Trattamento fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e dell’applicazione della ritenuta di acconto della tariffa incentivante per la produzione di energia fotovoltaica di cui all’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003
Come viene trattata fiscalmente la tariffa incentivante per la produzione di energia fotovoltaica quando il Ministero della Difesa la cede a una ditta appaltatrice come corrispettivo per i servizi di progettazione,?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione 61/E dell'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale della tariffa incentivante (conto energia) nel caso particolare in cui il soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico (Ministero della Difesa) non sostiene direttamente i costi di realizzazione, ma li affida a una ditta appaltatrice tramite concessione ventennale. In questa struttura, il diritto a percepire la tariffa incentivante spetta al Ministero della Difesa in qualità di responsabile dell'impianto, anche se non sostiene i costi. Il Ministero autorizza il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) a erogare la tariffa direttamente alla ditta aggiudicataria come corrispettivo per i servizi resi. Quando la tariffa assume la natura di corrispettivo per prestazioni (progettazione, realizzazione, manutenzione), perde la qualifica di contributo a fondo perduto e diventa imponibile IVA. La ditta aggiudicataria deve emettere fattura al Ministero evidenziando l'imposta sul valore aggiunto, applicando l'aliquota ridotta del 10% per la progettazione e realizzazione degli impianti fotovoltaici, mentre l'aliquota ordinaria si applica alle prestazioni di manutenzione. Per quanto riguarda la ritenuta d'acconto, questa non è applicabile né sul contributo corrisposto al Ministero della Difesa (non soggetto passivo IRES) né sul corrispettivo erogato alla ditta tramite il GSE.
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Riferimento normativo
Trattamento fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e dell’applicazione della ritenuta di acconto della tariffa incentivante per la produzione di energia fotovoltaica di cui all’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 61/E
Roma, 22 febbraio 2008
Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso
OGGETTO: Trattamento fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e
dell’applicazione della ritenuta di acconto della tariffa
incentivante per la produzione di energia fotovoltaica di cui
all’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.
Con istanza d’interpello presentata ai sensi dell’articolo 11 della legge 27
luglio 200, n. 212, concernente l’interpretazione dell’art. 7, comma 2, del d.lgs.
29 dicembre 2003, n. 387, è stato proposto il seguente:
Quesito
Il Ministero della Difesa, ha recentemente avviato una gara per la
concessione della progettazione esecutiva, realizzazione e manutenzione di 3
impianti fotovoltaici presso le caserme “…..”, “…..” e “…..”, site in ….. nel
comprensorio di …...
Gli impianti dovranno produrre energia da immettere nella rete elettrica
nazionale secondo le disposizioni del D.M. 19.02.07 del Ministero dello
Sviluppo Economico e i rapporti contrattuali relativi alla fornitura di energia
immessa in rete e di quella prelevata saranno regolati tra il Ministero delle
Difesa, la Società distributrice e/o l’Ente Gestore del servizio elettrico (di seguito
anche “GSE”).
Il Ministero metterà gratuitamente a disposizione della ditta aggiudicataria
i tetti delle caserme mentre la ditta realizzerà e provvederà alla manutenzione
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degli impianti che saranno installati sui tetti stessi di cui sarà proprietaria per
tutta la durata della concessione (20 anni). Al termine della concessione gli
impianti diventeranno di proprietà dell’istante.
Durante il periodo della concessione, il Ministero verserà a titolo di
corrispettivo, alla ditta aggiudicataria, esclusivamente le tariffe incentivanti
previste dal citato decreto ministeriale 19/02/07.
L’Amministrazione istante chiede di conoscere se la tariffa incentivante a
cui ha diritto e che farà corrispondere, previa autorizzazione, da GSE alla ditta
aggiudicataria della gara a titolo di corrispettivo:
- è imponibile ai fini dell’IVA;
- è soggetta alla ritenuta ai sensi dell’art. 28, comma 2, del Dpr 29
settembre 1973, n. 600.
