Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio – Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza – artt. 25–sexies e 25–septies del d.lgs. n. 14 del 2019 – regime fiscale – sopravvenienza attiva da esdebitazione – art. 88, co. 4–ter, del Tuir – non applicabilità
Le sopravvenienze attive da esdebitazione derivanti da un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio beneficiano della detassazione prevista dall'articolo 88, comma 4-ter, del TUIR?
Spiegato da FiscoAI
No, secondo l'Agenzia delle Entrate, la detassazione integrale delle sopravvenienze attive da esdebitazione non si applica al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. L'articolo 88, comma 4-ter del TUIR prevede l'irrilevanza fiscale delle riduzioni di debiti esclusivamente in sede di concordato fallimentare, concordato preventivo liquidatorio e procedure estere equivalenti, ma non menziona il concordato semplificato introdotto dal decreto-legge 118/2021. Sebbene il concordato semplificato abbia finalità liquidatoria simile al concordato preventivo liquidatorio, il legislatore non ha esteso a questa procedura il beneficio fiscale, diversamente da quanto fatto per gli accordi conclusi in sede di composizione negoziata della crisi (articolo 25-bis, comma 5, CCII). Di conseguenza, le sopravvenienze attive da esdebitazione conseguite nel concordato semplificato concorrono integralmente e ordinariamente alla determinazione del reddito di impresa, senza possibilità di applicazione estensiva della norma.
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Riferimento normativo
Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio – Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza – artt. 25–sexies e 25–septies del d.lgs. n. 14 del 2019 – regime fiscale – sopravvenienza attiva da esdebitazione – art. 88, co. 4–ter, del Tuir – non applicabilità
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 179/2025
OGGETTO: Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio – Codice
della crisi di impresa e dell'insolvenza – artt. 25–sexies e 25–septies
del d.lgs. n. 14 del 2019 – regime fiscale – sopravvenienza attiva da
esdebitazione – art. 88, co. 4–ter, del Tuir – non applicabilità
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA S.R.L. in liquidazione (già, BETA S.P.A., di seguito, ''Società'') presenta
un'istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio
2000, n. 212, volta a ottenere chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 88,
comma 4ter, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (di seguito, ''Tuir'') nell'ambito di una procedura di concordato semplificato
per la liquidazione del patrimonio, prevista dagli articoli 25sexies e 25septies del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito, rispettivamente, ''Concordato
semplificato'' e ''Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza'' o ''CCII'').
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La Società riferisce:
di aver esperito, tra la fine del 2021 e la fine del 2022, un tentativo di
composizione negoziata della crisi (di cui agli articoli 12 e ss. del CCII), al termine del
quale non sono risultate praticabili le soluzioni individuate dall'articolo 23, commi 1 e 2,
lettere a) e b), del CCII, in quanto come confermato nella relazione redatta dall'esperto
incaricato le trattative, pur essendosi svolte secondo correttezza e buona fede, hanno
avuto esito negativo;
di avere, pertanto, avviato delle trattative funzionali alla ricerca di una
soluzione che assicurasse la continuità aziendale indiretta, attraverso il trasferimento a
terzi dell'azienda o di rami della medesima, nell'ambito del Concordato semplificato;
di avere ricevuto in data [...] 2023 un'offerta di acquisto formulata da OMEGA
S.p.a., avente ad oggetto il ramo di azienda esercitato presso lo stabilimento di [...] (di
seguito, ''Ramo di Azienda [...]'');
di avere depositato, in data [...] 2023, presso il Tribunale di [...], ricorso per
l'ammissione alla procedura di Concordato semplificato ai sensi degli articoli 25sexies
e 40 del CCII, con richiesta di applicazione di misure protettive ai sensi dell'articolo 54,
primo e secondo periodo, del CCII;
che, con provvedimento depositato in data [...] 2023, il Tribunale di [...] ha
autorizzato, ''[...] in esecuzione del Piano di liquidazione di BETA Spa, come integrato
con l'istanza [...], il trasferimento prima dell'omologa del Ramo di Azienda [...] di
OMEGA alle condizioni di cui all'offerta ''[...]'';
che, in data [...] 2023, si è perfezionata la cessione del Ramo di Azienda [...] alle
condizioni di cui all'offerta [...] e, coerentemente alle obbligazioni assunte nell'ambito
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di tale cessione, la Società ha modificato la propria denominazione sociale affinché
l'acquirente riconducibile ad un fondo di investimento e del tutto terzo rispetto alla
compagine sociale della Società potesse acquisire la denominazione ''BETA'' (avendo
acquisito anche [...]);
che, con la pubblicazione del decreto di omologa avvenuta il [...] 2023 (di
seguito, ''Decreto di Omologa''), il Tribunale di [...], dopo aver rigettato le opposizioni
presentate dai creditori e verificato la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo
25sexies, comma 5, del CCII, ha omologato il Concordato semplificato di cui al ricorso
depositato dalla Società in data [...] 2023;
il predetto Decreto di Omologa, tuttavia, non è diventato definitivo nel corso
dell'esercizio 2023, in quanto il [...] 2023 due creditori hanno depositato reclamo dinanzi
alla Corte di Appello di [...] ex articolo 25sexies, comma 6, del CCII, in relazione ai
quali è stata fissata udienza di comparizione avanti al Collegio per il giorno [...] 2024;
che, dopo la chiusura dell'esercizio 2023, all'esito dell'udienza del [...] 2024,
con sentenza del [...] 2024 (depositata e comunicata alle parti [...]), la Corte di Appello
di [...] ha respinto i reclami in punto di omologa, confermandola;
che conseguentemente l'omologazione è poi divenuta definitiva in data [...]
