Cross-border conversion – Disciplina fiscale applicabile ai fini IRES e IRAP ad un soggetto residente che redige il bilancio secondo la Combination 3 di cui al Codice civile olandese. Ulteriori chiarimenti in relazione alla risposta n. 114 del 2022 – Art. 83 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; artt. 5 e 6 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Quale disciplina fiscale si applica a una società residente in Italia che redige il bilancio secondo la "Combination 3" del codice civile olandese dopo una cross-border conversion?
Spiegato da FiscoAI
La risposta dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che una società fiscalmente residente in Italia, pur avendo trasferito la sede legale all'estero e dovendo redigere il bilancio secondo la normativa civilistica olandese, può continuare ad applicare il regime fiscale dei soggetti IAS/IFRS adopter. Questo è possibile a condizione che la "Combination 3" (che semplifica il bilancio separato applicando le politiche contabili del bilancio consolidato redatto in IAS/IFRS) sia sostanzialmente equivalente ai principi contabili internazionali e che la società rediga un rendiconto economico-patrimoniale riconciliato e armonizzato secondo il regolamento CE 1606/2002. In pratica, la società deve partire dal bilancio di verifica IAS/IFRS compliant e produrre un rendiconto con data certa che riconcili le differenze derivanti dalla Combination 3 rispetto alle norme IAS/IFRS standard per il bilancio separato. Se queste condizioni sono soddisfatte, la società applica il principio di derivazione rafforzata per l'IRES e il principio di presa diretta per l'IRAP, senza tornare al principio di derivazione semplice. Qualora anche una sola di queste condizioni non sia rispettata, si applica il regime ordinario di derivazione semplice previsto dall'articolo 83 del TUIR.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Cross-border conversion – Disciplina fiscale applicabile ai fini IRES e IRAP ad un soggetto residente che redige il bilancio secondo la Combination 3 di cui al Codice civile olandese. Ulteriori chiarimenti in relazione alla risposta n. 114 del 2022 – Art. 83 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; artt. 5 e 6 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Grandi
contribuenti e internazionale
Risposta n. 220/2025
OGGETTO: Cross–border conversion – Disciplina fiscale applicabile ai fini IRES
e IRAP ad un soggetto residente che redige il bilancio secondo la
''Combination 3'' di cui al Codice civile olandese. Ulteriori chiarimenti
in relazione alla risposta n. 114 del 2022 – Art. 83 del d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917; artt. 5 e 6 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società ALFA N.V. (d'ora in avanti, l'''Istante'' o la ''Società'') con sede legale
in ... (Paesi Bassi) e domicilio fiscale in Italia è la società che riveste la natura di c.d.
''holding industriale'' posta all'apice dell'omonimo gruppo.
Sino all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, l'Istante ha redatto il proprio
bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili italiani (c.d. ''OIC'') recati
dall'articolo 2423 e seguenti del codice civile, come meglio declinati dall'Organismo
Italiano di Contabilità, provvedendo dunque a determinare le proprie basi imponibili
Pagina 2 di 22
rilevanti agli effetti dell'IRES e dell'IRAP in base alle disposizioni valevoli per i soggetti
cc.dd. ''OICadopter''.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Istante ha proceduto alla prima adozione
dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (c.d. ''first time adoption'' o ''FTA'') e
ha redatto il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 in conformità
ai principi contabili IAS/IFRS di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 e s.m.i.,
provvedendo dunque i) a redigere, sempre in base agli IAS/IFRS, il bilancio d'esercizio
comparato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e ii) a determinare le proprie basi
imponibili rilevanti agli effetti dell'IRES e dell'IRAP relativamente al periodo di imposta
2020 in base alle disposizioni valevoli per i soggetti cc.dd. ''IASadopter''.
A tal ultimo riguardo, in relazione ad alcune specifiche fattispecie scaturenti dalla
citata FTA, l'Istante ha ottenuto il parere dell'Agenzia delle entrate con la risposta a
interpello pubblicata n. 114 del 2022.
L'Istante rappresenta che successivamente, a far data dal gg mm 202x, ha trasferito
la propria sede legale dall'Italia ai Paesi Bassi mediante un'operazione di trasformazione
in continuità civilisticosoggettiva e, quindi, senza liquidazione da società per azioni
di diritto italiano in una naamloze vennootschap di diritto olandese (c.d. operazione di
''crossborder conversion''). Tale operazione è stata propedeutica alla quotazione delle
azioni della società presso la borsa di ... intervenuta in data gg mm 202x.
L'Istante, come anticipato, ha mantenuto la propria residenza fiscale in Italia e,
quindi, continua ad essere un soggetto passivo agli effetti dell'IRES e dell'IRAP in base
alle disposizioni recate, rispettivamente, dal d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito,
''TUIR'') e dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (di seguito ''decreto IRAP'').
