Quali sono i requisiti tecnici e procedurali per dematerializzare e conservare le note spese dei dipendenti in trasferta secondo la normativa fiscale italiana?
Spiegato da FiscoAI
La dematerializzazione delle note spese è consentita a condizione che il processo informatico garantisca tre caratteristiche fondamentali: immodificabilità, integrità e autenticità dei documenti digitali. Questo significa che una volta creata la copia digitale della nota spesa e dei relativi giustificativi (ricevute, scontrini, fatture), il sistema non deve permettere modifiche successive e deve registrare ogni accesso e operazione tramite log informatici. La procedura descritta nell'interpello, che utilizza tecnologia OCR per estrarre automaticamente i dati dai documenti cartacei e crearli in formato digitale, è conforme alla normativa purché questi requisiti siano effettivamente implementati.
I giustificativi allegati alle note spese (come ricevute di taxi, scontrini di vitto, fatture) sono considerati "documenti analogici originali non unici" perché il loro contenuto può essere risalito attraverso altre scritture obbligatorie conservate presso terzi (ad esempio, la contabilità del fornitore o l'estratto conto della carta di credito aziendale). Ciò significa che non è necessario l'intervento di un pubblico ufficiale per certificare la conformità della copia digitale all'originale, semplificando notevolmente il processo.
Una volta completata la conservazione elettronica conforme alle disposizioni normative, gli originali cartacei possono essere distrutti. Tuttavia, per le spese di trasporto tramite taxi, è importante che il giustificativo contenga i dati essenziali della prestazione (data, nome del prestatore, percorso, importo): la sola contabile del pagamento con carta di credito non è sufficiente se non accompagnata da un documento del tassista che specifichi questi elementi.
Il sistema deve inoltre prevedere un processo autorizzativo interno dove il responsabile verifica manualmente la nota spesa e i giustificativi allegati prima dell'approvazione, e successivamente i documenti devono essere inviati a un ente archiviatore certificato AGID che applichi la firma digitale del responsabile della conservazione. Solo così la procedura è pienamente conforme al decreto legislativo 82/2005 e al decreto ministeriale 17 giugno 2014.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Dematerializzazione e conservazione delle note spese e dei documenti giustificativi – d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – d.m. 17 giugno 2014 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Risposta n. 142/2024
OGGETTO: Dematerializzazione e conservazione delle note spese e dei documenti
giustificativi – d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – d.m. 17 giugno 2014
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
[ALFA], di seguito istante, desidera procedere alla dematerializzazione delle note
spese e dei documenti che giustificano le spese sostenute dai dipendenti durante le
trasferte di lavoro, in prevalenza per servizi di trasporto tramite taxi, saldati utilizzando,
di regola, la carta di credito aziendale.
A tali fine riferisce che il progetto di dematerializzazione in questione
destinato ad essere utilizzato anche dalle altre società del gruppo semplificherebbe la
preparazione, la gestione ed il controllo delle note spese, rendendo più efficiente l'intero
processo.
Pagina 2 di 9
A tal fine, l'istante riferisce che, «il sistema informatico che si sta
attivando consente di creare automaticamente una versione digitale della spesa
sostenuta partendo dalla scansione sicura del giustificativo cartaceo tramite apposita
applicazione installata sullo smartphone aziendale, utilizzando la tecnologia ''OCR''.
La tecnologia OCR è in grado di riconoscere automaticamente il nome dell'esercente,
la data e l'ora, la città, gli importi e il tipo di giustificativo (Es.: vitto cena, vitto
pranzo, Taxi etc.). Una volta rilevate tutte le informazioni relative alle suddette spese,
il sistema compilerà automaticamente i campi corrispettivi della spesa all'interno di un
''form'' prima di procedere alla fase successiva di inserimento di tale spesa all'interno
della nota spese del lavoratore dipendente.
La nota spese sarà quindi composta da una serie di record contenenti le
informazioni, native digitali, con gli importi, le tipologie di spese e tutte le informazioni
necessarie, corredate da una immagine corrispettiva del documento cartaceo originale.
