Decisione (UE) 2025/2127 della Commissione, del 16 maggio 2025, relativa all'aiuto di Stato SA.24030 (2016/C) (ex N 512/2007 ex 2015/NN) cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Abalon Hardwood Hessen GmbH notificata con il numero C(2025) 3022
Quali sono i criteri per determinare se un'impresa beneficiaria di aiuti di Stato può essere considerata una PMI secondo la normativa UE?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2025/2127 applica la Raccomandazione 2003/361/CE per valutare lo status di PMI di Abalon Hardwood Hessen GmbH. Un'impresa è PMI se occupa meno di 250 persone, ha fatturato annuo massimo di 50 milioni di EUR e bilancio massimo di 43 milioni di EUR. Tuttavia, per determinare se questi limiti sono rispettati, è fondamentale verificare se l'impresa è autonoma, associata o collegata ad altre entità. Se un'impresa è collegata a un grande gruppo (come nel caso di RZB con 55.000 dipendenti), i dati finanziari e occupazionali dell'intero gruppo devono essere aggregati al 100%, facendo superare le soglie di PMI. Le imprese sono considerate collegate quando una esercita influenza dominante su un'altra, direttamente o attraverso persone fisiche che agiscono di concerto. Questa valutazione è cruciale perché determina l'applicabilità di esenzioni normative e l'intensità massima di aiuto consentita (18% per grandi imprese, 28% per PMI).
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2025/2127 della Commissione, del 16 maggio 2025, relativa all'aiuto di Stato SA.24030 (2016/C) (ex N 512/2007 ex 2015/NN) cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Abalon Hardwood Hessen GmbH [notificata con il numero C(2025) 3022]
EN: Commission Decision (EU) 2025/2127 of 16 May 2025 on the State aid SA.24030 (2016/C) (ex N 512/2007 ex 2015/NN) implemented by Germany for Abalon Hardwood Hessen GmbH (notified under document C(2025) 3022)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2127
28.10.2025
DECISIONE (UE) 2025/2127 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 2025
relativa all'aiuto di Stato SA.24030 (2016/C) (ex N 512/2007 ex 2015/NN) cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Abalon Hardwood Hessen GmbH
[notificata con il numero C(2025) 3022]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli
(
1
)
, e tenuto conto di tali osservazioni,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDIMENTO
(1)
Il 6 settembre 2007 le autorità tedesche hanno notificato, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea (ora articolo 108, paragrafo 3, TFUE), le misure concesse nel 2006 dal Land dell'Assia a favore di Abalon Hardwood Hessen GmbH (di seguito «Abalon DE») a sostegno della creazione di una segheria di legno duro (aiuto di Stato N 512/2007). Il 6 agosto 2007 Pollmeier Massivholz GmbH & Co KG (di seguito «Pollmeier») ha presentato una denuncia alla Commissione in relazione ad aiuti a favore di Abalon DE.
(2)
Il 21 ottobre 2008 la Commissione ha adottato la decisione C(2008) 6017 final
(
2
)
(di seguito la «decisione del 2008»), in cui ha constatato che le misure, tra cui due garanzie, notificate dalla Germania non costituiscono aiuti (due garanzie concesse dal Land dell'Assia, di seguito le «due garanzie») o costituiscono aiuti esistenti (altre misure del pacchetto di sostegno).
(3)
Il 25 febbraio 2009 Pollmeier ha proposto un ricorso di annullamento della decisione del 2008 dinanzi al Tribunale, iscritto a ruolo con il numero T-89/09.
(4)
Con sentenza del 17 marzo 2015
(
3
)
(di seguito la «sentenza del 2015»), il Tribunale ha ritenuto che l'assenza di esame da parte della Commissione della legittimità dell'utilizzo del tasso dello 0,5 % dell'importo garantito per determinare l'elemento di aiuto delle due garanzie ai sensi della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie
(
4
)
(di seguito la «comunicazione sulle garanzie del 2000») costituisse un'indicazione dell'esistenza di serie difficoltà concernenti la questione se le garanzie controverse potessero essere qualificate come aiuti
de minimis
. Secondo il Tribunale, la sussistenza di siffatte difficoltà avrebbe dovuto indurre la Commissione ad avviare il procedimento di indagine formale. Per tale motivo, la decisione del 2008 è stata annullata nella parte in cui concludeva che le due garanzie non costituivano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea (ora articolo 107, paragrafo 1, TFUE), mentre gli altri elementi della decisione sono stati confermati.
(5)
Il 26 maggio 2015 sia Pollmeier che il Land dell'Assia hanno impugnato la sentenza del 2015, contestando rispettivamente gli elementi confermati della decisione del 2008 e la natura di aiuto delle due garanzie. La Commissione non ha presentato ricorso.
(6)
Poiché le due garanzie erano state attuate prima di un'autorizzazione da parte della Commissione, quest'ultima le ha registrate come aiuti non notificati [SA.24030 (2015/NN)].
(7)
Il 28 maggio e il 27 luglio 2015 la Germania ha trasmesso alla Commissione ulteriori informazioni, tra cui una perizia del professor Csoklich in merito alla qualifica di PMI del beneficiario (di seguito la «relazione Csoklich»).
(8)
Con lettera del 17 febbraio 2016 (di seguito la «decisione di avvio»), la Commissione ha informato la Germania di aver avviato il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE per determinare la compatibilità delle due garanzie con il mercato interno.
(9)
Il 19 febbraio 2016 la Germania ha chiesto alla Commissione di sospendere l'indagine formale fino a quando la Corte di giustizia non si fosse pronunciata sui ricorsi. Il 24 febbraio 2016 la Commissione ha accettato di prorogare il termine per la presentazione di osservazioni fino al giorno successivo alle sentenze sui ricorsi.
(10)
La Corte di giustizia ha respinto i due ricorsi con ordinanza del 14 luglio 2016
(
5
)
e sentenza del 12 ottobre 2016
(
6
)
.
(11)
Il 12 ottobre 2016 e l'11 novembre 2016 la Germania ha trasmesso le proprie osservazioni alla Commissione.
(12)
Il 6 gennaio 2017 la Commissione ha pubblicato la decisione di avvio nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
7
)
e ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni.
(13)
Il 6 febbraio 2017 la Commissione ha ricevuto osservazioni da Pollmeier e le ha trasmesse alla Germania per eventuali osservazioni. La Germania ha trasmesso le proprie osservazioni il 27 marzo 2017.
(14)
L'8 maggio 2017, il 14 giugno 2017, il 5 dicembre 2017 e il 26 febbraio 2018 i servizi della Commissione hanno chiesto alla Germania di fornire ulteriori informazioni, che la Germania ha trasmesso il 24 maggio 2017, il 21 giugno 2017, il 12 dicembre 2017 e il 26 marzo 2018.
(15)
Il 22 novembre 2018 i servizi della Commissione hanno incontrato i rappresentanti di Pollmeier.
(16)
Il 17 febbraio 2020 la Commissione ha chiesto alla Germania ulteriori informazioni, che sono state fornite il 9 marzo 2020. L'8 dicembre 2022 i servizi della Commissione hanno chiesto ulteriori informazioni alla Germania in merito al calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto contenuto nelle due garanzie, che sono state trasmesse l'8 febbraio 2023.
2.
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE DUE GARANZIE
2.1.
Obiettivo delle due garanzie
(17)
Il sostegno fornito nel 2006 dal Land dell'Assia e della Germania ad Abalon DE per un investimento in una segheria di legno duro era volto a promuovere e agevolare lo sviluppo regionale della zona dello Schwalm-Eder-Kreis. Si trattava di una zona classificata come NUTS III e ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE ai sensi della carta degli aiuti a finalità regionale applicabile per la Germania nel periodo 2004-2006
(
8
)
. Il massimale di intensità dell'aiuto agli investimenti applicabile nella zona era del 18 % per le grandi imprese e, conformemente al punto 4.9 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998
(
9
)
(di seguito gli «orientamenti del 1998»), del 28 % per le piccole e medie imprese («PMI»).
2.2.
Le due garanzie
(18)
Il 28 dicembre 2006, nel quadro di un pacchetto di aiuti più ampio
(
10
)
, Investitionsbank Hessen (un ente di diritto pubblico (
Anstalt des öffentlichen Rechts
) controllato al 50 % dal Land dell'Assia e al 50 % da Landesbank Hessen-Thüringen, un altro ente di diritto pubblico) ha concesso in nome e per conto del (
im Namen und im Auftrag
) ministero delle Finanze dell'Assia (
Hessisches Ministerium der Finanzen
) due garanzie a copertura di due prestiti accordati da un consorzio composto da tre banche, Kreissparkasse Schwalm-Eder («KSK»), Landesbank Hessen-Thüringen («Helaba») e Raiffeisenzentralbank Österreich AG («RZB»), a favore di Abalon DE:
a)
una garanzia della durata di 10 anni a copertura del 70 % di un prestito agli investimenti (
Investitionskredit
) di 19,5 milioni di EUR (corrispondente a un'esposizione iniziale al rischio di 13,65 milioni di EUR, gradualmente ridotta negli anni successivi
(
11
)
) (di seguito la «garanzia per il prestito agli investimenti»). Il prestito aveva una durata di 10 anni, con rimborso in rate semestrali
(
12
)
;
b)
una garanzia della durata di cinque anni (fino al 31.12.2012) per uno scoperto fino a 10 milioni di EUR a copertura del fabbisogno di capitale di funzionamento (prestito per capitale di funzionamento,
Betriebsmittelkredit
, ossia un prestito destinato a finanziare le operazioni quotidiane di un'impresa) (di seguito la «garanzia per il finanziamento del capitale di funzionamento»). Nel primo anno la copertura della garanzia è stata del 50 %, gradualmente ridotta negli anni successivi
(
13
)
.
In entrambi i casi, Abalon DE ha pagato un premio annuo dell'1 % sugli importi garantiti del debito in essere. Abalon DE ha pagato interessi sui prestiti sottostanti (margine per il rischio di credito di 225 punti base, in aggiunta al tasso di interesse Euribor a 6 mesi).
(19)
Nell'ambito del processo di esame delle domande di prestito, le banche mutuanti hanno valutato la solidità creditizia di Abalon DE. KSK, Helaba e RZB hanno assegnato ad Abalon DE una categoria di rating corrispondente a un tasso annuo di inadempimento pari, rispettivamente, al 2 %, all'1,32 % e allo 0,832 %.
(20)
Attraverso la struttura del consorzio, RZB ha erogato il 50 % e ognuna delle altre due banche il 25 % di ciascuno dei due prestiti.
2.3.
Base giuridica e autorità che concede l'aiuto
(21)
La base giuridica nazionale delle due garanzie è costituita dalla lettera del 28 dicembre 2006 inviata da Investitionsbank Hessen ad Abalon DE e dagli orientamenti del 2006 del Land dell'Assia sulla concessione di garanzie per il settore industriale (
Richtlinien für die Übernahme von Bürgschaften und Garantien durch das Land Hessen für die gewerbliche Wirtschaft
) (di seguito gli «orientamenti dell'Assia del 2006»)
(
14
)
. Tali garanzie sono state poste in essere, secondo la Germania, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione
(
15
)
(di seguito il «regolamento
de minimis
del 2001»).
(22)
L'autorità concedente l'aiuto era il ministero delle Finanze dell'Assia.
2.4.
Beneficiario
(23)
Il beneficiario dell'aiuto, Abalon DE, è una società costituita il 5 dicembre 2006, registrata presso l'
Amtsgericht
di Marburgo (tribunale circoscrizionale di Marburgo), con sede a Schwalmstadt (Assia, Germania). Abalon DE produce, vende e distribuisce prodotti in legno di faggio in tutto il mondo.
(24)
Al momento dell'emissione delle due garanzie il 28 dicembre 2006 Abalon Hardwood Consulting GmbH (di seguito «Abalon Consulting») era di proprietà di Manfred Reinkemeier. Abalon Consulting deteneva il 51 % delle quote di Abalon DE. Gafluna Handels- und Beteiligungsgesellschaft mbH (di seguito «Gafluna») deteneva il 49 % delle quote di Abalon DE e i corrispondenti diritti di voto. Gafluna deteneva inoltre l'80 % di Abalon Hardwood GmbH in Austria (di seguito «Abalon AT»). Gafluna è una controllata al 100 % di Valluga Handels- und Beteiligungsgesellschaft mbH (di seguito «Valluga»). Valluga è una controllata al 100 % di Raetia Privatstiftung (di seguito «Raetia»), una fondazione costituita da RZB l'11 giugno 2001.
(25)
RZB possiede una controllata al 100 %, la Kathrein Privatbank AG (di seguito «Kathreinbank») che, secondo quanto da essa stessa dichiarato, è specializzata nella fornitura di servizi per la costituzione e la gestione di fondazioni private
(
16
)
. Nel 2006 Ernst Burger e Kurt Engleitner erano membri del consiglio di sorveglianza (
Aufsichtsrat
) di Kathreinbank e del consiglio di amministrazione composto da tre membri di Raetia (
Stiftungsvorstand
) (il terzo membro era Karl Pistotnik). Nel 2006 l'Ufficio fondazioni di Kathreinbank (
Stiftungsoffice
), che fornisce consulenza ai clienti sulla costituzione di fondazioni e su altre questioni connesse, era guidato da Heinrich Weninger, che era al contempo uno degli amministratori delegati (
Geschäftsführer
) di Valluga e Gafluna. Manfred Reinkemeier era amministratore delegato sia di Abalon DE che di Abalon AT.
(26)
La struttura di cui sopra è illustrata di seguito:
2.5.
Motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di indagine formale
(27)
Nella decisione di avvio la Commissione ha fornito una valutazione preliminare delle due garanzie e ha sollevato dubbi circa la loro compatibilità con il mercato interno.
2.5.1.
Esistenza degli aiuti
(28)
La Commissione ha stabilito in via preliminare che le due garanzie costituivano aiuti di Stato, a meno che non si qualificassero come aiuti
de minimis
. Essa ha tuttavia ritenuto in via preliminare che le due garanzie non soddisfacessero i pertinenti requisiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
(
17
)
(di seguito «regolamento
de minimis
del 2013»). La Commissione ha poi esaminato se, conformemente alle norme transitorie di cui all'articolo 7 del regolamento
de minimis
del 2013, le garanzie potessero rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento
de minimis
del 2001, applicando il metodo di cui al punto 3.2, primo comma, secondo trattino, della comunicazione sulle garanzie del 2000
(
18
)
, che il Tribunale aveva ritenuto, ai punti 167, 175 e 186 della sentenza del 2015, far parte del quadro giuridico pertinente alla luce del quale la Commissione doveva valutare le garanzie in questione. Sulla base di un tasso massimo di inadempimento (corrispondente allo scenario peggiore delle tre banche) del 2 % e di una commissione di garanzia annuale dell'1 %, la Commissione ha concluso che gli elementi di aiuto risultanti superavano sia in combinazione, sia per ciascuna delle garanzie ad hoc, la soglia di 100 000 EUR stabilita nel regolamento
de minimis
del 2001. La Commissione ha pertanto espresso dubbi sul fatto che i regolamenti
de minimis
del 2013 e del 2001 fossero applicabili e ha quindi ritenuto in via preliminare che le due garanzie costituissero, da sole e congiuntamente, aiuti di Stato.
2.5.2.
Legittimità
(29)
Al fine di verificare la legittimità degli aiuti sotto forma di due garanzie, la Commissione ha valutato se ciascuna di tali garanzie rientrasse nell'ambito di applicazione di un regolamento che esonera l'aiuto dagli obblighi di notifica.
(30)
Per quanto riguarda la garanzia per il finanziamento del capitale di funzionamento, la Commissione ha osservato che lo scopo di tale garanzia era fornire ad Abalon DE un aiuto al funzionamento e ha concluso in via preliminare che tale aiuto al funzionamento non era conforme né all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
(
19
)
(di seguito «regolamento generale di esenzione per categoria del 2014»), riguardante gli aiuti a finalità regionale, né all'articolo 22 del medesimo regolamento, riguardante gli aiuti all'avviamento.
(31)
La Commissione ha inoltre concluso in via preliminare che tale aiuto al funzionamento non era conforme alle precedenti esenzioni per categoria (che, a norma dell'articolo 58 del regolamento generale di esenzione per categoria del 2014, potrebbero essere applicabili agli aiuti individuali concessi prima dell'entrata in vigore di detto regolamento, qualora le condizioni dello stesso non fossero soddisfatte).
(32)
La Commissione ha pertanto sollevato dubbi sul fatto che l'aiuto sotto forma di garanzia per il finanziamento del capitale di funzionamento fosse compatibile con l'esenzione dall'obbligo di notifica.
(33)
Per quanto riguarda la garanzia per il prestito agli investimenti, la Commissione ha ritenuto in via preliminare che, in linea di principio, essa potesse essere dichiarata retroattivamente compatibile ed esentata dall'obbligo di notifica in applicazione dell'articolo 58 del regolamento generale di esenzione per categoria del 2014 e dell'esenzione di cui all'articolo 14 del medesimo regolamento (aiuti a finalità regionale agli investimenti), qualora Abalon DE costituisse una PMI.
(34)
Tuttavia, ritenendo incomplete le informazioni presentate dalla Germania sullo status di PMI di Abalon DE, la Commissione non ha potuto trarre conclusioni in merito a tale aspetto. La Commissione ha pertanto sollevato dubbi quanto al fatto che la garanzia individuale per il prestito agli investimenti costituisse un aiuto compatibile esentato dagli obblighi di notifica a norma del regolamento generale di esenzione per categoria del 2014 o del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione
(
20
)
(di seguito «regolamento di esenzione per categoria per le PMI»), applicabile al momento della concessione delle due garanzie.