2024, per avvenuto decorso del termine per il ricorso in Cassazione avverso la predetta
sentenza della Corte di Appello di [...];
che successivamente, con delibera dell'assemblea dei soci del [...] 2024, la
Società è stata messa in liquidazione, nonché trasformata da società per azioni (S.p.a.)
in società a responsabilità limitata (S.r.l.) con effetti dall'iscrizione di tali delibere nel
Registro delle Imprese, avvenuta il [...] 2024.
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Ciò posto, per effetto dell'iscrizione della liquidazione e di quanto previsto
dall'articolo 182, comma 1, del Tuir, la Società rappresenta:
di aver determinato ''il reddito di impresa relativo al periodo compreso
tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione [...] in base ad apposito conto
economico, relativo al periodo 1° gennaio 20249 giugno 2024;
nel predetto conto economico infrannuale è stata registrata una sopravvenienza
attiva da esdebitazione pari a euro [...];
successivamente, nel corso del 2024, il liquidatore giudiziale ha proseguito
le attività di liquidazione del patrimonio previste dalla proposta di Concordato
Semplificato;
dalla dichiarazione dei redditi della Società, relativa al periodo di imposta
2023, risultano perdite riportabili negli esercizi successivi, ai sensi dell'articolo 84 del
Tuir, per euro [...].
Tanto premesso, con l'istanza in esame, la Società chiede se la disposizione
di cui all'articolo 88, comma 4ter, primo periodo, del Tuir (il quale prevede un
regime di detassazione piena per le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione
dei debiti in sede di concordato preventivo liquidatorio o fallimentare) sia applicabile
alle sopravvenienze attive da stralcio conseguite, per effetto della riduzione dei debiti
registrata nel periodo antecedente all'apertura della liquidazione, nell'ambito della
procedura di Concordato semplificato prevista dagli articoli 25sexies e 25septies del
CCII.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
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La Società ritiene che la disciplina prevista dall'articolo 88, comma 4ter, primo
periodo, del Tuir sia applicabile anche alle sopravvenienze attive da stralcio conseguite
nell'ambito della procedura di Concordato semplificato di cui agli articoli 25sexies e
25septies del CCII.
A sostegno di tale conclusione, innanzitutto, la Società evidenzia che ''il
concordato semplificato, essendo stato concepito quale ulteriore procedura concorsuale
utilizzabile dall'imprenditore, esclusivamente di sua iniziativa, come sbocco della
composizione negoziata della crisi quando le trattative non abbiano portato ad altre
soluzioni, ha una finalità puramente liquidatoria, al pari del concordato fallimentare e
del concordato preventivo liquidatorio''.
Inoltre, secondo la Società, ''l'applicazione della detassazione integrale delle
sopravvenienze attive da esdebitazione anche alle ''procedure estere equivalenti''
previste dagli ordinamenti stranieri, porta a dedurre che tale disciplina debba ritenersi
applicabile ancor prima, in via necessariamente prioritaria, alle procedure interne
dell'ordinamento italiano che siano assimilabili, per le finalità cui tendono, a quelle
liquidatorie citate dalla norma de qua''.
