura è conforme anche all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva sulla tassazione dell'energia, a norma del quale le esenzioni o riduzioni di tassazione applicate dagli Stati membri sono modulate in funzione dell'evoluzione dei prezzi delle materie prime, affinché dette riduzioni non conducano ad una sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione dei prodotti. La Commissione osserva che la Svezia monitora annualmente i prezzi dei prodotti in questione e, se necessario, modula i livelli di aiuto per evitare il rischio di sovracompensazione in futuro (cfr. considerando 43).
(209)
Per quanto riguarda l'osservazione di terzi sulla metodologia di contabilizzazione degli obiettivi in materia di fonti energetiche rinnovabili (cfr. considerando 90), la Commissione ritiene che tali questioni metodologiche non incidano sull'oggetto della misura di aiuto, vale a dire la promozione del biogas o del biopropano in quanto tale, né riguardino le modalità di una misura di aiuto così indissolubilmente legate all'oggetto dell'aiuto che è impossibile valutarle separatamente. Pertanto la Commissione non valuta questo punto nel contesto della presente decisione in materia di aiuti di Stato.
(210)
Alla luce di quanto precede, la Commissione non dispone di elementi che indichino che i regimi e le condizioni cui sono subordinati comportano una violazione indissociabile del pertinente diritto dell'Unione. La Commissione conclude pertanto che le prescrizioni di cui al punto 33 della disciplina CEEAG sono soddisfatte.
5.3.3.1.4. Conclusioni
(211)
La Commissione conclude che i regimi soddisfano la prima condizione (positiva) della valutazione di compatibilità, secondo la quale l'aiuto deve agevolare lo sviluppo di un'attività economica conformemente alle prescrizioni di cui alla sezione 3.1 della disciplina CEEAG.
5.3.3.2. Condizione negativa: l'aiuto non può alterare indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse
5.3.3.2.1. Necessità dell'aiuto
(212)
Il punto 89 della disciplina CEEAG stabilisce che lo Stato membro deve segnalare le misure strategiche già adottate per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Al fine di comprovare la necessità dell'aiuto, i punti 38 e 90 della disciplina CEEAG spiegano che lo Stato membro deve dimostrare che il progetto non sarebbe realizzato in assenza dell'aiuto, tenendo conto della situazione controfattuale, nonché dei costi e delle entrate pertinenti, compresi quelli connessi alle misure di cui al punto 89 della disciplina CEEAG. Per garantire che permanga la necessità dell'aiuto per ciascuna categoria di beneficiario ammissibile, gli Stati membri devono aggiornare la propria analisi dei costi e dei ricavi pertinenti almeno ogni tre anni per i regimi che hanno una durata superiore a tale periodo, come stabilito al punto 92 della disciplina CEEAG.
(213)
La Svezia ha confermato che il biogas e il biopropano sovvenzionati nell'ambito dei regimi non sono soggetti a un sistema di quote, a obblighi di miscelazione o ad altri sistemi con effetti analoghi (cfr. considerando 16).
(214)
In assenza dell'intervento dello Stato, il biogas e il biopropano sarebbero assoggettati alle stesse aliquote fiscali dei loro equivalenti fossili, rispettivamente il gas naturale e il GPL. Come illustrato nelle tabelle da 1 a 3, in assenza dell'intervento dello Stato il biogas e il biopropano destinati ad essere utilizzati come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento sarebbero più costosi dei loro equivalenti fossili. La Commissione ritiene pertanto che non sarebbero venduti nella misura necessaria a contribuire agli obiettivi ambientali che costituiscono l'obiettivo dei regimi.
(215)
La Svezia ha confermato che aggiornerà annualmente l'analisi dei costi e invierà alla Commissione una relazione di monitoraggio annuale contenente calcoli aggiornati dei costi per tutta la durata della proroga dei regimi. In linea con gli impegni assunti in precedenza, la Svezia ha confermato che, in caso di sovracompensazione, i livelli di aiuto saranno modulati per evitare sovracompensazioni in futuro (cfr. considerando 43).
(216)
Su tale base la Commissione conclude che l'aiuto è necessario.
5.3.3.2.2. Adeguatezza
(217)
Il punto 93 della disciplina CEEAG stabilisce che la Commissione presume l'adeguatezza degli aiuti per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione, purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni di compatibilità. Stabilisce inoltre che, data la portata e l'urgenza della sfida della decarbonizzazione, è possibile ricorrere a una serie di strumenti.