(35)
La Commissione non è stata pertanto in grado di concludere che le due garanzie fossero esentate a norma del regolamento generale di esenzione per categoria del 2014 o di qualsiasi altro regolamento di esenzione in vigore alla data di emissione delle due garanzie.
2.5.3.
Compatibilità
(36)
Non essendo le due garanzie esentate dall'obbligo di notifica e costituendo, prima facie, aiuti a finalità regionale, la Commissione ne ha quindi valutato la compatibilità alla luce degli orientamenti del 1998 applicabili.
(37)
Per quanto riguarda la garanzia per il prestito agli investimenti, la Commissione ha constatato che, conformemente alla carta degli aiuti a finalità regionale applicabile alla Germania, gli aiuti agli investimenti per la creazione di un nuovo stabilimento nella zona dello Schwalm-Eder-Kreis non potevano superare un'intensità di aiuto del 18 % per le grandi imprese e del 28 % per le PMI. Poiché Abalon DE aveva già ricevuto nel 2006 una sovvenzione diretta di 4,5 milioni di EUR per un investimento di 26 milioni di EUR
(
21
)
, fino a concorrenza del massimale del 18 % previsto per le grandi imprese, la garanzia per il prestito agli investimenti (o almeno una parte di essa) potrebbe essere compatibile solo se Abalon DE potesse essere considerata una PMI e beneficiare quindi dell'intensità di aiuto più elevata. Nel 2006 la Germania non ha applicato ad Abalon DE l'intensità di aiuto più elevata. Nella decisione di avvio la Commissione non è potuta giungere alla conclusione che le informazioni presentate dalla Germania in merito allo status di PMI di Abalon DE consentissero di escludere in tutta certezza che, al momento dell'emissione delle garanzie, quest'ultima costituisse una grande impresa. La Commissione ha lasciato aperta la questione se Abalon DE costituisse o meno una PMI e ha quindi sollevato dubbi sulla compatibilità dell'aiuto sotto forma di garanzia per un prestito agli investimenti con il mercato interno.
(38)
La Commissione ha inoltre espresso dubbi in merito alla compatibilità della garanzia sul finanziamento del capitale di funzionamento, poiché gli orientamenti del 1998 non consentivano di dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti al funzionamento in una zona ammissibile agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, come nel caso della zona dello Schwalm-Eder-Kreis.
3.
OSSERVAZIONI PERVENUTE NEL CORSO DELL'INDAGINE FORMALE
(39)
La Commissione ha ricevuto osservazioni dalla Germania e da Pollmeier.
3.1.
Prime osservazioni presentate dalla Germania
(40)
Il 12 ottobre 2016 la Germania ha fornito un parere di esperti sullo status di PMI di Abalon DE, redatto da Hollstein & Partner mbB Steuerberatungsgesellschaft in data 28 settembre 2016 (di seguito la «relazione Hollstein»). Nella relazione Hollstein si conclude che, nel periodo 2006-2015, Abalon DE costituiva una PMI, in quanto, durante tale periodo, non superava nessuna delle tre soglie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato I della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione
(
22
)
(di seguito «la raccomandazione sulle PMI», l'allegato I è in appresso denominato «allegato della raccomandazione sulle PMI») per poter essere considerata una PMI, vale a dire: occupare meno di 250 persone, realizzare un fatturato massimo annuo di 50 milioni di EUR e avere un totale di bilancio massimo di 43 milioni di EUR. Secondo la relazione Hollstein, tale conclusione rimane valida indipendentemente dal fatto che Abalon DE sia considerata singolarmente o come parte di un gruppo più ampio di entità che, oltre ad Abalon DE, includerebbe Abalon Consulting (comprese le sue imprese collegate e associate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3 dell'allegato della raccomandazione sulle PMI), Valluga, Gafluna, Abalon AT e Raetia. Ad esempio, nel 2006 (al momento della concessione) tale gruppo più ampio contava 46 effettivi, con un fatturato annuo di 8,976 milioni di EUR e un bilancio di 10,569 milioni di EUR.
(41)
Secondo la Germania inoltre, al momento dell'emissione delle due garanzie, Abalon DE costituiva una piccola impresa di nuova costituzione ai sensi della raccomandazione sulle PMI. La Germania ritiene che, senza la concessione delle due garanzie in questione, Abalon DE avrebbe dovuto affrontare gli svantaggi tipici delle imprese di nuova costituzione (ad esempio problemi di accesso ai finanziamenti) e che, in assenza di sostegno mediante le garanzie in questione, non sarebbe stata fondata. Infine la Germania sostiene che le due garanzie non hanno alcun effetto negativo sugli scambi tra Stati membri, in quanto il mercato dell'approvvigionamento delle materie prime era per lo più locale.
3.2.
Osservazioni presentate da Pollmeier
3.2.1.
Aiuti superiori alla soglia del regolamento de minimis del 2001
(42)
Pollmeier condivide le conclusioni formulate dalla Commissione nella decisione di avvio, secondo cui le due garanzie non si qualificano come aiuti
de minimis
ai sensi delle disposizioni del regolamento
de minimis
del 2001.
(43)
Pollmeier afferma che, per calcolare l'elemento di aiuto contenuto nelle due garanzie, si applica il metodo di cui al punto 3.2, primo comma, primo trattino, della comunicazione sulle garanzie del 2000. Secondo tale metodo, «[p]er le garanzie sui prestiti l'equivalente sovvenzione erogato nell'arco di un anno può essere […] calcolato allo stesso modo dell'equivalente sovvenzione dei prestiti agevolati, assumendo come contributo in conto interessi la differenza tra il tasso di mercato e quello conseguito grazie alla garanzia statale, previa deduzione dei corrispettivi versati […]». Secondo Pollmeier, Abalon DE ha beneficiato di un rating del credito favorevole solo grazie al suo legame con Raetia e RZB. Inoltre il rischio di inadempimento di Abalon DE avrebbe dovuto essere superiore al rischio di inadempimento del 2 % attribuito da KSK, in quanto il cui il punto 3.3 della comunicazione sulle garanzie del 2008
(
23
)
prevede un premio «esente» del 3,8 % per le PMI di nuova costituzione.
3.2.2.
Inapplicabilità delle esenzioni di cui al regolamento generale di esenzione per categoria del 2014 e al regolamento di esenzione per categoria per le PMI
(44)
Pollmeier condivide il ragionamento esposto nella decisione di avvio, secondo cui la garanzia per il finanziamento del capitale di funzionamento non può beneficiare di un'esenzione per categoria né ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria del 2014 né ai sensi del regolamento di esenzione per categoria per le PMI.
(45)
Secondo Pollmeier, la garanzia per il prestito agli investimenti non beneficia di un'esenzione né ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria del 2014 né ai sensi del regolamento di esenzione per categoria per le PMI. Nel 2006 Abalon DE non poteva essere considerata una PMI, in quanto faceva parte di un gruppo di imprese collegate e associate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3 dell'allegato della raccomandazione sulle PMI.
3.2.3.
Abalon DE in quanto parte di un gruppo di imprese collegate tra cui RZB
(46)
Per quanto riguarda lo status di PMI, Pollmeier sostiene che, al momento della concessione delle due garanzie, Abalon DE faceva parte di un gruppo di imprese collegate, tra cui RZB, e che, a livello di gruppo, le soglie pertinenti per le PMI erano state superate.
3.2.3.1.
Abalon DE collegata a Raetia
(47)
In primo luogo, Pollmeier sostiene che, al momento dell'emissione delle due garanzie, Abalon DE e Raetia erano collegate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato della raccomandazione sulle PMI. Raetia possedeva il 100 % di Valluga, che deteneva il 100 % di Gafluna, che esercitava un'influenza dominante (ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera c), dell'allegato della raccomandazione sulle PMI) su Abalon DE, sebbene detenesse solo il 49 % delle azioni di Abalon DE. Su quest'ultimo punto, Pollmeier afferma che il diritto di esercitare un'influenza dominante è sufficiente, cosicché non è necessario un esercizio effettivo di tale influenza.
(48)
Pollmeier sottolinea che, a norma dell'articolo 5, secondo comma 2, dello statuto di Abalon DE (
Gesellschaftsvertrag
) del 5 dicembre 2006, entrambi gli azionisti (Abalon Consulting e Gafluna) hanno il diritto di nominare un amministratore delegato (
Entsendungsrecht
).
(49)
Pollmeier afferma inoltre che, a norma dell'articolo 7 dello statuto di Abalon DE, alcune importanti decisioni commerciali di Abalon DE devono essere approvate dal consiglio di amministrazione associato (
Beirat
) (i cui membri sono nominati su base paritaria da Manfred Reinkemeier e Gafluna).
3.2.3.2.
Abalon DE collegata a RZB
(50)
In secondo luogo, Pollmeier sostiene che nel 2006 Abalon DE era anche collegata a RZB ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato della raccomandazione sulle PMI. Secondo Pollmeier, essendo stata Raetia fondata da RZB ed avendo quest'ultima con Raetia e le sue controllate uno stretto rapporto in termini di personale (
Personelle Verflechtungen
), Raetia, Valluga e Gafluna erano uno strumento di RZB per investire in altre società, in particolare nei propri mutuatari.
(51)
Dall'atto di costituzione della fondazione Raetia (
Stiftungsurkunde
) dell'11 giugno 2001 risulta che RZB ha conferito a Raetia un totale di 300 000 EUR come capitale iniziale.
(52)
Pollmeier fa riferimento ai legami diretti e indiretti esistenti tra RZB e Raetia tramite persone fisiche, al momento della concessione delle due garanzie. In particolare, i membri del consiglio di amministrazione di Raetia (Ernst Burger, Kurt Engleitner e Karl Pistotnik) ricoprivano cariche in imprese di proprietà di RZB, segnatamente all'interno di Kathreinbank. Nel 2006 ricoprivano cariche in imprese di proprietà di RZB anche gli amministratori delegati di Valluga e Gafluna (Heinrich Weninger e Siegfried Wriesnig).
(53)
Pollmeier ritiene che gli elementi di prova confermino che, sulla base dell'articolo 3, paragrafo 3, primo e quarto comma, dell'allegato della raccomandazione sulle PMI, come interpretato dalla Corte in particolare nella sentenza
HaTeFo
(
24
)
, le diverse imprese in questione, da Abalon DE a RZB, fossero imprese collegate. Ciò sarebbe confermato dal fatto che la sede di attività di Gafluna, Valluga e Kathreinbank si trova presso lo stesso indirizzo di Vienna, in Austria.
3.2.3.3.
Non conformità di Abalon DE ai criteri per le PMI
(54)
Pollmeier sostiene che, di conseguenza, Abalon DE non può essere considerata una PMI in quanto, se si considera RZB, le soglie sono superate.
(55)
Infine Pollmeier sottolinea che lo status di PMI di Abalon DE non può essere stabilito sulla base di criteri diversi da quelli definiti nella raccomandazione sulle PMI. Una deroga a tali criteri sarebbe possibile soltanto se Abalon DE risentisse degli svantaggi tipici di una PMI, che però possono essere esclusi in ragione dei legami tra questa impresa e RZB
(
25
)
.
3.2.4.
Incompatibilità con il mercato interno
(56)
Pollmeier ritiene che la garanzia sui prestiti per il capitale di esercizio costituisca un aiuto al funzionamento che non può essere dichiarato compatibile ai sensi degli orientamenti del 1998. Inoltre Abalon DE non è ammissibile agli aiuti all'avviamento per le piccole imprese in quanto non si qualifica come PMI. La garanzia per il finanziamento del capitale di funzionamento non può pertanto essere dichiarata compatibile come aiuto all'avviamento.
(57)
Secondo Pollmeier, ad Abalon DE si applica il massimale di intensità dell'aiuto agli investimenti del 18 % (applicabile alle grandi imprese) ed essa non può beneficiare della maggiorazione per le PMI in quanto non costituisce una PMI. Da ciò discende che la garanzia per un prestito agli investimenti non può essere considerata compatibile in quanto l'aiuto concesso nel 2006 supera già il massimale. Pollmeier afferma inoltre che le due garanzie non erano subordinate al mantenimento in essere dell'investimento per un periodo minimo di cinque anni, come richiesto al punto 4.10 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998.
3.3.
Osservazioni della Germania in merito ai commenti di Pollmeier
3.3.1.
Metodo forfettario dello 0,5 % per il calcolo dell'importo degli aiuti contenuti nelle due garanzie
(58)
Secondo la Germania, il punto 3.2 della comunicazione sulle garanzie del 2000 non prescrive l'uso di un determinato metodo di calcolo, in quanto indica tre metodi di calcolo e menziona solo il primo come quello applicabile «in linea di principio». Per di più non esiste giurisprudenza consolidata in cui sia indicata un'opzione di calcolo preferita.
(59)
La Germania afferma che si debba applicare il metodo di cui al punto 3.2, primo comma, terzo trattino, della comunicazione sulle garanzie del 2000, vale a dire che l'elemento di aiuto deve essere «calcolato con qualsiasi altro metodo obiettivamente giustificato e generalmente riconosciuto». La Germania ritiene che, in un contesto di insufficiente disponibilità di dati e alla luce dei principi della certezza del diritto, del legittimo affidamento e della non discriminazione, il metodo del tasso forfettario dello 0,5 % (utilizzato nella decisione del 2008 per stabilire l'importo dell'aiuto) rappresenti un metodo obiettivamente giustificato e generalmente riconosciuto.
(60)
La Germania afferma che, nella sentenza del 2015 il Tribunale, pur constatando che nella decisione del 2008 la Commissione non aveva valutato per quale motivo un tasso forfettario dello 0,5 % fosse conforme al punto 3.2 della comunicazione sulle garanzie del 2000, non si era pronunciato sulla legittimità di tale approccio. Pertanto, e basandosi sul suo ampio potere discrezionale, la Commissione sarebbe autorizzata ad applicare l'approccio dello 0,5 % nel caso di specie.
(61)
La Germania sostiene quindi che, in applicazione di tale approccio, il vantaggio complessivo ottenuto da entrambe le garanzie ammonta a 93 250 EUR e si situa pertanto al di sotto della soglia
de minimis
di 100 000 EUR di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento
de minimis
del 2001. Pertanto sia la garanzia per il prestito agli investimenti che la garanzia per il finanziamento del capitale di funzionamento non possono essere considerate aiuti di Stato.
3.3.2.
Esenzione per categoria ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria del 2014
(62)
La Germania ha avanzato, in subordine, un'argomentazione in merito alla garanzia per il prestito agli investimenti nel caso in cui non fosse applicato il metodo di cui al punto 3.2, primo comma, terzo trattino, della comunicazione sulle garanzie del 2000. Secondo la Germania, se si applicasse il premio «esente» del 3,8 % di cui al punto 3.3 della comunicazione sulle garanzie del 2008 previsto per le garanzie alle PMI di nuova costituzione prive di antecedenti in materia di prestiti, l'elemento di aiuto contenuto nel prestito agli investimenti ammonterebbe a 2,3 milioni di EUR. Tale importo rimarrebbe entro i limiti di cui all'articolo 14 del regolamento generale di esenzione per categoria del 2014 e sarebbe pertanto compatibile ed esentato dall'obbligo di notifica.
3.3.3.
I criteri per le PMI sono soddisfatti indipendentemente dall'esistenza di un legame tra le imprese interessate (esclusa RZB)
(63)
Secondo la Germania, come dimostrato nella relazione Hollstein (considerando 40), Abalon DE si qualificherebbe come PMI, ossia non supererebbe le soglie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione sulle PMI, anche nel caso in cui Abalon Consulting, Abalon AT, Gafluna, Valluga e Raetia fossero considerate nel calcolo. Pertanto il fatto che, al momento dell'emissione delle due garanzie, Siegfried Wriesnig fosse amministratore delegato di Gafluna dal 2001, amministratore delegato di Valluga sempre dal 2001 e membro del consiglio di amministrazione associato di Abalon DE (
Beirat
) dal 2004 sarebbe irrilevante per valutare se Abalon DE fosse una PMI.
(64)
La Germania sostiene inoltre che nella decisione del 2008 la Commissione ha constatato che Gafluna, Abalon DE, Valluga e Raetia erano soltanto imprese associate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato della raccomandazione sulle PMI. Secondo la Germania, tale constatazione è divenuta giuridicamente vincolante in virtù della sentenza del 2015
(
26
)
. La Germania riconosce tuttavia che, per motivi di semplicità, si può anche presumere che tali imprese fossero imprese collegate e non solo imprese associate.
3.3.4.
Abalon DE costituiva una PMI in quanto non collegata a RZB
(65)
La Germania riconosce che Abalon DE non potrebbe essere considerata una PMI se fosse collegata, direttamente o indirettamente, a RZB. La Germania afferma infatti che nel 2006 RZB contava circa 55 000 effettivi e il suo totale di bilancio annuale alla fine del 2006 era di circa 115 miliardi di EUR. Essa ritiene tuttavia che tali legami non sussistano.
(66)
Per quanto riguarda le relazioni tra RZB/Raetia e Abalon DE o i suoi azionisti tramite singole persone fisiche, la Germania sottolinea che Pollmeier solleva tale argomentazione quasi 10 anni dopo la presentazione della denuncia e ritiene pertanto che l'argomento debba essere respinto in quanto tali elementi sono stati presentati troppo tardi.
3.3.4.1.
