Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige recanti modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto. (22G00115)
Quali sono le novità introdotte dal Decreto Legislativo 107/2022 in materia di personale assegnato in comando alle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e Bolzano?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 107/2022 modifica il DPR 305/1988 introducendo la possibilità di assegnare personale in posizione di comando alle sezioni e procure della Corte dei conti di Trento e Bolzano. Questo personale può provenire dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dalla Regione Trentino-Alto Adige, o da altri enti pubblici del sistema territoriale integrato. La novità principale riguarda la regolazione di queste assegnazioni, che avviene mediante decreti approvati d'intesa tra il Presidente della Corte dei conti e il Presidente della Regione o della Provincia autonoma competente. I singoli provvedimenti di assegnazione e revoca del comando sono disposti dall'ente di provenienza su richiesta dei Presidenti delle Sezioni o del Procuratore regionale, previa intesa con il Segretario generale della Corte dei conti. La norma prevede inoltre la possibilità di attivare procedure di stabilizzazione del personale secondo l'ordinamento della Corte dei conti, ampliando così le opportunità di carriera per i dipendenti pubblici territoriali.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 2022, n. 107
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 107/2022
# DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 2022, n. 107
## Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino
Alto-Adige recanti modificazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di istituzione delle
sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e
per il personale ad esse addetto. (22G00115)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto» e, in particolare, gli articoli 12 e 17; Visto il parere delle sezioni riunite in sede consultiva della Corte dei conti reso nell'adunanza del 28 gennaio 2021; Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2022; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 1. All' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 , dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Alle sezioni e alle procure indicate al comma 1 può essere assegnato, in posizione di comando, personale appartenente alla Provincia autonoma di riferimento ovvero alla regione e ad altri enti pubblici compresi nel sistema territoriale integrato di cui all' articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 . Ferma restando la facoltà della Corte di chiedere personale in comando anche da altri enti pubblici, la regolazione e la programmazione delle predette assegnazioni in comando, anche con riguardo all'attivazione di eventuali procedure di stabilizzazione secondo l'ordinamento della Corte dei conti, sono stabilite con decreti approvati d'intesa tra il Presidente della Corte e il Presidente della Regione ovvero il Presidente della Provincia autonoma di riferimento, che intervengono nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza degli enti pubblici di cui all'articolo 79, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 . I singoli provvedimenti di assegnazione e revoca del comando sono disposti dall'ente interessato su richiesta dei Presidenti di ciascuna Sezione o del Procuratore regionale interessati, d'intesa con il Segretario generale della Corte dei conti.». N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1988 n. 178. - Il testo dell' articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» è il seguente: «Art. 107 - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino. In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino.» Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 come modificato dal presente decreto: «Art. 12 - 1. 1. Le spese relative al personale ed al funzionamento delle sezioni giurisdizionali, delle procure e delle sezioni di controllo aventi sede a Trento e a Bolzano sono a carico dello Stato; le spese relative ai locali ed alla loro manutenzione sono a carico delle province autonome. 1-bis . Alle sezioni e alle procure indicate al comma 1 può essere assegnato, in posizione di comando, personale appartenente alla Provincia autonoma di riferimento ovvero alla Regione e ad altri enti pubblici compresi nel sistema territoriale integrato di cui all' articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 . Ferma restando la facoltà della Corte di chiedere personale in comando anche da altri enti pubblici, la regolazione e la programmazione delle predette assegnazioni in comando, anche con riguardo all'attivazione di eventuali procedure di stabilizzazione secondo l'ordinamento della Corte dei conti, sono stabilite con decreti approvati d'intesa tra il Presidente della Corte e il Presidente della Regione ovvero il Presidente della Provincia autonoma di riferimento, che intervengono nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza degli enti pubblici di cui all'articolo 79, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 . I singoli provvedimenti di assegnazione e revoca del comando sono disposti dall'ente interessato su richiesta dei Presidenti di ciascuna Sezione o del Procuratore regionale interessati, d'intesa con il Segretario generale della Corte dei conti.»
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Il Decreto Legislativo 107/2022 disciplina il comando di personale presso la Corte dei conti, interessando Province autonome, Regione Trentino-Alto Adige e enti pubblici territoriali. La normativa è rilevante per amministrazioni pubbliche, dirigenti della Corte dei conti e consulenti che operano nel settore del controllo della finanza pubblica e della gestione del personale in posizione di comando, con particolare attenzione alle procedure di stabilizzazione secondo l'ordinamento contabile.
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