(218)
La Commissione osserva che le esenzioni fiscali promuovono il consumo di biogas e biopropano sostenibili e quindi ne favoriscono la produzione.
(219)
La Commissione ritiene che, se tutte le altre condizioni di compatibilità sono rispettate, gli aiuti concessi sotto forma di sgravio fiscale costituiscono in linea di principio uno strumento adeguato per incentivare il consumo di energia rinnovabile.
5.3.3.2.3. Ammissibilità
(220)
Il punto 95 della disciplina CEEAG spiega che è prevedibile che le misure di decarbonizzazione mirate ad attività specifiche che competono con altre attività non sovvenzionate determinino maggiori distorsioni della concorrenza rispetto alle misure aperte a tutte le attività che sono in concorrenza tra loro. Pertanto è opportuno che gli Stati membri giustifichino le misure che non includono tutte le tecnologie e i progetti che sono in concorrenza. Inoltre è opportuno che gli Stati membri controllino regolarmente le norme in materia di ammissibilità e le norme ad essa correlate per garantire che le giustificazioni fornite per un'ammissibilità più limitata continuino ad essere valide per tutta la durata di ciascun regime, come stabilito al punto 97 della disciplina CEEAG.
(221)
La Commissione osserva che i regimi sono aperti al biogas e al biopropano non alimentari destinati ad essere utilizzati come carburante per motori o combustibile per riscaldamento che rispettano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra della RED II (cfr. considerando 25).
(222)
La Commissione osserva inoltre che i regimi comprendono tutte le tecnologie attualmente in concorrenza (cfr. considerando 23).
(223)
Come indicato al considerando 24, le autorità svedesi hanno confermato che seguiranno regolarmente lo sviluppo del mercato e, se necessario, controlleranno le norme in materia di ammissibilità e le norme ad essa correlate per garantire che eventuali limitazioni sull'ammissibilità possano ancora essere giustificate quando si sviluppano nuove tecnologie o nuovi approcci o si rendono disponibili più dati.
(224)
La Commissione ritiene pertanto che le prescrizioni in materia di ammissibilità di cui alla sezione 4.1.3.3 della disciplina CEEAG siano soddisfatte.
5.3.3.2.4. Proporzionalità (compreso il cumulo)
5.3.3.2.4.1. Proporzionalità
(225)
A norma del punto 47 della disciplina CEEAG, gli aiuti di Stato sono considerati proporzionati se l'importo dell'aiuto per beneficiario è limitato al minimo necessario per realizzare l'attività o il progetto sovvenzionato. Il punto 103 della disciplina CEEAG stabilisce che gli aiuti per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero in generale essere concessi mediante una procedura di gara competitiva. Tuttavia il punto 109 della disciplina spiega che l'applicazione di una procedura di gara competitiva non è obbligatoria per i regimi di sostegno mirati alla decarbonizzazione sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali. In linea di principio, tali aiuti devono essere concessi allo stesso modo a tutte le imprese ammissibili operanti nello stesso settore di attività economica che si trovino in una situazione di fatto identica o analoga rispetto alle finalità o agli obiettivi della misura di aiuto. Lo Stato membro notificante deve istituire un meccanismo di monitoraggio annuale per verificare che l'aiuto sia ancora necessario. Il punto 109 della disciplina CEEAG specifica che gli sgravi da tasse o prelievi che riflettono i costi essenziali della fornitura di energia o servizi correlati sono esclusi dall'ambito di applicazione della sezione 4.1 della disciplina.
(226)
A norma del punto 110 della disciplina CEEAG, qualora eventuali sgravi da tasse o prelievi parafiscali riducano i costi operativi ricorrenti, l'importo dell'aiuto non deve superare la differenza tra i costi del progetto o dell'attività rispettosa dell'ambiente e quelli dello scenario controfattuale meno rispettoso dell'ambiente. Laddove il progetto o l'attività più rispettosa dell'ambiente possa determinare potenziali risparmi sui costi o entrate supplementari, occorrerà tenerne conto nel determinare la proporzionalità dell'aiuto.
(227)
La Svezia ha confermato che l'aiuto, concepito come uno sgravio fiscale generale, è aperto a qualsiasi impresa che soddisfi i criteri di ammissibilità (cfr. considerando 40).