Imprese non collegate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, dell'allegato della raccomandazione sulle PMI
(67)
La Germania ritiene che il fatto che RZB sia il fondatore di Raetia non consenta di concludere che RZB e Abalon DE siano imprese collegate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, dell'allegato della raccomandazione sulle PMI. Secondo la Germania, dalla relazione Csoklich (considerando 7) risulta che il fondatore di Raetia, RZB, non ha il diritto di influenzare le decisioni commerciali di quest'ultima né delle sue imprese collegate.
(68)
Secondo tale relazione, una caratteristica della «fondazione privata» austriaca consiste nell'essere completamente separata e giuridicamente indipendente dal fondatore. Il fondatore può valersi solo dei diritti che gli sono espressamente conferiti nell'atto costitutivo. Dall'atto costitutivo di Raetia si evince che RZB non ha praticamente alcuna influenza sulla gestione della fondazione (
Trennungsprinzip
). La Germania sottolinea in particolare che l'atto costitutivo non conferisce a RZB né il diritto di approvare le decisioni di Raetia (
Zustimmungsvorbehalte
), né il potere di impartire a quest'ultima istruzioni (
Weisungsrechte
). Ne consegue che il consiglio di amministrazione di Raetia agisce in modo indipendente dal fondatore. Non esiste alcuna influenza indiretta, ad esempio attraverso il diritto di revoca del consiglio di amministrazione della fondazione. L'indipendenza del consiglio di amministrazione della fondazione dal fondatore è espressamente sancita dall'atto costitutivo. La Germania osserva che RZB non si è nemmeno avvalsa della possibilità prevista dalla legge di riservarsi il diritto di revoca (
Widerrufsrecht
, ossia la possibilità di revocare l'atto costitutivo). Poiché il diritto di modifica (dell'atto costitutivo) di RZB previsto dall'atto costitutivo può essere invocato solo in via eccezionale, il fondatore non può opporsi a decisioni che contrarie ai propri interessi. Sono espressamente escluse modifiche che potrebbero conferire a RZB un'influenza diretta o indiretta su Raetia.
3.3.4.2.
Imprese non collegate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, dell'allegato della raccomandazione sulle PMI
(69)
La Germania afferma inoltre che né Abalon DE, né Raetia, né alcuna delle sue controllate sono collegate a RZB ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, dell'allegato della raccomandazione sulle PMI
(
27
)
in virtù di «legami attraverso persone fisiche che agiscono di concerto». La Germania riconosce che, secondo la giurisprudenza, anche le imprese che non intrattengono formalmente nessuna delle relazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, dell'allegato della raccomandazione sulle PMI, ma che «costituiscono nondimeno, per il ruolo ricoperto da una persona fisica o da un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, un'entità economica unica, [devono essere] comunque considerate imprese collegate, ai sensi di detta disposizione, allorché esercitano tutte le loro attività, o parte di esse, sul medesimo mercato o su mercati contigui»
(
28
)
.
(70)
La Germania ritiene tuttavia che i criteri stabiliti nella sentenza
HaTeFo
in merito alla nozione di entità economica unica non siano soddisfatti, in quanto RZB non opera sullo stesso mercato di Abalon DE, Abalon Consulting, Abalon AT, Gafluna, Valluga e Raetia, o in un mercato contiguo. Il fatto che RZB abbia concesso prestiti e garanzie a società attive sul mercato del legno non significa che essa stessa operi su tale mercato. Pertanto la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, dell'allegato della raccomandazione sulle PMI non è soddisfatta.
(71)
Inoltre la Germania ritiene che non esista un'«entità economica unica», in quanto tra il personale di RZB e il personale di Abalon DE/Gafluna/Raetia non intercorrono relazioni che consentano a RZB di esercitare un'influenza sulle decisioni commerciali delle imprese in questione. Per gli stessi motivi, si giungerebbe alla medesima conclusione anche sulla base della definizione di controllo di cui al punto 16 della comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese
(
29
)
(«comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale»).
(72)
Secondo la Germania, il fatto che alcune delle entità interessate abbiano la propria sede di attività presso lo stesso indirizzo non dimostra l'esistenza di relazioni tra tali entità né la possibilità di influenzare le decisioni commerciali.
3.3.5.
Svantaggi tipici di una PMI
(73)
La Germania sostiene che, qualora siano soddisfatti i criteri formali di cui all'allegato della raccomandazione sulle PMI, affinché un'impresa sia considerata una PMI non è sempre necessario dimostrare l'esistenza degli svantaggi tipici di una PMI. Pertanto in questo caso non è necessario dimostrare che Abalon DE si sia trovata ad affrontare gli svantaggi tipici di una PMI. In ogni caso, la Germania ritiene che Abalon DE abbia sofferto gli svantaggi tipici che caratterizzano le PMI e sostiene che, senza le due garanzie concesse, l'accesso ai finanziamenti sarebbe stato poco sicuro, il che è tipico delle PMI. Secondo la Germania, se non ci fossero state le due garanzie, Abalon DE non sarebbe stata costituita. Inoltre il denunciante stesso ha evidenziato la difficile situazione finanziaria di Abalon DE nel 2006.
3.4.
Ulteriori argomentazioni della Germania
3.4.1.
Rating assegnati ad Abalon DE dalle tre banche mutuanti
(74)
La Germania ha inoltre trasmesso i rating del credito attribuiti ad Abalon DE dalle tre banche mutuanti (cfr. considerando 19), fornendo spiegazioni in merito. In una lettera alla Commissione del 15 maggio 2017, Raffeisenbank International (di seguito «RBI», successore legale di RZB a partire dal 2010) afferma che la propria valutazione (rischio di credito di Abalon DE) all'epoca era basata, in particolare, sulle prospettive di crescita del mercato del legno, sull'eccellente accesso alle materie prime di cui godeva l'Assia, sulla brevità delle rotte di trasporto, e sulla prevista fornitura di sovvenzioni agli investimenti e di garanzie da parte del Land dell'Assia.
(75)
Secondo la Germania, il fatto che Abalon DE sia stata valutata su base individuale è un'altra indicazione dell'assenza di legami con RZB.
3.4.2.
Relazioni tramite persone fisiche tra RZB e Raetia
(76)
Per quanto riguarda la questione dei rapporti tramite persone fisiche tra RZB e Raetia, la Germania afferma che gli unici membri del consiglio di amministrazione composto da tre membri di Raetia tra il 2001 e la fine del 2015 erano Karl Pistotnik, Ernst Burger e Kurt Engleitner, e che nessuno dei tre era mai stato dipendente o membro di un organo esecutivo di RZB.
(77)
La Germania dichiara inoltre che i) fino al 6 dicembre 2017 Abalon DE (compreso il suo amministratore delegato Manfred Reinkemeier) non aveva alcun contatto con i membri del consiglio di amministrazione di Raetia, ii) al momento della concessione della garanzia, l'amministratore delegato di Abalon DE non era a conoscenza dell'esistenza di Raetia, iii) Manfred Reinkemeier ne è venuto a conoscenza solo attraverso il procedimento avviato da Pollmeier e iv) l'assetto proprietario di Gafluna non ha suscitato alcun interesse da parte di Abalon DE né l'ha influenzata.
(78)
La Germania rileva inoltre che RZB non ha mai dato istruzioni all'amministratore delegato di Abalon DE e non dispone di competenze in materia di mercato del legno duro; non esistono neppure legami giuridici di alcun tipo tra Abalon DE e RZB che consentirebbero a quest'ultima di agire al di fuori della sua funzione di banca principale (
Hausbank
) di Abalon DE.
(79)
La Germania ha inoltre trasmesso informazioni ottenute da RBI che elencavano i membri della direzione di RZB nel 2006 per dimostrare che non vi erano sovrapposizioni con i tre membri del consiglio di amministrazione di Raetia.
3.4.3.
Dichiarazioni di Gafluna e Raetia
(80)
Gafluna ha presentato dichiarazioni a proprio nome
(im eigenen Namen
) e per conto (
im Auftrag
) di Raetia.
(81)
La Gafluna dichiara che, secondo l'atto costitutivo di Raetia, i beneficiari della fondazione sono le imprese di cui questa detiene o acquisisce direttamente o indirettamente le azioni.
(82)
Secondo Gafluna e Raetia, gli unici servizi forniti dal gruppo RZB a Raetia, Valluga o Gafluna consistevano nell'assistenza legale per la loro rispettiva costituzione e in servizi di gestione dei conti (
Kontoführung
) per Raetia. Oltre a ciò Valluga deteneva, e Gafluna continuava a detenere (sin dalla sua costituzione), un conto di operazioni di pagamento (
Zahlungsverkehrskonto
) presso Kathreinbank (una controllata al 100 % di RZB).
(83)
Secondo le dichiarazioni di Gafluna e Raetia, quest'ultima non forniva alcun servizio alle imprese del gruppo RZB. Raetia non ha mai comunicato a imprese del gruppo RZB la propria strategia o il proprio orientamento né è mai stata sotto il controllo di fatto di imprese terze.
3.4.4.
Dichiarazioni di RBI
(84)
RBI, in qualità di successore legale di RZB, ha comunicato che quest'ultima ha fondato Raetia nel 2001 come unico fondatore, erogando 300 000 EUR provenienti dai propri attivi. RZB ha selezionato e nominato il primo consiglio di amministrazione di Raetia (composto da Ernst Burger, Kurt Engleitner e Karl Pistotnik). Uno degli scopi generali della fondazione (
Stiftungszweck
) è quello di promuovere l'economia austriaca, in particolare mantenendo e sostenendo la competitività delle imprese austriache attraverso l'acquisizione di azioni di società in difficoltà finanziarie o la fornitura di capitale di rischio
(
30
)
. Più precisamente, RBI ha confermato che Raetia è stata creata per agevolare la ristrutturazione di clienti di RZB che versavano in difficoltà, attraverso una partecipazione indiretta di Raetia nelle imprese in questione. In questo modo, non era necessario che RZB stessa acquistasse le azioni dei propri clienti in difficoltà.
(85)
Nell'ambito del processo di costituzione, RZB ha fornito a Raetia servizi quali assistenza legale e fiscale, redazione dell'atto di fondazione, iscrizione nel registro delle imprese. Per quanto a conoscenza di RBI, nessun'altra impresa del gruppo RZB (compresa Kathreinbank) è stata coinvolta nel processo di fondazione di Raetia. Ulteriore assistenza legale è stata fornita per la costituzione di Valluga e di Gafluna.
(86)
RBI conferma che, al momento della concessione delle due garanzie, le persone sottoelencate ricoprivano all'interno di RZB e delle sue controllate le posizioni seguenti:
a)
Heinrich Weninger era a capo dell'«Ufficio fondazioni» di Kathreinbank e svolgeva funzioni di gestione nelle controllate di Kathreinbank;
b)
Ernst Burger era membro del consiglio di sorveglianza di Kathreinbank;
c)
Kurt Engleitner era membro del consiglio di sorveglianza di Kathreinbank;
d)
Karl Pistotnik avrebbe potuto avere legami con entità del gruppo RZB nell'ambito della sua attività di avvocato indipendente (non documentata).
(87)
RBI ha fornito elenchi di prestiti che RZB/RBI avevano concesso ad Abalon AT (importi totali pari ad almeno 21 milioni di EUR dal 2003) e ad Abalon DE (almeno i due prestiti di cui al considerando 18), nonché di tutte le garanzie collaterali ricevute in tale contesto.
(88)
RBI ha inoltre indicato che nel 2003 e nel 2007 Gafluna aveva emesso azioni senza diritto di voto (
Substanzgenussrechte
) per un importo di 4,99 milioni di EUR al fine di raccogliere capitali. La Germania precisa che tali azioni senza diritto di voto erano state interamente acquistate, in due fasi, dalla controllata indiretta al 100 % di RZB, Abies Handels- und Beteiligungsgesellschaft mbH (di seguito «Abies»)
(
31
)
. Tale acquisto era stato finanziato mediante una sovvenzione indiretta
(indirekter Gesellschafterzuschuss
) concessa da RZB alla propria controllata Abies. RBI spiega che le azioni senza diritto di voto emesse da Gafluna conferiscono a chi le acquista il diritto di essere informati e di partecipare agli utili, ma non conferiscono alcun diritto di partecipazione/influenza. Pertanto RBI ritiene che l'acquisto di tali azioni non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, dell'allegato della raccomandazione sulle PMI.
(89)
RBI afferma di non essere a conoscenza di alcuna comunicazione tra le entità del gruppo RZB e Raetia in merito alla strategia generale di Raetia (cfr. anche le dichiarazioni di cui al considerando 83). RBI sottolinea che Raetia prendeva le proprie decisioni commerciali in completa autonomia. Afferma inoltre che RZB/RBI – o le sue controllate – non esercitavano un controllo di fatto su Raetia. Tale controllo sarebbe stato illegittimo in base al diritto austriaco in materia di fondazioni, che imponeva al consiglio di amministrazione della fondazione di impedire qualsiasi tentativo di influenza da parte del fondatore (RZB) sulle attività della fondazione.
3.4.5.
Dichiarazione di Abalon DE
(90)
La Germania ha altresì fornito una dichiarazione di Abalon DE, in cui questa sottolinea che RZB non esercitava alcuna influenza sulle sue decisioni commerciali. Abalon DE afferma inoltre di aver sofferto degli svantaggi tipici di una PMI, legati alla competitività del mercato e, in particolare, ai tentativi di acquisizione da parte di Pollmeier.
3.4.6.
Dichiarazioni sulla metodologia di calcolo dell'importo dell'aiuto
(91)
Nelle sue ulteriori osservazioni dell'8 febbraio 2023, la Germania ribadisce l'impossibilità di calcolare l'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto contenuto nelle due garanzie in questione utilizzando il metodo di cui al punto 3.2, primo comma, primo trattino, della comunicazione sulle garanzie del 2000 (cfr. considerando 43). L'applicazione di tale metodo richiederebbe la determinazione del tasso di interesse di mercato per un prestito equivalente a quello concesso ad Abalon DE senza garanzie statali; tuttavia, secondo la Germania, KSK non era più in grado di fornire tali informazioni perché non era possibile ricostruire tutti i parametri pertinenti per la decisione a causa del lungo lasso di tempo trascorso (17 anni) dalla concessione delle due garanzie. In tale contesto, la Germania afferma di non essere stata in grado di fornire informazioni, nonostante tutti gli sforzi e le ricerche compiuti. La Germania sostiene inoltre che non sia necessario effettuare il calcolo secondo il metodo di cui al punto 3.2, primo comma, primo trattino, poiché continua a ritenere che il metodo da utilizzare sia quello di cui al punto 3.2, primo comma, terzo trattino, della comunicazione sulle garanzie del 2000.
(92)
La Germania fa inoltre una dichiarazione analoga per quanto riguarda il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto contenuto nelle due garanzie in questione utilizzando il metodo di cui al punto 4.2, primo comma, della comunicazione sulle garanzie del 2008 («la differenza tra il prezzo di mercato della garanzia e il prezzo effettivamente pagato»). La Germania spiega anche di non poter pertanto formulare osservazioni in merito ai calcoli effettuati dalla Commissione (e sulla base del metodo di cui al punto 4.2, primo comma, della comunicazione sulle garanzie del 2008) a causa del lungo lasso di tempo intercorso tra la concessione delle garanzie e la richiesta di informazioni da parte della Commissione.
(93)
Oltre a ciò la Germania ritiene che la probabilità di inadempimento da considerare avrebbe dovuto essere quella calcolata da RZB (dello 0,832 %, considerando 19) in quanto tra RZB e Abalon DE non esisteva alcun legame, e aggiunge inoltre che, quand'anche tale legame fosse esistito, tale elemento avrebbe dovuto essere considerato nel rating del credito e avrebbe determinato una probabilità di inadempimento minore (in quanto Abalon DE avrebbe beneficiato della maggiore solidità finanziaria di un gruppo comprendente RZB).
(94)
Infine le autorità tedesche hanno fornito informazioni precise sul tasso di interesse effettivo (comprese tutte le commissioni, in particolare quelle di trattamento e di sindacazione) addebitato dalle banche ad Abalon DE per il prestito agli investimenti.
4.
VALUTAZIONE DELL'AIUTO
(95)
Nelle decisioni in materia di aiuti di Stato, di norma la Commissione valuta in primo luogo l'esistenza di un aiuto, poi la sua legittimità e, infine, la sua compatibilità. Tuttavia, dal momento che la questione se Abalon DE possa essere considerata una PMI è pertinente per tutte queste fasi di valutazione, la Commissione valuterà innanzitutto se Abalon DE costituiva una PMI al momento della concessione delle due garanzie nel 2006.
4.1.
Status di PMI
(96)
La Germania non ha esplicitamente invocato lo status di PMI per Abalon DE nella comunicazione del 6 settembre 2007, bensì soltanto nelle osservazioni del 12 ottobre 2016 (considerando 40), dopo l'annullamento della decisione del 2008 da parte del Tribunale.
4.1.1.
Criteri per le PMI stabiliti nella raccomandazione sulle PMI
(97)
I criteri per stabilire se un'impresa costituisca una PMI sono stabiliti nella raccomandazione sulle PMI, come interpretata dalla Corte di giustizia. La Corte di giustizia ha, in particolare, ricordato che «occorre […] interpretare la raccomandazione PMI tenendo conto dei motivi che hanno condotto alla sua adozione»
(
32
)
e ha dichiarato che «come risulta dai considerando 9 e 12 nonché dall'articolo 1, paragrafo 1, di tale raccomandazione, quest'ultima mira ad adottare una definizione di PMI utilizzata nelle politiche dell'Unione applicate all'interno dell'Unione e del SEE, che tenga conto della realtà economica di tali imprese al fine di escludere da detta qualificazione i gruppi di imprese il cui potere economico supererebbe quello di una PMI e di riservare quindi alle imprese che ne hanno veramente bisogno i vantaggi derivanti alle PMI da varie regolamentazioni o misure a loro favore»
(
33
)
. La Corte di giustizia ha inoltre dichiarato che «i vantaggi accordati alle PMI costituiscono il più delle volte eccezioni alle regole, per esempio nel settore degli aiuti di Stato, sicché la definizione di PMI deve essere interpretata in senso stretto»
(
34
)
.
