Decisione (UE) 2020/2058 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo sullo Spazio economico europeo, per quanto riguarda la modifica del protocollo n. 4 (sulle norme di origine) di tale accordo
Qual è l'oggetto della Decisione UE 2020/2058 e quali sono le modifiche previste al Protocollo 4 dell'Accordo SEE?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/2058 del Consiglio del 7 dicembre 2020 stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare presso il Comitato misto dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) per modificare il Protocollo n. 4, che disciplina le norme di origine delle merci. Si applica ai rapporti commerciali tra l'UE e i paesi dello SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e riguarda le imprese che operano nel commercio internazionale in questi territori. La decisione prevede l'adozione di norme di origine modernizzate e più flessibili, in linea con la Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee. In via transitoria, fino all'entrata in vigore della convenzione modificata, sono state introdotte norme transitorie che possono essere applicate bilateralmente come alternative a quelle vigenti, permettendo alle aziende maggiore flessibilità nella determinazione dell'origine delle merci e nell'accesso ai benefici tariffari preferenziali.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Decisione (UE) 2020/2058 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo sullo Spazio economico europeo, per quanto riguarda la modifica del protocollo n. 4 (sulle norme di origine) di tale accordo
EN: Council Decision (EU) 2020/2058 of 7 December 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement on the European Economic Area, as regards the amendment of Protocol 4 (on rules of origin) to that Agreement
Testo normativo
15.12.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 424/19
DECISIONE (UE) 2020/2058 DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2020
relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo sullo Spazio economico europeo, per quanto riguarda la modifica del protocollo n. 4 (sulle norme di origine) di tale accordo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») è stato concluso dall’Unione mediante la decisione 94/1/CECA, CE del Consiglio e della Commissione
(
1
)
ed è entrato in vigore il 1
o
gennaio 1994.
(2)
Il protocollo n. 4 dell’accordo SEE stabilisce le norme di origine. A norma dell’articolo 98 dell’accordo, il Comitato misto SEE istituito dall’articolo 92 dell’accordo SEE («comitato misto») può decidere di modificare il protocollo n. 4.
(3)
Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il comitato misto adotterà una decisione che modificherà il protocollo n. 4 («decisione»).
(4)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell’Unione.
(5)
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio
(
2
)
ed è entrata in vigore per l’Unione il 1
o
maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi.
(6)
Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell’entrata in vigore della modifica della convenzione, le parti del SEE hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà anche le norme transitorie.
(7)
È opportuno che la posizione dell’Unione in sede di comitato misto sia basata pertanto sul progetto di decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di comitato misto istituito dall’accordo sullo Spazio economico europeo per quanto riguarda la modifica del protocollo n. 4 di tale accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto
(
3
)
.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(
1
)
Decisione 94/1/CECA, CE del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell’accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica (
GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1
).
(
2
)
Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (
GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3
).
(
3
)
Cfr. documento ST 10297/20 su http://register.consilium.europa.eu
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 2058/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Decisione 2020/2058 è rilevante per chi opera nel commercio internazionale con riferimento alle norme di origine, alle regole di cumulo dell'origine e ai criteri di trasformazione sostanziale delle merci. Esportatori, importatori e consulenti doganali consultano questa normativa per comprendere i requisiti di origine preferenziale, l'applicazione dei dazi preferenziali e la corretta classificazione delle merci negli scambi con i paesi SEE. Le norme transitorie introdotte rappresentano un'importante innovazione per la flessibilità nelle catene di approvvigionamento internazionali.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.