Decisione UE In vigore

Decisione UE 1243/2022

Decisione di esecuzione (PESC) 2022/1243 del Consiglio del 18 luglio 2022 che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina

Pubblicato: 18/07/2022 In vigore dal: 18/07/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (PESC) 2022/1243 del Consiglio del 18 luglio 2022 che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina EN: Council Implementing Decision (CFSP) 2022/1243 of 18 July 2022 implementing Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine

Testo normativo

19.7.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 190/139 DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2022/1243 DEL CONSIGLIO del 18 luglio 2022 che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2, vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina ( 1 ) , in particolare l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC. (2) A seguito di una valutazione delle circostanze pertinenti, risulta opportuno sopprimere una voce dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’allegato I della decisione 2012/642/PESC. (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’allegato I della decisione 2012/642/PESC è modificato conformemente all’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2022 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1 . ALLEGATO La voce seguente è soppressa dall’elenco riportato nella sezione B («Persone giuridiche, entità o organismi di cui all’articolo 4, paragrafo 1») dell’allegato I della decisione 2012/642/PESC: «23. Cham Wings Airlines».

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