Pagina 3 di 22
A seguito della citata crossborder conversion, sebbene sia rimasta residente ai
fini fiscali in Italia, la Società interpellante precisa di essere soggetta alla disciplina
civilistica e contabile recata dal codice civile dei Paesi Bassi. Nel rispetto di tale
normativa, essa ha redatto il proprio bilancio d'esercizio relativo al periodo chiuso al 31
dicembre 202x in ossequio alle disposizioni recate dalla Parte 9 del Libro 2 del codice
civile olandese. Più nello specifico in base alla facoltà riconosciuta dall'articolo 362,
paragrafo 8, della Parte 9 del Libro 2 del codice civile olandese l'Istante ha optato
per la redazione del proprio bilancio d'esercizio con adozione della c.d. ''Combination
3'', in base alla quale alle società holding che redigono il proprio bilancio consolidato
in ossequio ai principi e alle rappresentazioni contabili proprie dei principi IAS/IFRS
adottati dall'Unione Europea è consentito di dare ingresso ai medesimi principi e
rappresentazioni contabili IAS/IFRS anche nella stesura del bilancio d'esercizio.
La ratio di tale semplificata modalità di rappresentazione contabile, prosegue
l'Istante, risponde all'esigenza di evitare l'emersione di differenze tra la rappresentazione
del patrimonio indicata nel bilancio consolidato rispetto a quella resa nel bilancio
d'esercizio, nonché di riconoscere alle società ed in particolare alle holding rilevanti
semplificazioni amministrativocontabili, prevedendo una forma di bilancio molto snella
e priva di informazioni ulteriori rispetto a quelle già esposte nel bilancio consolidato.
L'adozione della Combination 3 nella redazione del proprio bilancio d'esercizio
ha dunque consentito all'Istante di mantenere le qualificazioni, imputazioni temporali,
classificazioni e valutazioni redatto in conformità ai principi contabili IAS/IFRS anche
nel bilancio d'esercizio in una forma estremamente snella, esponendo i fatti rilevanti
e i principi contabili adottati per ''rimando'' all'informativa fornita in seno al bilancio
Pagina 4 di 22
consolidato. La Combination 3, infatti, non richiede la formale predisposizione degli
schemi contabili obbligatoriamente richiesti nell'ambito del framework IAS/IFRS.
Ciò detto, la Società ha rappresentato che la citata ''importazione'' nel bilancio
d'esercizio delle politiche contabili e valutative proprie del bilancio consolidato potrebbe
potenzialmente determinare:
l'emersione di differenze qualificatorie e/o valutative di talune particolari
operazioni rispetto a quanto sarebbe avvenuto in caso di adozione degli IAS/IFRS nella
redazione di un bilancio d'esercizio, nella versione prevista per le imprese residenti dal
decreto legislativo n. 38 del 2005. Per esempio, potrebbero variare le politiche contabili
adottate per la valutazione delle partecipazioni in società controllate, partecipate e in
joint ventures (e.g., adozione del criterio dell'equity method invece del criterio del costo);
nonché
l'elisione di poste intercompany, non rilevanti ai fini contabilità del gruppo,
anche ai fini del bilancio d'esercizio.
Al riguardo, l'Istante rappresenta di essere comunque in grado di ''mappare''
le differenze qualificatorie e/o valutative, di ''estrarre'' e fornire evidenza delle poste
intercompany per così dire ''elise'' contabilmente, nonché di produrre nel dettaglio i citati
schemi contabili, in quanto tali dati ed informazioni sebbene non siano espressamente
riportati nel bilancio d'esercizio sono comunque presenti e ricavabili dalla contabilità
dell'impresa (i.e., nel bilancio di verifica IAScompliant).
In sede di documentazione integrativa prot. n. ... del ... l'Istante ha fatto altresì
presente che:
Pagina 5 di 22
con riferimento alla scelta della Combination 3, tale opzione è stata ritenuta
la più conferente al contesto legislativo (i.e., la legislazione civilistica olandese) e
alla disciplina regolamentare di riferimento (i.e., quella valevole per il mercato .....