Soluzione prospettata
L’istante ritiene che la tariffa incentivante che farà corrispondere, a
titolo di corrispettivo, da GSE alla ditta aggiudicataria della progettazione,
realizzazione e manutenzione degli impianti:
- non è imponibile ai fini dell’IVA, in quanto la tariffa è corrisposta al
fine “(…) di garantire un ‘equa remunerazione dei costi
d’investimento e di esercizio; costi che, nel caso in esame, sono
sostenuti proprio ed esclusivamente dalla ditta appaltatrice”;
- è assoggettabile a ritenuta d’acconto, sulla base di un’interpretazione
sostanziale di quanto disposto dal paragrafo 8, ultimo periodo, della
circolare n. 46 del 19 luglio 2007.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Con circolare n. 46/E del 19 luglio 2007, la scrivente ha fornito
chiarimenti in merito al trattamento fiscale della tariffa incentivante (cd. “conto
energia”) erogata ai sensi del d. lgs.vo 29 dicembre 2003, n. 387, ai soggetti
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responsabili di impianti fotovoltaici, nonchè dei proventi derivanti dalla vendita
dell’energia fotovoltaica.
Nella citata circolare è stato soltanto richiamato il contenuto del decreto
ministeriale che non chiarisce cosa accada quando chi utilizza l’impianto è un
soggetto diverso da chi lo ha acquistato o realizzato.
Nel caso in esame la circostanza che ricorre è proprio quest’ultima, in
quanto nella fattispecie prospettata, sono presenti due soggetti, Ministro della
Difesa e ditta aggiudicatrice della gara per la progettazione, realizzazione e
manutenzione di impianti fotovoltaici.
Dal “Capitolato speciale d’appalto” emerge, infatti, che “Il MD, quale
soggetto responsabile , metterà solo a disposizione i tetti, piani ed a falda, sui
quali saranno realizzati gli “FV” all’impresa aggiudicatrice per un periodo
della concessione di massimo (venti) anni non ulteriormente rinnovabili. Il MD
al termine della gestione entrerà nella piena e incondizionata proprietà degli
impianti realizzati, senza necessità di ulteriori oneri, atti o volturazioni e nulla
sarà dovuto al contraente. Il corrispettivo a favore del contraente consisterà solo
nel diritto di essere ammesso ad usufruire tramite la cessione del diritto da parte
del M.D., quale soggetto responsabile e beneficiario, delle tariffe
incentivanti(…). Le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione delle tariffe
incentivanti sono quelle stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica (art. 10
D.M. 19.02.07). Il M.D. rinnoverà annualmente a GSE l’autorizzazione di cui
all’art. 4, co. 3 della delibera 90/07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica in
favore del concessionario.”
In altre parole, vi è un soggetto che utilizza l’impianto e ne è
responsabile (Ministero delle Difesa) e che per tale uso pagherà un corrispettivo
pari alla tariffa incentivante maturata sull’energia prodotta, ed uno che realizzerà
(ditta aggiudicatrice) l’impianto stesso, mettendolo a disposizione
dell’utilizzatore.
L’istante fa presente di voler remunerare la ditta aggiudicatrice della
gara, per i servizi dalla stessa resi (progettazione, esecuzione e manutenzione
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degli impianti), mediante la cessione della tariffa incentivante che matura in
relazione all’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici. Tale cessione dovrebbe
avvenire a seguito di un’autorizzazione che il Ministero della Difesa rilascerebbe
annualmente alla GSE affinché la stessa eroghi la tariffa anziché al Ministero,
quale responsabile dell’impianto, direttamente alla ditta che realizza
l’investimento.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Come evidenziato anche dall’istante, la circolare n. 46/E ha chiarito la
ratio della disposizione che disciplina la tariffa incentivante, affermando che la
tariffa viene corrisposta al soggetto responsabile dell’impianto per consentirgli di
recuperare i costi sostenuti per la realizzazione dell’investimento.
Nel caso di specie il responsabile dell’impianto, sebbene non sostenga i
costi per la realizzazione dell’investimento, è il Ministero della Difesa, pertanto,
il diritto a percepire la tariffa incentivante spetta a quest’ultimo.
Le conseguenze fiscali in capo al Ministero che ha diritto a percepire la
tariffa sono le seguenti:
IVA – Tariffa incentivante
Sulla base di quanto precisato dalla scrivente con circolare n. 46 del 19
luglio 2007 (cfr. paragrafo 6), è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta
ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lettera a) del DPR n. 633/72, configurandosi
come contributo a fondo perduto percepito in assenza di controprestazione al
soggetto erogatore.
