Risoluzione AdE In vigore

Risoluzione AdE 306898/2003

Direttiva 2003/48/CEE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di interessi. Certificati rilasciati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 luglio 2005

Pubblicato: 27/02/2007 In vigore dal: 27/02/2007 Documento ufficiale

Quali sono gli effetti dei certificati rilasciati alle entità residuali secondo la Direttiva 2003/48/CEE e come si applica retroattivamente al 1 luglio 2005?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 306898/2003 chiarisce le modalità di applicazione della Direttiva 2003/48/CEE sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di interessi. La normativa riguarda le entità residuali (associazioni, fondazioni, società semplici, trust e organismi di investimento) che ricevono pagamenti di interessi a favore di beneficiari effettivi residenti in altri Stati membri dell'UE. Queste entità possono optare per essere trattate come OICVM armonizzati, presentando un'istanza all'Agenzia delle Entrate per ottenere un certificato che le esonera dall'obbligo di comunicazione al momento della riscossione degli interessi, ma solo al momento del loro trasferimento ai beneficiari effettivi.

Il certificato ha validità quinquennale, ma la circolare n. 55/E del 2005 ha stabilito che per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2005, gli effetti decorrono retroattivamente dal 1 luglio 2005 (data di entrata in vigore della Direttiva), anziché dalla data di rilascio. Questo ha evitato che le entità italiane dovessero comunicare gli interessi percepiti nel periodo tra il 1 luglio e il rilascio del certificato, risolvendo un problema pratico legato ai tempi di approvazione del provvedimento direttoriale.

La Risoluzione precisa che i certificati già rilasciati prima della circolare, anche se privi dell'indicazione della decorrenza al 1 luglio 2005, producono comunque effetti da tale data. Pertanto, non costituisce omissione di comunicazione la mancata segnalazione degli interessi percepiti nel periodo intermedio. Tuttavia, su richiesta dell'interessato, la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate può rilasciare un nuovo certificato con l'indicazione corretta della decorrenza, previa verifica della sussistenza delle condizioni al 1 luglio 2005.

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Riferimento normativo

Direttiva 2003/48/CEE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di interessi. Certificati rilasciati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 luglio 2005