della borsa di ...). Anche tale scelta, peraltro, è stata mossa dall'esigenza di ridurre
ulteriormente i disallineamenti tra bilancio d'esercizio e bilancio consolidato;
con riguardo all'emersione di differenze qualificatorie e/o valutative di talune
particolari operazioni rispetto a quanto sarebbe avvenuto in caso di adozione degli
IAS/IFRS nella redazione di un bilancio d'esercizio, la prima adozione della citata
Combination 3 ha concorso a determinare differenze con riguardo alle modalità di
rilevazione delle put option e, in particolare, le opzioni cd. ''Target 1'' e ''Target 3'' già
oggetto della risposta n. 114 del 2022. L'adozione della Combination 3 ha determinato
la rappresentazione delle opzioni put come passività finanziaria (i.e. debito) invece che
come strumento finanziario derivato passivo non di copertura (i.e. di ''trading'') poiché
nel bilancio consolidato le partecipazioni vengono consolidate con il metodo integrale,
sicché la quota di patrimonio netto detenuta dalle minoranze titolari delle opzioni put
assume la natura di patrimonio netto del gruppo e soddisfa la previsione contenuto nello
IAS 32 al paragrafo 23. In buona sostanza, nell'ambito del bilancio consolidato viene
rilevato un debito pari all'intero importo attualizzato dell'obbligazione verso il socio di
minoranza, fenomeno che non si può invece manifestare nell'ambito del bilancio separato
IAS/IFRS, in quanto le quote detenute dalle minoranze detentrici delle opzioni put non
vengono consolidate linebyline. A seguito di tale cambio di rappresentazione contabile
la Società ha quindi provveduto a ridurre, come effetto di prima applicazione della nuova
rappresentazione contabile al 1° gennaio 202x, le altre riserve del patrimonio netto per
Pagina 6 di 22
complessivi Euro ..., in contropartita alla rilevazione di un corrispondente valore di
passività finanziarie. La Società ha peraltro provveduto a incrementare le altre riserve
del patrimonio netto per complessivi Euro ..., in contropartita alla cancellazione delle
passività per derivati di trading precedentemente iscritte;
relativamente all'''elisione'' delle poste intercompany dal bilancio d'esercizio, la
Società è in grado di fornire un rendiconto economicopatrimoniale in cui viene data
evidenza di tutte le poste contabili, finanche di quelle intercompany;
l'adozione della Combination 3 ha poi determinato la riclassificazione del
patrimonio netto in base alle disposizioni del codice civile olandese. La Società ha
provveduto a ''liberare'' la riserva legale precedentemente iscritta in base alle disposizioni
del codice civile italiano e tra le riserve di patrimonio netto è stata rilevata la riserva
legale in conformità alle disposizioni del codice civile olandese.
Inoltre, l'interpellante, con la predetta documentazione, ha precisato che, a
decorrere dal 1° gennaio 202x, unitamente all'applicazione della Combination 3, la
Società ha anche cambiato la propria politica di rilevazione contabile delle partecipazioni
passando dal metodo del ''costo'' adottato nella redazione del bilancio IAS/IFRS relativo
al periodo precedente, all'equity method. La Società ha rilevato gli effetti di tale cambio
di politica contabile in via retroattiva. Sebbene tale cambio di politica contabile sia
intervenuto contestualmente all'adozione della Combination 3, esso non è direttamente
connesso all'adozione della citata metodologia di rappresentazione contabile.
La Società dichiara altresì che, ad oggi, non presenta i requisiti per essere definita
una ''microimpresa'' ai sensi dell'articolo 2435ter c.c. e che, operando come holding
Pagina 7 di 22
industriale ''dinamica'', non è riconducibile né agli ''enti di investimento'' né alle ''imprese
di partecipazione finanziaria'' di cui alla direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013.
Cionondimeno, l'Istante evidenzia che le questioni interpretative affrontate nella
presente Istanza sono intimamente connesse a quelle già analizzate nella risposta a
interpello n. 114 del 2022.
Alla luce di quanto chiarito nella risposta n. 114 del 2022, la Società ha
provveduto a non dedurre in sede di first recognition, il fair value negativo degli
strumenti finanziaria put option, sui quali si è venuto a creare un ''doppio binario''
tra il valore contabile iscritto nel bilancio di esercizio e il relativo valore fiscale, che
a parere della Società è destinato a riassorbirsi nel corso del tempo al momento del
''riassorbimento'' del citato fair value negativo a seguito di una ripresa di valore maturata
sullo stesso strumento oppure al momento del ''realizzo'' per esercizio dell'opzione o
estinzione della stessa.
Tutto ciò premesso, l'Istante ritiene che nel caso di specie ricorrano obiettive
condizioni di incertezza in relazione alle modalità di applicazione della disciplina
valevole agli effetti dell'IRES e dell'IRAP.
In particolare, chiede di poter continuare a considerarsi soggetto IASadopter, con
tutto ciò che ne consegue in termini di i) determinazione delle basi imponibili rilevanti
ai fini dell'IRES e dell'IRAP in coerenza con i principi della ''derivazione rafforzata'' e
della ''presa diretta'' propri dei soggetti IASadopter e di ii) applicazione di tutte le altre
disposizioni precipuamente individuate per tali soggetti dal TUIR, dal decreto IRAP e dai
relativi decreti ministeriali emanati in ossequio alle deleghe di cui all'articolo 1, comma
Pagina 8 di 22
60, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 2, comma 28, del decretolegge
29 dicembre 2010, n. 255 e s.m.i. (di seguito, i ''decreti IAS'').