(228)
La Commissione osserva che i regimi non coprono gli sgravi fiscali che riflettono i costi essenziali della fornitura di energia o servizi correlati, bensì le riduzioni delle imposte che vanno ad aggiungersi ai costi di produzione o acquisto di biogas/biopropano.
(229)
La Svezia ha spiegato che le esenzioni fiscali sono concesse per compensare la differenza, rispettivamente, tra i costi più elevati del biogas e del biopropano non alimentari sostenibili e i costi del gas naturale e del GPL (cfr. considerando 42). Il regime è soggetto a un monitoraggio periodico da parte delle autorità svedesi. La Svezia si è impegnata a presentare relazioni di monitoraggio annuali alla Commissione e a modulare i livelli di aiuto, se necessario, per evitare sovracompensazioni in futuro (cfr. considerando 43). Le relazioni di monitoraggio si basano su informazioni dettagliate raccolte dall'agenzia svedese per l'energia presso i contribuenti, per quanto riguarda sia il biogas di produzione nazionale che di importazione (cfr. considerando 44).
(230)
Come indicato ai considerando 47 e 54, le autorità svedesi hanno spiegato che gli sgravi fiscali non superano la differenza tra il costo del biogas e del biopropano sostenibili e il costo del gas naturale.
(231)
La Commissione osserva che nel calcolo si tiene conto di tutti i principali costi. Inoltre sono inclusi nel calcolo i proventi della vendita di sottoprodotti. La Svezia ha tuttavia indicato che non esiste nel paese un sistema di garanzie di origine per il biogas (cfr. tabelle 1, 2 e 3).
(232)
Infine il punto 111 della disciplina CEEAG stabilisce che, nell'elaborare i regimi di aiuto, lo Stato membro deve tenere conto delle informazioni sul sostegno già ricevuto sulla base della documentazione relativa al sistema di equilibrio di massa di cui all'articolo 30 RED II.
(233)
La Svezia ha confermato di soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 30 RED II e che si sta adoperando per introdurre in Svezia la banca dati dell'Unione di cui alla RED II e ulteriormente sviluppata dalla RED III (cfr. considerando 67). La Commissione osserva che tale sistema non era disponibile né quando la Svezia ha elaborato e notificato i regimi né quando la Commissione ha effettuato la presente valutazione, e quindi non è stato possibile tenere conto delle informazioni sulla base della documentazione relativa al sistema di equilibrio di massa. In ogni caso la Svezia ha spiegato che, quando la banca dati dell'Unione sarà pienamente operativa e le informazioni ivi contenute saranno esaustive, non sarà necessario modificare la struttura dei regimi, in quanto il sostegno concesso ai produttori di biogas e biopropano all'estero è già valutato nel monitoraggio mediante i prezzi all'importazione ed è quindi preso in considerazione ai fini della valutazione della sovracompensazione. La Commissione ritiene pertanto che le prescrizioni di cui al punto 111 della disciplina CEEAG non incidano sulla propria valutazione dei regimi.
(234)
La Commissione conclude pertanto che le prescrizioni di cui alla sezione 4.1.3.5 della disciplina CEEAG sono soddisfatte.
5.3.3.2.4.2. Cumulo
(235)
A norma del punto 56 della disciplina CEEAG, gli aiuti possono essere accordati anche nell'ambito di più regimi di aiuto o cumulati con aiuti ad hoc o de minimis in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che l'importo totale dell'aiuto a favore di un progetto o di un'attività non determini una sovracompensazione o non superi l'importo massimo di aiuto consentito a norma di tale disciplina. Qualora permetta di cumulare l'aiuto nell'ambito di una misura con l'aiuto concesso nell'ambito di altre misure, lo Stato membro deve specificare, per ciascuna misura, il metodo utilizzato per garantire il rispetto delle condizioni stabilite nel presente punto.
(236)
Poiché il punto relativo al cumulo e alla valutazione della potenziale sovracompensazione è comune a entrambe le discipline, la Commissione rinvia alla sua valutazione di cui alla sezione 5.3.2.2.3.3.2.
(237)
Analogamente alla conclusione di cui al considerando 177, la Commissione conclude che i regimi sono conformi alla sezione 3.2.1.3.1 della disciplina CEEAG.
5.3.3.2.4.3. Conclusione sulla proporzionalità (compreso il cumulo)
(238)
Alla luce delle conclusioni di cui ai considerando 234 e 237, la Commissione conclude che i regimi sono proporzionati.
