Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 288/2003

Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Pubblicato: 27/10/2003 In vigore dal: 16/10/2003 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 16 ottobre 2003, n. 288

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 288/2003 # DECRETO LEGISLATIVO 16 ottobre 2003, n. 288 ## Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 , come modificato dall' articolo 1, comma 5, della legge 1° agosto 2003, n. 200 , di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 ; Visto l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 luglio 2003; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2003; Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Natura e finalità 1. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ((di seguito IRCCS)) sono enti ((del Servizio sanitario nazionale)) a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standards di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità o svolgono altre attività aventi i caratteri di eccellenza di cui all'articolo 13, comma 3, lettera d). ((Gli IRCCS, al fine di integrare i compiti di cura e assistenza già svolti, promuovono altresì l'innovazione e il trasferimento tecnologico. Le attività sono svolte nell'ambito delle aree tematiche internazionalmente riconosciute, tenuto conto della classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (Major DiagnosticCategory - MDC) integrate dal Ministero della salute con categorie riferibili a specializzazioni disciplinari non direttamente collegate alle MDC o per le quali sussistono appositi programmi di coordinamento nazionale, anche con riferimento alle classi di età;)) (( 1-bis. Gli IRCCS comunicano, entro il 31 marzo 2023 al Ministero della salute e alla regione interessata, l'afferenza ad una o più aree tematiche di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto, sulla base della specializzazione disciplinare oggetto del rispettivo riconoscimento scientifico. 1-ter. All'esito della comunicazione di cui al comma 1-bis, con decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente per territorio, valutata la coerenza dell'area tematica richiesta con la disciplina di riconoscimento di provenienza, sono individuate l'area o le aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico. Ove all'esito della valutazione, emergano profili di difformità tra l'area tematica richiesta e la disciplina di riconoscimento di provenienza, il Ministro della salute, congiuntamente con la regione competente per territorio, individua l'area tematica di afferenza, motivando l'eventuale decisione difforme dalla comunicazione)) 2. Ferme restando le funzioni di vigilanza e di controllo spettanti al Ministero della salute, alle Regioni competono le funzioni legislative e regolamentari connesse alle attività di assistenza e di ricerca svolte dagli Istituti di cui al comma 1, da esercitarsi nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa vigente in materia di ricerca biomedica e tutela della salute. (1) ----------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 270 (in G.U. 1a s.s. 13/7/2005, n. 28) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo limitatamente alle parole " e di controllo".

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