Decisione UE In vigore Agevolazioni

Decisione UE 2710/2024

Decisione (UE) 2024/2710 della Commissione, del 18 marzo 2022, relativa all’aiuto di stato SA.53903 (2020/C ex 2019/NN) al quale la Polonia ha dato esecuzione in favore di LG Chem notificata con il numero C(2022) 1570

Pubblicato: 18/03/2022 In vigore dal: 18/03/2022 Documento ufficiale

Quali sono i criteri che la Commissione europea utilizza per valutare la compatibilità di un aiuto di Stato a finalità regionale secondo gli orientamenti 2014-2020?

Spiegato da FiscoAI
La Commissione europea valuta la compatibilità degli aiuti di Stato a finalità regionale attraverso una serie di criteri stabiliti negli orientamenti 2014-2020. In primo luogo, verifica l'esistenza di un effetto di incentivazione formale e sostanziale: l'aiuto deve indurre il beneficiario a realizzare l'investimento in una regione svantaggiata anziché in una ubicazione alternativa. Per dimostrare questo effetto, lo Stato membro deve presentare uno scenario controfattuale realistico che confronti i vantaggi economici (misurati attraverso il valore attuale netto) dell'investimento nelle diverse ubicazioni possibili. In secondo luogo, la Commissione verifica la proporzionalità dell'aiuto, che deve essere limitato al minimo indispensabile per colmare il divario di redditività tra le ubicazioni, senza superare i massimali di intensità di aiuto stabiliti per la regione interessata. Infine, valuta se l'aiuto contribuisce effettivamente allo sviluppo regionale e se non crea distorsioni eccessive della concorrenza, verificando anche il cumulo con altri aiuti e il rispetto delle norme sulla selezione dei beneficiari.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/2710 della Commissione, del 18 marzo 2022, relativa all’aiuto di stato SA.53903 (2020/C ex 2019/NN) al quale la Polonia ha dato esecuzione in favore di LG Chem [notificata con il numero C(2022) 1570] EN: Commission Decision (EU) 2024/2710 of 18 March 2022 on the State Aid SA.53903 (2020/C ex 2019/NN) implemented by Poland for LG Chem (notified under the document C(2022) 1570)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2710 24.10.2024 DECISIONE (UE) 2024/2710 DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 2022 relativa all’aiuto di stato SA.53903 (2020/C ex 2019/NN) al quale la Polonia ha dato esecuzione in favore di LG Chem [notificata con il numero C(2022) 1570] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), dopo aver invitato gli interessati a formulare osservazioni a norma delle predette disposizioni ( 1 ) e viste le osservazioni presentate da tali parti e da altri soggetti terzi, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1) Il 4 luglio 2019 le autorità polacche hanno notificato un aiuto a finalità regionale («l’aiuto» o «la misura») da esse concesso (secondo la Polonia, previa approvazione della Commissione) il 20 settembre 2017, il 2 ottobre 2017, il 19 febbraio 2018 e il 5 settembre 2018 a favore di LG Chem Wrocław Energy sp. z o.o. («LG Chem Energy PL»). Dopo ulteriori scambi, con lettera del 19 dicembre 2019, la Commissione ha informato le autorità polacche che il caso sarebbe stato esaminato nell’ambito del procedimento relativo agli aiuti illegali di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio ( 2 ) . 2) Con lettera dell’11 agosto 2020 (la «decisione di avvio del procedimento»), la Commissione ha notificato alla Polonia la propria decisione di avviare la procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») in relazione alla misura. 3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 3 ) . La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sulla misura. 4) Le autorità polacche hanno presentato le loro osservazioni il 19 ottobre 2020. 5) Anche soggetti terzi hanno presentato osservazioni: Toray Industries, Inc. ha presentato osservazioni il 3 febbraio 2021; il ministero del Commercio, dell’industria e dell’energia della Corea del Sud ha presentato osservazioni il 5 febbraio 2021; LG Energy Solution Wrocław sp. z o.o. («LG Chem PL»), il successore legale ( 4 ) di LG Chem Energy PL, ha presentato osservazioni il 5 febbraio 2021. 6) La Commissione ha trasmesso le osservazioni dei soggetti terzi alla Polonia, che ha avuto la possibilità di replicare. Il 13 aprile 2021 la Commissione ha registrato le osservazioni in questione. 7) La Commissione ha inviato alla Polonia una richiesta di informazioni il 26 marzo 2021, alla quale la Polonia ha risposto il 13 aprile 2021. 8) Il 21 aprile 2021 si è svolta una riunione tra i servizi della Commissione e le autorità polacche. 9) Il 27 settembre 2021, il 20 gennaio 2022 e l’11 febbraio 2022 la Polonia ha trasmesso informazioni aggiuntive. 10) Con lettera dell’8 giugno 2021, la Polonia ha convenuto in via eccezionale di rinunciare ai diritti derivanti dall’articolo 342 TFUE in combinato disposto con l’articolo 3 del regolamento n. 1 del Consiglio ( 5 ) e di far adottare e notificare la presente decisione in inglese a norma dell’articolo 297 TFUE. 2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA 2.1. Obiettivo 11) La Polonia intende promuovere lo sviluppo regionale della regione di Dolnośląskie (NUTS 2: PL51) concedendo un aiuto a finalità regionale agli investimenti per un importo di 85 443 491 EUR (in valore attuale ( 6 ) ) per un investimento iniziale di 994 960 440 EUR (in valore attuale) destinato all’ampliamento dello stabilimento della LG Chem PL attualmente impiegato per la produzione di batterie agli ioni di litio («litio-ione») a Biskupice Podgórne, nella regione di Dolnośląskie, ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE, con un massimale standard di aiuto a finalità regionale del 25 % in base alla carta polacca degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 applicabile ( 7 ) . 2.2. Il beneficiario 12) Il beneficiario dell’aiuto è LG Chem PL, una società controllata al 100 % di LG Energy Solution, Ltd., a sua volta una controllata al 100 % di LG Chem Ltd. («LG Chem KR»), con sede a Seoul, Corea del Sud. LG Chem KR è una grande impresa con un fatturato di circa 20 miliardi di EUR nel 2017. LG Chem PL opera già in Polonia nel settore della produzione di batterie per veicoli elettrici. 13) Le autorità polacche hanno confermato che né LG Chem PL né LG Chem KR sono imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà ( 8 ) . 2.3. L’investimento 2.3.1. L’investimento notificato 14) Il progetto di investimento consiste nell’aumento della capacità dello stabilimento situato a Biskupice Podgórne (zona economica speciale Tarnobrzeg Euro-Park Wisłosan) di produrre batterie a ioni di litio per veicoli elettrici. L’intervento («Investimento 2») crea una capacità annua aggiuntiva di [20-25] ( *1 ) Gwh, che equivale a una produzione di batterie per circa [200 000 - 400 000] veicoli elettrici all’anno, di cui dovrebbe beneficiare esclusivamente il mercato dello Spazio economico europeo («SEE»). 15) I lavori relativi all’investimento hanno avuto inizio il 1 o ottobre 2017, dopo la presentazione delle relative domande di aiuto, l’11 agosto, il 14 settembre e il 21 settembre 2017. La produzione è iniziata nel […] 2018 e la piena produzione è stata raggiunta nel […] 2020. L’investimento è stato completato prima di […] 2021. 16) Come descritto nei considerando 19 e 20 della decisione di avvio del procedimento, l’investimento costituisce, insieme a un precedente progetto attuato da LG Chem PL nello stesso luogo («Investimento 1»), un progetto unico di investimento ai sensi del punto 20, lettera t), degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 («orientamenti») ( 9 ) ( 10 ) . 2.3.2. Costi di investimento ammissibili 17) I costi totali ammissibili dell’investimento notificati (Investimento 2) ammontano a 4 468 941 000 PLN (1 054 244 161 EUR ( 11 ) ) in valore nominale, corrispondenti a 4 261 117 075 PLN (994 960 440 EUR) in valore attuale. I costi ammissibili (solo nuovi attivi) corrispondono al costo di immobili (37 %), impianti, macchinari e attrezzature (63 %). 2.4. La misura 2.4.1. Forme di aiuto 18) La misura consiste in quattro strumenti: a) una sovvenzione in denaro non rimborsabile (pagamento subordinato all’approvazione della Commissione) basata su una convenzione di sovvenzione tra il ministro dell’Imprenditorialità e della tecnologia e LG Chem PL, firmata il 5 settembre 2018. Tale convenzione limita la sovvenzione massima in denaro all’importo richiesto, ossia 242 000 000 PLN (57 088 936 EUR) in valore nominale; b) un’esenzione dall’imposta sugli immobili, soggetta all’approvazione della Commissione, concessa il 2 ottobre 2017 dal sindaco del comune di Kobierzyce; c) un aiuto ad hoc sotto forma di vendita di terreni e delle relative infrastrutture a prezzi preferenziali (1 EUR) concordato nell’ambito di un accordo temporaneo di vendita di terreni (accordo definitivo e trasferimento della proprietà soggetto all’approvazione della Commissione) firmato il 19 febbraio 2018 dall’Agencja Rozwoju Przemysłu («ARP»), un ente pubblico che possiede il terreno e gestisce la zona economica speciale in questione. Tale accordo stabilisce le condizioni della vendita e include una clausola di sospensione che subordina la conclusione della vendita finale dei terreni all’approvazione della misura da parte della Commissione; d) un diritto a esenzioni dall’imposta sul reddito delle società concesso dall’ARP il 20 settembre 2017 mediante l’autorizzazione n. 349/2017. Tale autorizzazione consente a LG Chem PL di svolgere attività commerciali nella zona economica speciale Tarnobrzeg Euro-Park Wisłosan (l’«autorizzazione ZES») e di chiedere esenzioni dall’imposta sul reddito delle società per le entrate generate dall’investimento. L’autorizzazione ZES descrive, tra l’altro, la portata dell’attività commerciale che LG Chem PL deve svolgere nella zona economica speciale, il numero di posti di lavoro da creare, i costi minimi e massimi ammissibili dell’investimento, la data di completamento dell’investimento. Tuttavia, l’autorizzazione ZES non specifica l’importo massimo dell’aiuto che può essere concesso a LG Chem PL sotto forma di esenzioni dall’imposta sul reddito delle società, né contiene una clausola di sospensione che subordina la concessione dell’aiuto all’approvazione della Commissione. 