Ritenuta d’acconto
L’articolo 28, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 dispone
che “Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono
operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto [ndr: dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle società], con
obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi
quelli per l'acquisto di beni strumentali”.
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Il Ministero della Difesa – titolare del diritto di percepire la tariffa
agevolata - non rientra tra i soggetti passivi dell’IRES, in base alla esplicita
esclusione stabilita dall’articolo 74, comma 1, del TUIR in favore, tra gli altri, di
“organi e… amministrazioni dello Stato”.
La ritenuta d’acconto in esame, che costituisce un’anticipazione
dell’imposta dovuta dal percipiente, non può quindi essere applicata sul
contributo (tariffa incentivante) corrisposto al Ministero della Difesa che come
detto non è soggetto passivo d’imposta.
Si analizzano anche, di seguito, le conseguenze che si producono nei
confronti della ditta aggiudicataria in quanto il Ministero della Difesa di fatto non
percepisce la tariffa perché autorizza la GSE a corrisponderla direttamente alla
società aggiudicataria della gara a titolo di corrispettivo per i servizi dalla stessa
resi (progettazione, esecuzione e manutenzione degli impianti), per un periodo
pari a venti anni, durata della concessione.
IVA- Corrispettivo
Nella fattispecie, il corrispettivo viene erogato a fronte di una pluralità di
prestazioni quali: progettazione dell’impianto, esecuzione o realizzazione dello
stesso, manutenzione ordinaria e straordinaria e, sulla base di quanto precisato
nel bando di gara, coincide con l’importo della tariffa incentivante che matura in
relazione all’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici.
Ciò che percepisce la società aggiudicataria della gara, non è la tariffa
incentivante, che di diritto spetta al Ministero della Difesa, bensì una somma di
denaro che il Ministero della Difesa e la società stessa concordano essere pari
alla tariffa incentivante. Ne consegue che la tariffa corrisposta da GSE alla
società per conto del Ministero della Difesa, perdendo la natura di contributo per
assumere quella di corrispettivo, sarà da assoggettare ad IVA nei modi ordinari.
La società che riceverà da GSE per conto del Ministero della Difesa il
corrispettivo (pari alla tariffa incentivante maturata), dovrà quindi emettere
fattura nei confronti del Ministero della Difesa evidenziando un’imposta ai fini
del valore aggiunto la cui base imponibile sarà costituita dall’importo percepito.
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Per quanto concerne l’aliquota IVA applicabile si osserva che ai sensi
del n. 127-quinquies della Tabella A allegata al DPR 26 ottobre 1972, agli
impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica, si applica
l’aliquota IVA ridotta del 10 per cento.
Nel caso prospettato il corrispettivo sarà pagato a fronte di
un’operazione complessa comprendente, oltre alla realizzazione degli impianti,
anche la progettazione nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli
stessi. In altre parole dal bando di gara emerge che l’intera operazione è
finalizzata oltre che all’acquisizione degli impianti che avverrà al termine della
concessione, anche all’ottenimento di altri servizi.
Al riguardo, si ritiene che il corrispettivo relativo alla progettazione e
realizzazione degli impianti, qualora venga separatamente indicato in fattura, sarà
assoggettabile all’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del citato n. 127-
quinquies. Le ulteriori prestazioni do manutenzione devono essere invece
assoggettate all’aliquota IVA ordinaria.
Ritenuta d’acconto
La ritenuta d’acconto di cui all’articolo 28, secondo comma del DPR n.
600 del 1973 - come in precedenza chiarito - non è applicabile sui contributi
corrisposti al Ministero della Difesa; non è, peraltro, assoggettabile alla predetta
ritenuta il corrispettivo che il Ministero della Difesa eroga alla società
aggiudicataria tramite il GSE.
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Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella
presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
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La Risoluzione 61/E è fondamentale per comprendere il trattamento IVA e delle ritenute d'acconto sulla tariffa incentivante fotovoltaica, con particolare riferimento alla distinzione tra contributo a fondo perduto e corrispettivo per prestazioni. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per questioni relative a conto energia, impianti fotovoltaici, aliquota IVA ridotta 10%, articolo 28 DPR 600/1973 e esclusione IRES per amministrazioni dello Stato.
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