Decisione UE In vigore

Decisione UE 1191/2019

Decisione (UE) 2019/1191 del Consiglio, dell'8 luglio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 04 03 01 03 — «Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi») (Testo rilevante ai fin

Pubblicato: 08/07/2019 In vigore dal: 08/07/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/1191 del Consiglio, dell'8 luglio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 04 03 01 03 — «Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi») (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Council Decision (EU) 2019/1191 of 8 July 2019 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (Budget line 04 03 01 03 — Free movement of workers, co-ordination of social security schemes and measures for migrants, including migrants from third countries) (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

12.7.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187/33 DECISIONE (UE) 2019/1191 DEL CONSIGLIO dell'8 luglio 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 04 03 01 03 — «Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi») (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 46 e 48, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ( 1 ) , in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ( 2 ) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1 o gennaio 1994. (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, il protocollo 31. (3) Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni specifiche sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà. (4) È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea in materia di libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi. (5) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare il 1 o gennaio 2019. (6) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2019 Per il Consiglio La presidente A.-K. PEKONEN ( 1 ) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6 . ( 2 ) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 . PROGETTO DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2019 del … che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98, considerando quanto segue: (1) È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea in materia di libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi. (2) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare il 1 o gennaio 2019, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'articolo 5, paragrafi 5 e 13, del protocollo 31 dell'accordo SEE, i termini «e 2018» sono sostituiti da «, 2018 e 2019». Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ( *1 ) . Essa si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2019. Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il Per il Comitato misto SEE Il presidente I segretari del Comitato misto SEE ( *1 ) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

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