2.4.2. Importo dell’aiuto 19) L’aiuto totale notificato a sostegno dell’investimento ammonta a 402 525 976 PLN (94 957 767 EUR) in valore nominale e a 362 194 962 PLN (85 443 492 EUR) in valore attuale e corrisponde a un’intensità di aiuto dell’8,5 % per l’investimento. Per l’aiuto è prevista un’erogazione a rate. 20) L’aiuto sotto forma di sovvenzione in denaro [di cui al considerando 18, lettera a)] ammonta a 242 000 000 PLN (57 088 936 EUR) in valore nominale e a 217 785 842 PLN (51 376 702 EUR) in valore attuale. 21) L’aiuto sotto forma di esenzione dall’imposta sugli immobili [di cui al considerando 18, lettera b)] ammonta a 12 220 983 PLN (2 882 987 EUR) in valore nominale e a 10 876 446 PLN (2 565 805 EUR) in valore attuale. 22) L’aiuto derivante dalla vendita di terreni e delle relative infrastrutture a prezzi preferenziali [di cui al considerando 18, lettera c)] ammonta a 28 758 996 PLN (6 784 382 EUR) ( 12 ) in valore nominale e a 26 449 387 PLN (6 239 535 EUR) in valore attuale, calcolato come indicato al considerando 18 della decisione di avvio del procedimento. 23) Le autorità polacche ritengono che l’aiuto sotto forma di esenzione dall’imposta sul reddito delle società [di cui al considerando 18, lettera d)] conferisca al beneficiario il diritto di ridurre l’importo di tale imposta dovuto per il periodo di esistenza della zona economica speciale Tarnobrzeg Euro-Park Wisłosan fino all’importo totale cumulativo di 119 545 904 PLN (28 201 440 EUR) in valore nominale e di 107 083 287 PLN (25 261 450 EUR) in valore attuale. Tuttavia, tale importo massimo di aiuto non era specificato nell’atto di concessione dell’aiuto (ossia l’autorizzazione ZES). Le autorità polacche hanno determinato l’importo massimo dell’aiuto sotto forma di esenzione dall’imposta sul reddito delle società calcolando l’importo massimo di aiuto per il progetto in relazione ai costi massimi di investimento ammissibili in relazione all’investimento specificato nell’autorizzazione ( 13 ) , dal quale hanno detratto l’aiuto concesso per lo stesso investimento mediante gli strumenti elencati ai considerando da 20 a 22. 24) Come indicato al considerando 16, l’investimento rientra nell’ambito di un progetto unico di investimento insieme al precedente progetto di cui alla decisione della Commissione sul caso SA.47662 (2017/N). L’aiuto totale previsto per il progetto unico di investimento ammonta a 572 088 725 PLN (134 550 256 EUR) in valore nominale e a 506 673 985 PLN (119 154 997 EUR) in valore attuale, per una spesa ammissibile prevista di 5 821 349 000 PLN (1 370 028 129 EUR) in valore nominale e di 5 444 427 050 PLN (1 281 235 227 EUR) in valore attuale, corrispondente a un’intensità di aiuto del 9,3 % ( 14 ) . 3. MOTIVAZIONI PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO 25) L’11 agosto 2020 la Commissione ha avviato un’indagine formale. Sulla base dei risultati dell’indagine preliminare, la Commissione non ha potuto stabilire la conformità della misura alle disposizioni degli orientamenti, in particolare per quanto riguarda l’effetto di incentivazione e la proporzionalità dell’aiuto, il suo contributo allo sviluppo regionale e la sua adeguatezza. 3.1.1. Dubbi in merito allo scenario controfattuale 26) In primo luogo, la Commissione dubitava che lo scenario controfattuale ([ubicazione 1], Cina) presentato dalla Polonia fosse realistico in quanto, in assenza di aiuti in nessuno dei luoghi, l’investimento sarebbe stato più redditizio in Polonia che in Cina [con un vantaggio di 28,6 milioni di EUR in termini di valore attuale netto (VAN) a favore della Polonia]. Pertanto, in tale scenario controfattuale, la necessità della misura avrebbe potuto essere giustificata solo accettando l’argomentazione secondo cui LG Chem KR avrebbe beneficiato di una sovvenzione delle autorità cinesi, stimata in modo prudenziale a 106 milioni di EUR ( 15 ) , se l’investimento fosse stato realizzato in Cina. 27) Il punto 80 degli orientamenti consente infatti di includere come entrate gli aiuti a favore di investimenti al di fuori del SEE. Pertanto, tali aiuti aumentano il VAN dell’investimento nello scenario controfattuale in cui questo si collocava al di fuori del SEE. Tuttavia, le informazioni disponibili al momento della decisione di avvio del procedimento non erano sufficienti per consentire alla Commissione di stabilire che l’aiuto atteso dalle autorità cinesi avesse un fondamento realistico e potesse essere preso in considerazione, dal momento che, sulla base delle informazioni presentate in quella fase, quando il comitato per gli investimenti societari di LG Chem KR ha deciso in merito all’ubicazione dell’investimento (16 agosto 2017) e il consiglio di amministrazione ne ha deciso la realizzazione (29 agosto 2017), la società disponeva solo di un’offerta di aiuto verbale presentata da un alto funzionario cinese locale. Secondo le informazioni fornite nella fase di esame preliminare, le autorità cinesi hanno presentato offerte scritte solo dopo l’adozione di tali decisioni (un’offerta scritta non timbrata il 18 settembre 2017; un’offerta timbrata il 13 novembre 2017) (cfr. considerando da 100 a 104 della decisione di avvio del procedimento). 28) La Commissione ha inoltre sollevato ulteriori dubbi in merito alla credibilità dello scenario controfattuale, ipotizzando che la Cina fosse il luogo dell’investimento: la Commissione non ha potuto escludere che il clima politico ed economico ostile in Cina, unitamente a fattori quali la rapida espansione del mercato europeo e la vicinanza della sede polacca ai clienti europei, abbia dato luogo a considerazioni strategiche imperative che avrebbero comunque indotto la società a collocare l’investimento in Polonia, anche in assenza di aiuti (cfr. considerando da 107 a 109 della decisione di avvio del procedimento). 3.1.2. Dubbi sull’effetto di incentivazione dell’aiuto 29) Per i motivi riassunti nella sezione 3.1.1, la Commissione dubitava dell’esistenza dell’asserito divario di redditività (differenza del valore attuale netto dell’investimento tra Polonia e Cina) di 77,3 milioni di EUR (in valore attuale), oltre che del fatto che l’aiuto di 70 milioni di EUR (in valore attuale ( 16 ) ) che le autorità polacche intendevano concedere (e che in parte avevano già concesso) a LG Chem PL (cfr. considerando 105 e 106 della decisione di avvio del procedimento) fosse stato necessario per attrarre l’investimento in Polonia. La Commissione ha quindi sollevato dubbi sul fatto che l’aiuto notificato avesse un impatto sulla decisione relativa all’ubicazione, vale a dire sull’esistenza di un effetto di incentivazione. 3.1.3. Dubbi sulla proporzionalità dell’aiuto 30) Alla luce dei dubbi nutriti in merito all’esistenza della differenza di VAN, la Commissione ha sollevato dubbi anche in merito alla proporzionalità dell’aiuto: se l’assenza di un divario in termini di VAN fosse stata confermata, non sarebbe stato necessario alcun aiuto per colmare tale divario e pertanto questo non sarebbe stato limitato al minimo indispensabile per collocare l’investimento in Polonia (cfr. considerando da 114 a 118 della decisione di avvio del procedimento). 3.1.4. Dubbi in merito al contributo dell’aiuto allo sviluppo regionale 31) In considerazione dei dubbi nutriti sull’effetto di incentivazione, la Commissione non ha potuto confermare che l’aiuto avrebbe contribuito allo sviluppo regionale (cfr. considerando da 78 a 82 della decisione di avvio del procedimento). 3.1.5. Dubbi sull’adeguatezza della misura 32) Poiché la Commissione non è stata in grado di confermare l’esistenza di un reale divario di redditività tra le due ubicazioni alternative dell’investimento, essa non ha potuto escludere la possibilità che un contributo analogo allo sviluppo regionale potesse essere ottenuto attraverso altri mezzi più efficienti rispetto alla misura (cfr. considerando 88 della decisione di avvio del procedimento). 3.1.6. Dubbi sul rispetto dell’intensità massima di aiuto notificata 33) La Commissione ha osservato (cfr. considerando da 123 a 127 della decisione di avvio del procedimento) che l’autorizzazione ZES non garantiva il rispetto dell’intensità massima di aiuto sia per l’investimento che per il progetto unico di investimento. Infatti l’autorizzazione ZES non indicava l’importo massimo dei diritti, bensì solo i costi massimi ammissibili di 1 054 244 195 EUR (4 468 941 000 PLN), in valore nominale, per i quali possono essere concessi aiuti a finalità regionale. In assenza di tali informazioni nell’atto di concessione dell’aiuto, la Commissione ha ritenuto che non fosse evidente che l’importo dell’aiuto sotto forma di esenzione dall’imposta sul reddito delle società fosse limitato all’importo notificato di 119 545 904 PLN (28 201 440 EUR) (in valore nominale), come sostenuto dalle autorità polacche. Inoltre, l’autorizzazione non menzionava le altre componenti della misura da concedere per lo stesso investimento, né precisava le modalità con le quali sarebbe stato garantito il rispetto delle norme sul cumulo. Poiché l’autorizzazione era già stata rilasciata a settembre 2017 senza una clausola di sospensione, la Commissione ha ritenuto che l’aiuto fosse già stato concesso in toto in quel momento e ha espresso preoccupazione per il superamento del massimale di aiuto consentito e per la mancata garanzia di un effettivo controllo del cumulo a livello della concessione dell’aiuto. 34) Inoltre, la Commissione ha ritenuto che il controllo del cumulo al livello del pagamento dell’aiuto apparisse insufficiente per due motivi: in primo luogo, i controlli si basano sulle autodichiarazioni dei beneficiari dell’aiuto; in secondo luogo, i rispettivi controlli sembrano avere luogo solo a livello delle autorità fiscali responsabili dell’erogazione di alcune parti dell’aiuto, ma non a livello delle altre autorità coinvolte nell’erogazione dell’aiuto nell’ambito delle altre componenti della misura. La Commissione ha pertanto espresso dubbi sulla presenza di garanzie sufficienti del fatto che l’aiuto totale versato da tutte le fonti non superasse l’intensità massima di aiuto ammissibile e fosse conforme al punto 92 degli orientamenti (cfr. considerando da 128 a 130 della decisione di avvio del procedimento). 