((Attuazione della direttiva (UE) 2018/844,
che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica
nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,
della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica
nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia)).
DECRETO LEGISLATIVO n. 192/2005
# DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192
## <em><strong>((Attuazione della direttiva (UE) 2018/844,
che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica
nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,
della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica
nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia))</strong></em>.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306 , ed in particolare l'articolo 1, commi 1, e 5 e l'allegato "A"; Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002 , sul rendimento energetico nell'edilizia; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 , ed in particolare il titolo II, recante norme per il contenimento dei consumi di energia negli edifici; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ; Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120 ; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 , di attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660 ; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 1233 del 19 dicembre 2002 , recante revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2003; Considerato che l' articolo 1, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239 , stabilisce che gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonchè i criteri generali per la sua attuazione, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi esistenti di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali; Considerato che le norme concernenti l'efficienza energetica degli edifici integrano esigenze di diversificazione delle fonti, flessibilità e sicurezza degli approvvigionamenti, sviluppo e qualificazione dei servizi energetici, concorrenza tra imprese, incolumità delle persone e delle cose, sicurezza pubblica e tutela dell'ambiente; Considerato che la legge 9 gennaio 1991, n. 10 , ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 , attuano, per una parte, la direttiva 2002/91/CE ; Ritenuto di dover procedere, ai fini dell'attuazione della direttiva 2002/91/CE a introdurre modifiche, integrazioni e aggiornamenti alla disciplina vigente in materia, al fine di evitare disarmonie con le nuove normative, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , reso nella seduta del 30 giugno 2005; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Finalità). 1. Il presente decreto promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonchè delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi. 2. Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni e modalità per: a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici ((anche tramite l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione di edifici nuovi, nonchè edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione ed elementi edilizi o sistemi tecnici per l'edilizia rinnovati o sostituiti)) ; b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici; b-bis) determinare i criteri generali ((per il calcolo della prestazione energetica,)) per la certificazione della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione; b-ter) ((definire le modalità di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria)) al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio c) sostenere la diversificazione energetica; d) promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico; e) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con l' occupazione; f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale ((nel settore degli edifici, definendo le strategie nazionali di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale)) ; g) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per le imprese; h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale; h-bis) assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati; h-ter) promuovere ((l'efficienza energetica e)) l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali. (( h-quater) perseguire la conoscenza dettagliata del parco immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica e dei suoi consumi, anche attraverso l'implementazione, la valorizzazione ed il collegamento tra le banche dati, mettendo tali informazioni a disposizione dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione anche al fine di sviluppare strumenti che incrementino il tasso di riqualificazione energetica degli edifici; h-quinquies) promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e definire gli obblighi di integrazione di tali sistemi negli edifici. ))
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto Legislativo 192/2005 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.