Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 14/2019

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007)

Pubblicato: 14/02/2019 In vigore dal: 12/01/2019 Documento ufficiale

A chi si applica il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e quali soggetti sono esclusi?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 14/2019 disciplina le situazioni di crisi o insolvenza di debitori molto diversi tra loro: consumatori, professionisti, imprenditori che esercitano attività commerciale, artigiana o agricola, sia come persone fisiche che giuridiche, enti collettivi, gruppi di imprese e società pubbliche. Il codice si applica trasversalmente a una platea ampia di soggetti, indipendentemente dalla forma giuridica e dal fine di lucro. Sono però esclusi dallo Stato e dagli enti pubblici, che rimangono disciplinati da normative speciali. Il decreto prevede inoltre che per le grandi imprese restano salve le disposizioni speciali sull'amministrazione straordinaria, anche se le procedure ordinarie del codice rimangono applicabili qualora la crisi non sia disciplinata in via esclusiva. Allo stesso modo, la liquidazione coatta amministrativa e le crisi delle società pubbliche continuano a essere regolate da leggi speciali, con il codice che opera come disciplina residuale e integrativa.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 14/2019 # DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14 ## Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 19 ottobre 2017, n. 155 , recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»; Visto il regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 , relativo alle procedure di insolvenza; Vista la raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014 ; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 , ed in particolare l'articolo 17, comma 25, lettera a), che richiede il parere del Consiglio di Stato per l'emanazione di testi unici; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2018; Acquisito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 5 dicembre 2018; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2019; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici. 2. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di: a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Se la crisi o l'insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal presente codice; b) liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 293. 3. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche. 4. Le disposizioni del presente codice in tema di liquidazione coatta amministrativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 . NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Note all'art. 1: - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 , reca: "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.".

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