In subordine, l'interpellante chiede se continuano ad applicarsi alle opzioni put
possedute ed ai titoli di trading i chiarimenti interpretativi resi nella risposta pubblicata
n. 114 del 2022 ''con riguardo al trattamento fiscale da applicare ad alcune specifiche
fattispecie scaturenti dalla FTA degli IAS/IFRS effettuata a decorrere dal 1° gennaio
2020''.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Ad avviso dell'Istante, la posizione va assimilata a quella di un soggetto
IASadopter in considerazione della compatibilità economicosostanziale della c.d.
Combination 3 con il bilancio redatto secondo i principi IAS/IFRS.
In linea di principio, il sistema giuridiconormativo nazionale pone riferimento
alla sola normativa contabile interna e, conseguentemente, la disciplina fiscale delle
società e degli enti è ''bipartita'' tra:
quella valevole per i soli soggetti che redigono i bilanci d'esercizio (i.e., le società
e gli enti residenti) ovvero i rendiconti (i.e., le società e gli enti non residenti con stabile
organizzazione in Italia) in base ai principi contabili IAS/IFRS come adottati in Italia e
quella valevole per i soggetti che redigono detti bilanci o rendiconti in base ai
principi contabili nazionali OIC''.
La Società rileva che l'Agenzia delle entrate ha già avuto modo di riconoscere, in
via interpretativa, la rilevanza fiscale delle rappresentazioni e delle valutazioni contabili
adottate nella redazione di bilanci soggetti alla normativa estera in occasione della
Pagina 9 di 22
recente circolare n. 18/E del 2021, in materia di CFC, ove è stato precisato che ''quando il
bilancio estero è redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), il reddito
della controllata estera imponibile in Italia va determinato applicando le disposizioni
fiscali italiane previste per i soggetti IAS/IFRS adopter'' e che il ''principio della
derivazione rafforzata trova applicazione anche per le CFC che redigono il bilancio di
esercizio in base alla direttiva 2013/34/UE, in conformità a quanto avviene per i c.d.
soggetti Nuovi OIC (cfr. articolo 83, comma 1bis, del TUIR)''.
L'Istante ritiene che se tale canone ermeneutico può trovare applicazione nei
casi in cui il bilancio estero è quello di una entità per così dire ''rischiosa'' per il Fisco
italiano, come è una CFC prevalentemente passiva, soggetta a bassa tassazione e non
dotata di attività economica effettiva, a maggior ragione lo stesso principio deve trovare
applicazione nei casi, come quello di specie, in cui il bilancio estero è quello di un'entità
che era ed è rimasta, anche a seguito della menzionata cross border conversion, residente
ai fini fiscali in Italia.
La Società ha optato per la Combination 3, in base alla quale vengono applicate le
politiche contabili e valutative adottate nel bilancio consolidato redatto in base agli IAS/
IFRS, sebbene senza la formale predisposizione della completa informativa e di tutti gli
schemi contabili richiesti dal framework IAS/IFRS.
Non riscontrandosi ''differenze concettuali'' rispetto all'adozione piena degli IAS/
IFRS (Combination 4), l'Istante ritiene che al netto della variazioni necessarie per
disconoscere le differenze valutative e qualificatorie che potrebbero riscontrarsi rispetto
alle valutazioni e alle qualificazioni adottate nel bilancio individuale di verifica (prima
della sua trasformazione in bilancio da Combination 3) essa possa essere considerata
Pagina 10 di 22
un soggetto IASadopter e, al pari di quanto previsto per i soggetti IASadopter italiani,
di poter applicare il principio di derivazione rafforzata per essi rilevanti ai fini IRES e,
ferma rimanendo la necessità di riclassifica del conto economico, il principio di presa
diretta dal bilancio ai fini IRAP.
Anzitutto depone a favore dell'applicabilità della disciplina fiscale propria degli
IAS/IFRS il disposto normativo degli articoli 83 del TUIR e 5 del decreto IRAP poiché
nel caso di specie non v'è dubbio che in base a quanto previsto dalla Combination
3 le rappresentazioni e valutazioni contabili ''previste'' ed effettivamente ''adottate''
dall'Istante siano nella sostanza quelle dei princìpi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002, sebbene applicate nell'ottica del bilancio consolidato.
Se ne dovrebbe quindi ricavare che la determinazione delle basi imponibili
rilevanti ai fini dell'IRES e dell'IRAP possa avvenire in coerenza con i principi di
derivazione rafforzata e presa diretta valevoli per i soggetti IASadopter, nonché delle
altre disposizioni precipuamente individuate dal TUIR, dal decreto IRAP e dai richiamati
decreti IAS.
Naturalmente, laddove il bilancio d'esercizio sia influenzato dall'elisione delle
poste intercompany e/o da altre differenze qualificatorie e/o valutative per le quali il
trattamento ai fini del ''bilancio consolidato'' IAS/IFRS è diverso da quello (sempre
IAS/IFRS) previsto ai fini del ''bilancio separato'', sarà cura dell'Istante attuare le
apposite variazioni fiscali al fine di ''far transitare'' la determinazione delle proprie basi
imponibili IRES e IRAP sulle valutazioni e sulle qualificazioni che sarebbero risultate
dal bilancio individuale IAS/IFRS, senza considerare le elisioni e/o altre differenze
derivanti dall'adozione della Combination 3.
