Decisione (UE) 2019/1912 del Consiglio dell’11 novembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea, in sede di commissione allargata di Eurocontrol, per quanto riguarda i principi per la determinazione della base di calcolo dei canoni di rotta e per il calcolo dei tassi unitari, e per quanto riguarda le condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e le condizioni di pagamento
Decisione (UE) 2019/1912 del Consiglio dell’11 novembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea, in sede di commissione allargata di Eurocontrol, per quanto riguarda i principi per la determinazione della base di calcolo dei canoni di rotta e per il calcolo dei tassi unitari, e per quanto riguarda le condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e le condizioni di pagamento
EN: Council Decision (EU) 2019/1912 of 11 November 2019 on the position to be taken, on behalf of the European Union, within the enlarged Commission of Eurocontrol, regarding principles for establishing the cost-base for en route charges and for the calculation of the unit rate, and regarding conditions of application of the route charges system and conditions of payment
Testo normativo
15.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 296/28
DECISIONE (UE) 2019/1912 DEL CONSIGLIO
dell’11 novembre 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea, in sede di commissione allargata di Eurocontrol, per quanto riguarda i principi per la determinazione della base di calcolo dei canoni di rotta e per il calcolo dei tassi unitari, e per quanto riguarda le condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e le condizioni di pagamento
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta («accordo») è entrato in vigore il 1
o
gennaio 1986.
(2)
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo, la commissione allargata adotta principi che disciplinano la determinazione dei costi per il calcolo dei canoni di navigazione aerea e le condizioni di applicazione e il pagamento di tali canoni.
(3)
Nel corso della sua 112
a
sessione del 26 e 27 giugno 2019 il comitato allargato ha adottato decisioni relative alle modifiche proposte dei principi per la determinazione della base di calcolo dei canoni di rotta e per il calcolo dei tassi unitari e a un aggiornamento delle condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e delle condizioni di pagamento («decisioni»).
(4)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nella commissione allargata di Eurocontrol, che approverà dette modifiche nella sessione ad hoc del 28 novembre 2019, poiché l’oggetto delle decisioni è disciplinato in larga misura dalla legislazione dell’Unione, in particolare dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione
(
1
)
. Tali atti possono pertanto incidere su norme comuni o modificarne la portata e l’Unione ha una competenza esterna esclusiva a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del trattato.
(5)
Obiettivo delle decisioni è assicurare il mantenimento della coerenza con le norme dell’Unione in materia di trasporti, in particolare con il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
e con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. È opportuno pertanto sostenere l’adozione delle decisioni.
(6)
La posizione dell’Unione dovrà essere espressa congiuntamente dagli Stati membri dell’Unione che sono membri della commissione allargata di Eurocontrol,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella procedura scritta prima o nel corso della sessione ad hoc della commissione allargata di Eurocontrol del 28 novembre 2019 è la seguente:
a)
sostenere i principi aggiornati per la determinazione della base di calcolo dei canoni di rotta;
b)
sostenere le condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e le condizioni di pagamento aggiornate.
Articolo 2
Gli Stati membri dell’Unione che sono membri della commissione allargata di Eurocontrol esprimono congiuntamente la posizione di cui all’articolo 1.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2019
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(
1
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (
GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1
).
(
2
)
Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (
GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1
).
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