Criteri e modalità di attuazione dell’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Comunicazioni atte a consentire l’esenzione della NASpI anticipata in un’unica soluzione destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché ad attestare all’Istituto erogatore l’effettiva dest
Quali sono i requisiti e le modalità che un lavoratore disoccupato deve rispettare per ottenere l'esenzione fiscale sulla NASpI anticipata destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa?
Spiegato da FiscoAI
Il Provvedimento AdE 160/2019 disciplina le condizioni per cui un lavoratore che percepisce la NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego) può richiedere l'anticipazione dell'intero importo in un'unica soluzione, destinandolo al capitale sociale di una cooperativa, senza pagare imposte IRPEF su tale somma. La norma si applica esclusivamente ai lavoratori che intendono sottoscrivere quote di capitale in cooperative dove il rapporto mutualistico riguarda la prestazione di attività lavorativa del socio stesso. Per ottenere l'esenzione, il richiedente deve allegare alla domanda di anticipazione tre documenti fondamentali: l'attestazione di iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese e nell'Albo nazionale, uno stralcio dell'elenco soci con dichiarazione del Presidente, e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui dichiara di destinare l'intero importo al capitale sociale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno in cui ha percepito la prestazione. L'Istituto erogatore della NASpI (tipicamente l'INPS) non applicherà ritenute alla fonte sulle somme erogate e certificherà l'erogazione in qualità di sostituto d'imposta nella Certificazione Unica, utilizzando appositi campi dedicati. Questo meccanismo rappresenta un incentivo fiscale per favorire l'occupazione attraverso forme di autoimpiego cooperativo, garantendo che il lavoratore disoccupato non subisca una doppia tassazione sulla prestazione sociale.
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Riferimento normativo
Criteri e modalità di attuazione dell’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Comunicazioni atte a consentire l’esenzione della NASpI anticipata in un’unica soluzione destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché ad attestare all’Istituto erogatore l’effettiva dest
Testo normativo
Prot. n. 2021/155130
Direzione Centrale Persone Fisiche, lavoratori autonomi
ed Enti non commerciali
Criteri e modalità di attuazione dell’articolo 1, comma 12, della legge 27
dicembre 2019, n. 160. Comunicazioni atte a consentire l’esenzione della
NASpI anticipata in un’unica soluzione destinata alla sottoscrizione di capitale
sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la
prestazione di attività lavorativa da parte del socio di cui all’articolo 8, comma
1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché ad attestare all’Istituto
erogatore l’effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa
interessata dell’intero importo anticipato.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. Comunicazioni atte a consentire l’esenzione della NASpI anticipata di cui
all’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
1.1 I lavoratori aventi diritto alla corresponsione della NASpI che intendano
richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo
complessivo spettante, non ancora erogato, a titolo di incentivo per la
sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale
il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative
da parte del socio, sono tenuti, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, ad
allegare, con le modalità individuate dall’Istituto erogatore, alla domanda di
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anticipazione di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22, i documenti di seguito elencati:
˗ attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle
imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché
nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di
Commercio unitamente all’indicazione degli estremi per la successiva
verifica;
˗ stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente
della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e
l’attività allo stesso assegnata;
˗ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il richiedente dichiara di destinare
l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata
entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno
di imposta in cui è stata percepita la prestazione, stabilito dall’articolo 2
del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
2. Adempimenti del sostituto di imposta
2.1 L’Istituto erogatore della NASpI non applicherà le ritenute alla fonte sulle
somme erogate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre
2019, n. 160 e provvederà a certificare, in qualità di sostituto d’imposta, ai
sensi dell’articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, l’erogazione di tali trattamenti utilizzando gli appositi campi
che saranno riservati nel modello di Certificazione Unica.
Motivazioni
Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 recante “Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di
disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ha dettato norme in materia di
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ammortizzatori sociali, in conformità con l’articolo 38, secondo comma, della
Costituzione, il quale sancisce il diritto dei lavoratori a forme di tutela contro la
disoccupazione.
In particolare, l’articolo 1 ha istituito una indennità mensile di
disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per
l’Impiego (NASpI) avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito
ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto
involontariamente il lavoro.
L’articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 2015 prevede che il lavoratore
avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione
anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che
gli spetta e che non gli sia stato ancora erogato a titolo, tra gli altri, di
sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il
rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte
del socio.
Con il presente Provvedimento, si stabiliscono i criteri e le modalità di
attuazione dell’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che
riconosce, in questo specifico caso, la non imponibilità ai fini Irpef dell’intero
importo ricevuto a titolo di NASpI.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma
1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate , pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
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Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante
disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle
Imposte sui Redditi);
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento
recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore
aggiunto, ai sensi dell’art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);
Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti
del contribuente;
Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 recante “Disposizioni per il riordino
della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione
involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il “Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-
2022”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 17/06/2021
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
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Il Provvedimento AdE 160/2019 è il riferimento normativo per l'esenzione IRPEF sulla NASpI anticipata destinata a cooperative di lavoro, disciplinando i requisiti di non imponibilità e gli adempimenti del sostituto d'imposta. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per verificare la corretta documentazione richiesta, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l'iscrizione nel registro delle imprese e nell'Albo nazionale delle cooperative, nonché le modalità di certificazione nella Certificazione Unica secondo il DPR 322/1998.
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