Pagina 11 di 22
L'Istante ritiene che una soluzione analoga a quella prospettata sia già stata
adottata dall' Agenzia delle entrate con riguardo al trattamento fiscale da adottare, ai fini
IRES e IRAP, alle rappresentazioni e valutazioni contabili derivanti dall'applicazione del
principio IFRS 11 nei casi in cui una società partecipi ad un accordo qualificabile come
joint operation (cfr. risoluzione n. 29/E del 28 marzo 2015).
Inoltre, l'Istante rileva che nel sistema tributario nazionale è già previsto che le
rappresentazioni contabili assumano rilevanza fiscale in via sostanziale anche in assenza
della formale predisposizione di una informativa dettagliata ed esaustiva (i.e., della
nota integrativa). Si pensi, in particolare, al caso delle stabili organizzazioni italiane di
soggetti non residenti che adottano gli IAS/IFRS nella redazione del loro rendiconto
economico e patrimoniale e alle quali è richiesta ex lege la sola redazione del citato
rendiconto, senza che venga parimenti previsto il rispetto di alcun obbligo di natura
informativa (vgs. gli articoli 5, comma 3 e 14, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600 e l'articolo 152, comma 1, del TUIR). Del resto, tali oneri informativi sono già
assolti dall'Istante nel bilancio consolidato, come, d'altronde avviene anche nel caso di
una stabile organizzazione italiana di soggetto estero, in cui i citati obblighi informativi
sono assolti dal bilancio d'esercizio estero della casa madre.
A tale ultimo riguardo, l'Istante si rende disponibile a predisporre un apposito
rendiconto economico e patrimoniale redatto in piena conformità ai princìpi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 valevoli per la redazione del
bilancio d'esercizio, nonché dei più completi schemi contabili propri del framework IAS/
IFRS.
Pagina 12 di 22
Una volta assicurato che in detto rendiconto economico e patrimoniale sia riflesso
l'intero set delle regole contabili IAS/IFRS valevoli per la redazione del bilancio
d'esercizio, al pari di quanto sarebbe avvenuto laddove per la redazione del bilancio
d'esercizio fosse stata applicata la Combination 3, infatti, non vi sarebbe alcun motivo per
non considerare l'Istante, a tutti gli effetti fiscali, un soggetto pienamente IASadopter.
D'altro canto, questa conclusione sarebbe risultata certamente applicabile laddove
l'Istante si fosse qualificato come soggetto fiscalmente residente nei Paesi Bassi avente
una stabile organizzazione in Italia e a tale stabile organizzazione per ipotesi fosse
stata attribuita la totalità delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati
dall'impresa.
Se il legislatore italiano ha riconosciuto alle società estere di natura analoga a
quella dell'Istante (i.e., società svolgenti attività c.d. ''industriale'' o, comunque, ''non
finanziaria'') che redigono i loro bilanci in base ai principi contabili più variegati
la possibilità di determinare le basi imponibili IRES e IRAP delle proprie stabili
organizzazioni italiane in base a un apposito rendiconto economico e patrimoniale
redatto facoltativamente secondo i principi OIC o IAS/IFRS, ciò dovrebbe essere
consentito anche in quei particolari casi, come quello di specie, in cui il soggetto passivo
è una società fiscalmente residente in Italia che redige il proprio bilancio d'esercizio in
base a principi contabili esteri, sostanzialmente conformi agli IAS/IFRS.
Per completezza è appena il caso di notare come diversamente opinando si
violerebbero i principi di ''uguaglianza sostanziale'' e di ''libera iniziativa economica''
recati rispettivamente dagli articoli 3 e 41 della Costituzione, in quanto assoggettando
due fattispecie sostanzialmente identiche a regole procedurali e oneri amministrativi
Pagina 13 di 22
ed economici significativamente differenti si renderebbe più onerosa l'iniziativa
economica di talune imprese rispetto ad altre, così generando una ingiustificata disparità
di trattamento. In tale non creduta ipotesi, difatti, mentre alla stabile organizzazione
italiana di un soggetto estero verrebbe (è) riconosciuta la possibilità di determinare la
propria base imponibile sulla base di un rendiconto economicopatrimoniale redatto
in conformità del framework contabile maggiormente adatto alle proprie esigenze
operative, ciò non avverrebbe nei casi, come quello in analisi, dove una società estera
con sede fiscale in Italia si troverebbe a dover gestire un doppio binario contabilefiscale
con l'emersione di rilevantissimi oneri in termini economici ed amministrativi.
Alla luce di tutto quanto precede, l'Istante ritiene che possa continuare ad
essere assimilata, ai fini fiscali, ad un soggetto IASadopter, in considerazione della
compatibilità economicosostanziale della Combination 3 con il bilancio IAS/IFRS.
