Decisione UE In vigore

Decisione UE 1565/2019

Decisione (UE) 2019/1565 della Commissione, del 4 settembre 2019, sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Azioni in materia di emergenza climatica» notificata con il numero C(2019) 6388

Pubblicato: 04/09/2019 In vigore dal: 04/09/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/1565 della Commissione, del 4 settembre 2019, sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Azioni in materia di emergenza climatica» [notificata con il numero C(2019) 6388] EN: Commission Decision (EU) 2019/1565 of 4 September 2019 on the proposed citizens' initiative entitled ‘Actions on Climate Emergency’ (notified under document C(2019) 6388)

Testo normativo

19.9.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 241/8 DECISIONE (UE) 2019/1565 DELLA COMMISSIONE del 4 settembre 2019 sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Azioni in materia di emergenza climatica» [notificata con il numero C(2019) 6388] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini ( 1 ) , in particolare l'articolo 4, considerando quanto segue: (1) L'oggetto della proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Azioni in materia di emergenza climatica» è il seguente: «Chiediamo alla Commissione europea di rafforzare l'azione in materia di emergenza climatica in linea con il limite di riscaldamento di 1,5°. Ciò significa obiettivi climatici più ambiziosi e un sostegno finanziario all'azione per il clima». (2) Gli obiettivi della proposta d'iniziativa dei cittadini sono i seguenti: «L'UE deve adeguare i suoi obiettivi (NDC) secondo l'accordo di Parigi a una riduzione dell'80 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 per azzerare le emissioni nette entro il 2035, e deve adeguare di conseguenza la legislazione europea in materia di clima. Deve essere istituito un meccanismo UE di adeguamento del carbonio alla frontiera. Non deve essere firmato nessun trattato di libero scambio con paesi partner che non seguano un percorso compatibile con il limite di riscaldamento di 1,5° secondo il Climate Action Tracker. L'UE deve produrre materiale didattico gratuito sugli effetti del cambiamento climatico per tutti i programmi di studio degli Stati membri». (3) Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei. (4) A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l'Unione più accessibile. (5) La Commissione ha il potere di presentare proposte di atti giuridici dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati in merito: — alle azioni che devono essere intraprese per realizzare gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e di promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici, sulla base dell'articolo 192, paragrafi 1 e 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 191, paragrafo 1, primo e quarto trattino, TFUE; — all'attuazione della politica commerciale comune sulla base dell'articolo 207 TFUE. (6) Per questi motivi, in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del richiamato regolamento, la proposta d'iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati. (7) Inoltre la costituzione del comitato di cittadini e la designazione delle persone di contatto sono avvenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e la proposta d'iniziativa dei cittadini non è manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né è manifestamente contraria ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del TUE. (8) È pertanto opportuno registrare la proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Azioni in materia di emergenza climatica», HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Azioni in materia di emergenza climatica» è registrata. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2019. Articolo 3 Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori (i membri del comitato dei cittadini) della proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Azioni in materia di emergenza climatica», rappresentati da Thomas EITZENBERGER e Astrid Cecilie BUDOLFSEN in veste di referenti. Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2019 Per la Commissione Frans TIMMERMANS Primo vicepresidente ( 1 ) GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1 .

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