Risoluzione AdE In vigore Contributi

Risoluzione AdE 252/2005

Calcolo dell'anzianità di partecipazione, rilevante ai fini della riduzione dell'aliquota di tassazione nel caso di iscrizione contemporanea a più forme pensionistiche complementari – Articolo 11, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

Pubblicato: 11/04/2025 In vigore dal: 11/04/2025 Documento ufficiale

Come si calcola l'anzianità di partecipazione per la riduzione dell'aliquota di tassazione quando un aderente è iscritto contemporaneamente a più forme pensionistiche complementari?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 252/2005 chiarisce che quando un lavoratore aderisce a più fondi di previdenza complementare contemporaneamente, l'anzianità rilevante per ridurre l'aliquota di tassazione (dal 15% al 9%) non si calcola solo rispetto al fondo presso cui richiede la prestazione, ma considerando complessivamente tutti i periodi di partecipazione maturati presso le diverse forme pensionistiche. Questo principio si applica a prestazioni come la RITA, anticipazioni per spese sanitarie, riscatti parziali e totali, e rendite definitive. La norma prevede una riduzione di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, fino a un massimo di 6 punti di riduzione. Per far valere l'anzianità maturata presso altri fondi, l'aderente può presentare un'attestazione rilasciata dall'altra forma pensionistica che certifichi la data di adesione e che la posizione non sia stata integralmente riscattata, permettendo così al fondo richiedente di considerare anche tale anzianità nel calcolo dell'aliquota applicabile.