Da un punto di vista pratico, ciò starebbe a significare che, ai fini fiscali, in
continuità con il periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2020, continuerebbero a
trovare applicazione:
i principi di derivazione rafforzata e di presa diretta valevoli per i soggetti
IASadopter (in altri termini, ai fini fiscali, non verrebbe a configurarsi una fattispecie
di last time adoption degli IAS/IFRS con prima adozione dei NLgaap);
le altre disposizioni del TUIR e del decreto IRAP valevoli per i soggetti
IASadopter;
i chiarimenti interpretativi resi nella risposta n. 114 del 2022, con riguardo al
trattamento fiscale da applicare ad alcune specifiche fattispecie scaturenti dalla FTA
Pagina 14 di 22
degli IAS/IFRS effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2020 (i.e., opzioni e titoli di
trading).
Come più dettagliatamente specificato mediante le memorie integrative, la
Società continuerebbe a:
qualificare le opzioni put come uno strumento finanziario derivato passivo non
di copertura;
attribuire piena rilevanza fiscale, in base alla specifica disciplina tributaria
di riferimento, alle poste di bilancio intercompany come ricavabili dal rendiconto
economicopatrimoniale appositamente predisposto dalla Società secondo il modello del
costo;
attribuire rilevanza fiscale alle poste contabili sussunte nel patrimonio netto,
come ricavabili dal prospetto OCI appositamente predisposto dalla Società ai fini fiscali,
in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 2 del Secondo decreto IAS e dalla specifica
disciplina di riferimento (e.g. l'articolo 2, comma 3, del Primo decreto IAS con riguardo
all'utile e perdite attuariali da IAS 19);
non attribuire alcuna rilevanza fiscale alle implicazioni contabili derivanti
dall'adozione dell'equity method, posto che l'Istante provvederebbe a redigere il proprio
rendiconto economicopatrimoniale rilevante ai fini fiscali secondo il modello del costo.
Rispetto all'altra fattispecie oggetto della risposta n. 114 del 2022, riguardante
il trattamento fiscale della valutazione a fair value del monte titoli precedentemente
valutato al costo, la Società ha optato per il riallineamento dei valori ai sensi dell'articolo
15 del D.L. n. 185 del 2008, per cui ritiene che tale fattispecie possa continuare ad
assumere rilevanza fiscale in derivazione rafforzata.
Pagina 15 di 22
Peraltro, l'Istante continuerebbe ad applicare il c.d. ''regime transitorio'' alle sole
operazioni che sono state qualificate, classificate e imputate temporalmente secondo
i criteri propri del framework OIC, che continuano a produrre effetti reddituali e
patrimoniali e che laddove non fosse applicato il principio di neutralità determinerebbero
fenomeni di tassazione anomala (cc.dd. ''operazioni pregresse''). L'Istante ritiene che
in tale categoria possano latu sensu essere ricondotte le poc'anzi riportate differenze
afferenti alla rappresentazione contabile delle opzioni put, che ritiene debbano
continuare ad essere ''lette'' in base alla rappresentazione IAS/IFRS valevole per il
bilancio d'esercizio e non a quella valevole per il bilancio consolidato adottata in seno
alla Combination 3.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare si rappresenta che il presente parere attiene esclusivamente ai
profili interpretativi specificamente oggetto di interpello e non si estende a questioni
soltanto incidentalmente rappresentate in sede di presentazione dell'istanza e delle
memorie integrative; inoltre, prescinde (i) dalla circostanza secondo cui l'Istante,
soggetto fiscalmente residente in Italia, applica le disposizioni civilisticocontabili
estere (trattandosi di una valutazione che esula dalle prerogative esercitabili in sede di
interpello), (ii) dalla correttezza della normativa civilistica concretamente applicata ai
fini della redazione del bilancio, nonché (iii) dalle qualificazioni, imputazioni temporali
e classificazioni operate dal contribuente nei propri bilanci in base ai principi contabili
adottati, che in questa sede vengono assunte acriticamente così come rappresentate.
Pagina 16 di 22
Su tali aspetti resta impregiudicato ogni potere di controllo e verifica da parte
dell'Amministrazione finanziaria.
Ciò premesso, ai fini della corretta determinazione del reddito imponibile ai fini
IRES, si ricorda che l'articolo 83, comma 1, del TUIR dispone che ''Il reddito complessivo
è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo
all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione
conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della
presente sezione. (...) Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura
prevista dall'articolo 4, comma 7ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,
e per i soggetti, diversi dalle microimprese di cui all'articolo 2435ter del codice
civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali
redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche
in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di
qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi
principi contabili'' (enfasi aggiunta).
Il sopra riportato primo periodo del comma 1 dell'articolo 83 del TUIR sancisce
un principio generale per cui il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla
perdita risultante dal conto economico le variazioni fiscali determinate dalla normativa
tributaria. Si tratta del c.d. principio di derivazione, ancorato su regole giuridicoformali,
in forza del quale il reddito imponibile è derivato dal risultato di conto economico.