4. OSSERVAZIONI DELLA POLONIA SULLA DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 4.1. Osservazioni della Polonia sulla credibilità dello scenario controfattuale 35) Nelle sue osservazioni, la Polonia ha spiegato che (in Polonia) i beneficiari degli aiuti a finalità regionale raramente ricevono un’offerta di aiuto scritta. I richiedenti conoscono in anticipo l’intensità massima di aiuto che possono aspettarsi, sulla base della carta degli aiuti a finalità regionale applicabile, e possono decidere quali strumenti sarebbero più adatti al loro progetto di investimento. Tale approccio è stato applicato anche all’investimento di cui al presente caso, per il quale non è dunque stata presentata alcuna offerta di aiuto scritta. La Polonia ha osservato che la Commissione non aveva mai contestato tale approccio in casi precedenti. Secondo la Polonia, un metodo analogo è applicato in Cina, dove gli investitori sono a conoscenza delle norme applicabili e dispongono delle informazioni sulle offerte di incentivi, potendo così calcolare in modo realistico l’entità del sostegno che possono aspettarsi. La Polonia ha inoltre affermato che LG Chem KR aveva potuto anche fare riferimento all’esperienza acquisita con un precedente progetto beneficiario di aiuti in Cina. Il progetto consisteva in investimenti in capacità di produzione, principalmente di batterie per veicoli elettrici; i lavori erano iniziati a luglio 2016 e l’accordo di investimento con le autorità cinesi era stato concluso solo a gennaio 2019 ( 17 ) . La Polonia ha pertanto ritenuto credibile l’offerta di aiuto presentata dalle autorità cinesi e ha sostenuto che non vi era alcun motivo di operare distinzioni tra un’offerta di aiuto presentata dalle autorità cinesi e una presentata da uno Stato membro. 36) Con riferimento ai negoziati tra LG Chem KR e le autorità cinesi sulla concessione dell’aiuto per l’investimento, la Polonia ha sottolineato le differenze esistenti tra la cultura negoziale occidentale e la cultura «Guanxi», praticata in Cina. La cultura «Guanxi» si basa sulle relazioni personali tra i partecipanti e sulla necessità di non «perdere la faccia». La Polonia ha pertanto chiesto alla Commissione di tenere conto delle dinamiche specifiche della cultura commerciale e negoziale cinese, in cui gli impegni verbali degli alti funzionari sono decisivi, anziché basarsi, nella sua valutazione, sul modo occidentale di condurre tali operazioni. 37) La Polonia ha inoltre fornito diversi documenti che dimostrano l’andamento dei negoziati in Cina, sia per quanto riguarda l’ubicazione controfattuale dell’investimento in Cina sia per quanto riguarda il precedente progetto di LG Chem KR descritto al considerando 35. 38) Per il caso in esame sono stati forniti i documenti seguenti: i) un messaggio di posta elettronica interno di LG Chem KR del 27 marzo 2017 che comprendeva, come allegato, […]; ii) un messaggio di posta elettronica interno di LG Chem KR del 30 marzo 2017 con cui si richiedevano informazioni su […]; iii) un messaggio di posta elettronica interno di LG Chem KR del 9 maggio 2017 in cui si discute dello stato di […]; iv) un messaggio di posta elettronica interno di LG Chem KR del 18 giugno 2017 che comprendeva, come allegato, […]; v) un verbale di una riunione di un rappresentante di LG Chem KR con i rappresentanti della zona di sviluppo economico e tecnologico di […] (zona di sviluppo di […]) del 7 luglio 2017, in cui si afferma che il progetto discusso, se attuato in Cina, avrebbe ricevuto sovvenzioni pari almeno a quelle ricevute dal progetto attuato in precedenza in […]; vi) un messaggio di posta elettronica inviato dalla zona di sviluppo di […] a LG Chem KR il 17 luglio 2017 […]; vii) un verbale di una riunione tra i rappresentanti di LG Chem KR e le autorità cinesi (rappresentate, tra l’altro, dalla zona di sviluppo e dall’ufficio per la promozione degli investimenti) del 9 agosto 2017, in cui è stato discusso il progetto in questione e in cui è stato suggerito che le sovvenzioni per l’investimento dovrebbero riflettere quelle concesse a precedenti progetti di LG Chem in […]; viii) una lettera, datata 17 agosto 2017, inviata dalla zona di sviluppo di […] a LG Chem KR in cui si indica quale terreno della zona potrebbe essere offerto a LG Chem KR per il suo progetto; ix) un messaggio di posta elettronica inviato dalla zona di sviluppo di […] a LG Chem KR del 22 agosto 2017 […]; x) una lettera di offerta (senza timbro) del 18 settembre 2017 […]; xi) una lettera di offerta (con timbro ufficiale) del comitato direttivo della zona di sviluppo di […] del 13 novembre 2017 […] [sui documenti di cui ai punti x) e xi), cfr. anche il considerando 44 della decisione di avvio del procedimento]. 39) Per il progetto precedente sono stati forniti i documenti seguenti: i) un messaggio di posta elettronica inviato dalla zona di sviluppo di […] a LG Chem KR il 5 luglio 2016, che sintetizza l’offerta di sovvenzione sotto forma di sovvenzione in denaro per il progetto da attuare nel periodo 2016-2018 [410 milioni di RMB (57 milioni di USD) per un investimento di [450-900] milioni di USD]; ii) una parte di una relazione destinata alla direzione di LG Chem KR sull’esito dei negoziati con la zona di sviluppo di […], del 20 gennaio 2017, in cui si spiega che, sebbene la sovvenzione in denaro ammonti ancora a 410 milioni di RMB (57 milioni di USD), i costi di investimento sono stati ridotti da [450-900] milioni di USD a [280-630] milioni di USD; e iii) l’accordo di investimento tra la zona di sviluppo di […] e […] LG Chem [Cina] relativo al progetto (con timbro ufficiale), del 9 gennaio 2019, in cui il costo dell’investimento era superiore rispetto ai negoziati precedenti ([280-630] milioni di USD), così come l’incentivo in denaro (79,5 milioni di USD, pari al [10-20] % dei costi di investimento). 40) La Polonia ha ricordato che le tensioni economiche e politiche tra la Corea del Sud e la Cina esistono da molto tempo. Ciononostante, la Cina continua a essere il principale partner commerciale della Corea del Sud (nel 2020 il 25,1 % delle sue esportazioni totali era destinato alla Cina). La Polonia ha sottolineato in particolare che il contesto politico ostile in Cina non ha inciso sulle attività delle imprese orientate all’esportazione. La Polonia ha ricordato che, nel 2017, LG Chem KR aveva deciso di attuare alcuni ampliamenti del precedente progetto in Cina, nonostante il temporaneo raffreddamento delle relazioni politiche e commerciali tra i due paesi. La Polonia ha inoltre sottolineato che i negoziati sull’ubicazione controfattuale dell’investimento in Cina si sono svolti nel 2017 e che l’offerta timbrata del 13 novembre 2017 è stata ricevuta nonostante il governo cinese avesse deciso, alla fine del 2016, di ritirare le sovvenzioni per i veicoli elettrici cinesi alimentati con batterie provenienti dalla Corea del Sud. 4.2. Osservazioni della Polonia sulla concezione della misura 41) Le autorità polacche hanno confermato che LG Chem PL non aveva usufruito di alcun aiuto e che si adoperavano al fine di migliorare il loro sistema di controllo del cumulo. La Polonia ha inoltre confermato che il regime di aiuti in forma di esenzione dall’imposta sul reddito delle società è stato modificato per includere una clausola di sospensione ( 18 ) . Inoltre, la Polonia ha informato la Commissione del fatto che LG Chem PL si è offerta di presentare relazioni annuali, redatte da un revisore indipendente certificato, che riportino gli importi degli aiuti di Stato ricevuti dalla società da tutte le fonti. Sulla base di tali relazioni, le autorità concedenti gli aiuti di Stato possono verificare gli importi degli aiuti e garantire che quelli effettivamente erogati non superino l’intensità massima di aiuto. 42) La Polonia ha inoltre proposto di modificare l’autorizzazione ZES affinché contenga sia una clausola di sospensione sia un elenco di tutte le componenti della misura relative all’investimento. 5. OSSERVAZIONI DI TERZI SULLA DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 5.1. Osservazioni di LG Chem PL 5.1.1. Osservazioni di LG Chem PL sulla credibilità dello scenario controfattuale 43) LG Chem PL ha ulteriormente approfondito l’importanza della cultura «Guanxi», che è fortemente basata sulla comunicazione verbale e sulle relazioni personali nel processo negoziale. LG Chem PL ha spiegato che di norma i negoziati sugli incentivi agli aiuti in Cina si svolgono a livello delle amministrazioni locali. Le autorità locali sono ritenute responsabili di tutte le questioni che potrebbero sorgere in relazione agli investimenti negoziati con investitori stranieri. Pertanto, tali autorità hanno interesse a rispettare le promesse fatte agli investitori. Tale argomentazione è stata confermata dalla testimonianza di un membro di alto livello della squadra negoziale di LG Chem KR in Cina. Nella testimonianza, egli descrive la sua esperienza di lavoro in relazione ai negoziati per gli incentivi agli investimenti in Cina, illustra il contesto degli investimenti e le modalità di negoziazione degli incentivi in Cina, fornendo dettagli in merito al processo negoziale del progetto in questione in Cina. 44) LG Chem PL ha fornito informazioni relative all’esperienza negoziale di LG Chem KR in Cina, compresa una tabella che sintetizza i suoi ultimi progetti nel paese (riguardanti principalmente i veicoli elettrici), riportata di seguito nella tabella 1. Per nessuno dei progetti ivi elencati è stata presentata una lettera di offerta di incentivi, mentre in meno della metà dei casi il rispettivo accordo di investimento è stato firmato prima dell’inizio dei lavori. Nonostante ciò, LG Chem KR ha effettivamente ricevuto gli