Quali sono le regole fiscali per le borse di studio erogate dalle ITS Academy a partire dal 2025?
Spiegato da FiscoAI
A partire dall'anno d'imposta 2025, le borse di studio corrisposte dalle ITS Academy (Istituti Tecnologici Superiori) agli studenti iscritti ai loro percorsi formativi sono completamente esenti dall'Irpef. Questa esenzione è stata introdotta dal comma 9-bis dell'articolo 4 della legge 99/2022 e riguarda le borse finanziate anche con fondi PNRR, equiparando il trattamento fiscale delle ITS Academy a quello delle università. La norma si applica alle borse corrisposte dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni ITS Academy e da altri soggetti pubblici, indipendentemente dai criteri di assegnazione utilizzati (distanza, tipo di percorso, tirocini all'estero).
Per quanto riguarda l'Irap, poiché le borse di studio sono esenti dall'Irpef, automaticamente sono escluse dalla base imponibile Irap secondo l'articolo 10-bis del decreto legislativo 446/1997. Questo significa che le fondazioni ITS Academy non devono considerare queste erogazioni nella determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Prima del 2025, le borse di studio delle ITS Academy erano invece soggette a tassazione come redditi assimilati al lavoro dipendente, creando una discriminazione rispetto agli studenti universitari.
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Riferimento normativo
Esenzione ai fini Irpef ed Irap per le borse di studio corrisposte dalle ITS Academy – Articolo 4, comma 9–bis, legge 15 luglio 2022, n. 99 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 204/2025
OGGETTO: Esenzione ai fini Irpef ed Irap per le borse di studio corrisposte dalle ITS
Academy – Articolo 4, comma 9–bis, legge 15 luglio 2022, n. 99.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
La Fondazione istante (di seguito ''Istante'' o ''ITS'') rappresenta di erogare delle
borse di studio finanziate con il PNRR con gli stessi criteri di assegnazione già in uso per i
percorsi universitari e AFAM, al fine di assicurare la frequenza dei percorsi formativi ITS
Academy agli studenti e contribuire alla copertura delle eventuali spese di vitto, alloggio
e/o viaggio agli iscritti fornendo pari opportunità nell'accesso ai benefici di diritto allo
studio, anche per i percorsi di formazione professionale terziaria erogati dalle Fondazioni
ITS Academy.
L'Istante, «nell'ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 Investimento 1.5 ''Sviluppo del
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sistema di formazione professionale terziaria (ITS)'' Azione ''Potenziamento dell'offerta
formativa degli ITS Academy'', è destinataria, come altri ITS Academy, di ingenti risorse
per favorire il diritto allo studio degli studenti al pari di quelli universitari».
«L'importo unitario di tali borse di studio è articolato in funzione del tipo di
percorso (V livello EQF biennale e VI livello EQF triennale), della distanza tra il
luogo di residenza dello studente/studentessa e il luogo di svolgimento del percorso
formativo, delle caratteristiche del destinatario e della presenza o meno di un tirocinio
all'estero di durata minima di 1 e massima di 3 mesi nell'ambito del percorso formativo».
L'importo erogato è «individuato, sulla base di apposita istruttoria, dalle
fondazioni, applicando i criteri e gli importi unitari definiti con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320, e successive modifiche e
integrazioni».
Tanto premesso, l'Istante chiede quale sia il corretto trattamento tributario da
riservare ai fini Irpef ed Irap alle borse di studio erogate a valere sui fondi PNRR.
I dubbi dell'Istante sono alimentati dalla considerazione che il regime di
imponibilità Irpef generalmente previsto per le borse di studio all'articolo 50, comma
1, lettera c), del Tuir «è disapplicato ai sensi dell'art. 6 della legge 30 novembre 1989,
n. 398, e art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, richiamati nella Risoluzione n. 109/E
del 23 aprile 2009», per le borse di studio corrisposte dalle Università e dagli istituti di
istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di
specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca postdottorato e
per i corsi di perfezionamento all'estero, atteso che, secondo l'Istante, la legge 15 luglio
2022, n. 99, ha equiparato gli istituti tecnici superiori alle Università e che i criteri di
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assegnazione di tali borse sono gli stessi di quelli previsti per i percorsi universitari e
AFAM.