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Riferimento normativo

Calcolo dell'anzianità di partecipazione, rilevante ai fini della riduzione dell'aliquota di tassazione nel caso di iscrizione contemporanea a più forme pensionistiche complementari – Articolo 11, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 29 Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali Roma, 11/04/202 5 OGGETTO: Calcolo dell'anzianità di partecipazione, rilevante ai fini della riduzione dell'aliquota di tassazione nel caso di iscrizione contemporanea a più forme pensionistiche complementari – Articolo 11, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 Con l'istanza specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO L'associazione istante (di seguito, ''Associazione'' o ''Istante'') chiede chiarimenti in merito al calcolo dell'anzianità di partecipazione, rilevante ai fini della riduzione dell'aliquota di tassazione dal 15 al 9 per cento su determinate prestazioni di previdenza complementare, nel caso in cui un aderente sia iscritto contemporaneamente a più forme pensionistiche complementari. Al riguardo, l'Associazione fa presente che il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 prevede, in relazione a determinate prestazioni, l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15 per cento, ridotta progressivamente fino al 9 per Pagina 2 di 7 cento, in ragione dello 0,30 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari.Si tratta, in particolare, delle somme erogate a titolo di: ­ ''rendita integrativa temporanea anticipata'' (RITA) ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del d.lgs. n. 252 del 2005; ­ anticipazioni per sostenere spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche a seguito di gravissime situazioni relative all'iscritto, al coniuge e ai figli, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera a), del citato d.lgs. n. 252 del 2005; ­ riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera b), del medesimo d.lgs. n. 252 del 2005; ­ riscatto totale della posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 252 del 2005; ­ riscatto totale, da parte degli eredi o dei beneficiari designati, della posizione individuale maturata nel caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto Pagina 3 di 7 alla prestazione pensionistica ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 252 del 2005; ­ prestazioni definitive erogate in forma di rendita o di capitale ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005. Ciò premesso, l'Istante chiede di chiarire se, nel caso in cui l'aderente risulti iscritto contemporaneamente a più forme pensionistiche complementari, l'anzianità di partecipazione possa essere calcolata anche con riguardo al periodo maturato presso una forma pensionistica diversa da quella a cui viene richiesta la prestazione. In caso di risposta affermativa, l'Associazione chiede se per far valere l'anzianità maturata l'aderente possa presentare alla forma pensionistica a cui è richiesta l'erogazione della prestazione, un'attestazione rilasciata da un'altra forma pensionistica, dalla quale risulti la data di adesione e la circostanza che la posizione non sia stata interamente riscattata. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA L'Associazione evidenzia che «dal tenore letterale delle citate disposizioni del Decreto, che considerano rilevanti, in generale, tutti i periodi di ''partecipazione a forme pensionistiche complementari'', si evince che, sia ai fini regolamentari sia per gli aspetti fiscali, rileva l'anzianità complessivamente maturata dall'iscritto presso il sistema di previdenza complementare, a prescindere dalla circostanza che abbia aderito ad una sola forma pensionistica o detenga contemporaneamente più posizioni». Tale impostazione, sarebbe coerente con il caso in cui l'aderente a più forme previdenziali complementari proceda a consolidare le diverse posizioni in un unico fondo Pagina 4 di 7 di previdenza complementare. In tale ipotesi, infatti, l'anzianità risultante corrisponde a quella di adesione al fondo più remota. Con riguardo alla documentazione da produrre per far valere l'anzianità maturata presso altra forma pensionistica per la riduzione dell'aliquota, l'Istante ritiene che, in assenza di specifiche indicazioni nel d.lgs. n. 252 del 2005, l'aderente possa presentare alla forma pensionistica a cui è richiesta l'erogazione della prestazione, l'attestazione rilasciata da altra forma pensionistica dalla quale risulti la data di adesione e la circostanza che la posizione non è stata interamente riscattata. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (rubricato ''Disciplina delle forme pensionistiche complementari'') prevede che determinate prestazioni sono assoggettate alla «ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali». Al riguardo, si osserva che il comma 9 del medesimo articolo 11 stabilisce che «Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale». Pagina 5 di 7 La normativa, dunque, ammette che l'aderente può simultaneamente essere iscritto a più fondi di previdenza complementare e che, a determinate condizioni, può accedere alle prestazioni pensionistiche. In particolare, con riferimento alle prestazioni pensionistiche complementari erogate sia in forma di rendita che di capitale, nella circolare 18 dicembre 2007, n. 70/ E è stato chiarito che «Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta, si ritiene che il ''periodo di partecipazione'' debba essere individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006». Pertanto, ai fini della determinazione dell'aliquota della ritenuta applicabile alla prestazione è necessario individuare con esattezza l'anzianità complessiva. Ai fini regolamentari, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) nella Relazione per l'anno 2012 chiarisce che «l'anzianità necessaria ai fini della maturazione degli otto anni previsti per accogliere alcune richieste di anticipazione non può essere limitata al periodo maturato presso il fondo al quale è stata presentata la richiesta di anticipazione, ma deve essere calcolata considerando la complessiva permanenza in forme pensionistiche complementari». In base alla citata normativa e alla predetta Relazione COVIP, dunque, l'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni non va riferita esclusivamente al periodo di iscrizione al fondo al quale è richiesta la prestazione, ma al periodo di partecipazione Pagina 6 di 7 complessivamente maturato in relazione alle posizioni in essere alla data di richiesta della prestazione. L'adesione contestuale a più forme di previdenza complementare comporta, quindi, che il periodo di partecipazione rilevante ai fini del calcolo dell'aliquota di tassazione applicabile alle anticipazioni e alle altre prestazioni pensionistiche deve essere definito tenendo conto anche di eventuali periodi di partecipazione pregressi maturati presso altre forme pensionistiche a cui l'aderente risulti contemporaneamente iscritto, diverse da quella a cui viene richiesta la prestazione. In sostanza, nell'ipotesi in cui l'aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione, occorre far riferimento all'anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore. Ai fini della documentazione da produrre alla forma pensionistica alla quale viene richiesta la prestazione, si ritiene che l'altra forma pensionistica potrà attestare la data di adesione al fondo di previdenza complementare e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata. Ciò permetterà al fondo al quale viene richiesta la prestazione di tener conto dell'anzianità maturata anche nell'altro fondo. Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. Pagina 7 di 7 LA DIRETTRICE CENTRALE (firmato digitalmente)

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La Risoluzione riguarda il calcolo dell'anzianità di partecipazione in forme pensionistiche complementari, rilevante per la determinazione dell'aliquota di ritenuta su prestazioni pensionistiche integrative. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare questo principio quando gestiscono anticipazioni, RITA, riscatti e rendite di previdenza complementare per clienti con iscrizioni multiple, applicando correttamente la riduzione progressiva dell'imposta in base all'anzianità complessiva maturata nel sistema di previdenza complementare.

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