5.3.3.3. Trasparenza
(239)
La Commissione osserva che la Svezia garantirà il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza di cui ai punti da 58 a 61 della disciplina CEEAG. I dati pertinenti della misura notificata saranno pubblicati sul sito web svedese dedicato alla trasparenza degli aiuti di Stato (cfr. considerando 68).
5.3.3.4. Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi
(240)
Il punto 70 della disciplina CEEAG spiega che la Commissione approverà misure ai sensi di tale disciplina per un periodo massimo di dieci anni. Come indicato al considerando 58, i regimi saranno disponibili nell'ambito della disciplina CEEAG per nove anni, vale a dire dal 2022 al 2030.
(241)
Il punto 116 della disciplina CEEAG spiega che gli aiuti non devono semplicemente trasferire le emissioni da un settore all'altro e devono consentire una riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra. Inoltre i punti da 127 a 129 della disciplina CEEAG impongono agli Stati membri di spiegare come intendono evitare il rischio che gli aiuti finiscano per stimolare o prolungare il consumo di energia e combustibili fossili.
(242)
La Commissione osserva che l'obiettivo generale dei regimi è sostituire i combustibili fossili con combustibili da biomassa sostenibili. L'uso di biogas e biopropano sostenibili anziché di gas naturale o GPL consentirà di ridurre complessivamente le emissioni di gas a effetto serra.
(243)
Il punto 121 della disciplina CEEAG spiega che gli aiuti che coprono principalmente i costi legati all'esercizio piuttosto che agli investimenti dovrebbero essere utilizzati solo se lo Stato membro dimostra che ciò si traduce in decisioni operative più rispettose dell'ambiente. Il punto 122 della disciplina CEEAG stabilisce che quando l'aiuto serve principalmente a coprire costi a breve termine che possono essere variabili, gli Stati membri dovrebbero confermare che i costi di produzione su cui è basato l'importo dell'aiuto saranno monitorati e che l'importo dell'aiuto sarà aggiornato almeno una volta l'anno. Gli aiuti devono essere strutturati in modo da evitare distorsioni indebite dell'efficienza dei mercati e preservare l'efficienza degli incentivi operativi e dei segnali di prezzo, come stabilito al punto 123 della disciplina CEEAG.
(244)
Nel caso di specie l'aiuto mira a ridurre il livello di tassazione applicabile al biogas e al biopropano sostenibili cosicché questi diventino un'alternativa competitiva ai loro equivalenti fossili per il consumatore finale (cfr. considerando 42). L'obiettivo dell'aiuto è pertanto quello di indurre i consumatori a prendere una decisione più rispettosa dell'ambiente. Le autorità svedesi hanno confermato che i costi su cui si basa l'importo dell'aiuto saranno monitorati annualmente e che, se necessario, il livello di aiuto sarà aggiornato (cfr. considerando 43).
(245)
Il punto 130 della disciplina CEEAG spiega che la Commissione riterrà, in linea di principio, che gli aiuti di Stato per i biocarburanti, i bioliquidi, il biogas e i combustibili da biomassa che superano i massimali di ammissibilità presi in considerazione nel calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili nello Stato membro interessato conformemente all'articolo 26 della RED II abbia scarse probabilità di produrre effetti positivi in grado di controbilanciare gli effetti negativi della misura.
(246)
Come specificato al considerando 20, nell'ambito dei regimi non è concesso alcun sostegno ai combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere.
(247)
Il punto 132 della disciplina CEEAG stabilisce che per i regimi di aiuto a favore di un numero particolarmente limitato di beneficiari o di un beneficiario storico, è opportuno che gli Stati membri dimostrino come la misura proposta non provocherà distorsioni della concorrenza, ad esempio attraverso l'aumento del potere di mercato.
(248)
La Commissione osserva che è improbabile che l'aiuto sarà a favore di un numero particolarmente limitato di beneficiari poiché è concesso sotto forma di esenzione fiscale generale per il biogas e il biopropano sostenibili. La Commissione osserva che 16 imprese che hanno beneficiato del regime dei carburanti per motori hanno presentato dati nel 2018 per le relazioni di monitoraggio relative al biogas utilizzato come carburante per motori (cfr. considerando 47).
(249)
La Commissione conclude pertanto che le prescrizioni pertinenti di cui alla sezione 4.1.4 della disciplina CEEAG sono soddisfatte.