Testo normativo

airatubirt enoizatnemucod id oizivreS Agenzia delle Entrate DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO Risoluzione del 30/03/2006 n. 45 Oggetto: Direttiva 2003/48/CEE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di interessi. Certificati rilasciati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 luglio 2005 Testo: Come noto, il Decreto Legislativo 18 aprile 2005, n. 84 ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva 3 giugno 2003, n. 2003/48/CE (nota come "Direttiva sul risparmio"). La Direttiva, entrata in vigore il 1 luglio 2005, ha istituito un sistema automatico di scambio di informazioni fra gli Stati membri relative a determinati pagamenti di interessi eseguiti da operatori economici, denominati "agenti pagatori", a favore di beneficiari effettivi che siano persone fisiche residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro. La Direttiva distingue l'ipotesi in cui il pagamento o l'attribuzione di interessi avvenga direttamente a favore della persona fisica, da quella in cui il pagamento o l'attribuzione del pagamento sia a favore di cosiddette "entita' residuali". Il concetto di entita' residuale ricomprende tutte quelle figure alle quali sono pagati o e' attribuito un pagamento di interessi a vantaggio di un beneficiario effettivo. Ricadono nella categoria delle entita' residuali, ai sensi dell'ordinamento interno: 1. gli enti non commerciali privi di personalita' giuridica, tra i quali, i comitati, le associazioni e le fondazioni; 2. le societa' semplici e i soggetti equiparati ai sensi dell'articolo 5 del TUIR; 3. gli organismi di investimento italiano in valori mobiliari non autorizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CE; 4. i trust, costituiti a norma degli articoli 10 e 11 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364, non esercenti attivita' commerciale, con sede di amministrazione o oggetto principale dell'attivita' in Italia. Tali entita' assumono la veste di agente pagatore e sono tenute agli obblighi di comunicazione all'atto della riscossione dei pagamenti ricevuti e non gia' al ritrasferimento degli stessi agli effettivi beneficiari. In alternativa, le entita' possono scegliere di essere trattate, ai soli fini della Direttiva, alla stregua di un OICVM armonizzato. Tale opzione produce l'effetto di non considerare l'entita' residuale agente pagatore all'atto della riscossione degli interessi ma soltanto nel momento in cui corrisponde gli interessi al beneficiario effettivo o attribuisce il pagamento di interessi direttamente a favore dello stesso. A tal fine, l'entita' deve presentare un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate che, in caso di accoglimento, rilascera' un certificato. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2005, sono state stabilite le modalita' per il rilascio del suddetto certificato e per la sua revoca. Il certificato produce effetti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del rilascio. Tuttavia, nella circolare n. 55/E del 30 dicembre 2005 e' stato precisato che per il primo periodo di applicazione la validita' dei certificati puo' considerarsi decorrente dal 1 luglio 2005 in relazione alle istanze presentate dalle entita' residuali entro il 31 dicembre 2005, al fine di non creare problemi alle entita' medesime italiane che avevano gia' in corso investimenti presso intermediari esteri al momento di entrata in vigore del Decreto direttoriale. Nella citata circolare e' stato a tal fine precisato che gli uffici Pagina 1 airatubirt enoizatnemucod id oizivreS Risoluzione del 30/03/2006 n. 45 emittenti possono apporre sul certificato in luogo delle parole "dalla data in cui e' stato rilasciato", le parole "dal 1 luglio 2005". Analogamente, negli stessi casi, nel testo inglese le parole "the date in which it has been issued" sono sostituite con le parole "1 July 2005". Si e' infatti tenuto conto della circostanza che l'approvazione del citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, volto a disciplinare le modalita' di esercizio dell'opzione, e' intervenuta solo dopo l'entrata in vigore della disciplina comunitaria e che e' previsto un termine di centoventi giorni per il rilascio del certificato. Pertanto, le entita' residuali non hanno avuto, di fatto, la possibilita' di esercitare l'opzione in tempo utile per essere trattate, fin dal 1 luglio 2005, come un OICVM armonizzato. In assenza, quindi, della previsione anticipata della decorrenza degli effetti del certificato, le entita' residuali avrebbero avuto l'obbligo di effettuare le comunicazioni in relazione ai proventi percepiti nel periodo intercorrente tra il 1 luglio 2005 e la data di rilascio del certificato. Cio' posto, con nota del 12 gennaio 2006, prot. n. ...., la Direzione Regionale ..., Settore Accertamento, ha fatto presente di aver rilasciato, prima dell'emanazione dei predetti chiarimenti forniti con la circolare n. 55/E del 2005, alcuni certificati a talune entita' residuali che ne hanno fatto richiesta. Pertanto, viene chiesto alla scrivente se, con riferimento ai certificati rilasciati prima dell'emanazione della citata circolare e che non recano l'indicazione circa la decorrenza anticipata al 1 luglio 2005, debbano essere emanati provvedimenti integrativi a tal fine. Al riguardo, si rileva che, dal punto di vista sostanziale, i certificati gia' rilasciati e privi della indicazione della decorrenza degli effetti dal 1 luglio 2005 in ogni caso producono effetti dalla predetta data e non da quella del rilascio, a prescindere dal fatto che gli stessi siano stati rilasciati in data successiva. In sostanza, quindi, le entita' che hanno esercitato l'opzione presentando l'istanza entro il 31 dicembre 2005 saranno trattati come OICVM armonizzati fin dal 1 luglio 2005, ossia fin dalla data di entrata in vigore della normativa comunitaria in commento. Pertanto, qualora l'Amministrazione finanziaria italiana dovesse ricevere una segnalazione in merito agli interessi percepiti dagli OICVM in questione nel periodo intercorrente tra il 1 luglio 2005 e la data di rilascio del certificato, si ritiene che non debba essere rilevata un'omissione di comunicazione da parte delle entita' residuali italiane dei nominativi dei partecipanti all'organismo. Tuttavia, qualora gli interessati ne facciano richiesta, la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate che ha prodotto i predetti certificati puo' rilasciarne uno nuovo con l'indicazione della decorrenza al 1 luglio 2005 in sostituzione di quello emesso precedentemente. Naturalmente, la DRE dovra' verificare la sussistenza al 1 luglio 2005 di tutte le condizioni necessarie per il rilascio. Pagina 2

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La Direttiva 2003/48/CEE disciplina lo scambio automatico di informazioni tra Stati membri sui redditi da risparmio sotto forma di interessi, interessando agenti pagatori, entità residuali e beneficiari effettivi. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere le categorie di entità residuali (enti non commerciali, società semplici, trust, OICVM), gli obblighi di comunicazione e le modalità di esercizio dell'opzione per il trattamento come OICVM armonizzati, con particolare attenzione alla retroattività dei certificati e ai termini di presentazione delle istanze.

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