Al riguardo, la Società rammenta che l'istituto del Concordato semplificato è
stato originariamente introdotto dal decretolegge 24 agosto 2021, n. 118, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 e, pertanto, in epoca successiva
rispetto alle modifiche apportate all'articolo 88 del Tuir dal decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147 e, in particolare, in epoca successiva rispetto all'introduzione del
comma 4ter del citato articolo 88.
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La Società sottolinea come da tale circostanza derivi l'inevitabile mancato
coordinamento tra le disposizioni di cui agli articoli 25sexies e 25septies del CCII
e l'articolo 88, comma 4ter, del Tuir e la conseguente assenza di un richiamo in tale
ultima disposizione alla procedura del Concordato semplificato per la liquidazione del
patrimonio.
Tuttavia, a giudizio della Società, ai fini dell'applicazione della disciplina di
cui all'articolo 88, comma 4ter, primo periodo, del Tuir alla sopravvenienza attiva da
stralcio conseguita nel caso di specie, è ininfluente il mancato richiamo, all'interno della
norma in parola, alla procedura del Concordato semplificato, in quanto ''tale istituto è del
tutto analogo ed equivalente agli istituti espressamente citati nella disposizione in esame
(ovvero previsti da altri ordinamenti), assolvendo alla medesima finalità liquidatoria
del patrimonio''.
Sul punto, la Società rileva come la stessa definizione del Concordato
semplificato quale ''concordato per cessione di beni'', attribuitagli dall'articolo 25sexies,
comma 1, del CCII, sottintenda una significativa analogia con il concordato preventivo
con cessio bonorum e, conseguentemente, anche con la tipologia di concordato che
l'articolo 88, comma 4ter, primo periodo, del Tuir, definisce quale ''concordato [...]
preventivo liquidatorio''.
Dunque, la Società sostiene che il Concordato semplificato, presentando una
connotazione puramente liquidatoria, possa essere annoverato pacificamente tra gli
istituti concorsuali liquidatori e che, quindi, possa essere compreso, come il concordato
preventivo liquidatorio, nel più ampio genus di concordato con cessio bonorum, cui si
ricollega la ratio della norma in esame.
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A tal proposito, la Società sottolinea come la procedura di cui all'articolo
25sexies del CCII sia strutturata sul modello del concordato preventivo richiamato
dall'articolo 88, comma 4ter, primo periodo, del Tuir, differenziandosi da quest'ultimo
per alcune peculiarità che attengono esclusivamente ai presupposti per l'accesso e alla
articolazione più semplificata della fase procedimentale che conduce all'omologazione.
Tali tratti differenziali, a parere della Società, sono del tutto irrilevanti ai fini della
qualifica giuridica della procedura del Concordato semplificato, che si presta ugualmente
ad essere considerata un istituto concorsuale tanto quanto il concordato preventivo e
dunque deve essere soggetta alle medesime disposizioni.
Richiamando il contenuto della relazione illustrativa al decretolegge 24 agosto
2021, n. 118 (in cui la procedura in esame viene qualificata come ''nuova tipologia di
concordato preventivo''), la Società fa presente che, al pari del concordato preventivo
liquidatorio e delle altre procedure liquidatorie, il Concordato semplificato per la
liquidazione del patrimonio soggiace alla medesima ratio di condurre l'impresa che
vi aderisce alla propria estinzione, attraverso la liquidazione del patrimonio, destinato
integralmente a soddisfare le pretese dei creditori.
Dunque, la Società ritiene che la disposizione di cui all'articolo 88, comma 4ter,
primo periodo, del Tuir, debba trovare applicazione in via estensiva anche nell'ambito
del Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, in quanto trattasi di
istituti assolutamente equivalenti circa la destinazione integrale del patrimonio alla
soddisfazione dei creditori.
Inoltre, l'espressa estensione applicativa della disciplina in esame alle ''procedure
estere equivalenti previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di
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informazioni'' comporta, a parere della Società, la logica e prioritaria applicabilità della
medesima disciplina alle procedure equivalenti previste dall'ordinamento interno, tra le
quali la Società annovera la procedura del Concordato semplificato per la liquidazione
del patrimonio.
Inoltre, a conferma della posizione sopra riportata, la Società richiama la
Circolare n. 20/E del 29 dicembre 2021, in cui seppure con riguardo alla possibilità di
emettere nota di variazione ai fini dell'IVA nell'ambito delle procedure concorsuali è
stato precisato che sono qualificabili come ''procedure concorsuali in senso stretto'' quelle
che non difettano dei requisiti della ''concorsualità'' e dell'''ufficialità'', intendendosi per
''concorsualità'' ''la partecipazione di tutti i creditori agli accordi'' e per ''ufficialità'' ''il
coinvolgimento dell'autorità pubblica già a partire dalla fase di apertura della procedura.