Pagina 17 di 22
Il successivo terzo periodo del citato comma 1 dispone che i soggetti che
redigono il bilancio (i) in base ai principi contabili internazionali (di seguito, ''soggetti
IAS adopter'') o (ii) secondo le disposizioni del codice civile (di seguito, ''soggetti
OIC adopter'') ad eccezione delle micro imprese OIC adopter che non optano per
la redazione del bilancio in forma ordinaria applicano il principio di ''derivazione
rafforzata''. Per tali soggetti, dunque, ai fini della determinazione del reddito imponibile
IRES, assume rilevanza la rappresentazione contabile sintetizzabile nei concetti di
qualificazione, classificazione ed imputazione temporale così come regolamentata dai
rispettivi principi contabili, anche in deroga alle disposizioni fiscali.
Tanto premesso in termini generali, la Società, a seguito della cross border
conversion avvenuta nel 202x, riferisce di aver mantenuto la residenza fiscale in Italia
essendo al contempo tenuta a redigere il proprio bilancio di esercizio ed il bilancio
consolidato secondo la normativa civilistica olandese, la quale, in base a quanto
dichiarato nell'istanza e assunto acriticamente in questa sede, consente alle società
holding di avvalersi di diverse ''combinazioni'' nella scelta dei principi contabili per la
predisposizione del bilancio separato e del bilancio consolidato.
In particolare, la combinazione prescelta dalla Società (cd. Combination 3)
consente alla stessa di predisporre il proprio bilancio separato in maniera semplificata,
con applicazione delle politiche contabili e valutative utilizzate nel bilancio consolidato
predisposto secondo gli IAS/IFRS. Cionondimeno, l'Istante evidenzia come tale bilancio
separato redatto in maniera semplificata non contempli tutti i documenti di bilancio
previsti dai principi contabili internazionali e che lo stesso necessiti di alcune ''rettifiche''
Pagina 18 di 22
per riconciliare le risultanze dello stesso con quelle teoricamente osservabili applicando
le regole del bilancio separato IAS/IFRS compliant.
Posto che i principi contabili concretamente adottati dalla Società non sono
armonizzati con i principi IAS/IFRS di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione
derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7ter, del decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 38, in assenza di espresse previsioni che disciplinino la fattispecie
in esame, in linea di principio, l'Istante è tenuta a determinare il reddito sulla base del
generale principio di derivazione semplice di cui al primo periodo dell'articolo 83 del
TUIR, non essendo consentita di per sé la possibilità di adottare le norme del TUIR ad
hoc per i soggetti residenti IAS/IFRS adopter.
Tuttavia, non può sottacersi che l'adozione del principio di derivazione rafforzata
a partire dalle modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2008 che hanno cambiato
la struttura impositiva prevista dal TUIR per i soggetti IAS/IFRS adopter riconoscendo
fiscalmente la rappresentazione delle operazioni aziendali secondo le qualificazioni, le
imputazioni temporali e le classificazioni IAS/IFRS compliant e superando, quindi, la
previgente impostazione giuridicoformale ha consentito di ridurre significativamente
le discordanze tra l'utile di bilancio ed il reddito d'impresa (cfr. circolare n. 7/E del 28
febbraio 2011), conseguendo un obiettivo meritevole di tutela nel rispetto del quadro
giuridico di riferimento.
Tale esigenza è stata apprezzata in via interpretativa in relazione alla disciplina
delle CFC di cui all'articolo 167 del TUIR, per la quale con la circolare n. 18/E del 2021
è stato precisato (come riportato anche dall'istante) che ''quando il bilancio estero e€
Pagina 19 di 22
redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), il reddito della controllata
estera imponibile in Italia va determinato applicando le disposizioni fiscali italiane
previste per i soggetti IAS/IFRS adopter. Il principio della derivazione rafforzata trova
applicazione anche per le CFC che redigono il bilancio di esercizio in base alla direttiva
2013/34/UE, in conformità a quanto avviene per i c.d. soggetti Nuovi OIC (cfr. articolo
83, comma 1bis, del TUIR). Viceversa, quando il bilancio di esercizio della controllata
estera e€ redatto secondo principi contabili diversi dai precedenti, il reddito della società
controllata imponibile in Italia va determinato secondo le disposizioni fiscali italiane''.
Già in tale occasione l'Agenzia ha avuto modo di valorizzare in vista delle
esigenze di semplificazione la presenza di un bilancio estero redatto in conformità ai
principi contabili internazionali, al fine di riconoscere l'applicabilità delle disposizioni
proprie dei soggetti IAS adopter.
