Tassa Etica – articolo 1, comma 466, della legge n. 266 del 2005 – soggetti in regime forfetario – articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 – applicabilità – modalità di determinazione della base imponibile
I contribuenti in regime forfetario sono soggetti al pagamento della Tassa Etica di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 266/2005, e con quali modalità devono versarla?
Spiegato da FiscoAI
La Tassa Etica è un'addizionale alle imposte sul reddito che si applica a una quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente ai ricavi derivanti da attività specifiche, tra cui la produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza. Sebbene i contribuenti in regime forfetario siano assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, questa sostituzione non esclude l'applicazione della Tassa Etica, poiché quest'ultima rappresenta un inasprimento autonomo dell'IRPEF con propri presupposti e base imponibile derivata. Per i soggetti in regime forfetario che svolgono le attività indicate, la base imponibile della Tassa Etica viene determinata applicando all'ammontare dei ricavi o compensi derivanti da tali attività il coefficiente di redditività corrispondente al codice ATECO dell'attività esercitata, esattamente come previsto per l'imposta sostitutiva. L'aliquota applicabile è del 25% sulla base imponibile così calcolata. Per il versamento, i contribuenti persone fisiche in regime forfetario devono utilizzare i codici tributo 4003 (acconto prima rata), 4004 (acconto seconda rata o unica soluzione) e 4005 (saldo), applicando i medesimi termini e modalità previsti per l'IRPEF, e indicare l'importo nel modello Redditi PF, quadro RQ, sezione XII.
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Riferimento normativo
Tassa Etica – articolo 1, comma 466, della legge n. 266 del 2005 – soggetti in regime forfetario – articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 – applicabilità – modalità di determinazione della base imponibile - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 285/2025
OGGETTO: Tassa Etica – articolo 1, comma 466, della legge n. 266 del 2005 – soggetti
in regime forfetario – articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del
2014 – applicabilità – modalità di determinazione della base imponibile
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
Il sig. Tizio (di seguito, ''Istante'' o ''Contribuente'') presenta un'istanza di
interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212,
al fine di ottenere il riesame, in parte, della risposta all'istanza di interpello n. xxxx'')
resa il [...] dalla Direzione Regionale [...] in merito all'applicazione dell'addizionale di
cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito, ''Tassa
etica''), nei confronti dei soggetti che aderiscono al regime fiscale di cui all'articolo 1,
commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito, ''Regime forfetario''
o ''Regime'').
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In relazione al parere reso con l'interpello n. xxxx, l'Istante formula talune
considerazioni in merito alla risposta al secondo quesito formulato e, in particolare,
laddove la Direzione Regionale [...] ha ritenuto, a fronte della richiesta concernente
l'eventuale applicabilità della Tassa etica ai soggetti in Regime forfetario, che ''[...]
la Tassa Etica è dovuta anche dai contribuenti che applicano il regime forfetario,
non essendo espressamente esclusi dalla normativa vigente [...]'' e che ''[...] sul sito
istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, nello ''Scadenzario Fiscale'' relativo al mese di
luglio 2024 (come, d'altronde, anche in riferimento agli anni precedenti), sono presenti
le seguenti informazioni, che confermano espressamente che sono tenuti al pagamento
della Tassa Etica anche i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo
1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 [...]''.
Pertanto, l'Istante ribadisce la sussistenza di una vacatio legis sulla applicabilità
della Tassa etica nei confronti dei contribuenti come l'Istante che applicano il Regime
forfetario, oltre a una oggettiva impossibilità di procedere al calcolo e al versamento
delle eventuali somme dovute al verificarsi dei relativi presupposti.
In via subordinata, laddove si ritenga che la Tassa etica sia applicabile nei
confronti dei soggetti in Regime forfetario, l'Istante chiede come procedere al pagamento
della Tassa etica e quali codici tributo utilizzare.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante fa presente che l'articolo 1, comma 466, della l. n. 266 del 2005
circoscrive l'ambito soggettivo di applicabilità della Tassa etica alle imprese e agli
esercenti arti e professioni, senza indicare il loro regime fiscale di appartenenza. Inoltre,
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rileva che l'applicabilità della Tassa etica ai soggetti in Regime forfetario non è indicata
in nessuna circolare, risoluzione ministeriale, risposta a istanza di interpello o documento
di prassi. A ciò aggiunge che la risoluzione 107/E del 22 aprile 2009, con la quale sono
stati istituiti i codici tributo per procedere al versamento della Tassa etica, sembrerebbe
circoscrivere la sua applicabilità ai soli soggetti IRPEF e IRES, senza menzionare gli
allora soggetti in regime cd. dei minimi (cfr. articolo 1, commi da 96 a 117, della legge
24 dicembre 2007, n. 244) e, di conseguenza, gli attuali soggetti in Regime forfetario.