5.3.3.5. Raffronto tra gli effetti positivi e negativi degli aiuti
(250)
Il punto 134 della disciplina CEEAG stabilisce che, a condizione che siano soddisfatte tutte le altre condizioni di compatibilità, la Commissione considererà di norma che il bilancio delle misure di decarbonizzazione sia positivo (ossia che le distorsioni introdotte sul mercato interno siano compensate da effetti positivi) alla luce del loro contributo al raggiungimento degli obiettivi in materia di clima ed energia dell'Unione, a condizione che non vi siano indicazioni evidenti di non conformità al principio «non arrecare un danno significativo».
(251)
La Commissione osserva che i regimi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi della Svezia e dell'UE in materia di energia e clima e che i combustibili da biomassa sovvenzionati rispetteranno i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla RED II. La Commissione non riscontra indicazioni evidenti di non conformità al principio «non arrecare un danno significativo».
(252)
Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che gli effetti positivi dei regimi superano gli effetti negativi sul mercato interno.
5.3.3.6. Imprese in difficoltà e oggetto di un ordine di recupero
(253)
Come indicato al considerando 69, la Svezia ha confermato che, per poter beneficiare dell'aiuto, i beneficiari diretti non potranno essere imprese nei cui confronti pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, né potranno essere imprese in difficoltà.
(254)
Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che i regimi sono conformi ai punti 14 e 15 della disciplina CEEAG.
5.3.3.7. Conclusioni sulla compatibilità dei regimi
(255)
La Commissione conclude che l'aiuto agevola lo sviluppo di un'attività economica e non altera le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La Commissione ritiene pertanto che l'aiuto sia compatibile con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e delle pertinenti disposizioni della disciplina CEEAG.
6.
CONCLUSIONI
(256)
La Commissione ritiene che la Svezia abbia illegalmente attuato i regimi in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Commissione ritiene tuttavia che la misura sia compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, alla luce delle pertinenti disposizioni della disciplina EEAG e della disciplina CEEAG,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I regimi di aiuti sotto forma di esenzione fiscale per il biogas e il biopropano destinati ad essere utilizzati come carburante per motori o per la produzione di calore, attuati dalla Svezia a norma della legge svedese (1994:1776) relativa alle accise sull'energia, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 2
Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2024
Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Vicepresidente esecutiva
(
1
)
GU C , C/2024/1921, 5.3.2024
.
(
2
)
Decisione della Commissione, dell'11 novembre 2003, nel caso N 480/02 – Svezia – Riduzione dell'accisa per i carburanti che non provocano emissioni di biossido di carbonio (
GU C 33 del 6.2.2004, pag. 8
).
(
3
)
Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2015, nel caso SA.43302 (2015/N) – Svezia – Esenzioni fiscali per il biogas destinato ad essere utilizzato come carburante (
GU C 241 dell'1.7.2016, pag. 6
).
(
4
)
GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1
.
(
5
)
La Commissione ha approvato un aumento del bilancio per il regime dei carburanti per motori nella sua decisione del 14 dicembre 2020 nel caso SA.59125 (2020/N) – Svezia – Proroga del bilancio per il regime SA.43302 (2015/N) – Esenzioni fiscali per il biogas destinato ad essere utilizzato come carburante (
GU C 41 del 5.2.2021, pag. 12
).
(
6
)
Decisione della Commissione, del 22 giugno 2007, nel caso N 866/06 – Svezia – Esenzione fiscale; talune energie rinnovabili destinate alla produzione di calore (
GU C 220 del 20.9.2007, pag. 2
).
(
7
)
Decisione della Commissione, del 19 luglio 2018, nel caso SA.49893 (2018/N) – Svezia – Proroga del regime SA.35586 (2012/N) – Esenzioni fiscali; talune energie rinnovabili destinate alla produzione di calore (
GU C 127 del 5.4.2019, pag. 1
).
(
8
)
La Commissione ha approvato un aumento del bilancio per il regime dei combustibili per riscaldamento per il 2019 e il 2020 nella sua decisione del 14 dicembre 2020 nel caso SA.59126 (2020/N) – Svezia – Aumento del bilancio per il regime SA.49893 (2018/N) – Esenzioni fiscali a favore di talune energie rinnovabili destinate alla produzione di calore (
GU C 41 del 5.2.2021, pag. 12
).
