Interpello AdE
In vigore
Interpello AdE 35/2005
Vendite a distanza – rimborso dell'IVA erroneamente corrisposta in Italia – articolo 11–quater, c. 2, del d.l. n. 35 del 2005; articolo 30–ter del dPR n. 633 del 1972
Riferimento normativo
Vendite a distanza – rimborso dell'IVA erroneamente corrisposta in Italia – articolo 11–quater, c. 2, del d.l. n. 35 del 2005; articolo 30–ter del dPR n. 633 del 1972 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 299/2023
OGGETTO: Vendite a distanza – rimborso dell'IVA erroneamente corrisposta in Italia
– articolo 11–quater, c. 2, del d.l. n. 35 del 2005; articolo 30–ter del dPR
n. 633 del 1972
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società di diritto statunitense [ALFA] (istante), pone il quesito di seguito
sinteticamente rappresentato.
L'istante, che opera ai fini IVA in Italia tramite un rappresentante fiscale, vende a
distanza articoli di moda, in Italia e in altri Paese dell'UE, attraverso un canale web, ove
riceve gli ordini e i pagamenti dei clienti. In particolare, fino al 01 luglio 2021 la Società
ha assoggettato ad IVA italiana tutte le operazioni di vendita dei propri beni effettuate in
Europa tramite il canale online, indipendentemente dalla competenza territoriale delle
stesse.
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Ciò premesso, l'istante riferisce che con atto di accertamento datato [...] 2022,
l'autorità fiscale danese ha contestato la mancata nomina di un rappresentante fiscale ai
fini IVA in Danimarca, nonostante avesse ivi effettuato vendite a distanza nel periodo
considerato, compreso tra il 1° ottobre 2018 ed il 30 giugno 2021 per un importo
superiore al limite annuale di 280.000 corone danesi.
L'istante che dal 1° luglio 2021 si avvale del regime One Stop Shop (cd
OSS) riferisce che, «in conseguenza di tale accertamento, divenuto definitivo, [...]
ha provveduto a corrispondere, a favore dello Stato danese, l'importo richiesto [pari
a [...] corone danesi, ndr] mediante pagamento rateale (08 rate trimestrali), pagamento
in corso di esecuzione».
Atteso il divieto di duplicazione dell'imposta, l'istante chiede se sia possibile
presentare istanza di rimborso, nel termine di 2 anni dalla notifica dell'atto impositivo
danese (19 aprile 2024), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30ter, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito decreto IVA).
Inoltre, chiede a quale ufficio vada presentata l'istanza di rimborso e se sia tenuto
a presentare anche la garanzia ordinariamente prevista per i rimborsi IVA di importo
superiore ai 30.000 euro, nonostante la somma da chiedere a rimborso sia frutto di un
versamento indebito in Italia dell'IVA da versare in un altro Stato membro dell'UE.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In sintesi, l'istante ritiene di poter presentare istanza di rimborso ex articolo 30ter,
comma 1, del decreto IVA, entro due anni dalla notifica dell'atto impositivo danese.
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Richiama a tal fine i chiarimenti resi con la circolare n. 20/E del 13 giugno 2006, e la
risposta ad interpello n. 255 pubblicata il 16 aprile 2021 su sito internet della scrivente.
Aggiunge, inoltre, che, alla luce di quanto chiarito dalla risoluzione n. 123/E, del
13 dicembre 2011, l'ufficio territorialmente competente a ricevere l'istanza di rimborso
sia l'ufficio territoriale ove ha sede il rappresentante fiscale della società.