In secondo luogo, la Società, a sostegno della soluzione proposta, sottolinea
come il Concordato semplificato rappresenti un possibile esito della composizione
negoziata, che ne costituisce il necessario antecedente logico e sostanziale e alla quale per
espressa previsione normativa si applicano le misure premiali di cui all'articolo 25bis,
comma 5, del CCII, e dunque, l'articolo 88, comma 4ter, del Tuir.
Alla luce delle argomentazioni sopra riportate, la Società ritiene che, nel
caso di specie, la sopravvenienza attiva, pari a euro [...], conseguita nell'ambito del
Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui agli articoli 25sexies
e 25septies del CCII, per effetto della riduzione dei debiti registrata nel periodo
antecedente all'apertura della liquidazione, ''non debba concorrere a formare il reddito
ai sensi dell'articolo 88, comma 4ter, primo periodo, del Tuir, con conseguente ''ripresa
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in diminuzione'' da effettuarsi nel rigo RF55 del Modello Redditi SC, da presentare entro
il termine del 31 marzo 2025''.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare si rileva che il presente parere viene reso sulla base degli
elementi dichiarati dalla Società e assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza
di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Si evidenzia, altresì, che esula dall'analisi condotta nel presente parere ogni
valutazione o apprezzamento in merito ai valori (contabili, economici e fiscali) riportati
nell'istanza, all'esatta determinazione e quantificazione della sopravvenienza ivi indicata
e al corretto periodo d'imposta di imputazione della stessa.
Sugli aspetti sopra richiamati resta, pertanto, impregiudicato ogni potere di
controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Ciò posto, occorre preliminarmente ricordare che il decretolegge 24 agosto
2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 ottobre 2021, n. 147, ha
introdotto la composizione negoziata della crisi di impresa (di seguito, ''Composizione
Negoziata''), che rappresenta uno ''strumento di ausilio alle imprese in difficoltà, di
tipo negoziale e stragiudiziale, [...] con il quale si intende agevolare il risanamento di
quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico
finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza, hanno le potenzialità
necessarie per restare sul mercato, anche mediante la cessione dell'azienda o di un ramo
di essa'' (cfr. AS n. 2371, XVIII Legislatura).
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Il Concordato semplificato è stato parimenti introdotto dall'articolo 18 del
decretolegge n. 118 del 2021 ''come possibile esito della composizione negoziata, in via
alternativa rispetto agli strumenti già esistenti e disciplinati da regio decreto n. 267 del
1942'' (cfr. AS n. 2371, XVIII Legislatura). Si tratta di una procedura utilizzabile dal solo
imprenditore che ha seguito il percorso proprio della Composizione Negoziata ''senza
che le trattative abbiano portato ad una soluzione di tipo negoziale'' (cfr. AS n. 2371,
XVIII Legislatura).
Successivamente sia la Composizione Negoziata sia il Concordato semplificato
sono stati trasposti nel CCII dall'articolo 6 del decreto legislativo 17 giugno 2022, n.
83 (''[l]'articolo 6, comma 1, sostituisce il Titolo II trasponendo al suo interno, con gli
articoli da 12 a 25undecies, la composizione negoziata introdotta con il decretolegge
n. 118 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021 [...]'' cfr.
atto del governo sottoposto a parere parlamentare n. 374, XVIII Legislatura).
In tale trasposizione, per quanto qui di interesse, gli articoli 18 e 19 del decreto
legge n. 118 del 2021, che contenevano la disciplina del Concordato semplificato per
la liquidazione del patrimonio, sono stati trasfusi negli articoli 25sexies e 25septies
del CCII e collocati nel nuovo Titolo II, Capo II, del CCII, che disciplina, appunto, il
''Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione
negoziata''.
Ciò posto, va ricordato che l'articolo 88, comma 4ter, primo periodo, del Tuir,
dispone che ''[n]on si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti
dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure
estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di
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informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in
partecipazione''.
Dunque, la disposizione in parola sancisce la (totale) irrilevanza fiscale delle
sopravvenienze attive da esdebitazione in sede di concordato fallimentare o preventivo
liquidatorio o di procedure estere equivalenti.
