Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.
Quali sono le aliquote contributive applicate all'INPDAI a partire dal 1997 e come si differenziano in base alla data di iscrizione?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 181/1997 riforma il sistema contributivo dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), allineandolo progressivamente al regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. La normativa si applica a tutto il personale dirigenziale iscritto all'INPDAI, distinguendo tra chi si è iscritto dopo il 31 dicembre 1995 e chi prima di tale data.
Per i dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995, a partire dal 1° gennaio 1997 si applica direttamente l'aliquota e i criteri dell'assicurazione generale obbligatoria, con riduzioni specifiche per l'assegno al nucleo familiare (3,72 punti percentuali) e per l'assicurazione contro la tubercolosi (0,14 punti percentuali). Per chi era già iscritto prima del 1° gennaio 1996, è previsto un adeguamento graduale: nel 1997 l'aliquota a carico dei datori di lavoro è del 19,36%, nel 1998 sale al 22,36%, e dal 1° gennaio 1999 raggiunge l'aliquota vigente nell'assicurazione generale obbligatoria.
La normativa prevede inoltre che sui compensi eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile si applichi un'aliquota aggiuntiva, e disciplina le modalità di conguaglio dei contributi già versati nel periodo transitorio tra il 1° gennaio 1997 e l'entrata in vigore del decreto. Questo sistema garantisce un graduale allineamento contributivo mantenendo specifiche tutele per i dirigenti già iscritti.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1997, n. 181
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 181/1997
# DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1997, n. 181
## Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per
gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di
aziende industriali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ; Visto l' articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417 ; Visto l' articolo 1, comma 5, del decreto - legge 14 giugno 1996, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1996; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Contributi 1. Il contributo destinato al finanziamento delle prestazioni pensionistiche per il personale iscritto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI): a) ove iscritto successivamente al 31 dicembre 1995, a decorrere dal 1 gennaio 1997 è stabilito in base all'aliquota e con i criteri di ripartizione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria - Fondo pensione lavoratori dipendenti. A decorrere dalla predetta data, per i medesimi soggetti l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare è ridotta ((di 3,72 punti percentuali)) e l'aliquota per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi è ridotta di 0,14 punti percentuali; b) ove iscritto antecedentemente al 1 gennaio 1996, a decorrere dal 1 gennaio 1997 è stabilito secondo le disposizioni di cui al comma 2. 2. Per il personale di cui al comma 1, lettera b), le aliquote contributive sono fissate, fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, con le seguenti modalità: a) dal 1 gennaio 1997, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura del 19,36 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura corrispondente a quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Dalla medesima data, l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare è ridotta ((di 1,36 punti percentuali)) e l'aliquota per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi è ridotta di 0,14 punti percentuali; b) dal 1 gennaio 1998, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura del 22,36 per cento e l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare è ridotta ((di 1,5 punti percentuali)) ; c) dal 1 gennaio 1999, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura corrispondente a quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti e l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare è ridotta ((di 0,86 punti percentuali)) . 3. Per i lavoratori di cui al comma 1, sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, si applica l'aliquota aggiuntiva di cui all' articolo 3 -ter del decreto - legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 . 4. In caso di ricongiunzione dei periodi di contribuzione riconosciuti dall'INPDAI presso altre forme obbligatorie di previdenza, per le aliquote contributive versate nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1996 e la data di definitivo adeguamento ai sensi del comma 2, la ricostruzione della posizione assicurativa avviene sulla base dell'aliquota effettivamente in vigore tempo per tempo presso l'Istituto medesimo. 5. Per il personale di cui al comma 1, lettera a), privo di anzianità contributiva alla data del 1 gennaio 1996, trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , con applicazione dei benefici fiscali e contributivi di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579 . 6. Il versamento del contributo dovuto all'INPDAI in base alle aliquote stabilite ai commi 1 e 2 ed a conguaglio di quelli già versati allo stesso Istituto è effettuato entro il terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. I contributi più elevati già versati all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1997 e la data di entrata in vigore del presente decreto possono essere recuperati dalle aziende mediante conguaglio a partire dal periodo di paga successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
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Il Decreto Legislativo 181/1997 è il riferimento normativo per le aliquote contributive INPDAI, l'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti e il regime pensionistico dei dirigenti industriali. Commercialisti e responsabili del personale lo consultano per gestire i contributi previdenziali, i conguagli contributivi, l'adeguamento graduale delle aliquote e la ricongiunzione dei periodi di contribuzione presso diverse forme di previdenza obbligatoria.
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