Decisione UE In vigore

Decisione UE 1254/2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1254 della Commissione, del 22 luglio 2019, relativa alle norme armonizzate sulla sicurezza dei giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 22/07/2019 In vigore dal: 22/07/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1254 della Commissione, del 22 luglio 2019, relativa alle norme armonizzate sulla sicurezza dei giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/1254 of 22 July 2019 on harmonised standards on the safety of toys drafted in support of Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

23.7.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 195/43 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1254 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2019 relativa alle norme armonizzate sulla sicurezza dei giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , i giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , sono considerati conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 10 e all'allegato II di detta direttiva contemplate da tali norme o da parti di esse. (2) Con lettera M/445 del 9 luglio 2009 la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di elaborazione di nuove norme armonizzate e di revisione delle norme esistenti a sostegno della direttiva 2009/48/CE. La direttiva 2009/48/CE stabilisce, all'allegato II, parte I, punto 11, requisiti specifici di sicurezza per i giochi di attività. (3) I trampolini sono giochi per uso domestico nei quali la struttura di supporto resta ferma durante l'attività e che sono principalmente destinati a permettere ai bambini di svolgere l'attività di saltare. Si tratta quindi di giochi di attività ai sensi dell'articolo 3, punto 21), della direttiva 2009/48/CE. (4) Sulla base della richiesta M/445 del 9 luglio 2009, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 71-14:2014+A1:2017 sui trampolini per uso domestico, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 3 ) , al fine di garantire anche la sicurezza dei trampolini interrati che vengono sempre più immessi sul mercato. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 71-14:2018 sui trampolini per uso domestico. (5) La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se la norma armonizzata EN 71-14:2018 sui trampolini per uso domestico redatta dal CEN sia conforme alla richiesta M/445 del 9 luglio 2009. (6) La norma armonizzata EN 71-14:2018 soddisfa le prescrizioni cui intende riferirsi e che sono stabilite nella direttiva 2009/48/CE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . (7) La norma armonizzata EN 71-14:2018 sostituisce la norma armonizzata EN 71-14:2014+A1:2017. È pertanto necessario ritirare il riferimento di tale norma dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Al fine di concedere ai fabbricanti di giocattoli un lasso di tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alle specifiche rivedute della norma armonizzata EN 71-14:2018, occorre rinviare il ritiro del riferimento della norma armonizzata EN 71-14:2014+A1:2017. (8) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il riferimento della norma armonizzata sulla sicurezza dei giocattoli, redatta a sostegno della direttiva 2009/48/CE e figurante nell'allegato I della presente decisione, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 2 Il riferimento della norma armonizzata sulla sicurezza dei giocattoli, redatta a sostegno della direttiva 2009/48/CE e figurante nell'allegato II della presente decisione, è ritirato dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a decorrere dalla data stabilita in tale allegato. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12 . ( 2 ) Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli ( GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1 ). ( 3 ) GU C 282 del 10.8.2018, pag. 3 . ALLEGATO I N. Riferimento della norma 1. EN 71-14:2018 Sicurezza dei giocattoli — parte 14: Trampolini per uso domestico ALLEGATO II N. Riferimento della norma Data di ritiro 1. EN 71-14:2014+A1:2017 Sicurezza dei giocattoli — parte 14: Trampolini per uso domestico 22 gennaio 2020

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