(98)
A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione sulle PMI, «la categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR».
(99)
L'articolo 3 dell'allegato della raccomandazione sulle PMI definisce i tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo allegato.
(100)
A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione sulle PMI, un'impresa si definisce un'impresa autonoma (cosicché ai fini della valutazione delle soglie di cui all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione sulle PMI sono presi in considerazione solo i suoi importi finanziari e i suoi effettivi) se non è identificabile come impresa associata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo allegato o come impresa collegata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dello stesso.
(101)
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato della raccomandazione sulle PMI, si definiscono imprese associate «tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi [dell'articolo 3, paragrafo 3 del medesimo allegato] e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi [dell'articolo 3, paragrafo 3, del medesimo allegato], almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle)».
(102)
L'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, dell'allegato della raccomandazione sulle PMI definisce imprese collegate «le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
a)
un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b)
un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c)
un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d)
un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima».
(103)
L'articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, dell'allegato della raccomandazione sulle PMI aggiunge che «[l]e imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui». Nella sentenza
HaTeFo
, riguardo all'interpretazione di tale disposizione, la Corte di giustizia ha dichiarato che essa «deve essere interpretat[a] nel senso che possono essere considerate “collegate”, ai sensi di detto articolo, le imprese per le quali l'analisi delle reciproche relazioni giuridiche ed economiche riveli che costituiscono, tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, un'entità economica unica, anche qualora non intrattengano formalmente nessuna delle relazioni elencate all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, dello stesso allegato. Sono ritenute agire di concerto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, del medesimo allegato le persone fisiche che si coordinano per esercitare sulle decisioni commerciali delle imprese interessate un'influenza che esclude che queste ultime possano essere considerate economicamente indipendenti l'una dall'altra. La realizzazione di questa condizione dipende dalle circostanze di specie, senza essere necessariamente subordinata alla sussistenza di rapporti contrattuali tra tali persone e neppure alla constatazione dell'intento, da parte loro, di aggirare la definizione di PMI contenuta nella raccomandazione in parola»
(
35
)
.
(104)
Infine, per le imprese non autonome, per stabilire se le soglie pertinenti relative agli effettivi, al fatturato o al bilancio siano superate, l'articolo 6, paragrafi 2 e 3, dell'allegato della raccomandazione sulle PMI prevede che ai dati dell'impresa in esame si aggreghino quelli pertinenti delle imprese associate (aggregazione proporzionale) e delle imprese collegate (aggregazione del 100 %).
4.1.2.
Valutazione
(105)
La Commissione riconosce che, come risulta dalla relazione Hollstein (considerando 40), alla data di concessione delle due garanzie, Abalon DE, di per sé o in combinazione con Raetia, Abalon Consulting, Valluga, Gafluna e Abalon AT, non superava le soglie pertinenti in termini di effettivi, di fatturato e di bilancio di cui all'allegato della raccomandazione sulle PMI e potrebbe pertanto essere considerata una PMI.
(106)
D'altro canto, Abalon DE non può essere definita una PMI se RZB è considerata un'impresa collegata o associata ai sensi dell'allegato della raccomandazione sulle PMI. In effetti, RZB non soddisfaceva i criteri per le PMI in quanto i suoi effettivi (55 000 nel 2006) e il suo bilancio annuale (115 miliardi di EUR nel 2006) (considerando 65) superavano le rispettive soglie di 250 dipendenti e/o bilancio annuo di 43 milioni di EUR)
(
36
)
.
(107)
Al fine di valutare se Abalon DE possa essere considerata una PMI, è pertanto fondamentale valutare il rapporto tra Abalon DE e RZB. A tal fine, alla luce della struttura descritta in precedenza (considerando 26), la Commissione deve valutare in successione il rapporto tra Abalon DE e Gafluna (sezione 4.1.2.1), il rapporto tra Gafluna, Abalon AT, Valluga e Raetia (sezione 4.1.2.2) e, infine, il rapporto tra le suddette quattro società e RZB (sezione 4.1.2.3).
(108)
La Commissione osserva in via preliminare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Germania (considerando 66), le argomentazioni di Pollmeier sull'esistenza di tali legami non possono essere respinte semplicemente perché sono state sollevate durante la fase di indagine formale e non nella denuncia iniziale. Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio
(
37
)
(di seguito il «regolamento di procedura»), «ogni parte interessata può presentare osservazioni […] in seguito a una decisione della Commissione di dare inizio al procedimento di indagine formale. […]». La Commissione ritiene che tale diritto sussista indipendentemente dal fatto che una parte abbia in precedenza presentato una denuncia o informazioni di mercato e che tale diritto, nonché la portata e il contenuto delle osservazioni che una parte può presentare nell'ambito dell'indagine formale, non siano limitati dalle posizioni assunte in precedenti denunce o informazioni di mercato. In ogni caso, la Commissione, ai fini della valutazione della misura di aiuto, deve valutare se il beneficiario dell'aiuto possa essere considerato una PMI e a tal fine deve tenere conto di tutti gli elementi pertinenti ai fini di tale valutazione.
(109)
La Commissione osserva inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Germania (considerando 64), la decisione del 2008 non può essere considerata giuridicamente vincolante nella parte in cui avrebbe concluso che Gafluna, Abalon DE, Valluga e Raetia erano solo imprese associate. In primo luogo, tale decisione è stata annullata dal Tribunale con sentenza del 2015. In secondo luogo, nella sua decisione del 2008, la Commissione non ha valutato se Abalon DE costituisse una PMI al momento della concessione delle due garanzie, ma si è limitata a valutare se la difficoltà finanziaria di Abalon AT potesse portare alla conclusione che Abalon DE dovesse essere considerata un'impresa in difficoltà, concludendo a tale riguardo che Abalon DE non poteva essere considerata un'impresa in difficoltà alla luce dell'assenza di un legame finanziario
(
38
)
. La decisione del 2008 non può pertanto pregiudicare alcuna valutazione in merito allo status di PMI di Abalon DE.
4.1.2.1.
Abalon DE e Gafluna sono imprese collegate
(110)
La Commissione esamina se Gafluna si qualifichi come «impresa collegata» di Abalon DE ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato della raccomandazione sulle PMI.
(111)
La Commissione osserva che nel 2006 Gafluna deteneva il 49 % delle azioni di Abalon DE (il 51 % era detenuto da Abalon Consulting, interamente di proprietà di Manfred Reinkemeier). In base allo statuto di Abalon DE, questa partecipazione di minoranza comporta una minoranza dei diritti di voto nell'assemblea degli azionisti. Pertanto la relazione tra Abalon DE e Gafluna non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), dell'allegato della raccomandazione sulle PMI.
(112)
Ai sensi dell'articolo 5, secondo comma 2, dello statuto di Abalon DE, entrambi gli azionisti (Gafluna e Abalon Consulting) hanno il diritto di nominare un amministratore delegato ciascuno e di sollevare dalle sue funzioni la persona nominata. Poiché Gafluna può nominare o revocare solo uno dei due amministratori delegati, non ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera b), dell'allegato della raccomandazione sulle PMI. Altri amministratori delegati possono essere nominati solo dall'assemblea generale, dove Gafluna non detiene la maggioranza dei diritti di voto (cfr. considerando 111). La Commissione conclude pertanto che la relazione tra Abalon DE e Gafluna non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera b), dell'allegato della raccomandazione sulle PMI.
(113)
La Commissione valuta quindi l'eventuale esistenza di un diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, punto c), dell'allegato della raccomandazione sulle PMI. Per stabilire l'eventuale esercizio di un'influenza dominante, la Commissione si basa sulla giurisprudenza della Corte in relazione alla raccomandazione sulle PMI. Nella sentenza
HaTeFo
, la Corte ha dichiarato che «la condizione che le persone fisiche agiscano di concerto è soddisfatta se le medesime si coordinano per esercitare sulle decisioni commerciali delle imprese interessate un'influenza che esclude che tali imprese possano essere considerate economicamente indipendenti l'una dall'altra»
(
39
)
.
(114)
È altresì utile fare riferimento alla giurisprudenza della Corte in relazione al regolamento sulle concentrazioni
(
40
)
, che fa riferimento anche all'esercizio di «influenza determinante» ed è collegata alla nozione di «entità economica»
(
41
)
utilizzata dalla Corte nel contesto dell'interpretazione della raccomandazione sulle PMI
(
42
)
. A tal riguardo la Corte ha dichiarato, riferendosi alla comunicazione della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale
(
43
)
, che un'influenza determinante implica «il potere di impedire decisioni che determinano l'indirizzo strategico degli affari dell'impresa. Così, il controllo congiunto permette che si verifichi una situazione di stallo per effetto del potere di due o più imprese di respingere le decisioni strategiche proposte. Ne consegue che tali azionisti devono necessariamente trovare un accordo sulla politica commerciale dell'impresa comune […] [e] sono quindi tenuti a collaborare permanentemente»
(
44
)
.
(115)
Nel caso di specie, come indicato al considerando 112, entrambi gli azionisti di Abalon DE hanno il diritto di nominare o revocare un amministratore delegato. Sebbene non si sia avvalsa di tale diritto, Gafluna avrebbe potuto impedire decisioni relative alla direzione di Abalon DE se avesse nominato un secondo amministratore delegato oltre a Manfred Reinkemeier, nominato da Abalon Consulting. In tal caso, i due amministratori delegati rappresenterebbero congiuntamente Abalon DE e prenderebbero decisioni strategiche, a meno che tale potere non fosse attribuito solo a uno dei due da una maggioranza qualificata di due terzi delle azioni/dei voti
(
45
)
. Tuttavia tale maggioranza dei due terzi non può essere raggiunta in opposizione a Gafluna, che detiene il 49 % delle azioni. Analogamente, l'assemblea degli azionisti può nominare o revocare amministratori delegati aggiuntivi solo con una maggioranza dei due terzi. Ne consegue che Gafluna avrebbe potuto impedire decisioni della direzione e quindi, avendo Gafluna e Abalon Consulting pari diritti, si dovrebbe giungere alla conclusione che la prima possa esercitare un'influenza dominante su Abalon DE. Il fatto che Gafluna non si sia avvalsa di tale diritto non mette in discussione tale conclusione, poiché non è necessario esercitare l'influenza dominante; quel che è rilevante ai sensi dell'allegato della raccomandazione sulle PMI è soltanto il conferimento del diritto di esercitare un'influenza dominante da parte dello statuto.
(116)
Inoltre lo statuto di Abalon DE prevede un cosiddetto «
Beirat
» (consiglio di amministrazione associato) composto da due a quattro membri che, se sono due o quattro, sono nominati da Gafluna e da Abalon Consulting in parti uguali
(
46
)
. Nel caso in cui il
Beirat
sia composto da tre membri, Gafluna e Abalon Consulting nominano ciascuna un membro in modo indipendente; il terzo membro è nominato di comune accordo tra i due azionisti. Il
Beirat
ha funzioni di sorveglianza e consultive nei confronti della direzione; per talune operazioni o decisioni commerciali è necessaria la sua approvazione unanime (è il
Beirat
stesso a decidere quali operazioni o decisioni richiedano la sua approvazione, cosicché può decidere, ad esempio, che tutte le operazioni strategiche siano subordinate alla sua approvazione)
(
47
)
. Secondo la Germania, dal momento della costituzione di Abalon DE fino al 2014, il
Beirat
della società ha contato due membri, uno nominato da Gafluna e uno nominato da Abalon Consulting. Ciò dimostra anche che Gafluna esercitava un'influenza dominante su Abalon DE.
(117)
Alla luce di quanto precede, nel 2006 Gafluna poteva esercitare un'influenza dominante su Abalon DE, poiché, attraverso la nomina degli alti dirigenti e diritti di veto sulle decisioni strategiche decisioni strategiche sulla condotta degli affari di Abalon DE, aveva il controllo congiunto di quest'ultima. La Commissione conclude pertanto che Gafluna e Abalon DE sono imprese collegate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera c), dell'allegato della raccomandazione sulle PMI.
(118)
Tale conclusione è corroborata da una valutazione basata sull'articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, dell'allegato della raccomandazione sulle PMI, riguardante in particolare le relazioni attraverso una persona fisica. A tal riguardo, il punto 37 della sentenza
HaTeFo
ricorda la rilevanza dei legami personali attraverso la gestione contemporanea di più imprese.
(119)
La Commissione osserva che, al momento della concessione delle garanzie nel 2006, esisteva una sovrapposizione tra la direzione Abalon DE e quella di Abalon AT (di proprietà all'80 % di Gafluna), in quanto Manfred Reinkemeier figurava come amministratore delegato di entrambe le società. Qualora avesse assunto decisioni contrarie alla volontà di Gafluna in questioni che riguardavano Abalon DE (di cui Gafluna era proprietaria solo al 49 %), Manfred Reinkemeier avrebbe dovuto temere ripercussioni in qualità di amministratore delegato di Abalon AT (di cui Gafluna deteneva l'80 %). In pratica, si può ritenere che le due società, entrambe controllate da Gafluna e attive nello stesso mercato del legno duro, siano collegate tramite Manfred Reinkemeier. In considerazione del rapporto di capitale nella misura dell'80 % esistente tra Gafluna e Abalon AT, anche Abalon DE e Gafluna devono essere considerate collegate.
(120)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che Abalon DE e Gafluna siano imprese collegate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato della raccomandazione sulle PMI.
4.1.2.2.
Abalon AT, Gafluna, Valluga e Raetia (di seguito le «entità collegate a Raetia») sono imprese collegate
(121)
Nel 2006 (al momento della concessione) Raetia deteneva il 100 % di Valluga. A sua volta, Valluga deteneva il 100 % di Gafluna, che a sua volta deteneva l'80 % di Abalon AT. In considerazione di siffatta maggioranza dei diritti di voto degli azionisti, tutti e quattro i soggetti si qualificano come «imprese collegate» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), dell'allegato della raccomandazione sule PMI.
4.1.2.3.
Collegamenti tra le entità collegate a Raetia e RZB
4.1.2.3.1. Legame diretto tra RZB e Raetia
(122)
Raetia è una fondazione (
Privatstiftung
) di diritto austriaco, ossia la legge federale sulle fondazioni private
(
48
)
. RZB ha fondato Raetia con un capitale iniziale di 300 000 EUR. Il rapporto tra RZB in qualità di fondatore e Raetia in quanto fondazione è disciplinato dalla legge federale sulle fondazioni private e dal relativo atto costitutivo
(
49
)
. Ai sensi dell'articolo 3, lettera a), di tale atto, uno degli scopi di Raetia è «la promozione dell'economia austriaca, in particolare mantenendo e sostenendo la competitività delle imprese austriache mediante l'acquisizione di azioni di società in difficoltà finanziarie o la fornitura di capitale di rischio» (considerando 84).
(123)
La Commissione osserva che, secondo la relazione Csoklich, ai sensi del diritto austriaco le fondazioni sono considerate persone giuridiche in linea di principio indipendenti dal loro fondatore e che il fondatore non ha generalmente alcun diritto nei confronti della fondazione, dei suoi organi né sul suo patrimonio (il cosiddetto principio di separazione (
Trennungsprinzip
), cfr. considerando 67 e 68. Tuttavia la Commissione valuta i legami tra la fondazione e il suo fondatore rispetto all'allegato della raccomandazione sulle PMI e alla relativa giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione, non rispetto al diritto austriaco.
(124)
A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera b), dell'allegato della raccomandazione sulle PMI, l'attribuzione dei diritti di nomina indica che due imprese sono collegate. L'atto costitutivo di Raetia prevede la costituzione di un consiglio di amministrazione della fondazione, composto da tre membri
(
50
)
. La fondazione è legalmente rappresentata (
gemeinsame Vertretung
) congiuntamente da due membri di tale consiglio, mentre può essere gestita soltanto in modo congiunto da tutti e tre i suoi membri (
gemeinschaftliche Geschäftsführung
)
(
51
)
. Conformemente all'atto costitutivo
(
52
)
, RZB, in qualità di fondatore, ha nominato il primo consiglio di amministrazione (Ernst Burger, Kurt Engleitner e Karl Pistotnik) a tempo indeterminato. I membri successivi del consiglio di amministrazione della fondazione possono essere nominati dal consiglio stesso con delibera unanime
(
53
)
. Almeno fino al 2006, la composizione del consiglio di amministrazione della fondazione è rimasta invariata.
(125)
Pertanto nel 2006, quando le due garanzie sono state emesse, il consiglio di amministrazione di Raetia era composto esclusivamente da persone nominate da RZB. Poiché RZB aveva il diritto di nominare, e ha nominato, tutti i membri iniziali del consiglio di amministrazione di Raetia responsabili della gestione delle sue attività, la Commissione conclude che RZB e Raetia sono imprese collegate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera b), dell'allegato della raccomandazione sulle PMI.
4.1.2.3.2. Collegamenti indiretti tra RZB e alcune delle entità collegate a Raetia tramite Kathreinbank (una controllata di RZB)
(126)
La conclusione secondo cui RZB e Raetia sono imprese collegate sulla base dei loro legami diretti è corroborata dai legami indiretti esistenti tra RZB e alcune delle entità collegate a Raetia tramite Kathreinbank.