incentivi indicati negli accordi di investimento per i progetti pienamente attuati. Per LG Chem PL, la tabella dimostra che le attività commerciali in Cina si basano su impegni verbali e fiducia reciproca. Tabella 1 Resoconto degli investimenti di LG Chem KR in Cina Voce Spesa in conto capitale (in centinaia di milioni di KRW) Intervallo dell’intensità di aiuto in contanti (%) Inizio dei lavori Data dell’accordo di investimento Lettera di offerta di incentivi Accordo di investimento Veicoli elettrici/ sistemi di accumulo dell’energia [6 000 -7 800 ] […] […]2018 […]2019 No Sì Veicoli elettrici [1 000 -1 500 ] […] […]2014 […]2014 No Sì Veicoli elettrici [5 000 - 6 900 ] […] […]2016 […]2019 No Sì Veicoli elettrici [16 600 - 23 800 ] […] […]2018 […]2018 No Sì Polarizza-tore [4 000 - 5 300 ] […] […]2018 […]2018 No Sì 45) Inoltre, LG Chem PL ha spiegato in dettaglio gli aspetti concreti del processo di negoziazione degli aiuti per l’ubicazione controfattuale dell’investimento in Cina e ha presentato elementi di prova relativi all’offerta di aiuto presentata dalle autorità cinesi. In particolare, LG Chem PL ha presentato diversi documenti che sono stati presentati anche dalla Polonia [descritti al considerando 38, punti i), ii), iii), iv), v), vii), viii), ix), x) e xi)], molti dei quali sono anteriori alla decisione relativa all’ubicazione. L’impresa ha inoltre presentato un messaggio di posta elettronica interno di LG Chem KR del 17 agosto 2017, facente riferimento a un altro messaggio del 5 luglio 2016 (descritto al considerando 39), in cui la zona di sviluppo di […] forniva una panoramica delle sovvenzioni da offrire per il progetto precedente. Il messaggio indica che, a fronte dell’investimento totale per il progetto, l’importo degli incentivi in denaro era pari al [10-20] % ( 19 ) , suggerendo che lo stesso livello di intensità di aiuto dovrebbe costituire la base per lo studio di fattibilità del progetto in questione. 46) LG Chem PL ha inoltre presentato la conferma, del 28 gennaio 2021, fornita dal comitato direttivo della zona di sviluppo di […] per quanto riguarda il processo di negoziazione; questo si è svolto con LG Chem KR nel corso del 2017, anche durante una riunione del 9 agosto 2017, in occasione della quale il comitato ha suggerito che, se LG Chem avesse realizzato l’investimento in [ubicazione 1], gli incentivi sarebbero stati simili a quelli previsti per il precedente progetto di LG Chem a Nanjing. LG Chem PL ha inoltre presentato due testimonianze dei membri della squadra di LG Chem KR che ha negoziato l’offerta di aiuto cinese. Nelle testimonianze è descritta la loro esperienza generale in materia di negoziati con le autorità cinesi e sono indicati gli aspetti pratici del processo negoziale del 2017. Una delle testimonianze, già menzionata al considerando 43, descrive il modo in cui il suo autore programmava e organizzava riunioni in loco con l’amministrazione locale cinese. Anche l’autore dell’altra testimonianza riassume la sua esperienza di lavoro, illustra il modo abituale di comunicare con le autorità cinesi e descrive i negoziati portati avanti con queste ultime, concentrandosi sul periodo giugno-novembre 2017. Egli conferma che le autorità cinesi hanno dichiarato, in occasione di una riunione del 7 luglio 2017, che le sovvenzioni per l’investimento sarebbero state simili a quelle previste per il progetto precedente e che ciò era stato confermato in una riunione del 9 agosto 2017. Tali testimonianze sono in linea con le osservazioni formulate dalla Polonia al riguardo. 47) LG Chem PL ha inoltre sottolineato che gli orientamenti non prevedono la presentazione di alcuna offerta di aiuto formale o scritta per gli Stati membri, sostenendo che l’onere della prova a suo carico è sproporzionato e sembra interferire con il legittimo diritto dei paesi terzi di proteggere le informazioni sovrane dalla divulgazione ad altri paesi o alle istituzioni dell’Unione. 48) Per quanto riguarda la rilevanza del contesto politico, LG Chem PL ha sottolineato che LG Chem KR aveva realizzato un progetto in Cina poco prima che fosse discussa l’ubicazione controfattuale dell’investimento nel paese (il progetto è descritto al considerando 35) e un altro poco dopo tale discussione (per una panoramica dei progetti avviati in Cina, cfr. il considerando 44). LG Chem PL ha inoltre fornito una documentazione scritta da cui risulta che, dal 2003, LG Chem KR e le autorità cinesi intrattenevano rapporti buoni e di lunga durata; ciò è confermato dalle autorità cinesi nella lettera del 28 gennaio 2021 (cfr. considerando 46). LG Chem PL ha inoltre presentato una lettera di LG Chem KR alle autorità cinesi del 6 luglio 2017 […] e un messaggio di posta elettronica interno di LG Chem KR del 24 luglio 2017 relativo ai preparativi per una riunione tra LG Chem KR, […], e il comitato cinese per la promozione del commercio internazionale che avrebbe avuto luogo il 25 luglio 2017). 5.1.2. Osservazioni di LG Chem PL sulla concezione della misura 49) LG Chem PL ha informato la Commissione del fatto che l’autorizzazione ZES era stata modificata il 18 gennaio 2021: essa contiene ora una clausola di sospensione, elenca tutte le componenti della misura e prevede che l’importo massimo dell’esenzione dall’imposta sul reddito delle società sia pari alla differenza tra l’importo massimo di aiuto consentito per l’investimento ( 20 ) e il valore totale di tutti gli altri elementi di aiuto inclusi nella misura. Una copia dell’autorizzazione modificata è stata trasmessa alla Commissione. 50) LG Chem PL si è inoltre offerta di presentare a tutte le autorità coinvolte nella concessione degli aiuti relazioni annuali, redatte da un revisore indipendente, che certifichino gli importi degli aiuti di Stato, ricevuti da tutte le fonti. 5.2. Osservazioni di Toray Industries, Inc. 51) Toray Industries, Inc. («Toray») è una società con sede in Giappone che opera nel settore della produzione e della trasformazione di materiali quali fibre e materiali tessili, sostanze chimiche ad alte prestazioni e materiali compositi in fibra di carbonio. Toray ha sottolineato l’importanza delle sovvenzioni in Europa per le imprese asiatiche: per Toray, «la sovvenzione nell’UE è assolutamente fondamentale per le società asiatiche che operano nel settore delle batterie per i veicoli elettrici, affinché investano nella produzione nell’UE e possano gestirla». Toray ha informato la Commissione del fatto che le autorità locali cinesi (a livello provinciale) sono molto propense ad attrarre nuovi investimenti e che gli incentivi che offrono sono più generosi di quelli offerti nell’UE. Toray ha inoltre suggerito che il processo è più semplice e rapido che nell’UE. Toray ha sottolineato in particolare le differenze tra le pratiche negoziali dell’UE e della Cina, ha evidenziato l’importanza delle offerte verbali e ha informato la Commissione del fatto che in Cina di norma gli investitori ricevono un’offerta di aiuto una volta deciso in merito al loro investimento. Per questo motivo, gli investitori si basano sulle dichiarazioni verbali delle autorità cinesi e presumono, nell’elaborazione delle decisioni di investimento, che le offerte di incentivi presentate verbalmente siano valide. 5.3. Osservazioni del ministero del Commercio, dell’industria e dell’energia della Corea del Sud 52) Il ministero ha chiesto di riesaminare gli elementi di prova relativi all’offerta di aiuto presentata dalle autorità cinesi sulla base dei documenti forniti da LG Chem PL e ha difeso la decisione di basare l’importo dell’incentivo previsto sulla precedente esperienza di investimento. Esso ha inoltre sottolineato l’impatto limitato del «clima politico ostile» sull’investimento, osservando che nel 2017 le società sudcoreane hanno effettuato investimenti sostanziali in Cina e che nel 2018 l’attività di investimento è persino aumentata. 6. OSSERVAZIONI DELLA POLONIA SULLE OSSERVAZIONI DI TERZI 53) La Polonia ha sostenuto le opinioni presentate da LG Chem PL e ha accolto con favore le osservazioni formulate dalla Corea del Sud e da Toray. 54) La Polonia ha confermato che l’autorizzazione ZES inizialmente concessa a LG Chem PL era stata modificata nelle modalità indicate da LG Chem PL nelle sue osservazioni (cfr. considerando 49) e ha fornito una copia della decisione recante la modifica dell’autorizzazione. 7. VALUTAZIONE DELL’AIUTO 7.1. Esistenza dell’aiuto 55) Per i motivi di cui alla decisione di avvio del procedimento, la Commissione ritiene che la misura di aiuto notificata costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la misura è imputabile allo Stato ed è concessa tramite risorse statali, è selettiva, costituisce un vantaggio economico per LG Chem PL, incide probabilmente sugli scambi tra gli Stati membri e comporta o rischia di comportare distorsioni della concorrenza. Le modifiche della misura di cui al considerando 49 della presente decisione non incidono su tale valutazione. 7.2. Legittimità della misura 56) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha stabilito che le autorità polacche avevano dato esecuzione a una parte della misura (esenzione dall’imposta sul reddito delle società concessa ai sensi dell’autorizzazione ZES) prima dell’adozione di una decisione definitiva da parte della Commissione sulla sua compatibilità. La Commissione ha pertanto ritenuto che la misura costituisce un aiuto illegale a decorrere dalla data della sua concessione, in quanto è stata attuata in violazione della clausola di sospensione imposta alla Polonia ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. 57) Come illustrato al considerando 54, l’autorizzazione ZES inizialmente concessa a LG Chem PL è stata modificata per includere una clausola di sospensione. Poiché, finora, non è stata invocata alcuna esenzione fiscale per le entrate generate dall’investimento oggetto dell’autorizzazione, tutte le componenti della misura attualmente sono soggette all’approvazione della Commissione; la Commissione conclude dunque che l’illegittimità di tale misura di aiuto è stata eliminata senza avere avuto alcun effetto sulla concorrenza. 