(
9
)
Decisione della Commissione, del 14 novembre 2013, nel caso SA.35485 (2012/N) – Danimarca – Aiuti per tutte le forme di utilizzo del biogas – A (
GU C 292 del 4.9.2015, pag. 3
); decisione della Commissione, del 16 dicembre 2015, nel caso SA.36659 (2013/N) – Danimarca – Aiuti per tutte le forme di utilizzo del biogas – B (
GU C 241 dell'1.7.2016, pag. 2
).
(
10
)
Decisione della Commissione, del 29 giugno 2020, nel caso SA.56908 (2020/N) – Proroga e modifica del regime a favore del biogas destinato ad essere utilizzato come carburante per motori in Svezia (
GU C 260 del 7.8.2020, pag. 4
) e decisione della Commissione, del 29 giugno 2020, nel caso SA.56125 (2020/N) – Esenzione fiscale per biogas e biopropano non alimentari destinati alla produzione di calore (
GU C 260 del 24.7.2020, pag. 2
).
(
11
)
La Commissione ha approvato l'estensione dell'ambito di applicazione dei beneficiari a imprese che non erano in difficoltà il 31 dicembre 2019 ma che sono divenute in difficoltà tra il 1
o
gennaio 2020 e il 30 giugno 2021 nella sua decisione, del 29 giugno 2021, nel caso SA.62941 (2021/N) – Svezia – Modifica delle esenzioni fiscali per biocarburanti e biogas in Svezia – SA.55695, SA.56125 e SA.56908 (
GU C 46 del 28.1.2022, pag. 2
).
(
12
)
Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2022,
Landwärme GmbH/Commissione europea
, T-626/20, ECLI:EU:T:2022:853.
(
13
)
ECLI:EU:T:2022:853, punti 31 e da 71 a 75.
(
14
)
ECLI:EU:T:2022:853, punto 25.
(
15
)
ECLI:EU:T:2022:853, punti da 97 a 98.
(
16
)
ECLI:EU:T:2022:853, punto 99.
(
17
)
ECLI:EU:T:2022:853, punto 105.
(
18
)
ECLI:EU:T:2022:853, punto 122.
(
19
)
ECLI:EU:T:2022:853, punti 110, 112 e 126.
(
20
)
ECLI:EU:T:2022:853, punto 127.
(
21
)
Cfr. nota 1.
(
22
)
Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (
GU 17 del 6.10.1958, pag. 385
).
(
23
)
Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (
GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16
).
(
24
)
Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (
GU L 239 del 15.9.2015, pag. 1
).
(
25
)
Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (
GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82
). La Commissione osserva che la RED II è stata riveduta nel 2023 e che la direttiva riveduta (UE) 2023/2413 («RED III») è entrata in vigore il 20 novembre 2023 (direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (
GU L, 2023/2413, 31.10.2023
,
http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj
)).
(
26
)
A norma dell'articolo 2, punto 40), della RED II, per «
colture alimentari e foraggere
» si intendono le «
colture amidacee, zuccherine o oleaginose prodotte su terreni agricoli come coltura principale, esclusi residui, rifiuti o materie ligno-cellulosiche e le colture intermedie, come le colture intercalari e le colture di copertura, a condizione che l'uso di tali colture intermedie non generi una domanda di terreni supplementari
».
(
27
)
Per il costo del gas naturale, l'agenzia svedese per l'energia si basa su una media annua dei prezzi dei clienti industriali (fonte: Istituto nazionale di statistica svedese).
(
28
)
Al fine di confrontare il prezzo del combustibile rinnovabile con il suo equivalente fossile, è necessario effettuare un adeguamento alla luce del diverso contenuto energetico. Il gas naturale ha un contenuto energetico superiore a quello del biogas (rispettivamente 11,05 kWh/l e 9,7 kWh/l, sulla base delle stime dell'agenzia svedese per l'energia).
(
29
)
Per il 2018 16 imprese hanno fornito dati sul biogas. Per il 2019 13 imprese hanno fornito dati sul biogas.
(
30
)
Calcolato al tasso di cambio ufficiale del 1
o
ottobre 2019: 10,8043 SEK/EUR (
GU C 331 del 2.10.2019, pag. 5
).
(
31
)
Calcolato al tasso di cambio ufficiale del 1
o
ottobre 2019: 10,8043 SEK/EUR (
GU C 331 del 2.10.2019, pag. 5
).