(127)
Kathreinbank è una controllata al 100 % di RZB ed è pertanto collegata a RZB ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), dell'allegato della raccomandazione sulle PMI. Sebbene nel 2006 non vi fossero legami in termini di partecipazione azionaria o diritti di voto tra Kathreinbank e le entità collegate a Raetia, tra di esse sono presenti legami personali pertinenti ai fini della valutazione della qualifica di PMI (considerando 103).
(128)
In particolare, RBI, successore legale di RZB, ha confermato l'esistenza di una certa sovrapposizione in termini di personale negli organi di direzione e di sorveglianza di Raetia e Kathreinbank al momento dell'emissione delle due garanzie nel 2006. All'epoca, il consiglio di amministrazione di Raetia era composto da Ernst Burger, Kurt Engleitner e Karl Pistotnik. In quel momento, Ernst Burger e Kurt Engleitner erano anche membri del consiglio di sorveglianza di Kathreinbank. A ciò si aggiungono le osservazioni di RZB presentate dalla Germania, in cui si riconosceva che l'attività di avvocato del terzo membro del consiglio di amministrazione di Raetia, Karl Pistotnik, potrebbe aver dato luogo a legami con RZB.
(129)
Inoltre, al momento dell'emissione delle due garanzie, uno dei due amministratori delegati di Valluga e di Gafluna, Heinrich Weninger, era a capo dell'«Ufficio fondazioni» di Kathreinbank. Infine, al momento dell'emissione delle garanzie, Gafluna, Valluga e Kathreinbank avevano la propria sede di attività presso lo stesso indirizzo.
(130)
Sulla base di una valutazione globale di tutte le circostanze di fatto sopra menzionate, la Commissione ritiene che la sovrapposizione a livello di direzione tra Kathreinbank, da un lato, e Raetia, Valluga e Gafluna, dall'altro, costituisca un legame attraverso persone fisiche ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato della raccomandazione sulle PMI.
(131)
A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, dell'allegato della raccomandazione sulle PMI, le imprese tra le quali sussiste un legame attraverso persone fisiche sono considerate «imprese collegate», a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. A tale riguardo, la Commissione osserva che Raetia e Kathreinbank (attraverso il suo ufficio fondazioni) operano su un mercato contiguo (Raetia è una fondazione e Kathreinbank fornisce servizi alle fondazioni (che costituiscono un mercato a monte, cfr. considerando 25) e può pertanto essere considerata un'impresa collegata. È inoltre importante sottolineare che, in linea di principio, si deve ritenere che le holding collegate, che controllano (sono collegate a) una controllata che opera sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui del beneficiario, esercitino le loro attività o parte delle loro attività su tale mercato. Infatti la nozione di legami implica necessariamente la mancanza di piena autonomia della controllata rispetto alla holding collegata; pertanto la holding stessa interviene nella determinazione, o quanto meno nell'approvazione, della strategia e degli altri aspetti della politica commerciale della controllata direttamente presente sul mercato. Tale ragionamento discende dalla giurisprudenza della Corte sulla nozione di entità economica unica
(
54
)
, che costituisce la logica prevalente su cui si fonda l'articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, dell'ASME. Inoltre in un gruppo esiste generalmente una ripartizione dei compiti tra le entità. Un'entità può soltanto produrre i beni, un'altra può venderli, mentre una terza agisce come entità holding di direzione. Tutti questi elementi hanno un legame funzionale con il mercato rilevante. Tutti questi soggetti sono quindi ricompresi nell'espressione «a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui». Su tale base, la Commissione conclude che il gruppo di imprese collegate (RZB, Raetia, Valluga, Gafluna, Abalon AT e Abalon DE) esercitava le proprie attività o parte delle proprie attività nello stesso mercato rilevante o in mercati contigui al momento dell'emissione delle garanzie.
(132)
La Commissione conclude che, al momento della concessione delle due garanzie, Raetia, Valluga e Gafluna erano collegate a Kathreinbank e quindi a RZB.
4.1.2.4.
Conclusioni
(133)
Nel valutare lo status di PMI di un'impresa, ai suoi dati si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese collegate all'impresa in questione
(
55
)
. Poiché Abalon DE era collegata a Gafluna (sezione 4.1.2.1), che a sua volta era collegata a Abalon AT, Valluga e Raetia (sezione 4.1.2.2), mentre queste ultime erano collegate a RZB (considerando 121), RZB deve essere presa in considerazione ai fini della valutazione dello status di PMI di Abalon DE.
(134)
Dal momento che RZB non era una PMI al momento dell'emissione delle due garanzie, anche le sue imprese collegate, in particolare Abalon DE, in quel momento non lo erano.
4.1.2.5.
Abalon DE non risente degli svantaggi tipici di una PMI
(135)
Oltre ai legami di cui sopra, la Commissione, nella sua valutazione dello status di PMI di Abalon DE nel 2006, ha esaminato se essa subisse gli svantaggi tipici di una PMI. Le misure destinate alle PMI dovrebbero favorire veramente le imprese che subiscono lo svantaggio delle loro dimensioni e non quelle che appartengono ad un grande gruppo e che hanno accesso ai mezzi e al sostegno di cui i loro concorrenti di dimensioni equivalenti non dispongono (considerando 97). Ne consegue inoltre che, al fine di garantire che solo le PMI realmente indipendenti beneficino dei vantaggi connessi alla loro qualifica, dovrebbe essere possibile eliminare le costruzioni giuridiche composte di PMI che formano un gruppo economico la cui potenza supera quella di una PMI. Dovrebbe inoltre essere garantito che la definizione di PMI non sia aggirata sulla base di ragioni puramente formali
(
56
)
. Se un'impresa non risente in realtà degli svantaggi tipicamente sofferti da una PMI, la Commissione è legittimata a rifiutare una maggiorazione dell'aiuto
(
57
)
. Nonostante l'asserita indipendenza di Raetia da RZB (considerando 123), Abalon DE non costituiva una PMI indipendente. Alla luce dei legami sostanziali di cui sopra con il gruppo Raetia e con RZB, che era un istituto finanziario importante sul mercato, la Commissione ritiene che Abalon DE non risentisse in realtà degli svantaggi tipicamente sofferti da una PMI, quali ad esempio problemi di accesso ai finanziamenti.
(136)
Ciò è dimostrato dal fatto che RZB ha fornito ad Abalon DE il 50 % del prestito agli investimenti e dello scoperto (cfr. considerando 20). La Commissione osserva inoltre che la società madre di Abalon DE, Gafluna, ha ricevuto indirettamente capitale quasi azionario da RZB. In effetti, nel corso dell'inchiesta, RBI, successore legale di RZB, ha indicato (considerando 88) che, nel 2003 e nel 2007, al fine di raccogliere capitali, Gafluna ha emesso azioni senza diritto di voto per un valore di 4,99 milioni di EUR, che erano state acquistate integralmente da Abies, una controllata indiretta al 100 % di RZB. Per il finanziamento di tale acquisizione, Abies ha ricevuto un contributo indiretto degli azionisti (
indirekter Gesellschafterzuschuss
) di RZB. Questo consistente apporto di capitale quasi azionario pari a 4,99 milioni di EUR a Gafluna dimostra che quest'ultima e le entità ad essa collegate non hanno dovuto affrontare gli svantaggi tipici delle PMI per quanto riguarda l'accesso al capitale.
4.1.3.
Conclusioni sullo status di PMI
(137)
Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che, quando le due garanzie sono state emesse nel 2006, Abalon DE non poteva essere considerata una PMI.
4.2.
Esistenza degli aiuti
(138)
Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, «[s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». Affinché una misura si qualifichi come aiuto ai sensi di tale articolo devono essere soddisfatte cumulativamente tutte le condizioni seguenti: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) la misura deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; iii) tale vantaggio deve essere selettivo; e iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.
4.2.1.
Finanziamento tramite risorse statali e imputabilità allo Stato
(139)
Le due garanzie sono state emesse da Investitionsbank Hessen per conto del ministero delle Finanze dell'Assia. Sono quindi direttamente imputabili allo Stato.
(140)
Esse si basano sul bilancio dello Stato e sono quindi da ascriversi a risorse statali (considerando 18).
4.2.2.
Impresa
(141)
Abalon DE si qualifica come impresa in quanto esercita un'attività economica. Essa trasforma prodotti forestali e vende i prodotti trasformati sui mercati rilevanti del prodotto a fronte di un corrispettivo (considerando 23).
4.2.3.
Vantaggio
(142)
Un vantaggio è un beneficio economico che un'azienda non avrebbe potuto ottenere in condizioni normali di mercato, ossia in assenza dell'intervento dello Stato. Un mutuatario che ottiene un prestito garantito dalla pubblica amministrazione di uno Stato membro ricava normalmente un vantaggio nei limiti in cui l'onere finanziario che sopporta è inferiore a quello che avrebbe sopportato se avesse dovuto procurarsi lo stesso finanziamento e la stessa garanzia a prezzo di mercato
(
58
)
.
(143)
In linea di principio, si considererà l'elemento dell'aiuto di Stato come la differenza tra il prezzo di mercato adeguato della garanzia fornita ad hoc e il prezzo realmente pagato per tale misura
(
59
)
.
4.2.3.1.
Principi per il calcolo dell'equivalente di aiuto contenuto nelle garanzie
(144)
L'aiuto deve considerarsi concesso nel momento in cui viene prestata la garanzia e non quando la garanzia venga fatta valere o il garante provveda al pagamento
(
60
)
. Pertanto il momento rilevante ai fini della valutazione delle misure è il momento in cui le garanzie sono state concesse nel dicembre 2006 (considerando 18).
(145)
Per stabilire se le due garanzie in questione conferiscano un vantaggio ad Abalon DE, la Commissione deve basarsi sui metodi e sui principi che consentono di calcolare nel modo più accurato possibile il reale valore di mercato delle garanzie. Tali metodi e principi sono attualmente stabiliti nella comunicazione sulle garanzie del 2008. La comunicazione sulle garanzie del 2000, benché applicabile alla data della concessione delle garanzie, è stata sostituita dalla comunicazione sulle garanzie del 2008, che stabilisce una politica più precisa per calcolare l'elemento di aiuto delle garanzie al fine di rispecchiare più adeguatamente la realtà del mercato. Poiché la nozione di aiuto è una nozione oggettiva da valutare nel modo più accurato possibile, onde valutare se le due garanzie in questione conferiscano un vantaggio ad Abalon DE, la Commissione utilizza la comunicazione sulle garanzie del 2008.
(146)
Ai sensi del punto 3.2, lettera d), della comunicazione sulle garanzie del 2008, «onde determinare il prezzo di mercato corrispondente, dovrebbero essere prese in considerazione le caratteristiche della garanzia e del relativo prestito, tra cui: l'importo e la durata dell'operazione; la copertura fornita dal mutuatario e altri aspetti che influiscono sulla valutazione del tasso di recupero; la probabilità di inadempimento del mutuatario dovuta alla sua situazione finanziaria, il suo settore di attività e le sue prospettive; nonché altre condizioni economiche. Quest'analisi dovrebbe in particolare permettere di classificare il mutuatario mediante un rating del rischio. La classificazione può essere fornita da un'agenzia di rating riconosciuta a livello internazionale o, se disponibile, dal rating interno utilizzato dalla banca che fornisce il prestito in questione. […] Per valutare se le caratteristiche del premio corrispondono a quelle di mercato, lo Stato membro può effettuare un raffronto dei prezzi pagati sul mercato dalle imprese con rating simili».
(147)
Il punto 4.2, primo comma, della comunicazione sulle garanzie del 2008 prevede tre diverse metodologie per individuare l'elemento di aiuto nelle garanzie ad hoc, come quelle in questione. Il metodo applicabile in linea di principio è il primo, secondo il quale l'equivalente sovvenzione erogato dovrebbe essere calcolato come «la differenza tra il prezzo di mercato della garanzia e il prezzo effettivamente pagato» (di seguito il «primo metodo ai sensi della comunicazione sulle garanzie del 2008»).
(148)
Nel corso del procedimento di indagine formale, la Commissione ha chiesto alla Germania informazioni relative al calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto contenuto nelle garanzie in questione utilizzando il primo metodo previsto dalla comunicazione sulle garanzie del 2008, ma le autorità tedesche hanno ritenuto che tali informazioni fossero impossibili da fornire (considerando 16, 91 e 92). La Commissione ritiene tuttavia di essere in grado di applicare il primo metodo previsto dalla comunicazione sulle garanzie del 2008, in quanto il mercato fornisce garanzie per il tipo di operazione in questione.
(149)
Al fine di individuare il prezzo di mercato e calcolare l'importo dell'aiuto, la Commissione confronta il prezzo effettivamente pagato con il prezzo pagato in operazioni di mercato comparabili dalla stessa Abalon DE o da società comparabili. Poiché non sono disponibili dati per quanto riguarda Abalon DE, la Commissione analizza di seguito i) quali società sono comparabili ad Abalon DE (sezione 4.2.3.2.), ii) il prezzo di mercato delle garanzie in questione (sezione 4.2.3.3) e iii) l'importo dell'aiuto risultante (sezione 4.2.3.4).
4.2.3.2.
Confronto con imprese con un tasso di inadempimento e un rating simili
(150)
L'elemento principale per determinare quali società siano comparabili ad Abalon DE è costituito dalle rispettive probabilità di inadempimento. Quando le banche concedono un prestito a una società, attribuiscono al mutuatario un tasso di inadempimento (probabilità di inadempimento) che riflette la loro valutazione individuale del rischio. Le banche effettuano una valutazione completa dei rischi tenendo conto, conformemente al proprio sistema di rating interno, di criteri specifici sulla redditività economica dell'impresa e una valutazione del mercato del prodotto e del settore di attività.
(151)
È pertanto necessario valutare i tassi di inadempimento di Abalon DE e la loro credibilità.
(152)
I prestiti sottostanti sono stati concessi da tre banche, che hanno attribuito ad Abalon DE tassi di inadempimento (probabilità di inadempimento) diversi, si tratta di KSK (tasso di inadempimento del 2 %), Helaba (tasso di inadempimento dell'1,32 %) e RZB (tasso di inadempimento dello 0,832 %) (cfr. considerando 19).
(153)
In generale, poiché i tassi si basano su una valutazione individuale dei rischi, al fine di cogliere adeguatamente la realtà del mercato, appare opportuno tenere conto dei diversi tassi riconosciuti a una società e della loro media. Tuttavia un rating che non sia credibile, comparabile od obiettivo non dovrebbe essere preso in considerazione ai fini della determinazione della media.
(154)
Nel caso di specie, la Commissione ritiene che i diversi rating forniti dalle tre banche siano tutti applicabili direttamente ad Abalon DE (sono stati calcolati dalle banche sulla base delle informazioni specifiche dell'impresa fornite da Abalon DE e le tre banche hanno partecipato ai prestiti sottostanti forniti ad Abalon DE). Tuttavia la Commissione ritiene che il rating di RZB non sia sufficientemente obiettivo e credibile per poter essere utilizzato, a causa dei legami esistenti tra RZB e l'impresa oggetto della valutazione, Abalon DE.
(155)
Pertanto la Commissione basa la propria valutazione solo sulla media dei tassi di inadempimento individuati da KSK e Helaba, ossia l'1,66 % (media tra il 2 % e l'1,32 %)
(
61
)
. Sulla base di questo tasso medio di inadempimento, la qualità creditizia (rating) di Abalon DE nel 2006 si situa nella fascia «Ba2»/«Ba3» della scala di rating di Moody's
(
62
)
, corrispondente alla fascia «BB»/«BB-» della scala di rating di S&P
(
63
)
.
4.2.3.3.
Prezzo di mercato della garanzia
(156)
Non sono disponibili premi di garanzia applicati a imprese con un rating simile a quello di Abalon.
(157)
La Commissione è tuttavia in grado di stabilire il prezzo di mercato basandosi sui credit default swap (CDS) scambiati sul mercato. La Commissione ritiene che i CDS costituiscano valori indicativi appropriati e pertinenti, in quanto forniscono un prezzo di mercato del rischio di inadempimento di una società
(
64
)
.
(158)
In considerazione del rating di Abalon DE, l'indice iTraxx Europe Crossover Credit Derivate (di seguito «indice iTraxx crossover») appare un parametro di riferimento di mercato adeguato: è infatti composto da un massimo di 75 società europee che alla data pertinente
(
65
)
avevano un rating medio intorno a «BB» e un livello di garanzie collaterali corrispondente a quello di Abalon DE
(
66
)
. Il differenziale creditizio di mercato (valore indicativo del premio di garanzia di mercato)
(
67
)
dell'indice iTraxx Crossover al 29 dicembre 2006 risulta pari al 2,19 % per il finanziamento del capitale di funzionamento (vita media ponderata della garanzia prossima a 5 anni) e al 2,66 % per il prestito agli investimenti (vita media ponderata della garanzia compresa tra 5 e 10 anni in conseguenza dell'ammortamento lineare).
4.2.3.4.
