Direttiva 2003/48/CEE del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. Decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84. Ulteriori chiarimenti.
Direttiva 2003/48/CEE del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. Decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84. Ulteriori chiarimenti. - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 74/E
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Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso
Roma, 27 dicembre 2007
OGGETTO: Direttiva 2003/48/CEE del 3 giugno 2003 in materia di tassazione
dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
Decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84. Ulteriori chiarimenti.
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INDICE
PREMESSA..........................................................................................................3
1 REGIME DEI FONDI IMMOBILIARI....................................................3
2 I FONDI IMMOBILIARI ENTITÀ RESIDUALI....................................6
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PREMESSA
Come noto, con decorrenza dal 1° luglio 2005, relativamente ai
pagamenti di interessi all’interno degli Stati membri dell’Unione Europea, trova
applicazione la Direttiva 2003/48/CE (di seguito: “Direttiva”) concernente la
tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, recepita
in Italia dal Decreto legislativo 18 maggio 2005, n. 84.
Disposizioni analoghe a quelle della Direttiva sono contenute in Accordi
stipulati dall’Unione Europea con i cosiddetti “Paesi terzi chiave”, ossia aventi
un ruolo importante nella tassazione dei redditi da risparmio (Andorra,
Liechtenstein, Principato di Monaco, San Marino e Svizzera), e dai singoli Stati
membri con i territori dipendenti o associati degli Stati membri (Isole
Anglonormanne, Isola di Man, nonché nei territori dipendenti o associati dei
Caraibi).
Le disposizioni contenute nella Direttiva e nella normativa nazionale di
recepimento sono state oggetto di chiarimenti da parte della scrivente forniti con
la circolare n. 55/E del 30.12.2005.
Ad integrazione del documento di prassi sopra indicato, si ritiene
opportuno puntualizzare ulteriori aspetti concernenti alcune problematiche
emerse in sede di applicazione delle disposizioni contenute nella Direttiva,
dall’entrata in vigore della stessa ad oggi.
1 Regime dei fondi immobiliari
Nella relazione di accompagnamento del predetto Decreto Legislativo
n. 84 del 2005 si affermava che “non rientrano nell’ambito soggettivo di
applicazione della normativa in esame i fondi di investimento immobiliari ed i
fondi pensione: i primi in considerazione della loro struttura configurativa che li
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porta allo svolgimento di una politica di investimento sostanzialmente di natura
diversa da quella presa in considerazione dalla direttiva 2003/48/CE; i secondi,
invece, in quanto il campo attuativo della normativa comunitaria esclude le
tematiche relative alla tassazione delle prestazioni pensionistiche e
assicurative”.
In dettaglio viene chiarito che: “Non sono considerati, invece, entità
residuali i fondi pensione e le forme assicurative (cfr. 13° considerando della
Direttiva) e i fondi immobiliari (cfr. relazione al Decreto)”. Conseguentemente,
la circolare n. 55/E del 2005 ha escluso dall’ambito oggettivo di applicazione
della Direttiva i fondi immobiliari e i fondi pensione, rinviando a quanto
precisato dalla relazione al riguardo.
Come noto, l’espressione “fondi immobiliari” nell’ordinamento interno
italiano indica i fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi
dell’articolo 37 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. “TUF”) e
dell’articolo 14-bis della legge n. 86 del 1994.
Si ricorda altresì che i fondi immobiliari cui si fa riferimento sono
definiti dall’articolo 37 del TUF quali fondi che investono il proprio patrimonio
esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, in diritti reali immobiliari e
in partecipazioni in società immobiliari.
A tal fine, l’articolo 12-bis del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228 definisce la
percentuale di investimenti immobiliari, affinché il fondo possa definirsi tale,
quantificando la prevalenza degli investimenti in attività immobiliari nella misura
non inferiore ai due terzi del valore complessivo del fondo.
Tale percentuale è ridotta nella misura del 51 per cento qualora il
patrimonio del fondo sia altresì investito, in misura non inferiore al 20 per cento
del suo valore, in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di
cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o
crediti garantiti da ipoteca immobiliare.
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Ne deriva che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12-bis del D.M. n.
228 del 1999, il patrimonio dei fondi immobiliari può essere investito in attività
diverse dai beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società
immobiliari sino ad un terzo del valore complessivo del fondo. Tale percentuale
sale al 49 per cento per quei fondi il cui patrimonio è altresì investito, in misura
non inferiore al 20 per cento del suo valore, in strumenti finanziari
rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni
immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare. Da
ciò si desume che i fondi immobiliari, almeno potenzialmente, possono investire
percentuali non trascurabili del loro patrimonio in titoli produttivi di interessi o in
altre attività finanziarie i cui proventi siano compresi nell’ambito applicativo
della Direttiva.
Ciò posto, alla luce dell’esperienza maturata nel periodo di applicazione
della Direttiva sinora trascorso e tenuto conto delle modalità di applicazione
della medesima Direttiva adottate negli altri Stati membri, si ritiene opportuno
riesaminare tale posizione e le motivazioni addotte nella predetta relazione.