(
32
)
La riga A) indica i costi delle materie prime per i soggetti dichiaranti produttori e, per i soggetti dichiaranti fornitori o importatori di combustibili, i prezzi di importazione o di acquisto ai quali hanno acquistato il biogas.
(
33
)
Per tutelare il segreto aziendale, il margine di profitto è incluso nella riga D) - Costi di trasformazione.
(
34
)
Attualmente la Svezia non dispone di un sistema per il rilascio di garanzie di origine per il biogas.
(
35
)
I costi netti totali del biogas per il 2019 ammontavano a 13,42 SEK/m
3
, adeguati per tenere conto del contenuto energetico (in K), ossia (11,05/9,7) = 15,28 SEK/m
3
.
(
36
)
Il prezzo di riferimento del gas naturale comprende il prezzo del gas naturale, basato sulla media dei prezzi dei clienti industriali per l'anno monitorato prodotti dall'Istituto nazionale di statistica svedese, gli oneri di rete e l'imposta sulla CO
2
. L'aliquota applicabile al gas naturale come carburante per motori era pari a 2,516 SEK/m
3
nel 2019 e a 2,465 SEK/m
3
nel 2018 (fonte: ministero delle Finanze svedese). Il gas naturale utilizzato come carburante per motori non è assoggettato all'imposta sull'energia.
(
37
)
1 Fonte: i dati si basano sulla relazione di monitoraggio per il 2019 e il 2018 elaborata dall'agenzia svedese per l'energia. Valore calcolato al tasso di cambio di 10,8043 SEK/EUR pubblicato dalla Gazzetta ufficiale 2019/C 331/05.
(
38
)
2 Tale costo è stato incluso poiché all'epoca non era possibile per un impianto collegato alla rete del gas naturale evitare il costo delle quote di emissione per il biogas.
(
39
)
3 Ciò comprende il prezzo del gas naturale (che corrisponde al prezzo medio annuo del gas naturale per i clienti industriali in Svezia al netto delle imposte - Eurostat), le imposte (tassa sull'energia e tassa sulla CO2) e i costi delle quote di emissione (EU ETS).
(
40
)
1 Fonte: i dati si basano sulla relazione di monitoraggio per il 2019 e il 2018 elaborata dall'agenzia svedese per l'energia. Valore calcolato al tasso di cambio di 10,8043 SEK/EUR pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2019/C 331/05.
(
41
)
2 Tale costo è stato incluso poiché all'epoca non era possibile per un impianto collegato alla rete del gas naturale evitare il costo delle quote di emissione per il biogas.
(
42
)
3 Ciò comprende il prezzo del gas naturale (che corrisponde al prezzo medio annuo del gas naturale per i clienti industriali in Svezia al netto delle imposte - Eurostat), le imposte (tassa sull'energia e tassa sulla CO
2
) e i costi delle quote di emissione (EU ETS).
(
43
)
Le autorità svedesi stimano che circa 10 000 tonnellate di biopropano sono attualmente vendute sul mercato svedese ogni anno (meno del 10 % di tutto il propano sul mercato).
(
44
)
https://www.skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag/punktskatter/nyheterinompunktskatter/2023/nyheterinompunktskatter/beslutomskattebefriadbiogasochbiogasologiltigforklarat.5.48cfd212185efbb440b47b0.html
.
(
45
)
Calcolato al tasso di cambio ufficiale del 1
o
ottobre 2019: 10,8043 SEK/EUR (
GU C 331 del 2.10.2019
).
(
46
)
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (
GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1
).
(
47
)
GU C 80 del 18.2.2022, pag. 1
.
(
48
)
https://www.tillvaxtanalys.se/statsstod.html
e
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/
.
(
49
)
Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (
GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1
).
(
50
)
Cfr. sezione 2.7 della decisione di avvio.
(
51
)
I dati si basano su una relazione elaborata dall'associazione svedese per il gas per l'agenzia svedese per l'energia. La relazione spiega che non esistono statistiche complete sulle importazioni e sulle esportazioni di biogas, ma che finora l'uso totale di biogas in Svezia è stato stimato in tale relazione come pari alla produzione di biogas e all'importazione netta di biogas tramite la rete svedese occidentale del gas (importazioni meno esportazioni). La relazione non spiega come sia stimata la quota danese (eventualmente sulla base delle garanzie di origine).