Pertanto, l'Istante ritiene che la Tassa etica non trovi applicazione nei confronti dei
contribuenti in Regime forfetario.
Poiché i codici tributo indicati in detta risoluzione (4003, 4004 e 4005) fanno
riferimento solo ai contribuenti soggetti all'IRPEF, secondo l'Istante, per quelli in
Regime forfetario vi sarebbe l'impossibilità di procedere al calcolo e al versamento delle
eventuali somme dovute, con i predetti codici tributo.
In conclusione, a parere dell'Istante, si dovrebbe ''necessariamente attendere la
pubblicazione di una risoluzione e/o circolare che preveda esplicitamente l'applicabilità
della tassa etica al regime forfetario e nella quale vengano chiarite le modalità di calcolo
nonché la modalità di versamento. Allo stato attuale si ritiene, di conseguenza, di non
procedere all'applicazione al regime forfetario della tassa etica''.
Inoltre, l'Istante sostiene che ''[q]ualora Codesto Ufficio, non fosse d'accordo
con le motivazioni sopra esposte si richiede nuovamente quale sia l'ambito applicativo
della Tassa etica e come procede[re], in caso di applicazione del regime forfetario, al
pagamento della tassa e con quali codici tributo''.
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PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente, si evidenzia che la presente risposta non implica né presuppone
alcuna valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei
confronti dell'Istante del Regime forfetario, al pari della non sussistenza delle relative
cause di esclusione, né alla qualificazione ai fini fiscali dell'attività che l'Istante intende
esercitare. Pertanto, il presente parere è limitato agli aspetti concernenti l'applicazione
nei confronti dei soggetti in Regime forfetario come l'Istante della Tassa etica ed
esula da ogni verifica sulla sussistenza in concreto dei presupposti per l'applicazione
di quest'ultima nei confronti dell'Istante (cfr. la risposta all'interpello n. xxxx) e sulla
ricorrenza di cause di esclusione da tale Regime.
Il Regime forfetario rappresenta un regime fiscale agevolato, rivolto ai
contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di
determinati requisiti e in mancanza delle relative cause di esclusione. I soggetti aderenti
a detto Regime determinano il loro reddito imponibile ''applicando all'ammontare
dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata
nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificato a seconda del codice ATECO
che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta
sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta
regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
pari al 15 per cento [...]'' (così l'articolo 1, comma 64, della l. n. 190 del 2014 enfasi
aggiunta).
L'articolo 1, comma 466, della l. n. 266 del 2005 (di seguito, ''comma 466'') ha
introdotto ''una addizionale alle imposte sul reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito
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di impresa e dagli esercenti arti e professioni, nonché dai soggetti di cui all'articolo 5 del
testo unico delle imposte sui redditi [...] nella misura del 25 per cento''. Tale addizionale
''si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente
all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione,
vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza,
rispetto all'ammontare totale dei ricavi o compensi''. Ai fini della determinazione del
reddito da assoggettare alla Tassa etica, il comma 466 specifica che ''le spese e gli altri
componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività
e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi, degli
altri proventi, o dei compensi derivanti da tali attività e l'ammontare complessivo di tutti
i ricavi e proventi o compensi''.
Ciò posto, in questa sede, si conferma la risposta resa dalla Direzione Regionale
[...] con l'interpello n. xxxx secondo cui i contribuenti che come l'Istante aderiscono al
Regime forfetario sono assoggettati alla Tassa etica, al ricorrere dei relativi presupposti,
e si forniscono le seguenti specificazioni.