Importi degli aiuti risultanti
(159)
Sulla base di quanto precede, la Commissione calcola l'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto contenuto nelle garanzie, utilizzando il primo metodo previsto dalla comunicazione sulle garanzie del 2008. Essa prende in considerazione le condizioni indicate di seguito, tratte dai documenti relativi alla garanzia e al prestito:
a)
prestito agli investimenti (
Investitionskredit
):
i)
importo del prestito pari a 19,5 milioni di EUR, con una durata di 10 anni;
ii)
rimborso del prestito in rate semestrali a partire dal 2010: nel 2010 due rate semestrali di 500 000 EUR, nel 2011 e nel 2012 quattro rate semestrali di 1,25 milioni di EUR, nel 2013 due rate semestrali di 1,5 milioni di EUR, nel 2014, nel 2015 e nel 2016 sei rate semestrali di 1,75 milioni di EUR, compresa l'ultima rata di 1,75 milioni di EUR in scadenza il 31.12.2016;
iii)
70 % dell'importo del prestito assistito da garanzia pubblica, ossia 13,65 milioni di EUR fino al 2010;
iv)
copertura della garanzia ridotta su base semestrale a partire dal 2010: con riduzioni di 350 000 EUR nel 2010, di 875 000 EUR nel 2011 e 2012, di 1,05 milioni di EUR nel 2013, e di 1,225 milioni di EUR a partire dal 2014.
b)
prestito per il capitale di funzionamento (
Betriebsmittelkredit
):
i)
importo del prestito fino a 10 milioni di EUR, durata indeterminata (risoluzione per annullamento), rimborso del prestito a seguito di risoluzione;
ii)
fino al 50 % dell'importo del prestito, ossia 5 milioni di EUR, assistito da garanzia pubblica con termine al 31.12.2012;
iii)
riduzione graduale della copertura di garanzia: al 31.12.2009 di 500 000 EUR; al 31.12.2010 di 1 milione di EUR; al 31.12.2011 di 1,5 milioni di EUR e al 31.12.2012 di 2 milioni di EUR;
c)
in entrambi i casi,
i)
Abalon DE paga un premio di garanzia annuo dell'1 % sugli importi garantiti in essere;
ii)
per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti contenuti nelle garanzie, i flussi di cassa devono essere attualizzati alla data di concessione dell'aiuto di dicembre 2006. A tal fine, viene utilizzato un tasso del 5,36 % sulla base del tasso di riferimento applicabile in Germania nel dicembre 2006
(
68
)
, maggiorato di 100 punti base secondo la comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (di seguito la «comunicazione sul tasso di riferimento»)
(
69
)
.
(160)
Come osservato al considerando 158, il premio di garanzia di mercato sarebbe stato del 2,19 % per il finanziamento del capitale di funzionamento e del 2,66 % per il prestito agli investimenti. Tali tassi devono essere confrontati con il premio annuo dell'1 % sugli importi garantiti in essere (cfr. considerando 159, lettera c), punto i)) effettivamente pagato da Abalon DE.
(161)
Sulla base di tale confronto e utilizzando il tasso di attualizzazione applicabile (cfr. considerando 159, lettera c), punto ii)), l'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto contenuto nella garanzia per il prestito agli investimenti ammonta a 1 380 705 EUR e l'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto contenuto nella garanzia per il finanziamento del capitale di funzionamento ammonta a 129 134 EUR, per un importo complessivo di aiuto pari a 1 509 839 EUR.
4.2.3.5.
Possibilità di applicare altri metodi per determinare il vantaggio
4.2.3.5.1. Utilizzo dell'approccio di premio «esente» ai sensi della comunicazione sulle garanzie del 2008
(162)
Pollmeier ha osservato che Abalon DE era un'impresa di nuova costituzione che non aveva antecedenti in materia di prestiti per la quale si applicava l'approccio di premio «esente» (3,8 %) di cui al punto 3.3 della comunicazione sulle garanzie del 2008 (considerando 43). In base a tale approccio, se il mutuatario è una PMI, la Commissione può ammettere una valutazione semplice per verificare se una garanzia di prestito comprenda o meno elementi di aiuto.
(163)
La Commissione osserva tuttavia che Abalon DE non è una PMI e pertanto tale metodo non è applicabile.
4.2.3.5.2. Utilizzo di qualsiasi altro metodo obiettivamente giustificato e generalmente riconosciuto, ossia il terzo metodo previsto dalla comunicazione sulle garanzie del 2000
(164)
Il punto 3.2, primo comma, della comunicazione sulle garanzie del 2000 stabilisce che per le garanzie sui prestiti l'equivalente sovvenzione erogato nell'arco di un anno può essere:
a)
calcolato allo stesso modo dell'equivalente sovvenzione dei prestiti agevolati, assumendo come contributo in conto interessi la differenza tra il tasso di mercato e quello conseguito grazie alla garanzia statale, previa deduzione dei corrispettivi versati (di seguito il «primo metodo ai sensi della comunicazione sulle garanzie del 2000»);
b)
determinato in misura pari alla differenza tra a) l'importo garantito del debito in essere, moltiplicato per il fattore di rischio (la probabilità dell'inadempimento), e b) i corrispettivi pagati, ossia (importo garantito moltiplicato per il rischio) meno il corrispettivo (di seguito il «secondo metodo ai sensi della comunicazione sulle garanzie del 2000»);
c)
calcolato con qualsiasi altro metodo obiettivamente giustificato e generalmente riconosciuto (di seguito il «terzo metodo ai sensi della comunicazione sulle garanzie del 2000»).
(165)
A norma del punto 3.2, secondo comma, della comunicazione sulle garanzie del 2000, in linea di principio il calcolo dovrebbe normalmente essere effettuato con il primo metodo per le garanzie individuali e con il secondo metodo per i regimi di garanzia.
(166)
Nelle sue osservazioni sulla decisione di avvio, la Germania ha suggerito che fosse comunque applicabile un approccio forfettario dello 0,5 % (cfr. considerando da 58 a 60), il cui uso potrebbe essere giustificato ai sensi del terzo metodo di cui alla comunicazione sulle garanzie del 2000.
(167)
La Commissione ritiene tuttavia che la comunicazione sulle garanzie del 2000 non possa essere applicata nel caso di specie, in quanto quella del 2008 costituisce un orientamento più appropriato e preciso per determinare il vantaggio (considerando 145).
(168)
In ogni caso, tenendo conto del punto 3.2, secondo comma, della comunicazione sulle garanzie del 2000, la Commissione osserva che il terzo metodo previsto da tale comunicazione ha il carattere di una disposizione onnicomprensiva (
Auffangtatbestand
) che si applicherebbe solo nel caso in cui gli altri metodi di calcolo non fossero giustificati, fattibili e appropriati nel caso di specie. In tale contesto, la Commissione osserva che, per le garanzie ad hoc in questione nel caso di specie, il punto 3.2, secondo comma, della comunicazione sulle garanzie del 2000 prevede l'utilizzo del primo metodo previsto dalla stessa. Questo primo metodo, che si basa direttamente su un confronto con i dati del mercato, consente di tener conto in modo più adeguato della realtà del mercato rispetto al semplice approccio forfettario di cui al terzo metodo previsto dalla comunicazione sulle garanzie del 2000. A tal riguardo, occorre rilevare che il Tribunale, nella sentenza del 2015
(
70
)
, ha altresì rilevato che l'accettazione da parte della Commissione della prassi dell'utilizzo del tasso dello 0,5 % aveva «carattere provvisorio» e che «un riesame della situazione era previsto» in seguito, in particolare, a una «definizione più precisa dell'intensità degli aiuti sulla base di dati supplementari», il che conferma che quest'ultimo metodo era, già all'epoca, considerato insufficiente a cogliere la realtà del mercato. Pertanto, anche per questo ulteriore motivo, il terzo metodo previsto dalla comunicazione sulle garanzie del 2000 non dovrebbe essere applicato nel caso di specie.
4.2.3.5.3. Utilizzo del primo metodo previsto dalla comunicazione sulle garanzie del 2000
(169)
Nella decisione di avvio
(
71
)
, la Commissione ha preso in considerazione la possibilità di applicare il primo metodo ai sensi della comunicazione sulle garanzie del 2000. Ai fini dell'applicazione di tale metodo sarebbero stati necessari, tra l'altro, dati per determinare il tasso di interesse di mercato. Al punto 32 di tale decisione, la Commissione ha invitato la Germania a fornire le informazioni necessarie per applicare tale metodo. La Germania non ha però presentato tali informazioni, né nella fase di esame preliminare
(
72
)
né nella fase successiva di indagine formale
(
73
)
a seguito dell'invito esplicito contenuto nella decisione di avvio. Nel corso dell'indagine formale, la Commissione ha inoltre chiesto alla Germania informazioni relative al calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie in questione utilizzando il primo metodo previsto dalla comunicazione sulle garanzie del 2000, ma le autorità tedesche hanno ritenuto (in sostanza) impossibile calcolare tale importo (considerando 16, 91 e 92).
(170)
La Commissione ritiene tuttavia che, in linea di principio, dovrebbe essere utilizzato il primo metodo previsto dalla comunicazione sulle garanzie del 2008 (considerando 147). Inoltre, data la mancanza delle informazioni richieste sui tassi di interesse di mercato di riferimento, la Commissione osserva che non è possibile applicare direttamente il primo metodo ai sensi della comunicazione sulle garanzie del 2000. Un modo indiretto consisterebbe nello stabilire valori indicativi di mercato dei tassi di interesse sui prestiti, utilizzando la comunicazione sui tassi di riferimento. Tuttavia tale approccio sarebbe molto meno preciso e meno significativo, in quanto nella comunicazione sui tassi di riferimento sono applicate categorie generali di rischio di credito. Il primo metodo previsto dalla comunicazione sulle garanzie del 2008 è pertanto economicamente più significativo in quanto è possibile utilizzare valori indicativi di mercato diretti.
4.2.4.
Selettività
(171)
Le due garanzie ad hoc sono fornite esclusivamente ad Abalon DE e sono quindi selettive. La Germania non ha sollevato obiezioni in merito. Come stabilito dalla Corte di giustizia, nel caso di un aiuto individuale, l'individuazione del vantaggio economico consente, in linea di principio, di presumere la selettività della misura
(
74
)
. È così indipendentemente dal fatto che vi siano operatori sui mercati pertinenti che si trovano in una situazione analoga.
4.2.5.
Distorsione della concorrenza
(172)
Le garanzie migliorano la posizione concorrenziale di Abalon DE rispetto ai suoi concorrenti che non ne beneficiano. Abalon DE opera in un mercato aperto alla concorrenza (come dimostrato proprio dalla denuncia presentata da Pollmeier). Pertanto le garanzie falsano o minacciano di falsare la concorrenza.
4.2.6.
Incidenza sugli scambi tra Stati membri
(173)
La Commissione respinge l'argomentazione della Germania (cfr. considerando 41), secondo cui le due garanzie hanno carattere puramente locale. Anche se, come suggerisce la Germania, la materia prima proviene principalmente da fonti locali, Abalon DE la utilizza per fabbricare prodotti in legno di faggio che vende e distribuisce in tutto il mondo (cfr. considerando 23). Pertanto i prodotti della silvicoltura trasformati fabbricati da Abalon DE (e quelli del suo concorrente Pollmeier) sono oggetto di scambi tra Stati membri e il sostegno ad Abalon DE è pertanto suscettibile di incidere sugli scambi tra Stati membri.
(174)
Poiché si ritiene che gli aiuti
de minimis
non incidano sugli scambi tra Stati membri
(
75
)
, la Commissione ha verificato se e in quale misura le garanzie potessero rientrare nell'ambito di applicazione delle pertinenti disposizioni
de minimis
.
(175)
Come già constatato nella Commissione nella decisione di avvio (cfr. considerando 28), le garanzie in esame non si qualificano come aiuti
de minimis
ai sensi delle disposizioni del regolamento
de minimis
del 2013, in quanto i relativi requisiti di trasparenza non sono soddisfatti (cfr. punto 25 e seguenti della decisione di avvio).
(176)
La Commissione ha pertanto valutato, conformemente alle norme transitorie applicabili, se le garanzie sarebbero state considerate aiuti
de minimis
ai sensi del regolamento de minimis del 2001, che si applicava nel 2006 e che, all'articolo 2, paragrafo 2, stabilisce una soglia
de minimis
di 100 000 EUR
(
76
)
. Gli importi degli aiuti per le due garanzie (cfr. considerando 161) superano tale soglia, sia singolarmente che cumulativamente, e pertanto non possono essere considerati aiuti
de minimis
(177)
La Commissione conclude pertanto che le due garanzie possono incidere sugli scambi tra Stati membri.
4.2.7.
Conclusione sull'esistenza dell'aiuto
(178)
Alla luce degli elementi presentati nella sezione 4.2, la Commissione conclude che sia la garanzia per il prestito agli investimenti sia la garanzia per il finanziamento del capitale di funzionamento costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
4.3.
Legittimità delle due garanzie
(179)
Le due garanzie non costituiscono aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del regolamento di procedura
(
77
)
. Esse sono state notificate dalla Germania
(
78
)
, ma attuate senza la preventiva approvazione della Commissione. La Commissione deve pertanto valutare se le due garanzie debbano essere trattate come «aiuti illegali» attuati in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE
(
79
)
o se abbiano beneficiato – eventualmente retroattivamente – dell'esenzione dall'obbligo di notifica ai sensi di qualsiasi esenzione per categoria pertinente (e quindi siano anche compatibili).
4.3.1.
Assenza dell'esenzione retroattiva (e della compatibilità) ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria del 2014
(180)
A norma dell'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento generale di esenzione per categoria del 2014, detto regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni di cui a tale regolamento, ad eccezione dell'articolo 9 (pubblicazione e informazione). Poiché il regolamento generale di esenzione per categoria del 2014 è entrato in vigore il 1
o
luglio 2014, le due garanzie potrebbero, in linea di principio, essere esentate in virtù dell'applicazione retroattiva di tale regolamento.
(181)
Tuttavia, come già indicato nella decisione di avvio, il regolamento generale di esenzione per categoria del 2014, in virtù del requisito di trasparenza di cui al suo articolo 5, paragrafo 1, si applica «solo agli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi (“aiuti trasparenti”)». L'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento generale di esenzione per categoria del 2014 stabilisce che gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione oppure se, prima dell'attuazione della misura, il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato approvato dalla Commissione.
(182)
Il primo metodo per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie notificate dalla Germania è stato approvato dalla Commissione nel 2007 nella decisione C(2007) 4287 final
(
80
)
, ossia dopo l'emissione delle due garanzie, avvenuta il 28 dicembre 2006. L'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie non è stato calcolato in base ai premi «esenti», in quanto questi sono previsti soltanto per le PMI ai sensi della comunicazione sulle garanzie del 2008, mentre la comunicazione sulle garanzie del 2000 non prevede un tale approccio.
(183)
Pertanto né la garanzia per il prestito agli investimenti né la garanzia per il finanziamento del capitale di funzionamento soddisfano il criterio di trasparenza. Inoltre la garanzia per il finanziamento del capitale di funzionamento, che si configura come aiuto a finalità regionale al funzionamento, può essere esentata solo nelle circostanze specifiche di cui all'articolo 15 del regolamento generale di esenzione per categoria del 2014
(
81
)
. Tali circostanze specifiche non sono presenti nel caso di specie.
(184)
La deroga al requisito generale di trasparenza per le imprese in fase di avviamento, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera g), del regolamento generale di esenzione per categoria del 2014, si applica solo se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 22 del medesimo regolamento. L'articolo 22, paragrafo 3, lettera b), consente la concessione di garanzie alle imprese in fase di avviamento con premi non conformi alle condizioni di mercato, ma l'articolo 22, paragrafo 2, stabilisce che è ammissibile ogni «piccola impresa non quotata», mentre Abalon DE non ha le caratteristiche di una piccola impresa non quotata (cfr. sezione 4.1). Ne consegue che nessuna delle due garanzie può essere considerata esentata in virtù dell'applicazione retroattiva dell'articolo 22 del regolamento generale di esenzione per categoria del 2014.
(185)
La Commissione conclude pertanto che nessuna delle due garanzie può essere esentata retroattivamente dall'obbligo di notifica ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria del 2014.
(186)
A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento generale di esenzione per categoria del 2014, gli aiuti non esentati dall'obbligo di notifica in applicazione di detto regolamento o di altri regolamenti adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98
(
82
)
precedentemente in vigore sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.
4.3.2.
Assenza dell'esenzione retroattiva (e della compatibilità) ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione
(
83
)
(187)
A norma dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/2008 (di seguito «regolamento generale di esenzione per categoria del 2008»), entrato in vigore il 29 agosto 2008, detto regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni di tale regolamento (ad eccezione di quelle di cui al suo articolo 9 relative alla pubblicazione e alle informazioni).
(188)
Tuttavia, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento generale di esenzione per categoria del 2008, possono essere esentati esclusivamente gli aiuti trasparenti. Per «aiuti trasparenti» si intendono gli aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo preliminarmente, senza procedere ad una valutazione dei rischi (cfr. articolo 2, punto 6), del regolamento generale di esenzione per categoria del 2008). Analogamente al regolamento generale di esenzione per categoria del 2014, anche l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), del regolamento generale di esenzione per categoria del 2008 prevede che i requisiti di trasparenza siano soddisfatti «[se] la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è stata approvata previa notifica […] oppure quando il beneficiario è una piccola e media impresa e l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi “esenti” […]». Come indicato al considerando 182, il primo metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo delle due garanzie notificate dalla Germania è stato approvato soltanto dopo l'emissione delle garanzie, avvenuta il 28 dicembre 2006. Il relativo equivalente sovvenzione lordo non è stato calcolato in base ai premi «esenti», né Abalon DE costituisce una piccola o media impresa (cfr. sezione 4.1).
