Decisione UE In vigore

Decisione UE 1351/2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1351 della Commissione, del 19 agosto 2019, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni nell'Unione e il transito attraverso di essa di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da animali della specie suina provenienti dalla Repubblica di Serbia in seguito all'insorgenza della peste suina africana in tale paese e che modifica la decisione di esecuzione 2013/426/UE notificata con il numero C(2019) 6174 (Testo rilevan

Pubblicato: 19/08/2019 In vigore dal: 19/08/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1351 della Commissione, del 19 agosto 2019, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni nell'Unione e il transito attraverso di essa di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da animali della specie suina provenienti dalla Repubblica di Serbia in seguito all'insorgenza della peste suina africana in tale paese e che modifica la decisione di esecuzione 2013/426/UE [notificata con il numero C(2019) 6174] (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/1351 of 19 August 2019 setting up special conditions in respect of imports into and transit through the Union of meat products and treated stomachs, bladders and intestines derived from porcine animals originating in the Republic of Serbia following the occurrence of African swine fever in that country and amending Implementing Decision 2013/426/EU (notified under document C(2019) 6174) (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

20.8.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea LI 216/1 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1351 DELLA COMMISSIONE del 19 agosto 2019 che stabilisce condizioni speciali per le importazioni nell'Unione e il transito attraverso di essa di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da animali della specie suina provenienti dalla Repubblica di Serbia in seguito all'insorgenza della peste suina africana in tale paese e che modifica la decisione di esecuzione 2013/426/UE [notificata con il numero C(2019) 6174] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ( 1 ) , in particolare l'articolo 22, paragrafi 1 e 6, considerando quanto segue: (1) La peste suina africana è un'infezione altamente contagiosa e mortale che colpisce i suini domestici e i cinghiali e che può diffondersi rapidamente, in particolare attraverso i prodotti ottenuti da animali infetti e gli oggetti contaminati. In caso di presenza di un focolaio di peste suina africana in un paese terzo, sussiste il rischio che l'agente patogeno possa venir introdotto nell'Unione attraverso le importazioni di suini vivi o dei loro prodotti. (2) Il 13 agosto 2019 la Serbia ha notificato alla Commissione che è stato confermato un focolaio di peste suina africana a Rabovac (località Sume), Velka Krsna e Kusadak. (3) Conformemente al regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ( 2 ) la Serbia non è autorizzata a esportare nell'Unione suini vivi e carni suine fresche. Conformemente alla decisione 2007/777/CE della Commissione ( 3 ) gli Stati membri autorizzano tuttavia le importazioni nell'Unione o il transito attraverso di essa di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati di suini domestici e suini selvatici e d'allevamento. Tali prodotti di origine suina possono essere importati dalla Serbia nell'Unione a condizione che siano stati sottoposti al trattamento specifico «D» conformemente all'articolo 3 e all'allegato II, parte 2, di detta decisione. (4) L'efficacia dei diversi trattamenti contro la peste suina africana è indicata nell'allegato III della direttiva 2002/99/CE del Consiglio ( 4 ) . Il trattamento termico a una temperatura minima di 70 °C, da raggiungersi nell'intera massa della carne come prescritto dal trattamento specifico «D» illustrato nell'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE, in base al quale durante la lavorazione del prodotto le carni e/o stomaci, vesciche e intestini devono raggiungere una temperatura di almeno 70 °C nell'intera massa, oppure, per il prosciutto crudo, un processo di fermentazione naturale e stagionatura di almeno nove mesi che produca come risultato un valore Aw non superiore a 0,93 e un pH non superiore a 6,0, non è considerato efficace per eliminare il rischio connesso alla peste suina africana in prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati. (5) Al fine di prevenire il rischio di introduzione della peste suina africana mediante le importazioni di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da animali della specie suina provenienti dalla Serbia, è necessario garantire che tali prodotti siano stati sottoposti a un trattamento efficace per inattivare il virus che causa tale infezione. (6) Le importazioni nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati contenenti o costituiti da carni suine o da carni di suini selvatici provenienti dalla Serbia dovrebbero pertanto essere autorizzate soltanto a condizione che tali prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati siano stati sottoposti almeno al trattamento specifico «C» descritto nell'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE, in base al quale durante la lavorazione del prodotto le carni e/o stomaci, vesciche e intestini devono raggiungere una temperatura di almeno 80 °C nell'intera massa. In alternativa potrebbe essere stato applicato il più rigoroso trattamento specifico «B» descritto nella medesima parte 4, in base al quale si effettua un trattamento in recipiente ermetico con un valore F 0 pari o superiore a tre. (7) La decisione di esecuzione 2013/426/UE della Commissione ( 5 ) dispone che tutti i veicoli che hanno trasportato animali vivi verso o in un paese terzo o parte del suo territorio colpito da peste suina africana ed elencato nell'allegato I di tale decisione di esecuzione debbano essere adeguatamente puliti e disinfettati dopo l'ultimo scarico e che la pulizia e la disinfezione debbano essere opportunamente documentate al momento dell'ingresso nell'Unione. (8) Data l'insorgenza della peste suina africana in Serbia, è necessario aggiungere tale paese all'elenco dei paesi terzi o delle regioni dei paesi terzi di cui all'allegato I della decisione di esecuzione 2013/426/UE. (9) La decisione di esecuzione 2013/426/UE si applica fino al 31 dicembre 2019. Data tuttavia la situazione sfavorevole per quanto riguarda la peste suina africana nei paesi elencati in tale decisione e tenuto conto dell'epidemiologia di questa malattia e delle misure applicabili nell'Unione in rapporto ad essa, è necessario prorogare tale termine fino al 31 dicembre 2021. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/426/UE. (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli Stati membri autorizzano le importazioni nell'Unione o il transito attraverso di essa di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati di suini domestici, artiodattili di allevamento (suini) o suini selvatici provenienti dalla Repubblica di Serbia, a condizione che: a) tali prodotti siano stati sottoposti al trattamento specifico «C» o «B» quali definiti nell'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE; e b) gli Stati membri assicurino che solo le partite di tali prodotti conformi ai requisiti del modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria: i) di cui all'allegato III della decisione 2007/777/CE siano importate nell'Unione; ii) di cui all'allegato IV della suddetta decisione siano introdotte nell'Unione e destinate a un paese terzo immediatamente dopo il transito o dopo il deposito, conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio ( 6 ) , e non siano destinate all'importazione nell'Unione; e c) il certificato pertinente accompagni tali partite, attesti la conformità al trattamento specifico richiesto di cui alla lettera a) e sia debitamente compilato e firmato dal veterinario ufficiale del paese terzo di spedizione. Articolo 2 La decisione di esecuzione 2013/426/UE è così modificata: 1) l'articolo 4 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 4 bis La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2021.»; 2) all'allegato I, il termine «Serbia» è inserito dopo il termine «Russia». Articolo 3 La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2021. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2019 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9 . ( 2 ) Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria ( GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1 ). ( 3 ) Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE ( GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49 ). ( 4 ) Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11 ). ( 5 ) Decisione di esecuzione 2013/426/UE della Commissione, del 5 agosto 2013, relativa a misure dirette a impedire l'introduzione nell'Unione del virus della peste suina africana da taluni paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi in cui la presenza di tale malattia è confermata e che abroga la decisione 2011/78/UE ( GU L 211 del 7.8.2013, pag. 5 ). ( 6 ) Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ( GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9 ).

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