In merito al quesito oggetto dell'istanza in esame, occorre sottolineare come la
disciplina prevista dal citato comma 4ter, primo periodo, non sia stata successivamente
estesa dal legislatore (anche) alla procedura del Concordato semplificato di cui agli
articoli 25sexies e 25septies del CCII, diversamente da quanto è stato, invece, previsto
per l'ipotesi in cui le trattative avviate nell'ambito della Composizione Negoziata siano
andate a buon fine e siano stati conclusi accordi.
Al riguardo, va rilevato che, per incentivare il ricorso alla Composizione
Negoziata, il legislatore aveva introdotto nell'articolo 14 del decretolegge n. 118 del
2021 alcune misure premiali che sono state riproposte, salvo alcuni aggiornamenti,
nell'attuale formulazione del comma 5 dell'articolo 25bis del CCII (il quale stabilisce
che ''[d]alla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui
all'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all'articolo 23, comma
2, lettera b), si applicano gli articoli 88, comma 4ter, e 101, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 [...]'' enfasi aggiunta).
Stante il chiaro intento da parte del legislatore di limitare agli accordi
specificamente richiamati nell'articolo 25bis, comma 5, del CCII le misure premiali ivi
indicate (tra le quali è compreso il rinvio all'articolo 88, comma 4ter, primo periodo,
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del Tuir), si ritiene che il citato comma 4ter non trovi applicazione nell'ambito della
procedura di Concordato semplificato.
A parere della scrivente, il fatto che il legislatore nella relazione illustrativa al
decretolegge n. 118 del 2021 abbia qualificato il Concordato semplificato come ''nuova
tipologia di concordato preventivo'' non può ritenersi sufficiente per applicare ''in via
estensiva'' a tale procedura la disciplina fiscale che l'articolo 88, comma 4ter, primo
periodo, del Tuir prevede specificatamente per il concordato fallimentare o preventivo
liquidatorio (ovvero per le corrispondenti procedura estere).
A ciò va aggiunto che solo con la legge delega 9 agosto 2023, n. 111, rubricata
''Delega al Governo per la riforma fiscale'', il legislatore ha previsto di introdurre un
regime di tassazione del reddito delle imprese che fanno ricorso agli istituti disciplinati
dal CCII; infatti, l'articolo 9, comma 1, lettera a) n. 1, prevede che ''[n]ell'esercizio della
delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) nell'ambito degli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:
1) prevedere un regime di tassazione del reddito delle imprese, comprese quelle
minori e le grandi imprese, che fanno ricorso ai predetti istituti, distinguendo tra:
1.1) istituti liquidatori, da cui discende l'estinzione dell'impresa debitrice,
per i quali il reddito d'impresa si determina sulla base del metodo del residuo attivo
conseguito in un periodo unico;
1.2) istituti di risanamento, che non determinano l'estinzione dell'impresa,
per i quali si applica l'ordinaria disciplina del reddito d'impresa, con conseguente
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adeguamento degli obblighi e degli adempimenti, anche di carattere dichiarativo, da
porre a carico delle procedure liquidatorie, anche relativamente al periodo d'imposta
precedente''.
Con tale previsione, dunque, le Camere hanno espressamente attribuito al
Governo la delega all'emanazione di una disciplina che preveda un regime di tassazione
del reddito delle imprese, comprese quelle minori e le grandi imprese, che hanno
accesso agli istituti previsti dal CCII (compreso, dunque, il Concordato semplificato);
pertanto, in mancanza di specifiche disposizioni normative e in attesa dell'attuazione del
citato articolo 9, non può essere ammessa alcuna interpretazione ''in via estensiva'' del
contenuto dell'articolo 88, comma 4ter, citato.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene che, nel caso in esame,
alla sopravvenienza attiva da esdebitazione conseguita dalla Società nell'ambito della
procedura di Concordato semplificato di cui agli articoli 25sexies e 25septies del CCII,
non sia applicabile la disposizione di cui all'articolo 88, comma 4ter, primo periodo, del
Tuir e che, pertanto, la sopravvenienza in parola concorra interamente e ordinariamente
alla determinazione del reddito di impresa.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi dichiarati dalla Società,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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L'articolo 88, comma 4-ter del TUIR disciplina la detassazione delle sopravvenienze attive da esdebitazione in concordato fallimentare e preventivo liquidatorio, ma non nel concordato semplificato del CCII. Commercialisti e consulenti fiscali devono distinguere tra le diverse procedure concorsuali per l'applicazione corretta della tassazione del reddito d'impresa, considerando anche la delega fiscale 111/2023 che prevede un futuro regime specifico per gli istituti del codice della crisi.
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