Sia l'applicazione sullo smartphone che il sistema di gestione delle trasferte
in formato Desktop saranno accessibili ai soli lavoratori dipendenti riconosciuti e
autenticati a più fattori (Single Sign On in primis). Tutte le attività di accesso al sistema,
di compilazione delle note spese, di modifica delle stesse saranno registrate tramite
opportuni log del sistema informatico.
Il sistema, inoltre, garantisce che il documento caricato tramite fotocamera,
riportato automaticamente in modalità analitica in nota spese e poi approvato dal
proprio responsabile, godrà di caratteristiche di integrità, immutabilità e leggibilità e
sarà archiviato automaticamente a norma di legge. Il documento non sarà quindi più
modificabile dal lavoratore dipendente.
Pagina 3 di 9
La soluzione informatica sarà arricchita con strumenti di Intelligenza Artificiale
(''Intelligent Audit'') che consentiranno un controllo automatico sulla coerenza delle note
spese e delle spese in essa contenute, rispetto al documento ad esse allegate tramite
scansioni/fotografia, mettendo in evidenza eventuali discordanze, incoerenze, errori di
imputazioni, tentativi di sottomissione plurima del medesimo giustificativo e molti altri
controlli ancora.
La nota spese così compilata e controllata sarà sottoposta a processo
autorizzativo interno, dove il responsabile potrà verificare, de visu, la nota spese e i
relativi giustificativi allegati per ogni singola spesa.
A valle del processo di verifica e approvazione, la nota spese sarà pronta per
essere inviata, tramite integrazione, verso l'ente archiviatore certificato AGID, al fine di
effettuare l'arricchimento dei metadati necessari alla ricerca e al reperimento dele spese
in caso di controlli e apponendo la firma digitale del responsabile della conservazione.».
Tanto premesso, l'istante chiede se:
1) la procedura descritta sia conforme alla disciplina normativa di riferimento
(decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e decreto del Ministero dell'economia e finanze
del 17 giugno 2014) (primo quesito);
2) gli allegati alle note spese dematerializzate e conservate con le modalità
anzidette possano formare oggetto di distruzione (secondo quesito);
3) i documenti rilasciati ai dipendenti in trasferta per i servizi di trasporto dei taxi
abbiano i requisiti per essere considerati ''documenti originali non unici'', ex articolo 1,
comma 1, lett. v), del d d.lgs. n. 82 del 2005 e, pertanto, possano essere dematerializzati
e conservati ai sensi del d.m. 17 giugno 2014 (terzo quesito).
Pagina 4 di 9
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In sintesi, l'istante, ritiene che, «il processo di gestione delle note spese descritto
[...] sia conforme alla legislazione vigente e che i giustificativi analogici di spesa, una
volta correttamente gestiti dalla procedura ed elencati all'interno della stessa, possano
essere distrutti dopo il completamento della procedura di conservazione in conformità
all'art. 4, comma 3, del d.m. 17 giugno 2014, mediante l'operazione di memorizzazione
in un sistema di gestione informatica dei documenti che garantisca l'inalterabilità del
documento o in un sistema di conservazione.». Ciò, assumendo che le copie digitali
delle note spese e i relativi allegati, predisposti applicando la procedura innanzi descritta,
«rappresentino ''documenti originali non unici'' ai sensi dell'art. 1 d.lgs n. 82 del 2005».