7.3. Compatibilità della misura 58) Come spiegato al considerando 69 della decisione di avvio del procedimento, la misura di aiuto notificata deve essere valutata alla luce delle disposizioni applicabili agli aiuti a finalità regionale di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE, secondo l’interpretazione dei pertinenti orientamenti adottati dalla Commissione. Dal momento che gli atti di concessione dell’aiuto sono già stati adottati (previa approvazione della Commissione ( 21 ) ) tra il 2017 e il 2018, tra gli atti interpretativi applicabili rientrano gli orientamenti 2014-2020 ( 22 ) e la carta polacca degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 ( 23 ) . 59) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha concluso che una parte dei criteri di compatibilità stabiliti negli orientamenti fosse soddisfatta (vale a dire che vi è necessità di un intervento statale e che l’aiuto non crea un eccesso di capacità in un mercato in fase di declino assoluto, non comporta alcun effetto anti-coesione e non è causa di chiusure e trasferimenti); l’indagine formale non ha rivelato alcun elemento che mettesse in discussione la valutazione preliminare sottostante relativa all’osservanza dei criteri di compatibilità da parte delle autorità polacche. Le modifiche apportate alla misura di cui al considerando 49 non incidono sulla valutazione dell’aiuto di Stato effettuata nella decisione di avvio del procedimento. Tali criteri non sono stati pertanto riesaminati nella presente decisione. Per contro, i restanti elementi sui quali sono stati sollevati dubbi nella decisione di avvio del procedimento sono valutati di seguito. 7.3.1. Dubbi in merito allo scenario controfattuale 60) Il punto 64 degli orientamenti prevede che l’aiuto abbia un effetto di incentivazione formale, vale a dire che i lavori relativi a un progetto possono iniziare solo dopo la presentazione della domanda di aiuto. L’esistenza dell’effetto di incentivazione formale è stata stabilita al considerando 90 della decisione di avvio del procedimento. 61) Inoltre, gli orientamenti (cfr. sezione 3.5) prevedono che l’aiuto abbia un effetto di incentivazione sostanziale e che questo debba essere dimostrato confrontando l’investimento sostenuto dall’aiuto con uno scenario controfattuale in cui per tale investimento non è concesso alcun aiuto. In tale contesto, gli orientamenti individuano due possibili scenari controfattuali. Nelle situazioni riconducibili allo scenario 1 (decisioni di investimento), l’aiuto fornisce al beneficiario un incentivo a prendere una decisione positiva in merito all’investimento, in quanto un investimento che non sarebbe altrimenti sufficientemente redditizio in un altro luogo può essere realizzato nella regione interessata. Nelle situazioni riconducibili allo scenario 2 (decisioni sull’ubicazione), l’aiuto fornisce al beneficiario un incentivo a collocare un investimento pianificato nella regione interessata anziché in un luogo alternativo in cui il progetto raggiunge un VAN più elevato, in quanto l’aiuto compensa il divario di redditività tra le due ubicazioni (differenza tra i VAN nelle due ubicazioni). Nelle situazioni riconducibili allo scenario 2, in cui l’ubicazione alternativa è situata al di fuori del SEE e pertanto non è soggetta alle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato, il punto 80 degli orientamenti consente di accettare, nel confronto tra i VAN, gli aiuti nell’ubicazione esterna al SEE come entrate che aumentano il VAN dell’investimento nell’ubicazione controfattuale. 62) Nella fase di esame preliminare, la Commissione non disponeva di elementi di prova sufficienti in merito all’offerta di aiuto presentata dalle autorità cinesi per poter concludere che l’aspettativa di LG Chem KR di ricevere tali aiuti, e dunque lo scenario controfattuale presentato, fossero realistici (cfr. considerando 26 e 27). La presenza di ulteriori dubbi in merito allo scenario controfattuale, dovuti al clima politico ed economico ostile in Cina, in combinazione con altri fattori, potrebbe aver dato luogo a considerazioni strategiche imperative che avrebbero comunque indotto la società a collocare il proprio investimento in Polonia (cfr. considerando 28). 63) La Polonia e LG Chem PL hanno affermato che gli orientamenti non prevedono che gli Stati membri presentino offerte formali di aiuto (cfr. considerando 35 e 47). Tuttavia, tale argomentazione di per sé non è pertinente, in quanto gli orientamenti non fanno riferimento a offerte di questo tipo. Al contrario, dal punto 69 degli orientamenti risulta che, ai fini della valutazione dell’effetto di incentivazione, lo scenario controfattuale non deve presupporre la concessione di alcun aiuto da parte di alcuna autorità pubblica nel SEE. Pertanto, per definizione, lo Stato membro notificante non baserà la dimostrazione dell’esistenza di un effetto di incentivazione (e/o la proporzionalità dell’aiuto) sulla presenza di un’offerta di aiuto (scritta o verbale) presentata da un qualunque altro paese del SEE. La Commissione inoltre prende atto delle osservazioni della Polonia, in cui si afferma che in Cina gli investitori sono a conoscenza delle norme applicabili e dispongono delle informazioni sulle offerte di incentivi, potendo così effettuare un calcolo realistico dell’entità del sostegno che possono aspettarsi (considerando 35). Tale affermazione, tuttavia, è generica e non è stata suffragata da elementi di prova; da sola, non è in grado di dimostrare la credibilità dell’offerta di sovvenzione in Cina nel caso di specie. 64) È importante piuttosto fornire prove documentali sufficienti della credibilità dello scenario controfattuale e dei calcoli del VAN a esso relativo, come disposto ai punti 67, 71 e 72 degli orientamenti. In particolare, se alla base dello scenario controfattuale e del calcolo del relativo divario di redditività vi è un’offerta verbale di sovvenzione di un paese al di fuori del SEE, e se lo Stato membro dimostra l’esistenza e il contenuto di tale offerta sulla base di prove documentali sufficienti, lo scenario controfattuale e i calcoli relativi al divario di redditività possono ancora essere valutati come credibili. 65) La Commissione ritiene che, nel caso di specie, l’effetto di incentivazione dell’aiuto sia stato dimostrato secondo i criteri disposti dagli orientamenti. La Polonia e LG Chem PL hanno presentato prove documentali che dimostrano che è stato effettuato un confronto realistico tra i costi e i benefici dell’ubicazione dell’investimento nelle regioni interessate in Polonia e in Cina. Tali elementi di prova comprendono documenti che corroborano la posizione della Polonia in merito all’esistenza e al contenuto dell’offerta di sovvenzione presentata dalle autorità cinesi (cfr. considerando 38, 39 e 45). La documentazione datata prima del 16 agosto 2017, data della decisione sull’ubicazione, comprende i seguenti documenti: i) messaggi di posta elettronica interni di LG Chem KR […] (datati 27 marzo 2017, 30 marzo 2017 e 18 giugno 2017); ii) il verbale di una riunione tra LG Chem KR e i rappresentanti della zona di sviluppo di […], del 7 luglio 2017, in cui è stato discusso il progetto ed è stato confermato il livello delle sovvenzioni a esso destinate (che dovrebbero essere simili a quelle destinate al progetto precedente ( 24 ) ; per maggiori dettagli sul progetto, cfr. considerando 35, 39 e 45); iii) un messaggio di posta elettronica della zona di sviluppo di Nanjing del 17 luglio 2017 […]; e iv) il verbale di una riunione tra LG Chem KR e le autorità cinesi, del 9 agosto 2017, in cui è stato discusso il progetto in questione ed è stato suggerito che le sovvenzioni per l’investimento dovrebbero riflettere quelle concesse ai precedenti progetti di LG Chem nella zona di sviluppo. LG Chem KR ha inoltre presentato le testimonianze di alcuni dei suoi dipendenti incaricati di negoziare gli incentivi in Cina riguardanti, tra l’altro, il processo di negoziazione del progetto (cfr. considerando 43 e 46), nonché un documento fornito dalla zona di sviluppo di […], datato 28 gennaio 2021, in cui si conferma la descrizione del processo di negoziazione del progetto in questione fornita da LG Chem KR, attestando in particolare che, al 16 agosto 2017, LG Chem KR aveva ricevuto dalle autorità cinesi un’offerta di sovvenzione realistica e affidabile che garantiva un’intensità di aiuto paragonabile a quella della sovvenzione in denaro destinata al progetto precedente, avviato nel 2016 (cfr. considerando 46). Tutti questi elementi dimostrano che i negoziati con le autorità cinesi sull’eventuale ubicazione dell’investimento in Cina erano in corso e hanno assunto una dimensione concreta per quanto riguarda l’importo delle sovvenzioni che LG Chem KR poteva aspettarsi di vedersi offrire. 66) Tali elementi di prova sono stati integrati da diversi documenti aggiuntivi ricevuti da LG Chem KR dopo il 16 agosto 2017: in particolare i) una lettera del 17 agosto 2017 della zona di sviluppo di […] in cui si discute di quale terreno della zona possa essere offerto a LG Chem KR; ii) un messaggio di posta elettronica interno di LG Chem KR, del 17 agosto 2017, in cui è spiegato che per lo studio di fattibilità relativo a questo progetto dovrebbe essere considerata la stessa intensità di aiuto ([10-20] %) del progetto precedente di cui al considerando 35; iii) un messaggio di posta elettronica della zona di sviluppo del 22 agosto 2017 […]; e iv) due lettere di offerta della zona di sviluppo di […] (una, datata 18 settembre 2017, senza timbro, e la seconda, datata 13 novembre 2017, con timbro ufficiale) (per maggiori informazioni cfr. i considerando 38 e 45). 67) Per dimostrare inoltre che LG Chem KR poteva fare e ha fatto affidamento su offerte di sovvenzione verbali delle autorità cinesi, considerandole una base sufficiente per l’avvio dei lavori relativi agli investimenti, LG Chem PL ha fornito anche un elenco dei progetti attuati da LG Chem KR in Cina, in cui è compreso l’investimento precedente l’investimento 2, per diversi dei quali i lavori sono iniziati prima della conclusione dell’accordo di investimento (cfr. considerando 44). Di conseguenza, la passata esperienza di LG Chem KR in relazione a precedenti investimenti in Cina le ha permesso di considerare vincolante l’offerta di aiuto verbale della Cina per il progetto. 