E’ evidente come le motivazioni sostenute dalla relazione di cui sopra
fossero basate sulle finalità generali della politica di investimento di tali fondi; di
conseguenza detti presupposti hanno condotto, in un primo momento, ad
un’esclusione dei fondi comuni di investimento immobiliare dall’ambito
applicativo della Direttiva.
Tuttavia, non può non riconoscersi che, almeno in linea teorica, sulla base
delle disposizioni nazionali concernenti la composizione del patrimonio dei fondi
immobiliari sopra descritte, i redditi corrisposti da tali organismi di investimento
possono essere considerati “interessi” ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della
Direttiva. Sono, infatti, considerati “interessi”:
1. gli interessi su crediti di qualunque natura fra cui i redditi dei titoli del
debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni;
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2. gli interessi maturati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei suddetti
crediti;
3. i redditi distribuiti da organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM) autorizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE
(cosiddetti “armonizzati”), da organismi di investimento collettivo stabiliti
fuori del territorio dell’Unione Europea e da altri soggetti denominati
“entità residuali”(oggetto di successiva trattazione);
4. i redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni
o quote dei predetti organismi ed entità qualora investano oltre il 40 % del
loro attivo nei crediti oggetto della Direttiva.
In effetti, il paragrafo 6 del predetto articolo 6 prevede la facoltà per gli
Stati membri di escludere dalla definizione di nozione di “interessi” i proventi
distribuiti da organismi che non investano, direttamente o indirettamente (cioè
attraverso il possesso di quote di altri organismi), più del 15 per cento del proprio
attivo in crediti. Tale decisione è rimessa allo Stato membro in cui l’organismo di
investimento è stabilito ed è vincolante nei riguardi degli altri Stati (cosiddetta
regola “de minimis”). L’Italia non ha usufruito di tale opzione.
Conseguentemente, i redditi corrisposti dai fondi immobiliari italiani,
qualora abbiano le caratteristiche sopra elencate di cui all’articolo 6, paragrafo 1,
della Direttiva devono essere trattati come “interessi” ai fini della Direttiva
stessa.
2 I fondi immobiliari entità residuali
Alla luce delle osservazioni espresse nel precedente paragrafo, i fondi
immobiliari italiani, rientrando nell’ambito della Direttiva, data la natura dei loro
investimenti, devono essere annoverati fra le c.d. entità residuali di cui
all’articolo 4, paragrafo 2, della Direttiva.
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Al riguardo, si ricorda che sono definite entità residuali quelle che non
possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:
1. personalità giuridica;
2. tassazione secondo i criteri di determinazione del reddito di impresa;
3. natura di organismo di investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM) armonizzati.
Come è evidente, i fondi d’investimento immobiliare italiani, non
possedendo alcuna delle caratteristiche sopra indicate, devono essere considerati
entità residuali ai sensi del predetto articolo 4 della Direttiva.
Ne consegue che gli interessi pagati a dette entità saranno oggetto di
comunicazione secondo le particolari modalità indicate dal paragrafo 2
dell’articolo 4 della Direttiva.
Inoltre, rimane ferma la facoltà per il fondo immobiliare di essere trattato
ai fini della Direttiva come un OICVM armonizzato ai sensi della Direttiva
85/611/CEE. In tal modo l’obbligo di comunicazione ricadrebbe sull’agente
pagatore, vale a dire sull’operatore economico incaricato dal debitore o dal
beneficiario degli interessi di pagare gli stessi o di attribuirne il pagamento.
Generalmente l’agente pagatore può essere identificato nell’intermediario più
vicino all’investitore.
A tal fine, il fondo immobiliare deve presentare l’istanza prevista dal
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’ 8 luglio 2005
secondo le modalità ivi indicate. Il certificato rilasciato dalla Direzione regionale
dell’Agenzia delle Entrate produce effetti per un periodo di cinque anni,
generalmente a decorrere dalla data del rilascio.
Tuttavia, tenuto conto che i fondi immobiliari presenteranno l’istanza di
cui sopra solo successivamente alla pubblicazione della presente circolare,
limitatamente al periodo fiscale in corso, si ritiene che si possa far decorrere la
validità dell’autorizzazione dell’Amministrazione fiscale italiana dalla data in cui
viene presentata la relativa richiesta. Tale disposizione transitoria si applicherà
esclusivamente alle istanze presentate dai fondi immobiliari fino al 31 marzo
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2008. Ciò al fine di agevolare l’espletamento degli adempimenti connessi con
l’attribuzione ai predetti fondi della qualifica di “entità residuali”, specie con
riferimento agli investimenti in corso presso intermediari esteri.
Nei predetti casi in cui al certificato può essere attribuita la decorrenza dal
momento di presentazione dell’istanza, gli uffici emittenti riporteranno nel
secondo capoverso dell’autorizzazione, in luogo delle parole “dalla data in cui è
stato rilasciato”, la parola “dal” seguita dalla data in cui è stata presentata
l’istanza per il rilascio.
Analogamente, negli stessi casi, nel testo inglese le parole “the date in
which it has been issued” sono sostituite con la data di presentazione dell’istanza
espressa secondo le modalità della lingua inglese.
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