Decisione (UE) 2020/2056 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Qual è l'oggetto della Decisione UE 2020/2056 e quali modifiche introduce al protocollo n. 3 dell'accordo UE-Norvegia?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/2056 del Consiglio del 7 dicembre 2020 stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare presso il comitato misto istituito dall'accordo commerciale tra la CEE e il Regno di Norvegia (in vigore dal 1973) per modificare il protocollo n. 3 relativo alle norme di origine dei prodotti e alla cooperazione amministrativa. La decisione riguarda gli operatori commerciali e le autorità doganali di UE e Norvegia che gestiscono gli scambi bilaterali di merci, poiché introduce regole modernizzate sulla determinazione dell'origine preferenziale dei prodotti. In pratica, il provvedimento introduce un riferimento dinamico alla Convenzione paneuromediterranea sulle norme di origine, garantendo che il protocollo si adegui automaticamente alle versioni aggiornate della convenzione stessa. Inoltre, prevede l'applicazione di "norme transitorie" alternative, basate su regole di origine più flessibili e modernizzate, utilizzabili bilateralmente tra UE e Norvegia in attesa della conclusione della modifica della convenzione. Un aspetto rilevante è la deroga che consente di continuare a utilizzare certificati EUR.1 e dichiarazioni di origine semplici, anziché i certificati EUR-MED, nella zona di cumulo che include Stati EFTA, Isole Faerøer, Turchia, Moldova, Georgia e Ucraina.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2020/2056 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
EN: Council Decision (EU) 2020/2056 of 7 December 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement between the European Economic Community and the Kingdom of Norway as regards the amendment of that Agreement by replacing Protocol No 3 thereto concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation
Testo normativo
15.12.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 424/15
DECISIONE (UE) 2020/2056 DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2020
relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di
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prodotti originari
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e ai metodi di cooperazione amministrativa
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con il regolamento (CEE) n. 1691/73 del Consiglio
(
1
)
l’Unione ha concluso l’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia («accordo»), entrato in vigore il 1
o
luglio 1973.
(2)
L’accordo comprende il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 3»). A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 3, il comitato misto istituito dall’articolo 29 dell’accordo («comitato misto») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3.
(3)
Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il comitato misto adotterà una decisione che modificherà l’accordo sostituendo il protocollo n. 3 («decisione»).
(4)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell’Unione.
(5)
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio
(
2
)
ed è entrata in vigore per l’Unione il 1
o
maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
(6)
L’articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un’efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo n. 3 in modo da fare sempre riferimento all’ultima versione della convenzione in vigore.
(7)
Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell’entrata in vigore della modifica della convenzione, l’Unione e il Regno di Norvegia hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà le norme transitorie.
(8)
Nella zona di cumulo costituita dagli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l’Unione, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l’Ucraina, è opportuno mantenere la possibilità di utilizzare certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine invece di certificati di circolazione EUR-MED o dichiarazioni di origine EUR-MED, in deroga alle disposizioni della convenzione applicabili al cumulo diagonale tra tali partecipanti,
(9)
È opportuno che la posizione dell’Unione in sede di comitato misto sia basata pertanto sul progetto di decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 3, si basa sul progetto di decisione del comitato misto
(
3
)
.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(
1
)
Regolamento (CEE) n. 1691/73 del Consiglio, del 25 giugno 1973, che reca conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e ne stabilisce le disposizioni d’applicazione (
GU L 171 del 27.6.1973, pag. 1
).
(
2
)
Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (
GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3
).
(
3
)
Cfr. documento ST 10281/20 su http://register.consilium.europa.eu.
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La Decisione 2020/2056 è il riferimento normativo per commercialisti e operatori doganali che gestiscono le norme di origine preferenziali, il cumulo diagonale, i certificati di circolazione EUR.1 ed EUR-MED, e la cooperazione amministrativa negli scambi UE-Norvegia. Il provvedimento coordina le disposizioni sulla determinazione dell'origine delle merci con la Convenzione paneuromediterranea, affrontando tematiche di diritto doganale, accordi commerciali preferenziali e regimi di origine nelle zone di cumulo multilaterale.
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