(
52
)
Decisione della Commissione, del 14 novembre 2013, nel caso SA.35485 (2012/N) – Danimarca, Aiuti per tutte le forme di utilizzo del biogas – A (
GU C 292 del 4.9.2015, pag. 3
).
(
53
)
Cfr. articoli 1 e 2 della legge n. 1 566 del 27 dicembre 2019 (disponibile in danese al seguente indirizzo:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1566
) e articolo 5 dell'ordinanza esecutiva n. 547 del 28 aprile 2020 (disponibile in danese al seguente indirizzo:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/547
).
(
54
)
Le autorità danesi hanno spiegato che tale valutazione si basa sui bilanci annuali dei beneficiari rappresentativi, vale a dire i beneficiari la cui attività unica o primaria è legata al biogas. Ad esempio nel 2022 il regime contava un totale di 57 società, di cui sono state individuate 49 società rappresentative, che rappresentavano il 96 % del volume sovvenzionato nell'ambito del regime.
(
55
)
Landwärme non ha fornito prove a sostegno dei dati utilizzati. L'importo dell'aiuto svedese rappresenta l'importo totale dell'agevolazione fiscale, che presuppone che l'agevolazione fiscale sia interamente trasferita al produttore.
(
56
)
ECLI:EU:T:2022:853, punto 122.
(
57
)
Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (
GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51
).
(
58
)
ECLI:EU:T:2022:853, punto 122.
(
59
)
Cfr. ad esempio il considerando 21 della decisione della Commissione nel caso SA.43302 (2015/N) (
GU C 241 dell'1.7.2016, pag. 6
).
(
60
)
Cfr. l'articolo 108, paragrafo 3, TFUE e la sentenza della Corte di giustizia del 12 febbraio 2008,
CELF
, C-199/06, ECLI:EU:C:2008:79, punti da 61 a 64.
(
61
)
Sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 2020,
Austria/Commissione
, C-594/18 P, ECLI:EU:C:2020:742, punti 20 e 24.
(
62
)
Sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 2020,
Austria/Commissione
, C-594/18 P, ECLI:EU:C:2020:742, punti 20 e 24.
(
63
)
Si vedano, in tal senso, i punti (49) e (120) della disciplina EEAG nonché la sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 2020,
Repubblica d'Austria/Commissione
, C-594/18 P, ECLI:EU:C:2020:742.
(
64
)
Sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 2020,
Austria/Commissione
, C-594/18 P, ECLI:EU:C:2020:742, punto 44.
(
65
)
Dal 13 febbraio 2023 il regime deve essere anche conforme alla direttiva (UE) 2020/262 che sostituisce la direttiva 2008/118/CE (direttiva (UE) 2020/262, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (
GU L 058 del 27.2.2020, pag. 4
)).
(
66
)
ECLI:EU:T:2022:853, punto 25.
(
67
)
ECLI:EU:T:2022:853, punto 25.
(
68
)
ECLI:EU:T:2022:853, punti da 89 a 91 e 108.
(
69
)
Cfr. articolo 19 della RED II: «
Gli Stati membri assicurano che, ove un produttore riceva sostegno finanziario nell'ambito di un regime di sostegno, si tenga adeguatamente conto del valore di mercato della garanzia di origine per la stessa produzione nel regime di sostegno in questione
».
(
70
)
Decisione della Commissione, del 14 novembre 2013, nel caso SA.35485 (2012/N) – Danimarca, Aiuti per tutte le forme di utilizzo del biogas – A (
GU C 292 del 4.9.2015, pag. 3
).
(
71
)
Come indicato nella nota 49, Landwärme presuppone semplicemente che i produttori danesi riceverebbero l'intero valore dell'agevolazione fiscale concessa ai consumatori finali in Svezia.
(
72
)
Sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 2020,
Austria/Commissione
, C-594/18 P, ECLI:EU:C:2020:742, punto 101.
(
73
)
Cfr., in questo senso, la sezione 3.1.2 della disciplina CEEAG e la sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 2020,
Austria/Commissione
, C-594/18 P, ECLI:EU:C:2020:742, punti 20 e 24.
(
74
)
Per quanto riguarda il biopropano, la Svezia si è impegnata a presentare una relazione di monitoraggio e a modulare il livello di aiuto, se necessario, per evitare sovracompensazioni.
(
75
)
Punto 33 della disciplina CEEAG e sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 2020,
Austria/Commissione
, C-594/18 P, ECLI:EU:C:2020:742, punto 44.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/62/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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