Ai fini Irap, l'Istante ritiene che le borse di studio erogate nell'ambito dei
finanziamenti PNRR debbano, considerata l'equiparazione di tali istituti operata dalla
citata legge n. 99 del 2022 alle Università di cui al periodo precedente, considerarsi
escluse dalla base imponibile dell'imposta in quanto l'ultimo periodo del comma 1
dell'articolo 10bis del d.lgs. 446 del 1997 prevede una tale possibilità per le borse di
studio erogate da tali enti.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene che, ai fini Irpef, «anche dette borse di studio debbano
beneficiare di un regime fiscale di favore, atteso che, la legge n. 99/2022, equipara gli
istituti tecnici superiori alle università ma, anche perché i criteri di assegnazione sono
gli stessi già utilizzati per i percorsi universitari e AFAM», in caso contrario secondo il
suo parere si originerebbe una «discriminazione tra gli studenti universitari e gli studenti
iscritti ai corsi di formazione terziaria ITS».
In merito all'Irap, «giusta la norma di rimando contenuta nell'art. 10bis, comma
1, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, si ritiene doversi concludere che le borse di studio
erogate nell'ambito dei finanziamenti PNRR, in quanto escluse dalla base imponibile
dell'Irpef, si debbano altresì considerare irrilevanti ai fini della determinazione della
base imponibile Irap delle amministrazioni pubbliche che le erogano».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
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In linea generale, costituiscono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente
ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir),
«le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o
sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è
legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante».
Come chiarito nella circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997,
n. 326 (par. 5.4), per quanto riguarda l'ambito oggettivo di tale disposizione, per la
nozione di borsa di studio si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di
soggetti, anche non studenti, per sostenere l'attività di studio o di ricerca scientifica, di
specializzazione, ecc..
Relativamente agli assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento
professionale, nel citato documento di prassi è stato precisato che rientrano nel novero
di tali erogazioni oltre quelle relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o
riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale, anche quelle per
corsi finalizzati ad una futura eventuale occupazione di lavoro, mentre sono comunque
da escludere dalla previsione di cui alla citata lettera c) le spese sostenute ai fini delle
selezioni preliminari del personale da assumere.
Come chiarito nella risoluzione 25 novembre 2009, n. 280/E, la disposizione
in commento è riferita a tutte le erogazioni finalizzate allo studio e alla formazione
professionale, ad esclusione di quelle espressamente esenti e di quelle collegate ad un
rapporto di lavoro dipendente.
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Nella risoluzione 21 novembre 2002, n. 365/E, è stato precisato che al di fuori
delle ipotesi di esenzione tassativamente previste dalla legge, eventuali borse di studio ed
altre somme corrisposte per fini di studio e formazione professionale devono essere, in
ogni caso, assoggettate ad imposizione secondo le modalità previste dalla citata lettera c).
Ai fini Irap, l'articolo 10bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
dispone che «sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all'articolo 47, comma
1, lettera c) [ora articolo 50 del Tuir, n.d.r.] del medesimo testo unico esenti dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche».
La legge 15 luglio 2022, n. 99, ha istituito il Sistema terziario di istruzione
tecnologica superiore di cui sono parte integrante ai sensi del comma 1 dell'articolo 1
«gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici
superiori (ITS Academy), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e
di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza,
per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di
innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri
europei».
In sede di conversione del decreto legge 7 aprile 2025, n. 45 (convertito dalla
legge 5 giugno 2025, n. 79), è stato introdotto, all'articolo 4 della legge n. 99 del 2022, il
comma 9bis il quale ha previsto che «A decorrere dall'anno d'imposta 2025, sono esenti
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme corrisposte a titolo di borse di
studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni ITS Academy e da altri soggetti
pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, ivi
comprese le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a)».
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Ciò posto, per effetto della disposizione di cui al comma 9bis dell'articolo
4 della legge n. 99 del 2022, dal periodo di imposta 2025, le borse di studio
corrisposte dall'Istante sono esenti dall'Irpef e, conseguentemente, sono escluse dalla
base imponibile Irap ai sensi del citato articolo 10bis del d.lgs. n. 446 del 1997.
Il presente parere è reso sulla base degli elementi, assunti acriticamente così
come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta
attuazione nel contenuto.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 99/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
L'esenzione Irpef per le borse di studio ITS Academy si collega direttamente al regime fiscale delle erogazioni per fini di studio e formazione professionale disciplinato dall'articolo 50 del Tuir, nonché alle esclusioni dalla base imponibile Irap previste dall'articolo 10-bis del d.lgs. 446/1997. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare che le borse rispettino i criteri normativi e applicare correttamente l'esenzione dal periodo d'imposta 2025, distinguendo tra redditi assimilati, sussidi pubblici e diritto allo studio.
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