(189)
Pertanto né la garanzia per il prestito agli investimenti né la garanzia per il finanziamento del capitale di funzionamento soddisfano il criterio di trasparenza. Inoltre la garanzia per il capitale di funzionamento, che si configura come aiuto a finalità regionale al funzionamento, non può beneficiare dell'esenzione di cui al regolamento generale di esenzione per categoria del 2008.
(190)
La Commissione conclude pertanto che nessuna delle garanzie è esentata retroattivamente a norma del regolamento generale di esenzione per categoria del 2008.
4.3.3.
Assenza dell'esenzione retroattiva (e della compatibilità) ai sensi del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione
(
84
)
(191)
Il regolamento (CE) n. 1628/2006 («il regolamento di esenzione per categoria relativo agli aiuti per investimenti a finalità regionale») non è applicabile
ratione temporis
alle misure ad hoc attuate prima della sua entrata in vigore il 21 novembre 2006. L'articolo 9 del regolamento di esenzione per categoria relativo agli aiuti per investimenti a finalità regionale, riguardante «entrata in vigore e periodo di validità», si riferisce soltanto ai regimi cui è stata data esecuzione prima dell'entrata in vigore di detto regolamento e agli aiuti concessi nell'ambito di tali regimi, non agli aiuti ad hoc né agli aiuti concessi (né ai regimi cui è stata data esecuzione) dopo il 31 dicembre 2006.
(192)
In ogni caso, l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esenzione per categoria relativo agli aiuti per investimenti a finalità regionale stabilisce che gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato comune e sono esentati dall'obbligo di notifica, purché in particolare rispettino direttamente tutte le condizioni di cui a tale regolamento. A tale riguardo, l'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento di esenzione per categoria relativo agli aiuti per investimenti a finalità regionale stabilisce che gli aiuti all'investimento iniziale sono compatibili con il mercato comune e sono esentati dall'obbligo di notifica, sempre che siano concessi in regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013, il che, sulla base della carta degli aiuti a finalità regionale applicabile, non è il caso dello Schwalm-Eder-Kreis
(
85
)
.
(193)
Peraltro la Commissione ricorda che il regolamento di esenzione per categoria relativo agli aiuti per investimenti a finalità regionale si applica solo agli aiuti a finalità regionale agli investimenti e non crea una base per l'esenzione di aiuti a finalità regionale al funzionamento, ad esempio, nel caso di specie, la garanzia sul capitale di funzionamento. La Commissione conclude pertanto che nessuna delle garanzie è esentata retroattivamente ai sensi del regolamento di esenzione per categoria relativo agli aiuti per investimenti a finalità regionale.
4.3.4.
Assenza dell'esenzione retroattiva (e della compatibilità) ai sensi del regolamento di esenzione per categoria per le PMI
(194)
La Commissione osserva che nessuna delle garanzie può beneficiare di un'esenzione per categoria a norma del regolamento di esenzione per categoria per le PMI, in quanto tale regolamento si applica solo alle PMI (cfr. articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento). Come rilevato al considerando 137, nel 2006 Abalon DE non costituiva una PMI.
(195)
Le due garanzie, non essendo esentate, nemmeno retroattivamente, dall'obbligo di notifica ai sensi di un'esenzione per categoria, devono essere trattate come aiuti illegali.
4.4.
Compatibilità
(196)
Poiché nessuna delle garanzie è esentata con effetto retroattivo dall'obbligo di notifica, e quindi compatibile, ai sensi di qualsiasi regolamento di esenzione, conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento generale di esenzione per categoria del 2014 (cfr. considerando 186), la Commissione deve valutarne la compatibilità in applicazione della disciplina, degli orientamenti, o di una comunicazione applicabile, e applicando direttamente il trattato. La Germania ha sostenuto che le due garanzie erano aiuti regionali destinati allo sviluppo regionale (considerando 62). In generale, la Commissione riterrà che una misura di aiuto a finalità regionale sia compatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, TFUE solo se l'aiuto contribuisce allo sviluppo regionale e alla coesione. L'obiettivo deve essere promuovere lo sviluppo economico delle «zone a» o agevolare lo sviluppo delle «zone c». Le due garanzie a favore di Abalon DE mirano a promuovere e agevolare lo sviluppo regionale e la coesione territoriale della regione svantaggiata dello Schwalm-Eder-Kreis (cfr. considerando 17).
(197)
Al momento della concessione delle due garanzie lo Schwalm-Eder-Kreis era una «zona c» ammissibile agli aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi della carta degli aiuti a finalità regionale per la Germania per il periodo 2004-2006. Le due garanzie possono pertanto essere valutate alla luce degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale applicabili. Dal punto 188 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020
(
86
)
discende che gli aiuti a finalità regionale concessi illegalmente prima del 1
o
luglio 2014 saranno valutati conformemente agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013
(
87
)
(di seguito gli «orientamenti del 2007’). Conformemente al punto 105 degli orientamenti del 2007, «[g]li aiuti a finalità regionale concessi [...] prima del 2007 verranno valutati in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998». Poiché le due garanzie sono state emesse nel 2006, gli orientamenti pertinenti per la loro valutazione sono quindi gli orientamenti del 1998, in combinato disposto con la carta degli aiuti a finalità regionale (allora applicabile) per la Germania per il periodo 2004-2006
(
88
)
.
4.4.1.
Garanzia per il prestito agli investimenti
(198)
In base alla carta degli aiuti a finalità regionale per la Germania 2004-2006, la regione interessata (Schwalm-Eder-Kreis) è ammissibile agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'attuale articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, con un'intensità massima di aiuto pari al 18 % dei costi ammissibili per le grandi imprese.
(199)
Conformemente al punto 4.5 degli orientamenti del 1998, il massimale di aiuto si applica alle spese ammissibili che comprendono terreni, fabbricati e impianti (attrezzature). Nel caso di specie, l'investimento totale ammontava a 26 milioni di EUR per segatrici moderne, fabbricati e l'acquisto del terreno. Di tale importo, 21 milioni di EUR sono stati investiti in macchinari e attrezzature della segheria, 4 milioni di EUR in lavori di costruzione e 1 milione di EUR nell'acquisto del sito. Applicando un'intensità di aiuto del 18 %, si ottiene un importo massimo ammissibile di aiuti a finalità regionale agli investimenti pari a 4,68 milioni di EUR.
(200)
Un aiuto di 4,5 milioni di EUR per costi di costruzione e di attrezzature pari a 25 milioni di EUR era già stato concesso sulla base del programma d'azione comune «miglioramento delle strutture economiche regionali» («
Gemeinschaftsaufgabe
»«
Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur
», regime N 642/2002 (cfr. punto 12 della decisione del 2008). Tale aiuto, a seguito di notifica, è stato considerato un aiuto esistente nella decisione del 2008
(
89
)
; poiché tale parte della decisione del 2008 è stata confermata dal Tribunale nella sentenza del 2015 (cfr. considerando 4) la misura costituisce un aiuto esistente. Poiché l'importo massimo di aiuto consentito ai sensi degli orientamenti del 1998 e della carta degli aiuti a finalità regionale per la Germania 2004-2006 non è stato interamente utilizzato dagli aiuti a finalità regionale agli investimenti esistenti, con la presente decisione possono essere dichiarati compatibili aiuti supplementari agli investimenti per un importo massimo di 180 000 EUR, purché siano soddisfatti tutti i criteri applicabili degli orientamenti 1998.
(201)
La Commissione ha valutato se siano soddisfatti i criteri degli orientamenti del 1998 (che non escludono le garanzie come forma di aiuto ammissibile). La Commissione conclude che, come già stabilito per le altre parti del pacchetto di aiuti a finalità regionale
(
90
)
, sono soddisfatti tutti i criteri di compatibilità standard previsti dagli orientamenti del 1998 per gli aiuti che non sono soggetti a notifica individuale ai sensi della disciplina multisettoriale 2002
(
91
)
, che non è applicabile in quanto la soglia pertinente non è superata.
(202)
In particolare, a norma del punto 2, terzo comma, degli orientamenti del 1998
(
92
)
, un singolo aiuto ad hoc è escluso in linea di principio dall'ambito di applicazione di tali orientamenti, in quanto tali aiuti si iscrivono generalmente nel quadro di politiche industriali puntuali o settoriali e si discostano spesso dallo spirito della politica degli aiuti regionali in quanto tale. Il punto 2, quarto comma, degli orientamenti del 1998 prevede tuttavia la possibilità di fornire prova contraria. La Commissione ritiene che tale situazione ricorra nel caso di specie. In primo luogo, la garanzia per il prestito agli investimenti, insieme alle altre parti del pacchetto di aiuti, era intesa a promuovere l'occupazione in una zona assistita (creazione di 118 posti di lavoro), il che dimostra il contributo dell'aiuto allo sviluppo regionale. In secondo luogo, l'aiuto ad hoc è stato anche concesso nel quadro degli orientamenti dell'Assia del 2006 (considerando 21), che non sono limitati a un numero limitato di settori o imprese).
(203)
L'aiuto riguarda un progetto di investimento iniziale (punti 4.1 e 4.4 degli orientamenti 1998) e non riguarda né un settore escluso dal beneficio degli aiuti a finalità regionale agli investimenti (cfr. punto 2, primo comma, degli orientamenti del 1998), né un'impresa in difficoltà. L'apporto previsto del beneficiario supera il 25 % dei costi di investimento totali
(
93
)
(punto 4.2, primo comma, degli orientamenti del 1998) e il progetto di investimento sarà mantenuto in essere per un periodo minimo di cinque anni nella regione interessata (punto 4.10 degli orientamenti del 1998). I lavori relativi all'investimento sono iniziati dopo la richiesta delle garanzie e hanno quindi un effetto di incentivazione (punto 4.2, terzo comma, degli orientamenti del 1998). Le regole di cumulo (punto 4.18 degli orientamenti del 1998) sono rispettate, poiché, in combinazione con la sovvenzione di 4,5 milioni di EUR precedentemente approvata (cfr. considerando 18), l'importo dell'aiuto supplementare di 180 000 EUR non supera il massimale di cumulo applicabile di 4,68 milioni di EUR.
(204)
La Commissione ritiene pertanto che un importo di aiuto supplementare di 180 000 EUR (valore attualizzato al 2006), ossia una parte dell'importo totale dell'aiuto di 1 380 705 EUR (valore attualizzato al 2006, cfr. considerando 161) incluso nella garanzia per il prestito agli investimenti), sia compatibile con gli orientamenti del 1998.
(205)
La Germania non ha sostenuto che la garanzia per il prestito agli investimenti dovesse essere valutata in applicazione diretta del trattato né ha presentato argomentazioni che potessero giustificare tale approccio. La Commissione non è in grado di individuare nel caso specifico motivi eccezionali e debitamente giustificati che le consentano di discostarsi dagli orientamenti del 1998. La Commissione conclude pertanto che l'aiuto contenuto nella garanzia per il prestito agli investimenti è conforme in parte agli orientamenti del 1998 (180 000 EUR sull'importo totale dell'aiuto di cui al considerando 161). Per il resto (1 200 705 EUR) costituisce un aiuto incompatibile.
4.4.2.
Garanzia per il finanziamento del capitale di funzionamento
(206)
La garanzia per il finanziamento del capitale di funzionamento capitale di funzionamento la garanzia per il prestito agli investimenti, costituisce un aiuto a finalità regionale al funzionamento (considerando 183). Ai sensi degli orientamenti del 1998, tali aiuti al funzionamento possono essere approvati solo in zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'attuale articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE, ossia nelle regioni ultraperiferiche e nelle regioni a scarsa densità di popolazione (cfr. il criterio della densità di popolazione al punto 3.10.4 degli orientamenti del 1998). La regione dello Schwalm-Eder-Kreis non rientra in nessuna di queste categorie. La garanzia per il finanziamento del capitale di funzionamento non è pertanto conforme agli orientamenti del 1998.
(207)
La Germania non ha sostenuto che la garanzia per il finanziamento del capitale di funzionamento dovesse essere valutata in applicazione diretta del trattato e non ha presentato argomenti che potessero giustificare tale approccio. La Commissione non è in grado di individuare nel caso specifico motivi eccezionali e debitamente giustificati che le consentano di discostarsi dagli orientamenti del 1998. La Commissione conclude pertanto che l'aiuto al funzionamento contenuto nella garanzia per il finanziamento del capitale di funzionamento di 129 134 EUR (cfr. considerando 161) è incompatibile con il mercato interno.
5.
RECUPERO
(208)
Conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e secondo una giurisprudenza costante degli organi giurisdizionali dell'Unione, la Commissione, qualora abbia accertato l'incompatibilità di un aiuto con il mercato interno, è competente a decidere che lo Stato membro interessato deve sopprimere o modificare tale aiuto
(
94
)
. Gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno altresì stabilito in più occasioni che l'obbligo degli Stati membri di sopprimere gli aiuti che la Commissione ha dichiarato incompatibili con il mercato interno mira al ripristino dello status quo ante
(
95
)
.
(209)
In tale contesto, gli organi giurisdizionali della Corte di giustizia hanno precisato che tale obiettivo è raggiunto quando il destinatario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuti illegittimi, perdendo quindi il vantaggio di cui aveva fruito rispetto ai suoi concorrenti sul mercato e la situazione antecedente al pagamento dell'aiuto risulta ripristinata
(
96
)
.
(210)
L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di procedura stabilisce che «[n]el caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario […]».
(211)
Pertanto, poiché le due garanzie attuate in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE costituiscono un aiuto illegale e in parte incompatibile, l'importo dell'aiuto incompatibile deve essere recuperato per ripristinare la situazione del mercato interno antecedente alla loro concessione. Il recupero riguarda il periodo compreso tra la data in cui l'aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario e il recupero effettivo. All'importo da recuperare si aggiungono gli interessi maturati fino alla data del recupero effettivo. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione
(
97
)
.
6.
CONCLUSIONI
(212)
La Commissione constata che la Germania ha dato illegalmente attuazione alle due garanzie in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE:
a)
l'aiuto contenuto nella garanzia per il prestito agli investimenti è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE fino a concorrenza di un importo di 180 000 EUR;
b)
l'importo dell'aiuto accordato in eccesso pari a 1 200 705 EUR contenuto nella garanzia per il prestito agli investimenti è incompatibile con il mercato interno;
c)
l'importo dell'aiuto pari a 129 134 EUR contenuto nella garanzia per il finanziamento del capitale di funzionamento è incompatibile con il mercato interno,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Le seguenti misure costituiscono aiuti di Stato cui la Germania ha dato illegalmente esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE):
a)
una garanzia per un prestito agli investimenti a favore di Abalon Hardwood Hessen GmbH, contenente un importo di aiuto pari a 1 380 705 EUR (in valore attualizzato al 2006);
b)
una garanzia per il finanziamento del capitale di funzionamento a favore di Abalon Hardwood Hessen GmbH, contenente un importo di aiuto pari a 129 134 EUR (in valore attualizzato al 2006).
2. La garanzia per un prestito agli investimenti a favore di Abalon Hardwood Hessen GmbH è compatibile con il mercato interno fino a concorrenza di un importo di 180 000 EUR e incompatibile con il mercato interno per il restante importo di 1 200 705 EUR. La garanzia per il finanziamento del capitale di funzionamento a favore di Abalon Hardwood Hessen GmbH, contenente un importo di aiuto di 129 134 EUR, è incompatibile con il mercato interno.
Articolo 2
1. La Germania procede al recupero dell'aiuto incompatibile di cui all'articolo 1 presso il beneficiario.
2. Le somme da recuperare devono essere fruttifere di interessi dalla data in cui sono state messe a disposizione del beneficiario fino al loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
4. La Germania annulla i pagamenti in sospeso e gli altri obblighi derivanti dalle garanzie di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.
Articolo 3
1. Il recupero degli importi dell'aiuto incompatibile di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.
2. La Germania provvede affinché sia data esecuzione alla presente decisione entro quattro mesi dalla data di notifica.
Articolo 4
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania trasmette alla Commissione le informazioni seguenti:
a)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
b)
documenti che comprovino che al beneficiario è stato ordinato di rimborsare l'aiuto incompatibile di cui all'articolo 1.
2. La Germania informa regolarmente la Commissione sui progressi delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto incompatibile di cui all'articolo 1. Su semplice richiesta della Commissione, la Germania trasmette immediatamente informazioni sulle misure già adottate e su quelle pianificate per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate sugli importi dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
Articolo 5
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2025
Per la Commissione
Teresa RIBERA
Vicepresidente esecutiva
(
1
)
GU C 4 del 6.1.2017, pag. 17
.
(
2
)
GU C 12 del 17.1.2009, pag. 1
. La versione non riservata della decisione è disponibile al pubblico sul seguente sito web della Commissione:
https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/SA.24030
.
(
3
)
Sentenza del Tribunale del 17 marzo 2015,
Pollmeier Massivholz/Commissione
, T-89/09, ECLI:EU:T:2015:153.
(
4
)
GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14
.
(
5
)
Ordinanza della Corte di giustizia del 14 luglio 2016,
Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG/Commissione
, C-246/15 P, ECLI:EU:C:2016:568.
(
6
)
Sentenza della Corte di giustizia del 12 ottobre 2016,
Land Hessen/Pollmeier Massivholz
, C-242/15 P, ECLI:EU:C:2016:765.
(
7
)
Cfr. nota 1.
(
8
)
Decisione della Commissione, del 2 aprile 2003, relativa all'aiuto di Stato N 641/2002 - Carta degli aiuti regionali per la Germania 2004-2006 [C(2003) 904 definitivo] (
GU C 186 del 6.8.2003, pag. 18
). La versione non riservata della decisione è disponibile al pubblico sul seguente sito web della Commissione:
https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/SA.14304
.