68) In conclusione, esistono prove autentiche e aggiornate sufficienti a dimostrare che la Cina aveva presentato un’offerta di aiuto a LG Chem KR prima del 16 agosto 2017, che tale offerta riguardava una sovvenzione che LG Chem KR poteva stimare in modo realistico e prudenziale nell’ordine di almeno 106 milioni di EUR e che le società di LG Chem KR hanno basato la decisione sull’ubicazione dell’investimento su tale offerta. La conclusione secondo cui le aspettative di LG Chem KR erano realistiche è inoltre corroborata dal fatto che l’offerta è stata successivamente formalizzata e che il contenuto dell’offerta formalizzata corrispondeva a quello dell’offerta presentata in forma verbale, vale a dire che essa proponeva anche una sovvenzione con un’intensità di aiuto pari a circa il [10-20] %, in linea con l’intensità che LG Chem KR e le autorità cinesi avevano concordato per il precedente progetto di investimento di cui al considerando 35 ( 25 ) . LG Chem KR ha inoltre dimostrato che, dopo aver deciso in merito all’ubicazione del progetto di investimento in questione, ha deciso e attuato investimenti in Cina, beneficiando di sovvenzioni, nonostante l’assenza di un’offerta formalizzata o di un accordo di investimento (cfr. tabella 1). 69) Per quanto riguarda i dubbi espressi dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento, secondo cui l’investimento controfattuale in Cina potrebbe non essere credibile a causa del contesto politico generale ostile cui facevano fronte le imprese sudcoreane all’epoca, sono stati presentati elementi di prova per dimostrare che il clima politico generale non inciderebbe sugli investimenti specifici e sulla credibilità della Cina come ubicazione controfattuale. Ciò in quanto, come indicato ai considerando 35, 36 e 38 della decisione di avvio del procedimento, l’investimento servirebbe da base per le esportazioni; la produzione non sarebbe infatti destinata alla vendita nel mercato interno cinese, bensì all’esportazione in Europa. La credibilità di tale orientamento commerciale basato sulle esportazioni dell’investimento controfattuale in Cina non è stata messa in discussione da nessuna delle parti che ha presentato osservazioni nel corso dell’indagine formale. 70) Inoltre, LG Chem PL ha presentato documenti che dimostrano il persistere delle buone relazioni commerciali di LG Chem KR in Cina (cfr. considerando 48) e che, in generale, le tensioni politiche tra la Cina e la Corea del Sud hanno avuto un impatto trascurabile sulla cooperazione commerciale con le imprese sudcoreane o sugli investimenti di queste ultime in Cina. Tali documenti corroborano la posizione della Polonia e della Corea del Sud al riguardo. 71) La Commissione ritiene pertanto che sia stato dimostrato che il contesto ostile non avrebbe inciso sull’investimento controfattuale, in quanto questo comportava unicamente che i consumatori cinesi non avrebbero ricevuto sovvenzioni per l’acquisto di veicoli elettrici alimentati con batterie sudcoreane. Tuttavia, poiché l’investimento controfattuale avrebbe interessato, come quello effettivamente realizzato, il mercato europeo, tale politica di sovvenzioni interne non avrebbe avuto alcun impatto sulle vendite future delle batterie fabbricate presso lo stabilimento. 72) In conclusione, la Commissione ritiene che LG Chem PL abbia fornito elementi di prova supplementari sufficienti in merito ai negoziati relativi agli aiuti in Cina. La Commissione conclude pertanto che, in tale contesto, l’offerta di aiuto cinese può essere considerata presentata prima del 16 agosto 2017, nonostante l’assenza di un’offerta di aiuto scritta e timbrata al momento in cui il comitato per gli investimenti societari di LG Chem KR decideva in merito all’ubicazione dell’investimento. In particolare la Commissione riconosce che LG Chem KR aveva condotto negoziati con le autorità cinesi locali in merito all’ubicazione controfattuale dell’investimento in Cina e che la stima prudenziale di LG Chem KR, secondo la quale questa potrebbe beneficiare di un’intensità di aiuto di circa il [10-20] %, può essere considerata realistica. 73) Inoltre, sulla base delle spiegazioni e della documentazione fornite, la Commissione riconosce che il contesto politico ostile in Cina, che ha ampiamente impedito ai produttori sudcoreani di batterie per veicoli elettrici di rifornire il mercato cinese a causa delle restrizioni alle sovvenzioni a sostegno dell’acquisto di veicoli elettrici in Cina, non ha avuto un impatto sulla credibilità di un’eventuale ubicazione dell’investimento in Cina. Ciò in quanto tale investimento era inteso ad ampliare la produzione di batterie destinate alla vendita al di fuori della Cina, in Europa, considerato che la Cina non si è opposta alle esportazioni di celle da parte di fabbriche di celle per veicoli elettrici di proprietà estera con sede nel paese. 74) Alla luce di tali elementi, la Commissione conclude che l’ubicazione dell’investimento in Cina costituiva uno scenario controfattuale realistico rispetto alla sua ubicazione in Polonia. 7.3.2. Dubbi sull’effetto di incentivazione dell’aiuto 75) Come spiegato al considerando 61, secondo gli orientamenti, nelle situazioni riconducibili allo scenario 2 l’aiuto deve fornire al beneficiario un incentivo a collocare un investimento pianificato nella zona interessata anziché altrove, in quanto compensa gli svantaggi e i costi netti legati all’ubicazione dell’investimento in tale zona. 76) Nella fase di esame preliminare, la Commissione dubitava dell’esistenza del presunto divario di redditività di 77,3 milioni di EUR e della necessità dell’aiuto di 70 milioni di EUR da concedere a LG Chem PL al fine di attrarre l’investimento in Polonia (cfr. considerando 29). In quel momento la Commissione non disponeva di elementi sufficienti per ritenere che l’aiuto notificato avesse un impatto sulla decisione relativa all’ubicazione, vale a dire che esistesse un effetto di incentivazione. 77) Alla luce delle conclusioni di cui al considerando 74 e di tutti gli elementi di prova forniti, e avendo accettato il fondamento realistico della stima prudenziale di un aiuto fornito dalle autorità cinesi pari al [10-20] % dei costi di investimento (che si riflette nel calcolo del VAN per la Cina), la Commissione conclude riconoscendo l’effettiva esistenza del presunto divario di redditività di 77,3 milioni di EUR tra le ubicazioni in Polonia e in Cina. La Commissione conclude pertanto che la misura ha un effetto di incentivazione. 7.3.3. Dubbi sulla proporzionalità dell’aiuto 78) La sezione 3.6 degli orientamenti prevede che all’importo dell’aiuto si applichi un doppio massimale. In primo luogo, l’aiuto a finalità regionale deve essere limitato al minimo indispensabile per stimolare investimenti o attività supplementari nella regione interessata. Nel caso di aiuti individuali notificati, l’importo dell’aiuto non deve essere superiore alla differenza tra i VAN del progetto nelle ubicazioni alternative considerate (senza tener conto delle sovvenzioni concesse in tali siti se si trovano all’interno del SEE). In secondo luogo, al fine di limitare l’approccio basato sul divario di redditività, sono utilizzate le intensità massime di aiuto: gli aiuti destinati a compensare la differenza di VAN non devono superare l’importo massimo di aiuto che può essere concesso in applicazione del massimale di aiuto a finalità regionale applicabile alla regione interessata per un progetto di investimento di una data dimensione [tenendo conto delle norme di riduzione di cui al punto 20, lettera c), e al punto 86 degli orientamenti e, se del caso, del fatto che l’investimento possa essere parte di un progetto unico di investimento ai sensi del punto 20, lettera t), degli orientamenti, nonché dei precedenti aiuti concessi per le altre componenti del progetto unico di investimento]. 79) Nella fase di esame preliminare, la Commissione non è stata in grado di concludere che l’aiuto fosse proporzionato, in quanto non ha potuto confermare l’esistenza di un divario in termini di VAN tra le due ubicazioni alternative dell’investimento. In assenza di tale divario, l’aiuto non si sarebbe limitato al minimo indispensabile per collocare l’investimento in Polonia (cfr. considerando 30). 80) Al considerando 74, la Commissione conclude che lo scenario controfattuale che ipotizza l’ubicazione dell’investimento in Cina fosse realistico, riconoscendo quindi l’esistenza di un divario in termini di VAN tra le due ubicazioni. La Commissione non ha motivo di mettere in discussione l’entità di tale divario (ossia 77,3 milioni di EUR) e conclude pertanto che l’aiuto notificato di 70 milioni di EUR ( 26 ) (in valore attuale) non supera l’importo necessario per colmare tale divario. 81) La Commissione osserva che, sulla base del massimale regionale del 25 % stabilito nella carta polacca degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per la regione di Dolnośląskie e in applicazione delle norme di riduzione di cui al punto 20, lettera c), e al punto 86 degli orientamenti, il corrispondente aiuto totale massimo per il progetto unico di investimento con una spesa ammissibile prevista di 1 281 235 227 EUR è pari a 119 154 994 EUR ( 27 ) in valore attuale, con un’intensità massima di aiuto del 9,3 %. 82) La Commissione osserva che, per il progetto unico di investimento, l’aiuto totale previsto ammonta a 506 673 985 PLN (119 154 997 EUR) in valore attuale per i costi ammissibili previsti di 5 444 427 050 PLN (1 281 235 227 EUR) in valore attuale (cfr. considerando 24). Per l’investimento notificato, i costi ammissibili previsti ammontano a 994 960 440 EUR in valore attuale, l’aiuto notificato ammonta a 85 443 491 EUR in valore attuale e l’intensità di aiuto risultante è dell’8,5 % (cfr. considerando 17 e 19). 