Innanzitutto, va ricordato che nel comma 466 la Tassa etica è definita come
una ''addizionale'' e rappresenta, alla luce delle proprie caratteristiche (ossia, l'esistenza
di propri presupposti e di una base imponibile ''derivata'' da quella ordinaria nonché
di una puntuale previsione volta a estendere l'applicazione delle disposizioni previste
per le imposte sul reddito a ''[al]la dichiarazione, [a]gli acconti, [al]la liquidazione,
[al]l'accertamento, [al]la riscossione, [a]l contenzioso, [al]le sanzioni e [a] tutti gli
aspetti non disciplinati espressamente [...]''),un inasprimento dell'IRPEF e dell'IRES
dovuta in relazione alle fattispecie puntualmente individuate dal legislatore, attutato
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attraverso l'introduzione di un'ulteriore aliquota che si aggiunge a quella ordinariamente
prevista su una determinata base imponibile.
La circostanza che i contribuenti in Regime forfetario siano assoggettati
all'''imposta sostitutiva'' di cui al comma 64 non esclude che gli stessi siano soggetti
(anche) alla Tassa etica considerato che l'imposta dovuta nell'ambito del Regime
forfetario è sostitutiva esclusivamente delle imposte e delle addizionali ivi espressamente
indicate, ossia dell'imposta sui redditi (nello specifico, dell'IRPEF, potendo beneficiare
di tale Regime solo i professionisti e gli imprenditori individuali) e dell'imposta regionale
sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (peraltro
non più dovuta dagli esercenti arti e professioni ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal periodo d'imposta 2022 cfr. circolare
18 febbraio 2022, n. 4/E, par. 3), nonché delle addizionali regionali e comunali di cui,
rispettivamente, all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e al
decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360.
Pertanto, si ritiene che i contribuenti che svolgono una delle attività, tra cui quelle
come nel caso dell'Istante di ''produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione
di materiale pornografico'', individuate dal comma 466 (come determinate dal relativo
decreto attuativo cfr. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2009)
e che aderiscono al Regime forfetario, siano soggetti alla Tassa etica che si aggiunge
all'imposta sostitutiva dovuta ex articolo 1, comma 64, della l. n. 190 del 2014.
In merito alle modalità di determinazione della base imponibile per liquidare la
Tassa etica, i soggetti in Regime forfetario applicheranno le medesime regole previste
dal citato comma 64. Pertanto, la base imponibile della Tassa etica verrà determinata
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applicando all'ammontare dei ''ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione,
distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento
alla violenza'' il coefficiente di redditività corrispondente al codice ATECO dell'attività
esercitata. L'importo della base imponibile così calcolato sarà indicato nell'apposito
prospetto della dichiarazione dei redditi (cfr. modello Redditi PF, quadro RQ Imposte
sostitutive e addizionali all'Irpef del modello PF, Sezione XII Tassa etica, rigo RQ49)
unitamente a quello della Tassa etica dovuta calcolata applicando l'aliquota prevista del
25% a detta base imponibile (cfr. le istruzioni al modello Redditi PF 2025 per l'anno
2024, fascicolo 3, pag. 79).
Infine, per quanto riguarda le modalità di versamento della Tassa etica da parte
dei contribuenti personefisiche, occorre ricordare che la citata risoluzione n. 107/E del
2009 ha istituito i corrispondenti codici tributo e, nello specifico, i seguenti codici:
4003 relativo all'''Addizionale all'IRPEF art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 Acconto
prima rata'';
4004 relativo all'''Addizionale all'IRPEF art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 Acconto
seconda rata o acconto in unica soluzione'';
4005 relativo all'''Addizionale all'IRPEF art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 Saldo''.
Al riguardo, si fa presente che il comma 466 dispone che ''[p]er la dichiarazione,
gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni
e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste
per le imposte sul reddito''. Pertanto, la Tassa etica dovrà essere versata da parte dei
contribuentipersone fisiche, anche se come l'Istante assoggettati a detto Regime, con
i termini e modalità stabiliti per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) i
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quali sono i medesimi termini e modalità previsti dal comma 64, ultimo periodo, per il
versamento dell'imposta sostitutiva per i soggetti in Regime forfetario.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 266/2005 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Tassa Etica rappresenta un'addizionale all'IRPEF disciplinata dall'articolo 1, comma 466, della legge n. 266/2005, che si applica anche ai soggetti in regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54-89, della legge n. 190/2014, con una base imponibile determinata mediante l'applicazione del coefficiente di redditività ATECO e un'aliquota del 25%. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare che l'imposta sostitutiva del regime forfetario non esclude l'applicazione di questa addizionale autonoma, e che il versamento avviene con i codici tributo 4003, 4004 e 4005 secondo le modalità ordinarie dell'IRPEF, con dichiarazione nel quadro RQ del modello Redditi PF.
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