Decisione UE In vigore

Decisione UE 0937/2019

Decisione (UE) 2019/937 del Consiglio, del 27 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito

Pubblicato: 27/05/2019 In vigore dal: 27/05/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/937 del Consiglio, del 27 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito EN: Council Decision (EU) 2019/937 of 27 May 2019 on the position to be taken on behalf of the European Union in the framework of the Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic Ocean as regards the application for accession to that Convention submitted by the United Kingdom

Testo normativo

7.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 149/61 DECISIONE (UE) 2019/937 DEL CONSIGLIO del 27 maggio 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale ( 1 ) («convenzione NASCO») è stata approvata con decisione 82/886/CEE del Consiglio ( 2 ) ed è entrata in vigore il 1 o ottobre 1983. (2) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo sul recesso o, in mancanza di tale accordo, e fatta salva la decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo ( 3 ) , il 1 o novembre 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale periodo. (3) Fino al suo recesso dall'Unione, il Regno Unito continuerà a essere uno Stato membro che gode di tutti i diritti e soggetto a tutti gli obblighi derivanti dai trattati, compreso il rispetto del principio di leale cooperazione. (4) Negli orientamenti adottati il 29 aprile 2017 il Consiglio europeo ha riconosciuto che, nel contesto internazionale, occorre tener conto delle specificità del Regno Unito in quanto Stato membro recedente, purché il Regno Unito rispetti i suoi obblighi e resti leale agli interessi dell'Unione finché ne sarà membro. (5) L'accordo di recesso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europa del 25 aprile 2019 ( 4 ) («accordo di recesso») contiene le modalità di applicazione al Regno Unito e nel Regno Unito delle disposizioni del diritto dell'Unione oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi a esso («periodo di transizione»). Se l'accordo di recesso entrerà in vigore, il diritto dell'Unione, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Unione è parte contraente, continuerà ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione in conformità dell' accordo di recesso e cesserà di applicarsi alla fine del periodo di transizione. (6) La convenzione NASCO si applica attualmente al Regno Unito in virtù del fatto che l'Unione ne è parte contraente. (7) A norma dell'articolo 17, paragrafo 3, della convenzione NASCO, la convenzione è aperta all'adesione, previa approvazione del consiglio dell'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale istituita dalla convenzione NASCO, di qualsiasi Stato che eserciti giurisdizione in materia di pesca nell'Oceano Atlantico settentrionale o che sia uno Stato di origine per gli stock di salmone. (8) Il 28 febbraio 2019 il Regno Unito ha presentato una richiesta di adesione alla convenzione NASCO quale parte contraente, tenuto conto della possibilità che non sia concluso un accordo di recesso entro la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito. (9) A norma dell'articolo 66 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) ( 5 ) , gli Stati, nei cui fiumi hanno origine i banchi anadromi, devono esserne i principali interessati e responsabili. Lo Stato d'origine delle specie anadrome deve garantirne la conservazione mediante l'adozione di opportune misure intese a regolamentarne la pesca nelle acque situate entro i limiti esterni della zona economica esclusiva. Qualora stock anadromi migrino verso acque situate entro i limiti esterni della zona economica esclusiva di uno Stato diverso dallo Stato di origine, o le attraversino, tale Stato è tenuto a cooperare con lo Stato d'origine alla conservazione e alla gestione di tali stock. (10) Al fine di impedire attività di pesca non sostenibili, è nell'interesse dell'Unione che il Regno Unito cooperi alla gestione degli stock di salmone nel pieno rispetto delle disposizioni della convenzione UNCLOS e dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, del 4 agosto 1995 (UNFSA) ( 6 ) , o di qualunque altro accordo internazionale o norma di diritto internazionale. (11) Come disposto dall'articolo 66 dell'UNCLOS, lo Stato d'origine degli stock anadromi e gli altri Stati che pescano tali stock devono adottare opportune disposizioni ai fini dell'applicazione di tale articolo. Tale cooperazione può essere istituita nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca. (12) L'adesione alla convenzione NASCO permetterà al Regno Unito di cooperare per quanto riguarda le misure di gestione e conservazione necessarie, tenendo debitamente conto dei diritti, degli interessi e degli obblighi di altri paesi e dell'Unione, e di garantire che l'esercizio delle attività di pesca si traduca in uno sfruttamento sostenibile degli stock di salmone interessati. (13) È pertanto nell'interesse dell'Unione approvare la richiesta di adesione alla convenzione NASCO presentata dal Regno Unito a decorrere dalla data in cui il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito del consiglio dell'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale, istituita dalla convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale, è quella di approvare la richiesta di adesione del Regno Unito a tale convenzione, a condizione che tale approvazione sia concessa a decorrere dalla data in cui il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, 27 maggio 2019 Per il Consiglio Il presidente N. HURDUC ( 1 ) GU L 378 del 31.12.1982, pag. 25 . ( 2 ) Decisione 82/886/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1982, relativa alla conclusione della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale ( GU L 378 del 31.12.1982, pag. 24 ). ( 3 ) Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE ( GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1 ). ( 4 ) GU C 144I del 25.4.2019, pag. 1. ( 5 ) GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3 . ( 6 ) GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14 .

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