83) L’aiuto notificato, insieme a quello precedente, non supera quindi l’importo massimo di aiuto di 119 154 994 EUR e l’intensità massima di aiuto ammissibile del 9,3 % per il progetto unico di investimento. La Commissione conclude pertanto che il massimale di intensità di aiuto corretta per il progetto unico di investimento non è superato. 84) Alla luce di quanto sopra, la Commissione conclude che l’aiuto è proporzionato. 7.3.4. Dubbi in merito al contributo dell’aiuto allo sviluppo regionale 85) Gli orientamenti (punto 36) prevedono che gli aiuti a finalità regionale agli investimenti rappresentino un contributo reale e sostenibile allo sviluppo di una regione svantaggiata. 86) Come spiegato al considerando 31, alla luce dei dubbi nutriti in merito all’effetto di incentivazione dell’aiuto nella fase di esame preliminare, la Commissione non ha potuto confermare che l’aiuto avrebbe contribuito allo sviluppo regionale. 87) Data la valutazione complessivamente positiva e non contestata del contributo della misura allo sviluppo regionale nella decisione di avvio del procedimento (cfr. considerando da 77 a 80 di detta decisione), che la Commissione conferma nella presente decisione, e dal momento che in quest’ultima è confermato che l’aiuto ha un effetto di incentivazione (cfr. considerando 77), la Commissione conclude che la misura promuove lo sviluppo di una regione ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE. 7.3.5. Dubbi in merito all’adeguatezza 88) Gli orientamenti (punti 50 e 57) prevedono che gli aiuti a finalità regionale costituiscano uno strumento politico adeguato per conseguire l’obiettivo strategico in questione e che siano concessi in una forma che possa generare il minor numero di distorsioni degli scambi e della concorrenza. 89) Nella decisione di avvio del procedimento (considerando 86 e 87), la Commissione aveva già concluso che gli aiuti a finalità regionale agli investimenti costituiscono una forma di sostegno adeguata per promuovere lo sviluppo della regione interessata. 90) Come spiegato al considerando 32, alla luce dei dubbi nutriti in merito all’esistenza di un reale divario di redditività tra la Polonia e la Cina, nella decisione di avvio del procedimento la Commissione non ha potuto confermare che un contributo analogo allo sviluppo regionale non potesse essere conseguito con altri mezzi più efficienti. 91) Data la valutazione positiva contenuta nella decisione di avvio del procedimento (cfr. considerando 88 della stessa) e dal momento che la Commissione ha confermato l’esistenza di un effettivo divario di redditività tra le ubicazioni alternative in Polonia e in Cina (cfr. considerando 74), la Commissione conclude che la misura costituisce uno strumento adeguato per orientare la decisione relativa all’ubicazione. 7.3.6. Dubbi sul rispetto dell’intensità massima di aiuto notificata 92) Ai sensi del punto 119 degli orientamenti, se l’intensità massima di aiuto del progetto fosse superata, si produrrebbe un effetto negativo evidente. Ciò si verificherebbe nel caso in cui l’importo dell’aiuto proposto superasse, rispetto alla spesa di investimento (standardizzata) ammissibile ( 28 ) , il massimale di intensità dell’aiuto (corretta) applicabile a un progetto di una data dimensione, tenendo conto della «riduzione progressiva» richiesta ( 29 ) . 93) Nella decisione di avvio del procedimento (cfr. considerando 124 e 125) la Commissione ha riconosciuto che l’aiuto notificato rispettava il massimale di intensità di aiuto corretta per il progetto, anche in quanto parte del progetto unico di investimento. Tuttavia, poiché l’autorizzazione ZES non indicava l’importo massimo dei diritti, ma solo i costi massimi ammissibili di 1 054 244 195 EUR (4 468 941 000 PLN), in valore nominale, in base ai quali potevano essere concessi aiuti a finalità regionale, non è stato garantito che l’importo dell’aiuto sotto forma di esenzione dall’imposta sul reddito delle società fosse limitato all’importo notificato di 119 545 904 PLN (28 201 440 EUR) (in valore nominale), come sostenuto dalle autorità polacche. Inoltre, l’autorizzazione non menzionava le altre componenti della misura da concedere per lo stesso investimento, né precisava le modalità con le quali sarebbe stato garantito il rispetto delle norme sul cumulo. Poiché l’autorizzazione era già stata rilasciata a settembre 2017 senza una clausola di sospensione, la Commissione ha espresso preoccupazione per il superamento del massimale di aiuto consentito e per la mancata garanzia di un effettivo controllo del cumulo a livello della concessione dell’aiuto. 94) Inoltre, come spiegato al considerando 34, nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha osservato che il controllo del cumulo solo al livello del pagamento dell’aiuto sembrava insufficiente. La Commissione ha pertanto espresso dubbi sulla presenza di garanzie sufficienti del fatto che l’aiuto totale versato da tutte le fonti non superasse l’intensità massima di aiuto ammissibile e fosse conforme alle disposizioni stabilite dal punto 92 degli orientamenti. 95) La Polonia ha confermato che LG Chem PL non aveva usufruito di alcun aiuto e che il regime di aiuti in forma di esenzione dall’imposta sul reddito delle società era stato modificato per includere una clausola di sospensione. 96) LG Chem PL e la Polonia hanno informato la Commissione del fatto che l’autorizzazione ZES è stata modificata il 18 gennaio 2021 e che ora comprende una clausola di sospensione, elenca tutte le componenti della misura e afferma che l’importo corrispondente all’esenzione dall’imposta sul reddito delle società sarebbe pari alla differenza tra l’importo massimo di aiuto consentito ( 30 ) e il valore totale di tutte le altre componenti della misura. 97) Inoltre, LG Chem PL ha accettato di presentare a tutte le autorità coinvolte nella concessione degli aiuti relazioni annuali, redatte da un revisore indipendente, che certifichino gli importi degli aiuti di Stato ricevuti da tutte le fonti. Sulla base di tali relazioni, le autorità concedenti gli aiuti di Stato possono verificare gli importi degli aiuti e garantire che questi non superino l’intensità massima di aiuto. Il fatto che l’aiuto sotto altre forme sia attuato prima che i vantaggi derivanti dall’esenzione dall’imposta sul reddito delle imprese possano essere (pienamente) sfruttati, riduce al minimo il rischio di superamento dell’intensità massima di aiuto. 98) Data la modifica dell’autorizzazione e l’introduzione di un meccanismo di monitoraggio ad hoc, le preoccupazioni della Commissione in merito al rispetto dei massimali di cumulo complessivi, sia al momento della concessione che in termini di pagamenti, nonché le preoccupazioni in merito all’importo complessivo dei diritti creati dall’autorizzazione, sono dissipate. La Commissione conclude pertanto che il massimale di intensità dell’aiuto notificato è stato rispettato. 7.3.7. Confronto tra gli effetti positivi e negativi dell’aiuto 99) Dalla valutazione dei criteri di cui ai considerando da 60 a 98 è emerso che l’intervento statale è necessario, che l’aiuto è adeguato, che lo scenario controfattuale presentato è credibile e realistico e che l’aiuto ha un effetto di incentivazione e si limita all’importo necessario per modificare la decisione del beneficiario in merito all’ubicazione. Attraverso l’ubicazione dell’investimento nella regione assistita, l’aiuto contribuisce allo sviluppo regionale della regione di Dolnośląskie. Dalla valutazione è emerso inoltre che l’aiuto non comporta alcun effetto negativo evidente ai sensi dei punti da 120 a 122 degli orientamenti: esso non comporta la creazione o il persistere di un eccesso di capacità in un mercato in fase di declino assoluto, né effetti eccessivi sugli scambi, rispetta il massimale di aiuto a finalità regionale applicabile, non comporta un effetto anti-coesione evidente e non è causa della chiusura di attività altrove nel SEE né del loro trasferimento a Biskupice Podgórne. 100) I punti 114, 115 e 132 degli orientamenti individuano gli effetti negativi indebiti sulla concorrenza (diversi dagli effetti negativi evidenti) che devono essere presi in considerazione nella restante attività di confronto qualora l’investimento interessi due mercati geografici distinti; tali effetti negativi indebiti riguardano la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato, oppure la creazione o il rafforzamento di eccessi di capacità in un mercato poco efficiente (anche se tale mercato non si trova in una fase di declino assoluto). Poiché l’aiuto si limita all’importo necessario per modificare la decisione relativa all’ubicazione e pertanto non mette a disposizione del beneficiario più risorse di quelle necessarie per adottare tale decisione, dal momento che le vendite derivanti dall’investimento, indipendentemente dalla sua ubicazione, avrebbero interessato lo stesso mercato geografico, e che i potenziali effetti sulla concorrenza dell’investimento nel mercato geografico interessato (ad esempio in termini di contributo all’eccesso di capacità, o all’aumento o alla creazione di una posizione dominante sul mercato) sarebbero stati prodotti in presenza o in assenza dell’aiuto, questi non devono essere esaminati e presi in considerazione nella restante attività di confronto, in quanto non sono determinati dall’aiuto. 101) Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando 99 e 100, la Commissione ritiene che l’aiuto non abbia effetti negativi indebiti sulla concorrenza. 102) Poiché l’aiuto è conforme al punto 107 degli orientamenti per quanto riguarda il massimale di aiuto a finalità regionale applicabile e non comporta effetti anti-coesione o di trasferimento ai sensi dei punti 121 e 122 degli orientamenti, la Commissione ritiene, come già indicato al considerando 99, che l’aiuto non comporti effetti negativi evidenti sugli scambi. I restanti effetti (negativi ma non evidenti) sugli scambi, vale a dire l’effetto dell’aiuto sulla scelta dell’ubicazione dell’investimento nella regione interessata, nonché l’effetto derivante da tale ubicazione, sono sufficientemente limitati, in quanto l’investimento è attuato entro i limiti della carta degli aiuti a finalità regionale approvata. 