Decreto Legislativo Contributi

Decreto Legislativo 149/1997

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per il personale dipendente dall'Ente nazionale assistenza al volo.

Pubblicato: 11/06/1997 In vigore dal: 30/04/1997 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti pensionistici per i dipendenti dell'ENAV e come viene calcolato il trattamento pensionistico secondo il Decreto Legislativo 149/1997?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 149/1997 disciplina il regime pensionistico speciale per i dipendenti dell'Ente Nazionale di Assistenza al Volo (ENAV), in particolare per il personale appartenente ai profili professionali di controllori di traffico aereo e tecnici. La normativa si applica ai dipendenti ENAV e prevede due regimi differenziati in base all'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995: chi aveva almeno 18 anni di contributi continua ad applicare le disposizioni precedenti della legge 248/1990, mentre chi ne aveva meno beneficia di una salvaguardia dell'anzianità maturata. Per i dipendenti con anzianità inferiore a 18 anni, la norma consente di aggiungere fino a 5 anni di età anagrafica (calcolati come un anno ogni 5 anni di servizio effettivo nei profili controllori, o ogni 7 anni per i tecnici) ai fini del raggiungimento dell'età pensionabile e dell'applicazione dei coefficienti di trasformazione previsti dalla riforma pensionistica del 1995. Questo meccanismo rappresenta una misura di favore per il personale ENAV, riconoscendo la specificità e la gravosità della professione nel settore dell'aviazione civile.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 149

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 149/1997 # DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 149 ## Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per il personale dipendente dall'Ente nazionale assistenza al volo. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ; Visto l' articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1997; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti e della navigazione; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Requisiti di accesso e modalità di calcolo del trattamento pensionistico 1. Per i dipendenti dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) appartenenti ai profili professionali di cui all' articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 248 , e in possesso di un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal predetto articolo. 2. Per i dipendenti dell'ENAV appartenenti ai profili professionali indicati al comma 1 e in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, è fatta salva l'anzianità contributiva maturata alla predetta data per effetto dell'applicazione dell' articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 248 . 3. Ai fini del conseguimento dell'età pensionabile e dell'applicazione dei coefficienti di trasformazione previsti rispettivamente ai commi 20 e 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 , ai dipendenti del l'ENAV in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, per un massimo di cinque anni, un anno ogni cinque anni interi di servizio effettivo complessivamente prestato nei profili professionali di cui all' articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 248 . Il requisito dei cinque anni interi è elevato a sette anni interi per i profili professionali di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 5 della citata legge n. 248 del 1990 . 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 OTTOBRE 2013, N. 157 )) .

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Il Decreto Legislativo 149/1997 è il riferimento normativo per il regime pensionistico speciale dell'ENAV, disciplinando anzianità contributiva, età pensionabile e coefficienti di trasformazione secondo la legge 335/1995. Consulenti del lavoro e responsabili risorse umane lo consultano per questioni relative a requisiti pensionistici, calcolo della pensione, servizio effettivo e trattamenti di fine rapporto per il personale aeronautico.

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