Tale assunto, vale, secondo l'istante anche con riferimento alle spese di trasporto tramite
taxi, che non siano state documentate tramite fattura, ma da un documento generico
rilasciato dal prestatore di servizio, poiché allo stesso si accompagna, in ogni caso,
la ricevuta rilasciata all'atto del pagamento con mezzi elettronici, sicché è possibile
risalire alla prestazione «attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la
conservazione, anche se in possesso di terzi».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con riferimento alla corretta modalità di gestione dei documenti analogici in
vista della loro dematerializzazione e successiva conservazione con l'intervento o meno
di un pubblico ufficiale, questa Agenzia si è più volte espressa con diversi documenti
di prassi (più in generale, cfr. la risoluzione 10 aprile 2017, n. 46/E, la circolare 29
marzo 2018, n. 5/E); con specifico riferimento alla procedura di dematerializzazione
Pagina 5 di 9
delle note spese prodotte dai dipendenti trasfertisti, sono stati forniti chiarimenti con
la risoluzione 21 luglio 2017, n. 96/E, con le risposte ad interpello n. 403 e 417,
pubblicate rispettivamente il 9 ottobre 2019 e il 17 ottobre 2019, nonché con
le risposte n. 740 e n. 226, pubblicate rispettivamente il 20 ottobre 2021 e il 1°
marzo 2023, tutte reperibili, per ogni ulteriore approfondimento, nell'apposita sezione
del sito della scrivente: www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativaeprassi/
risposteagliinterpelli/interpelli).
Con i citati documenti è stato chiarito che, «quando si parla di documenti
informatici qualsiasi considerazione non può prescindere dal decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 (c.d. ''Codice dell'Amministrazione Digitale'' o ''CAD'') e dai relativi decreti
attuativi, siano questi di ordine generale (cfr. i decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri 22 febbraio 2013, 3 dicembre 2013 e 13 novembre 2014, rispettivamente
in tema di regole tecniche per le firme elettroniche, la conservazione e la formazione
dei documenti informatici), sia, nello specifico, propri dell'ambito tributario (si veda il
decreto ministeriale 17 giugno 2014, recante ''Modalità di assolvimento degli obblighi
fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di
supporto'').
Dalla normativa richiamata emerge che qualunque documento informatico
avente rilevanza fiscale ossia qualunque documento elettronico che contiene la
rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai fini tributari (cfr.
l'articolo 1 lett. p) del CAD) come le note spese che verranno poi utilizzate per la
deducibilità dei relativi costi ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, debba possedere, tra le
altre, le caratteristiche della immodificabilità, integrità ed autenticità (si veda l'articolo
Pagina 6 di 9
2, del D.M. 17 giugno 2014 e l'articolo 3 dei D.P.C.M. 13 novembre 2014 e 3 dicembre
2013).
Laddove tali accorgimenti siano effettivamente presenti [...] nulla osta a che i
documenti analogici siano sostituiti da quelli informatici sopra descritti (ovvero siano
realizzati duplicati informatici di documenti informatici ai sensi dell'articolo 23bis del
CAD) e che la procedura sia interamente dematerializzata.
Restano fermi, come ovvio, tutti gli ulteriori requisiti legislativamente individuati
per la deducibilità dei costi (quali inerenza, competenza e congruità, secondo la
previsione del TUIR e dei vari documenti di prassi in materia) e le modalità di
imputazione dei redditi in capo ai soggetti rimborsati (cfr., ad esempio, l'articolo 69,
comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986)» (cfr. risoluzione n. 96 del 21 luglio 2017).
Tanto premesso, in base a quanto sommariamente riferisce l'istante, la procedura
di generazione della nota spese sembra avere delle similitudini con le procedure descritte
nelle risposte innanzi richiamate, con la conseguenza che, laddove siano garantiti i
requisiti di immodificabilità, integrità ed autenticità dei documenti dematerializzati
condizione la cui verifica necessita di un controllo fattuale non eseguibile in sede di
interpello, sicché resta integro il potere di controllo degli organi competenti nulla osta
all'adozione del processo ipotizzato dall'istante.
Quanto alla natura dei giustificativi che si allegano alle note spese, il medesimo
documento di prassi ha ribadito che, «in generale, i giustificativi allegati alle note spese
trovano corrispondenza nella contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti
fiscali. La relativa natura, quindi, è quella di documenti analogici originali non unici ai
sensi dell'articolo 1, lettera v), del CAD, in quanto è possibile risalire al loro contenuto
Pagina 7 di 9
attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche
se in possesso di terzi. Ciò comporta che il processo di conservazione elettronica di
tali giustificativi è correttamente perfezionato, ai sensi del combinato disposto degli
articoli 3 e 4 del D.M. 17 giugno 2014 con conseguente, successiva possibilità di
distruzione dell'originale (cfr. l'articolo 4, comma 3, dello stesso D.M.) senza necessità
dell'intervento di un pubblico ufficiale che attesti la conformità all'originale delle copie
informatiche [...]» (in tal senso anche la risposta n. 417 del 2019, cui si rinvia per ogni
approfondimento).