103) Per contro, l’aiuto ha notevoli effetti positivi, in particolare in termini di occupazione (creazione di posti di lavoro), effetti di raggruppamento e ricadute di conoscenza (cfr. sezione 4.3.3.1 della decisione di avvio del procedimento). Tali effetti positivi facilitano ulteriormente lo sviluppo regionale della regione di Dolnośląskie, che è una regione ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE in base alla carta degli aiuti a finalità regionale applicabile autorizzata dalla Commissione. 104) Dal momento che l’aiuto soddisfa tutti i requisiti minimi, non comporta effetti negativi evidenti sulla concorrenza e sugli scambi, né effetti negativi indebiti sulla concorrenza e solo effetti molto limitati sugli scambi, la Commissione ritiene che gli effetti positivi sostanziali dell’aiuto sullo sviluppo regionale della regione di Dolnośląskie superino chiaramente tutti quelli negativi. 7.3.8. Nessuna violazione pertinente del diritto dell’UE 105) Dalla notifica e dalle informazioni raccolte nel corso dell’indagine formale non risulta che l’aiuto, le condizioni cui è subordinato o le attività economiche che agevola possano comportare una violazione di una disposizione pertinente del diritto dell’Unione ( 31 ) . In particolare, la Commissione non ha inviato un parere motivato alla Polonia su una possibile violazione del diritto dell’Unione che avrebbe un nesso con il caso in questione, né ha ricevuto denunce o informazioni che possano indicare che l’aiuto di Stato, le condizioni cui è subordinato o le attività economiche che agevola siano contrari alle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione. 8. CONCLUSIONI 106) La Commissione constata che la Polonia ha dato illegalmente attuazione a una parte della misura in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, ma che tale illegittimità è stata nel frattempo eliminata, senza avere avuto effetti sulla concorrenza. 107) Poiché l’aiuto soddisfa tutti i criteri di compatibilità stabiliti negli orientamenti 2014-2020 e avendo constatato che i suoi effetti positivi sostanziali superano chiaramente tutti quelli negativi, la Commissione conclude che l’aiuto è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’aiuto di Stato notificato dalla Polonia a favore di LG Energy Solution Wrocław sp. z o.o., per un importo massimo di 362 194 962 PLN (prezzi del 2017) e corrispondente a un’intensità massima di aiuto dell’8,5 % in equivalente sovvenzione lordo, è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Articolo 2 La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022 Per la Commissione Margrethe VESTAGER Vicepresidente esecutiva ( 1 ) GU C 7 dell’8.1.2021, pag. 23 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ( GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9 ). ( 3 ) Cfr. nota 1. ( 4 ) Il 1 o dicembre 2020 LG Chem Ltd. ha scisso la sua divisione aziendale attiva nel settore delle batterie nella nuova società controllata al 100 % LG Energy Solution, Ltd., con sede a Seoul, Corea del Sud. Di conseguenza, le azioni detenute da LG Chem Ltd. («LG Chem KR») nella sua società di produzione di batterie in Polonia, LG Chem Wroclaw Energy Sp. z o.o. (LG Chem Energy PL), sono state cedute a LG Energy Solution, Ltd. LG Chem Wroclaw Energy Sp. z o.o. ha inoltre cambiato la propria denominazione commerciale in LG Energy Solution Wroclaw Sp. z o.o. («LG Chem PL»); il 21 gennaio 2021 tale modifica è stata inserita nel registro delle imprese polacco. ( 5 ) Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea ( GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58 ). ( 6 ) I valori attuali sono calcolati utilizzando un tasso di attualizzazione del 2,83 % (tasso di base dell’1,83 % più 100 punti base). Tutti i dati sono attualizzati considerando il 2017 come anno base. ( 7 ) Decisione della Commissione, del 20 febbraio 2014, sul caso SA.37485 (2013/N) – Polonia – Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 ( GU C 210 del 4.7.2014, pag. 1 ), la cui proroga fino al 31 dicembre 2021 è approvata con decisione della Commissione, del 5 ottobre 2020, sul caso SA.58437 (2020/N) ( GU C 430 dell’11.12.2020, pag. 1 ). ( 8 ) GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1 . ( *1 ) Informazioni riservate. ( 9 ) Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 ( GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1 ). ( 10 ) La Commissione ha approvato un aiuto di Stato per l’investimento precedente nella sua decisione del 28 gennaio 2019 sul caso SA.47662 (2017/N) - Polonia - LIP - Aiuto a favore di LG Chem Wrocław Energy sp. z o.o. ( GU C 93 del 20.3.2020, pag. 1 ). ( 11 ) Le cifre espresse in euro sono fornite sulla base di un tasso di cambio di 0,24 PLN/EUR. ( 12 ) Tale valore è leggermente inferiore rispetto all’importo notificato di 28 759 089 PLN (6 784 404 EUR). Le autorità polacche hanno spiegato che questa piccola discrepanza (pari a 93 PLN, ossia 22 EUR) deriva da approssimazioni dei tassi di cambio utilizzati per la conversione del rispettivo valore da PLN a EUR e nuovamente in PLN. ( 13 ) Applicando la formula specificata nella base giuridica nazionale: importo massimo dell’aiuto = R × (50 milioni di EUR + 0,50 × B + 0,34 × C), dove R è il massimale di aiuto a finalità regionale prima della correzione, B è la spesa ammissibile compresa tra 50 e 100 milioni di EUR, C è la spesa ammissibile superiore ai 100 milioni di EUR. ( 14 ) L’importo dell’aiuto approvato per il primo progetto ammontava a 169 562 749 PLN (39 592 488 EUR) in valore nominale. ( 15 ) Si tratta di un’intensità di aiuto di circa il [10-20] %, qualora l’investimento fosse stato realizzato in Cina. ( 16 ) Per il calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo, il punto 20, lettera f), degli orientamenti prevede che le cifre siano attualizzate sulla base del tasso di riferimento applicabile (cfr. ad esempio il considerando 11). Tuttavia, il punto 73 (nota 39) degli orientamenti afferma che il VAN è generalmente calcolato utilizzando il costo del capitale come tasso di attualizzazione. La differenza di VAN tra Polonia e Cina è calcolata utilizzando il costo medio ponderato del capitale («WACC») di LG Chem Ltd. Energy Solution del [8-10,5] % come tasso di attualizzazione. Pertanto, in sede di confronto dell’importo dell’aiuto con il divario in termini di VAN, l’importo dell’aiuto è attualizzato utilizzando anche tale WACC. Per scopi diversi dal confronto tra l’importo dell’aiuto e il divario in termini di VAN, il tasso di attualizzazione da utilizzare è quello basato sul tasso di riferimento applicabile. ( 17 ) Come ulteriormente descritto al considerando 39 della presente decisione e al considerando 41 della decisione di avvio del procedimento. ( 18 ) Il 24 giugno 2020 le autorità polacche hanno modificato il regime di aiuti in forma di esenzione dall’imposta sul reddito delle società in vigore a tale data, ossia la legge del 10 maggio 2018 sul sostegno ai nuovi investimenti, aggiungendo l’articolo 15, sezione 2, con la seguente dicitura: «Se si applica l’obbligo di notifica alla Commissione europea, la decisione sul sostegno indica che l’imprenditore non ha diritto all’utilizzo dell’aiuto fino a quando la Commissione europea non adotta una decisione che autorizzi detto aiuto». ( 19 ) Ciò si spiega con il fatto che a gennaio 2017 il costo d’investimento del progetto precedente è stato ridotto da [450-900] milioni di USD a [280-630] milioni di USD, mentre l’importo della sovvenzione è rimasto invariato; la sovvenzione in denaro era dunque pari al [10-20] % del costo d’investimento. Sebbene per tale investimento sia stato concesso un incentivo fiscale (pari a [12-26] milioni di USD, ossia un aumento del [3-7] % dei costi di investimento), questo non doveva essere considerato ai fini dello studio di fattibilità del progetto in questione. ( 20 ) Ossia l’importo dell’aiuto che potrebbe essere concesso per il progetto date le sue dimensioni, nella regione interessata e in applicazione della carta polacca degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 e delle disposizioni sulla riduzione dell’aiuto di cui al punto 20, lettera c), e al punto 86 degli orientamenti. ( 21 ) Fatta eccezione per l’esenzione dall’imposta sul reddito delle società inizialmente concessa in assenza della clausola di sospensione. ( 22 ) Di cui alla nota 9. ( 23 ) Di cui alla nota 7. ( 24 ) Sono stati inoltre forniti diversi documenti relativi al progetto precedente (cfr. considerando 39). ( 25 ) La Commissione osserva che la Polonia e LG Chem PL hanno affermato che questo approccio di negoziazione principalmente verbale è in linea con la cultura negoziale Guanxi (cfr. considerando 36 e 43). ( 26 ) Attualizzato con lo stesso tasso del divario di redditività, ossia il WACC (per maggiori dettagli, cfr. nota 16). ( 27 ) La differenza di 3 EUR rispetto all’importo di 119 154 997 EUR di cui al considerando 82 è dovuta ad arrotondamenti. ( 28 ) La spesa ammissibile standardizzata per progetti di investimento da parte di grandi imprese è descritta in dettaglio alle sezioni 3.6.1.1 e 3.6.1.2 degli orientamenti. ( 29 ) Cfr. punto 20, lettera c), e punto 86 degli orientamenti. ( 30 ) Conformemente agli orientamenti. ( 31 ) Cfr. punto 28 degli orientamenti. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2710/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 sono il riferimento normativo per valutare effetto di incentivazione, scenario controfattuale, valore attuale netto (VAN), intensità massima di aiuto e proporzionalità dell'intervento. Commercialisti e consulenti che assistono imprese beneficiarie di aiuti regionali devono comprendere il divario di redditività tra ubicazioni, il cumulo degli aiuti, le carte regionali degli aiuti a finalità regionale e i criteri di compatibilità con le norme europee sulla concorrenza.

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