Definizione agevolata delle controversie tributarie – art. 1, commi da 186 a 205, legge 29 dicembre 2022, n. 197 – versamento rateale – calcolo interessi
Nel caso di definizione agevolata delle controversie tributarie con versamento rateale, quale tasso di interesse si applica alle rate successive alla prima se il tasso legale cambia durante il periodo di pagamento?
Spiegato da FiscoAI
La definizione agevolata delle controversie tributarie, disciplinata dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022), consente ai contribuenti di chiudere vertenze tributarie pendenti in giudizio mediante il pagamento di un importo determinato. Quando l'importo dovuto supera 1.000 euro, è possibile optare per il versamento rateale fino a 20 rate trimestrali, applicando le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 218/1997 per quanto compatibile. Il punto critico riguarda il calcolo degli interessi sulle rate successive alla prima: secondo la normativa vigente, gli interessi legali devono essere calcolati dalla data del versamento della prima rata, ma il tasso applicabile è quello vigente al momento del perfezionamento della definizione agevolata, non quello della singola rata. Nel caso specifico, se la domanda di definizione è stata presentata e la prima rata versata nel 2023 (quando il tasso era del 5%), tale tasso rimane applicabile a tutte le rate successive, anche se versate nel 2024 quando il tasso legale è sceso al 2,5%. La definizione si perfeziona infatti con la presentazione della domanda e il versamento della prima rata entro il termine previsto, fissando così il tasso di interesse per l'intera rateazione.
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Riferimento normativo
Definizione agevolata delle controversie tributarie – art. 1, commi da 186 a 205, legge 29 dicembre 2022, n. 197 – versamento rateale – calcolo interessi - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Risposta n. 168/2024
OGGETTO: Definizione agevolata delle controversie tributarie – art. 1, commi da 186
a 205, legge 29 dicembre 2022, n. 197 – versamento rateale – calcolo
interessi
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA S.p.A, nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito
sinteticamente riportato.
L'istante riferisce che nel «periodo di vigore della legge di bilancio 2023 [legge
29 dicembre 2022, n. 197 ndr.] era pendente in Corte di cassazione una vertenza
riguardante un avviso di accertamento, in seguito a due pronunce sfavorevoli alla
contribuente. È stato quindi deciso di definire tale vertenza ai sensi della citata legge di
bilancio 2023, con presentazione di apposita domanda in data 16 marzo 2023.».
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Nel dettaglio, l'istante «ha presentato la domanda di accesso [alla definizione
di cui all'art. 1, co. 194 della legge di bilancio 2023 ndr.] esercitando l'opzione del
versamento rateale delle somme dovute e ha provveduto sino ad oggi a versare le rate
nei termini prescritti dalla legge.
Il dubbio interpretativo è sorto all'indomani della pubblicazione del Decreto del
MEF del 29 novembre 2023 (Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11.12.2023) che, come noto,
ha determinato un abbassamento del tasso di interesse legale dal 5% al 2,5% a partire
dal 1° gennaio 2024.».
A seguito di tale decreto, infatti, «non è chiaro se l'attuale Istante potrà applicare
il ''nuovo'' tasso di interesse del 2,5% sulle rate dovute a decorrere dal 1° gennaio 2024,
avendo presentato la domanda di accesso alla definizione agevolata e versato la prima
rata nel 2023, anno in cui trovava applicazione il tasso di interesse legale del 5%.».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In sintesi, l'istante, rilevato come «allo stato attuale nessuna norma stabilisce
espressamente che, nel caso di versamento rateale di somme dovute a seguito
dell'accesso a forme di definizione concordata della pretesa, debba applicarsi il tasso
legale di interesse vigente al momento del versamento della prima rata, l'attuale Istante
ritiene corretto applicare il tasso di interesse del 2,5% sulle somme dovute a decorrere
dal 1° gennaio 2024.
Pertanto: i) sulle rate già versate nel 2024 con applicazione prudenziale del tasso
di interesse al 5%, l'attuale Istante ritiene di aver maturato il diritto al rimborso delle
somme versate in eccesso, ossia la differenza tra il previgente tasso legale del 5% e
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l'attuale tasso del 2,5%; ii) con riferimento, invece, alle rate ancora da versare alle
scadenze di legge, l'attuale Istante ritiene pacifica l'applicazione del ''nuovo'' tasso di
interesse del 2,5%.».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
A seguito dell'entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la scrivente
Agenzia delle entrate ha commentato con plurimi interventi tanto di prassi (cfr., ad
esempio, la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023), quanto in risposta a specifiche istanze
dei contribuenti le misure ivi contenute.