(
9
)
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (
GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9
).
(
10
)
Il pacchetto di aiuti in questione è stato notificato come aiuto di Stato N 512/2007. Si trattava di un contributo agli investimenti a finalità regionale di 4,5 milioni di EUR (basato sul regime di aiuti N 642/2002 - Azione comune «Miglioramento della struttura economica regionale» - «
Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur
») e delle due garanzie in questione.
(
11
)
La copertura della garanzia è stata ridotta su base semestrale a partire dal 2010: con riduzioni di 350 000 EUR nel 2010, di 875 000 EUR nel 2011 e 2012, di 1,05 milioni di EUR nel 2013, e di 1,225 milioni di EUR a partire dal 2014.
(
12
)
Rimborso del prestito: rate semestrali, primo pagamento nel 2010 pari a 500 000 EUR; nel 2011 e nel 2012 pari a 1,25 milioni di EUR; nel 2013 pari a 1,5 milioni di EUR; nel 2014, 2015 e 2016 pari a 1,75 milioni di EUR; ultima rata di 1,75 milioni di EUR al 31.12.2016.
(
13
)
Al 31.12.2009 riduzione pari a 500 000 EUR; al 31.12.2010 pari a 1 milione di EUR; al 31.12.2011 pari a 1,5 milioni di EUR e il 31.12.2012 pari a 2 milioni di EUR.
(
14
)
Gazzetta ufficiale dell'Assia (
Staatsanzeiger für das Land Hessen
) n. 30 del 24.7.2006, pag. 1587.
(
15
)
Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (
de minimis
) (
GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2001/69/oj
).
(
16
)
Sul suo sito web si legge che Kathreinbank è specializzata in particolare nelle esigenze di imprenditori, famiglie di imprenditori e fondazioni private. Nella gamma di servizi offerti figurano tutti quelli importanti per tale tipo di clientela, tra cui consulenza in materia di costituzione e gestione di fondazioni («
Die Kathrein Privatbank hat sich in besonderem Maße auf die Bedürfnisse von Unternehmern, Unternehmerfamilien und Privatstiftungen spezialisiert. Unser Leistungsspektrum umfasst alle für diese Klientel wichtigen Dienstleistungen: Dazu zählen die Beratung bei Gründung und Führung einer Stiftung, […]
»), cfr. sito web di Kathreinbank consultato il 4 settembre 2019,
https://www.kathrein.at/en/?+Die-Privatbank+&id=2500,,1001311
.
(
17
)
Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
de minimis
(
GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1407/oj
).
(
18
)
«Per le garanzie sui prestiti l'equivalente sovvenzione erogato nell'arco di un anno può essere: […] determinato in misura pari alla differenza tra a) l'importo garantito del debito in essere, moltiplicato per il fattore di rischio (la probabilità dell'inadempimento), e b) i corrispettivi pagati, ossia (importo garantito moltiplicato per il rischio) meno il corrispettivo […]».
(
19
)
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (
GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj
).
(
20
)
Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (
GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2001/70/oj
).
(
21
)
Per l'acquisto di segatrici moderne, di fabbricati e di terreni, cfr. il punto 10 della decisione del 2008.
(
22
)
Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (
GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj
).
(
23
)
Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (
GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10
).
(
24
)
Sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2014,
HaTeFo/Finanzamt Haldensleben
, C-110/13, ECLI:EU:C:2014:114.
(
25
)
A tal riguardo Pollmeir richiama la sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2004,
Italia/Commissione
, C-91/01, ECLI:EU:C:2004:244, punto 54.
(
26
)
Sentenza del 2015, punti 122, 124, 128, 138 e seguenti.
(
27
)
«Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.»
(
28
)
Sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2014,
HaTeFo/Finanzamt Haldensleben
, C-110/13, ECLI:EU:C:2014:114, punto 34.
(
29
)
GU C 95 del 16.4.2008, pag. 1
.
(
30
)
Cfr. articolo 3, lettera a), dell'atto costitutivo di Raetia.
(
31
)
Gafluna ha ceduto le
Substanzgenussrechte
ad Albona Handels- und Beteiligungsgesellschaft mbH, che le ha cedute ad Abies.
(
32
)
Sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2014,
HaTeFo/Finanzamt Haldensleben
, C-110/13, ECLI:EU:C:2014:114, punto 30; sentenza della Corte di giustizia del 10 marzo 2021,
Ertico - ITS Europe/Commissione
, C-572/19 P, ECLI:EU:C:2021:188, punto 87.
(
33
)
Sentenza della Corte di giustizia del 10 marzo 2021,
Ertico - ITS Europe/Commissione
, C-572/19 P, ECLI:EU:C:2021:188, punto 88.
(
34
)
Sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2014,
HaTeFo/Finanzamt Haldensleben
, C-110/13, ECLI:EU:C:2014:114, punto 32; sentenza della Corte di giustizia del 24 settembre 2020,
NMI Technologietransfer
, C-516/19, ECLI:EU:C:2020:754, punto 65; e sentenza della Corte di giustizia del 10 marzo 2021,
Ertico – ITS Europe/Commissione
, C-572/19 P, ECLI:EU:C:2021:188, punto 89.
(
35
)
Sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2014,
HaTeFo/Finanzamt Haldensleben
, C-110/13, ECLI:EU:C:2014:114, punto 39.
(
36
)
Anche qualora si dovesse considerare RZB un'impresa associata, un'aggregazione proporzionale del 49 % dei dati di RZB a quelli di Abalon DE escluderebbe comunque Abalon DE dalla definizione di PMI. Lo stesso ragionamento vale anche nel caso in cui (come sostenuto dalla Germania, ma contestato dalla Commissione) Gafluna e le sue imprese collegate (Abalon AT, Valluga, Raetia) fossero solo imprese associate di Abalon DE.
(
37
)
Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (
GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1589/oj
).
(
38
)
Punto 38 della decisione del 2008.
(
39
)
Sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2014,
HaTeFo/Finanzamt Haldensleben
, C-110/13, ECLI:EU:C:2014:114, punto 35.
(
40
)
Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (
GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2004/139/oj
). L'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni recita: «Si ha controllo in presenza di diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono […] la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa; trattasi in particolare di: […] diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.»
(
41
)
Cfr. anche i riferimenti a un'«unica entità economica» di cui ai punti 10 e 135 della comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (
GU C 95 del 16.4.2008, pag. 1
).
(
42
)
Sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2014,
HaTeFo/Finanzamt Haldensleben
, C-110/13, ECLI:EU:C:2014:114, punti 34, 38 e 39.
(
43
)
Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (
GU C 95 del 16.4.2008, pag. 1
).
(
44
)
Sentenza del Tribunale di primo grado del 23 febbraio 2006,
Cementbouw Handel & Industrie/Commissione
, T-282/02, ECLI:EU:C:2006:64, punti 42 e 67. Cfr. anche il punto 52.
(
45
)
Articolo 5, primo comma, e articolo 6, primo comma, dello statuto di Abalon DE.
(
46
)
Articolo 7, commi da 1 a 3 dello statuto di Abalon DE.
(
47
)
Ai sensi dell'articolo 7, settimo comma, dello statuto di Abalon DE, il consiglio di amministrazione associato stabilisce l'elenco delle operazioni che richiedono la sua approvazione: «Il consiglio di amministrazione associato controlla la direzione e le fornisce consulenza. Esso stabilisce il proprio regolamento interno in cui […] definisce le norme per il controllo della gestione. Ciò comprende […] la creazione di un elenco di operazioni soggette ad approvazione, che la direzione può effettuare solo previa approvazione del consiglio di amministrazione associato.» («
Der Beirat überwacht und berät die Geschäftsführung. Er gibt sich eine Geschäftsordnung, in der er[…] Regularien zur Überwachung der Geschäftsführung festlegt. Hierzu gehört […] die Erstellung eines Kataloges von zustimmungspflichtigen Geschäften, die die Geschäftsführung nur nach vorheriger Zustimmung durch den Beirat durchführen darf.
»).
(
48
)
Legge federale sulle fondazioni private («legge sulle fondazioni private») (
Bundesgesetz über Privatstiftungen (Privatstiftungsgesetz – PSG
).
(
49
)
Articoli 33 e 34 della legge sulle fondazioni private.
(
50
)
Cfr. articolo 7, lettera a), dell'atto costitutivo di Raetia.
(
51
)
Cfr. articolo 8 dell'atto costitutivo di Raetia.
(
52
)
Cfr. articolo 7, lettera d), dell'atto costitutivo di Raetia.
(
53
)
Cfr. articolo 7, lettera d), dell'atto costitutivo di Raetia.
(
54
)
Sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2014,
HaTeFo/Finanzamt Haldensleben
, C-110/13, ECLI:EU:C:2014:114, punto 34.
(
55
)
Articolo 6, paragrafi 2 e 3 dell'allegato della raccomandazione sulle PMI, cfr. considerando 104.
(
56
)
Sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2014,
Italia/Commissione
, C-91/01, ECLI:EU:C:2004:244, punto 50.
(
57
)
Sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2014,
Italia/Commissione
, C-91/01, ECLI:EU:C:2004:244, punto 54.
(
58
)
Sentenza della Corte di giustizia del 3 aprile 2014,
Francia/Commissione
, C-559/12 P, ECLI:EU:C:2014:217, punto 96; sentenza del Tribunale del 12 marzo 2020,
Valencia Club de Fútbol/Commissione
, T-732/16, ECLI:EU:C:2020:98, punto 121.
(
59
)
Cfr. punto 4.1, primo comma, della comunicazione sulle garanzie del 2008.
(
60
)
Punto 2.1 della comunicazione sulle garanzie del 2008.
(
61
)
Assumendo la media dei tre tassi di inadempimento (compreso lo 0,832 % fornito da RZB) il risultato non cambierebbe. La media sarebbe dell'1,38 %, che rientra nella fascia «Ba2»/«Ba3» della scala di rating di Moody's.
(
62
)
Cfr. la prima colonna (probabilità di inadempimento a 1 anno) dell'allegato 26 del commento speciale di Moody's «Corporate Default and Recovery Rates, 1920-2006», febbraio 2007 (Ba2: 0,856; BA3: 1,929) (
https://www.moodys.com/sites/products/DefaultResearch/2006400000429618.pdf
).
(
63
)
https://www.researchgate.net/figure/Moodys-and-S-P-alphanumeric-ratings-conversion-into-numeric-values_tbl1_23722339
.
(
64
)
Cfr. comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (
GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1
, punto 111). I CDS sono strumenti finanziari che assicurano il prestatore (o qualsiasi terzo che ha acquistato la protezione) contro il rischio di inadempimento di un'entità di riferimento (in questo caso il mutuatario), come le garanzie sui prestiti. Il prezzo pagato per la protezione dal rischio è denominato «premio di garanzia» nel caso di una garanzia su prestiti e «differenziale creditizio di mercato» nel caso di CDS scambiati sul mercato. Entrambi i prezzi sono determinati principalmente dal rischio di inadempimento dell'entità di riferimento (mutuatario) e possono pertanto essere considerati come valori indicativi dei prezzi per lo stesso tipo di rischi, ossia il rischio di inadempimento.
(
65
)
Cfr. figura 20 del Quarterly Bulletin of the Bank of England del T3 del 2007 (volume 47 n. 3,
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/quarterly-bulletin/2007/quarterly-bulletin-2007-q3.pdf
).
(
66
)
Le garanzie fornite da Abalon DE (garanzie collaterali, ricorso a macchinari e beni immobili) corrispondono alle garanzie standard in termini di importi massimi recuperabili. Tale dato è coerente con l'utilizzo dell'indice iTraxx crossover, che ipotizza un tasso di recupero del 40 % (ossia una perdita del 60 % in caso di inadempimento), in linea con le osservazioni di mercato per i prestiti con garanzie collaterali standard.
(
67
)
Cfr. la nota 64.
(
68
)
Cfr. tassi di riferimento/attualizzazione e tassi di recupero per i 25 Stati membri dell'UE dall'1.5.2004 al 31.12.2006: 4,36 per la Germania dall'1.12.2006 al 31.12.2006,
https://competition-policy.ec.europa.eu/document/download/ff0d1fd3-2fda-42c1-9980-42501a62c026_en?filename=reference_rates_eu25_en.pdf
.
(
69
)
Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (
GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6
).
(
70
)
Sentenza del 2015, punto 174.
(
71
)
Punto 32 della decisione di avvio.
(
72
)
Nella sua comunicazione del 28 maggio 2015, in alternativa al metodo del tasso forfettario dello 0,5 % proposto, la Germania fa esplicito riferimento al secondo metodo di calcolo ai sensi della comunicazione sulle garanzie del 2000 e non al primo metodo di calcolo previsto da tale comunicazione.
(
73
)
Nella sua comunicazione del 27 marzo 2017, la Germania incentra la propria argomentazione sulla proposta del metodo del tasso forfettario dello 0,5 %, che riteneva potesse essere applicato anche nell'ambito del terzo metodo di calcolo previsto nella comunicazione sulle garanzie del 2000. La Germania non ha fornito ulteriori informazioni su un'eventuale applicazione del primo metodo di calcolo ai sensi di tale comunicazione.
(
74
)
Sentenza della Corte di giustizia del 4 giugno 2015,
Commissione/MOL
, C-15/14 P, ECLI:EU:C:2015:362, punto 60.
(
75
)
Cfr. il considerando 3 del regolamento
de minimis
del 2013, cfr. anche il considerando 5 del regolamento
de minimis
del 2001.
(
76
)
L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento
de minimis
del 2001 stabilisce quanto segue: «L'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100 000 EUR su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito».
(
77
)
A differenza del contributo agli investimenti a finalità regionale (che faceva parte del pacchetto di aiuti più ampio, cfr. considerando 18), le due garanzie non sono state concesse nell'ambito di un regime di aiuti approvato e quindi esistente, cfr. punto 44 e seguenti della decisione del 2008.
(
78
)
Non esistevano prima dell'entrata in vigore del TFUE e non sono considerate aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di procedura.
(
79
)
Cfr. l'articolo 1, lettera f), del regolamento di procedura.
(
80
)
Decisione C(2007) 4287 final della Commissione, del 25.9.2007, relativa all'aiuto di Stato SA.21945 N 197/2007 – Germania –
Method to Calculate the Aid Element in Guarantees
(
GU C 248 del 23.10.2007, pag. 3
).
La versione non riservata della decisione è disponibile al pubblico sul seguente sito web della Commissione:
https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/SA.21945
.
(
81
)
A norma dell'articolo 15 del regolamento generale di esenzione per categoria del 2014, i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, nelle zone scarsamente popolate e nelle zone a bassissima densità demografica possono essere compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE a determinate condizioni. Le due garanzie in questione non costituiscono regimi e non riguardano regioni ultraperiferiche, zone scarsamente popolate e zone a bassissima densità demografica.
(
82
)
Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali (
GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1998/994/oj
).
(
83
)
Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (
GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2008/800/oj
).
(
84
)
Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (
GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1628/oj
).
(
85
)
Decisione C(2006) 4958 final della Commissione, dell'8 novembre 2006, relativa al caso N 459/2006 – Germania – Carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013 (
GU C 295 del 5.12.2006, pag. 6
).
(
86
)
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (
GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1
).
(
87
)
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (
GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13
).
(
88
)
Cfr. nota 9.
(
89
)
Cfr. punto 44 e seguenti della decisione del 2008.
(
90
)
Facendo parte di un pacchetto di aiuti a finalità regionale (cfr. considerando 18) e nota a piè di pagina 10), la garanzia per il prestito agli investimenti è «conforme allo spirito della politica sugli aiuti regionali in quanto tale» (ai sensi del punto 2, terzo comma, degli orientamenti del 1998) e può pertanto essere valutata ai sensi degli orientamenti del 1998.
(
91
)
Comunicazione della Commissione - Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (notificata con il numero C(2002) 315) (
GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8
).
(
92
)
«Un singolo aiuto ad hoc concesso ad un'unica impresa o aiuti limitati ad un solo settore d'attività possono avere un'incidenza notevole sulla concorrenza nel mercato interessato, mentre i loro effetti sullo sviluppo regionale rischiano di essere troppo limitati. Essi si iscrivono generalmente nel quadro di politiche industriali puntuali o settoriali e si discostano spesso dallo spirito della politica degli aiuti regionali in quanto tale […]».
(
93
)
In particolare, la regola del contributo proprio del 25 % è rispettata, tenendo conto del contributo di capitale proprio di 3,5 milioni di EUR e della parte del prestito agli investimenti di 19,5 milioni di EUR non coperta dalla garanzia del 70 % (30 % di 19,5 milioni di EUR = 5,85 milioni di EUR).
(
94
)
Sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 1973,
Commissione/Germania
, C-70/72, ECLI:EU:C:1973:87, punto 13.
(
95
)
Sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 1990,
Belgio/Commissione
, C-142/87, ECLI:EU:C:1990:125, punto 66.
(
96
)
Sentenza della Corte di giustizia del 17 giugno 1999,
Belgio/Commissione
, C-75/97, ECLI:EU:C:1999:311, punti 64 e 65.
(
97
)
Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (
GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2004/794/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2127/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La determinazione dello status di PMI secondo la Raccomandazione 2003/361/CE è essenziale per valutare la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno. Commercialisti e consulenti di aiuti di Stato devono verificare se il beneficiario è un'impresa autonoma, associata o collegata, aggregando i dati finanziari secondo le regole sulla concentrazione di imprese, influenza dominante e controllo di fatto. La qualificazione come PMI incide direttamente sull'applicabilità del regolamento generale di esenzione per categoria, sulle soglie de minimis e sull'intensità massima di aiuto consentita.
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