L'istante ritiene, infine, «che la richiesta di rimborso per il caso in esame non
debba essere oggetto di prestazione di garanzia da parte del richiedente attesa l'assenza
di tale previsione con riferimento alla procedura di ''rimborso anomalo''».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con riferimento al primo quesito diritto al rimborso dell'IVA erroneamente
versata in Italia ma dovuta in Danimarca, Paese membro di destinazione dei prodotti,
per superamento del limite di cessioni stabilito in detto Paese nel presupposto, non
verificabile in questa sede, che effettivamente l'istante abbia posto in essere le cd ''vendite
a distanza'' verso privati consumatori e che, pur avendo assolto erroneamente l'IVA
in Italia per tutte le vendite a distanza effettuate fino a giugno del 2021, abbia poi
corrisposto l'imposta recuperata dall'autorità danese, tornano applicabili i chiarimenti già
resi con diversi documenti di prassi (da ultimo la risposta ad interpello n. 255, pubblicata
il 16 aprile 2021, nota all'istante e a cui si rinvia per ogni approfondimento), ove si è
rinviato a quanto disposto dall'articolo 11quater, comma 2, del decretolegge 16 marzo
2005, n. 35, secondo cui, «2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, se lo Stato membro di
destinazione del bene richiede il pagamento dell'imposta ivi applicabile sul corrispettivo
dell'operazione già assoggettata ad imposta sul valore aggiunto nel territorio dello
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Stato, il contribuente può chiedere la restituzione dell'imposta assolta, entro il termine
di due anni, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
decorrente dalla data di notifica dell'atto impositivo da parte della competente autorità
estera. Su richiesta del contribuente, il rimborso dell'imposta può essere effettuato anche
tramite il riconoscimento, con provvedimento formale da parte del competente ufficio
delle entrate, di un credito di corrispondente importo utilizzabile in compensazione, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
Detta disposizione seppur soppressa, con effetto dal 30 giugno 2021,
dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83 (con cui sono state
recepiti gli ''articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre
2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto
riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni
di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del
Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto
riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni
nazionali di beni''), torna in ogni caso applicabile con riferimento alle vendite eseguite
antecedentemente l'introduzione del sistema OSS per le vendite a distanza. A partire
dal 1 luglio 2021, infatti, le vendite a distanza anche da parte di soggetti extra
Ue, con un rappresentante fiscale in Italia, possono essere gestite applicando quanto
disposto dall'articolo 74sexies del decreto IVA e per l'effetto, l'IVA è versata in un
unico Paese membro di identificazione, salvo il riversamento della stessa tra i diversi
Stati membri in base all'effettiva destinazione dei beni ceduti. Come si può leggere
nel sito internet della scrivente (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/
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regimeopzionaleoss/infogenregimeopzionaleoss), «Lo sportello unico semplifica gli
obblighi in materia di IVA per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a
consumatori finali in tutta l'UE, consentendo loro di:
· registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in
tutti gli altri 26 Stati membri
· dichiarare l'IVA tramite un'unica dichiarazione elettronica OSS IVA ed
effettuare un unico pagamento dell'IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni
di servizi
· collaborare con l'amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono
registrati per l'OSS e in un'unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta
l'UE».
In conseguenza dell'entrata in vigore del regime OSS, il legislatore ha scelto di
sopprimere il citato articolo 11quater; detta previsione mantiene, invece, la sua efficacia
con riguardo agli errori commessi fino al 30 giugno 2021.
Va da sé che, essendo attualmente il rimborso anomalo ai fini IVA disciplinato
dall'articolo 30ter del decreto IVA (che ne ha replicato il contenuto), l'istanza di
rimborso va presentata ai sensi di tale ultima disposizione. Si ricorda che il diritto al
rimborso compete nei limiti dell'imposta effettivamente versata all'altro Paese membro,
non essendo sufficiente il mero accertamento. Tale condizione rileva nel caso di specie,
dato che l'istante afferma di avere in atto con le autorità danesi un piano di rateazione
dell'IVA dovuta.
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Con riferimento al secondo quesito (individuazione dell'ufficio competente a
ricevere la richiesta di rimborso), nel sito internet della scrivente sono rinvenibili le
istruzioni al riguardo. In particolare, è chiarito che «Per ottenere il rimborso, [...]
i soggetti non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale ai fini Iva
devono inviare le istanze all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate del domicilio fiscale del
rappresentante». (cfr Schede Come ottenere il rimborso dell'Iva Soggetti non residenti
stabiliti in un altro Paese UE Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it) ). D'altronde,
i soggetti extraUe assolvono i propri obblighi fiscali in Italia tramite il rappresentante
fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto IVA, secondo cui «Nel
caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia
di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non
residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono
adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, [...] tramite un loro rappresentante residente
nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante
fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti
dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto [...]».
Per quanto concerne, infine, la necessità di prestare la garanzia per ottenere
il rimborso dell'IVA versata in eccesso, si evidenzia che la stessa è contemplata
esclusivamente con riferimento ai rimborsi cd ''accelerati'' delle eccedenze a credito
emergenti dalle dichiarazioni IVA annuali e trimestrali, al verificarsi delle ipotesi di
rischio di cui all'articolo 38bis, comma 4, del decreto IVA, ma non anche con riferimento
al rimborso c.d. ''anomalo'', disciplinato dall'articolo 30ter del medesimo decreto.
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Ovviamente, la richiesta dovrà essere corredata di tutta la documentazione utile a
dimostrare l'indebito versamento che ha dato origine alla duplicazione dell'imposizione.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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