Con riferimento alla ''definizione agevolata delle controversie tributarie'', la
circolare n. 2/E del 2023 ha evidenziato come la stessa, «disciplinata nei commi da
186 a 205 [dell'articolo 1, ndr.], consente di definire le controversie, attribuite alla
giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio
2023, ossia al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello
in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un
determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione
allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire. [...]
Il comma 194 prevede che la definizione agevolata si perfezioni con la
presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30
giugno 2023 [...], dell'integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma.
Nel caso in cui gli importi dovuti superino euro 1.000 è ammesso il pagamento
rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del d.lgs. n. 218 del 1997
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in tema di accertamento con adesione, per quanto compatibile, in un massimo di 20
rate trimestrali di pari importo. Le rate trimestrali vanno versate entro il 30 giugno, 30
settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima si
applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.
Per il pagamento previsto ai fini della definizione agevolata è esclusa la
compensazione di cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.
Nel caso di versamento rateale, la definizione si perfeziona con la presentazione
della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima
rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola
presentazione della domanda.».
Va aggiunto:
a) come precisato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot.
n. 250755 del 5 luglio 2023 attuativo di tali disposizioni unitamente al precedente prot.
n. 30294 del 1° febbraio 2023 che l'articolo 20 del decretolegge 30 marzo 2023, n.
34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, intervenendo sui
commi richiamati, posticipa «al 30 settembre 2023 il termine per la presentazione della
domanda di definizione agevolata e, in caso di opzione per il pagamento rateale degli
importi dovuti per la definizione, modifica le date entro cui effettuare il versamento
delle prime tre rate. La norma introduce, infine, dopo il pagamento delle prime tre rate,
in alternativa alla rateazione trimestrale, la possibilità di versare le somme dovute in
cinquantuno rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2024.»;
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b) in merito al richiamato articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, che «la misura del tasso di interesse legale deve essere determinata con riferimento
all'annualità in cui viene perfezionato l'atto di accertamento con adesione, rimanendo
costante anche se il versamento della rate si protrae negli anni successivi (ciò significa
che il tasso di interesse legale per un accertamento perfezionato nel 2010 è pari all'1%,
anche se le rate saranno corrisposte negli anni successivi).» (così la circolare n. 28/E
del 21 giugno 2011).
Il chiarimento reso nel citato documento di prassi applicabile anche alla
definizione agevolata delle controversie tributarie, stante il rinvio contenuto nell'articolo
1, comma 194, della legge n. 197 del 2022 («nel caso in cui gli importi dovuti superino
l'ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto
compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218 [...]») esclude che la soluzione interpretativa ipotizzata dall'istante possa essere
condivisa.
Né, in senso contrario, vale il rilievo contenuto nell'istanza presentata, secondo cui
«i chiarimenti forniti con la Circolare n. 28 del 2011 erano certamente coerenti rispetto
ad un dettato normativo (il comma 2 dell'art. 8, d.lgs. n. 218 del 1997, vigente fino al
21 ottobre 2015) che così recitava: ''Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli
interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione''.
Si tratta di una disposizione normativa profondamente diversa da quella attuale,
dal momento che il vigente comma 2 dell'art. 8, d.lgs. n. 218/1997 (come modificato
dal d.lgs. n. 159 del 2015), stabilisce che ''Sulle rate successive alla prima sono dovuti
gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata'', non contenendo
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più quel riferimento temporale rappresentato dalla ''data di perfezionamento dell'atto di
adesione'' che la previgente norma, invece, esplicitamente conteneva.».
Non può dimenticarsi, infatti, che le due date (pagamento della prima rata e
perfezionamento ultimo della definizione agevolata) coincidono, considerato, come
sopra già anticipato, che «Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si
perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento
degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30
settembre 2023.» (così sempre l'articolo 1, comma 194, della legge n. 197 del 2022).
Alla luce di quanto sopra, in tema di definizione agevolata delle controversie
tributarie, deve ribadirsi che gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive
alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento
della definizione stessa.
IL VICE DIRETTORE
CAPO DIVISIONE CONTRIBUENTI
(firmato digitalmente)
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La definizione agevolata delle controversie tributarie si applica secondo l'articolo 1, commi 186-205, della legge n. 197/2022, con rinvio alle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 218/1997 in tema di accertamento con adesione. Il tasso di interesse legale, determinato al momento del perfezionamento della definizione, rimane costante per tutto il periodo di rateazione, indipendentemente da successive variazioni del tasso legale. Questo principio è rilevante per commercialisti e aziende che gestiscono definizioni concordate, poiché incide sul calcolo preciso degli importi dovuti e sulla pianificazione finanziaria delle controversie tributarie.
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