Applicando il medesimo principio al caso di specie, quindi, nel presupposto che
i criteri di redazione del bilancio separato della Società, come previsti
dalla Combination 3, siano sostanzialmente equivalenti a quelli dei principi contabili
internazionali utilizzati per la redazione del bilancio consolidato del gruppo, e conformi
al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio
2002 (circostanza in questa sede non verificabile con riserva di eventuale successivo
riscontro nelle opportune sedi);
sia redatto, partendo dal bilancio di verifica IAS/IFRS compliant
ricavabile dalle scritture obbligatorie, un rendiconto (avente data certa) con una
rappresentazione delle operazioni aziendali economicopatrimoniale ''armonizzata'' e
riconciliata dall'Istante rispetto alle norme contabili di cui al regolamento (CE) n.
Pagina 20 di 22
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella
formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7ter, del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;
la Società può determinare il reddito ai fini IRES secondo le disposizioni previste
per i soggetti che ordinariamente adottano i principi contabili internazionali.
Resta fermo che, in assenza di una delle predette condizioni, non potendosi
garantire un'informativa equivalente ad un bilancio o rendiconto ''armonizzati'' alla
rappresentazione IAS/IFRS compliant prevista per i soggetti residenti dal decreto
legislativo n. 38 del 2005, si tornerebbe ad applicare del principio di derivazione
semplice, ai sensi del comma 1, dell'articolo 83 del TUIR.
Ad analoghe conclusioni si perviene ai fini dell'IRAP, ove, al ricorrere delle
medesime condizioni sopra definite, opererà il principio di presa diretta sulla base del
conto economico riclassificato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, commi 1
e 2, e dell'articolo 6, comma 9, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Con riferimento al quesito relativo agli effetti del parere sopra descritto in
relazione all'applicazione dei chiarimenti forniti con la risposta a interpello n. 114 del
2022 alle opzioni put possedute dall'Istante e ai titoli di trading, si precisa quanto segue.
Con la suddetta risposta n. 114 del 2022 in merito al trattamento fiscale delle
put option possedute dall'Istante, è stato chiarito che, non essendo emersa un'operazione
pregressa in sede di FTA, opera il principio di derivazione rafforzata, sulla base del quale
assumono rilevanza i criteri di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale
previsti dai principi contabili IAS/IFRS adottati nel caso di specie dall'Istante nel periodo
di riferimento della suddetta operazione.
Pagina 21 di 22
Ferma restando la mancata rilevazione nel periodo d'imposta 2020 di componenti
deducibili ai sensi dell'articolo 112, comma 3bis, del TUIR (cfr. la citata risposta n. 114
del 2022), si rende necessario precisare che non è consentito dare riconoscimento agli
effetti dell'opzione contabile adottata dall'Istante in sede di FTA che determina, come
descritto nell'istanza precedente cui si rinvia per il dettaglio, l'iscrizione in contropartita
dello strumento finanziario derivato di una ''partecipazione'' (o di una riserva negativa
sempre in conseguenza delle medesime opzioni), in applicazione delle disposizioni
contenute nell'articolo 3, comma 2 del Regolamento del 1° aprile 2009 e nell'articolo
5 del decreto 8 giugno 2011 che mantengono ferma la qualificazione giuridicoformale
delle azioni fiscali.
Le eventuali successive oscillazioni relative alle variazioni di fair value dello
strumento derivato, in applicazione del principio di derivazione rafforzata alle condizioni
e nei limiti espressamente descritti in risposta ai precedenti quesiti, assumeranno
rilevanza ai sensi del citato articolo 112 del TUIR, consentendo il riassorbimento
dell'originaria divergenza tra valori contabili e fiscali delle opzioni qui in esame.
Parimenti, con riferimento ai titoli di trading, in relazione ai quali la Società
afferma di aver optato per il riallineamento ai sensi dell'articolo 15 del D.L. n. 185 del
2008 (aspetto assunto acriticamente e la cui correttezza non è oggetto di valutazione
nell'ambito del presente parere), potrà applicare il principio di derivazione rafforzata
alle risultanze del rendiconto economicopatrimoniale IAS/IFRS compliant tenuto ai fini
fiscali.
Si precisa, da ultimo, che eventuali cambiamenti volontari di politiche contabili
effettuati ai sensi del principio contabile IAS 8, ossia diversi dalle rettifiche operate
Pagina 22 di 22
per tener conto delle differenze qualificatorie e valutative e dell'elisione delle poste
intercompany derivanti dalla Combination 3 non formano oggetto del presente parere.
IL DIRETTORE CENTRALE,
CAPO DIVISIONE AGGIUNTO
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 3/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La questione riguarda l'applicazione dell'articolo 83 del TUIR (derivazione rafforzata), l'articolo 5 del D.Lgs. 446/1997 (IRAP), i principi IAS/IFRS adopter e la disciplina delle società residenti che adottano principi contabili esteri. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare se il bilancio estero è armonizzato ai principi internazionali per determinare se applicare la derivazione rafforzata o quella semplice, considerando anche le implicazioni su strumenti finanziari derivati, put option, titoli di trading e operazioni intercompany.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.