In merito all'efficacia probatoria delle copie per immagine di documenti analogici,
si rammenta che l'articolo 22 del CAD stabilisce che, «1bis. La copia per immagine
su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e
strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici
a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o
attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di
garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia. [...]
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto
di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere
agli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.».
Con specifico riguardo, infine, alle modalità di certificazione del corrispettivo
per le prestazioni di trasporto rese dai tassisti, con la risposta ad interpello n. 740 del
2021 è stato chiarito che, «[...] trattasi di servizi soggetti all'obbligo di fatturazione su
richiesta del committente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione ai sensi
dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Pagina 8 di 9
La fattura è emessa in duplice copia ed è obbligatoriamente conservata almeno dal
prestatore, sicché può essere considerata documento analogico non unico. Le medesime
prestazioni sono, invece, esonerate dall'obbligo di certificazione tramite scontrino o
ricevuta fiscale ai sensi dell'articolo 2, lettera l), del decreto del Presidente della
Repubblica del 21dicembre 1996, n. 696».
A tal proposito occorre ricordare che, dal 1° gennaio 2024, ove sia richiesta la
fattura, è obbligatorio che la stessa sia emessa elettronicamente tramite il ''Sistema di
Interscambio'' (SdI) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127. Tuttavia, «Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori
finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a
disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori
rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.».
Laddove, invece, il committente non si premuri di chiedere la fattura, in assenza di
un altro documento fiscale che giustifichi la prestazione di servizio, la contabile rilasciata
dal mezzo di pagamento elettronico non sembra sufficiente ad indentificare la spesa
sostenuta ai fini della deducibilità del costo, tenuto conto della genericità dei dati ivi
indicati. È necessario, dunque, che la stessa sia correlata a un giustificativo di spesa
rilasciato dal prestatore dal quale sia possibile individuare i dati essenziali della spesa
(data, nome del prestatore, percorso, corrispettivo).
Entrambi i documenti potendo risalire al loro contenuto attraverso altre scritture
o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione (ad esempio nella contabilità del
prestatore tenuto agli adempimenti fiscali e, relativamente alla contabile del pagamento,
Pagina 9 di 9
anche nell'estratto conto del titolare della carta di credito/debito) sono comunque
documenti analogici originali ''non unici''.
Si ricorda, di contro, che laddove «il giustificativo allegato alla nota spese non
consenta di risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia
obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, ed abbia pertanto natura
di documento analogico originale unico, la relativa conservazione sostitutiva necessita
dell'intervento del pubblico ufficiale prescritto dal già richiamato articolo 4, comma 2,
del d.m. 17 giugno 2014» (cfr. la già citata risposta ad interpello n. 417 del 2019).
Una volta completata la procedura di conservazione dei predetti documenti
in formato elettronico conformemente alle disposizioni di riferimento, è possibile
procedere alla distruzione degli eventuali originali cartacei, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto ministeriale.
firma su delega del Capo Divisione
Il Capo Settore Coordinamento
e programmazione
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 82/2005 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La dematerializzazione delle note spese si basa sul decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e sul decreto ministeriale 17 giugno 2014, che disciplinano i requisiti di immodificabilità, integrità e autenticità dei documenti informatici con rilevanza fiscale. Commercialisti e responsabili amministrativi devono verificare che i sistemi di gestione delle trasferte garantiscano la conservazione sostitutiva, la tracciabilità delle operazioni tramite log, e la possibilità di distruzione degli originali cartacei secondo l'articolo 4, comma 3, del DM 17 giugno 2014, tenendo conto della deducibilità dei costi secondo il TUIR e dei requisiti di inerenza, competenza e congruità delle spese.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.